Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2024, proposto dal sig. LI Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Cianfagna Bracone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Guglionesi, non costituito in giudizio;
il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 84-24 del 13 agosto 2024 con il quale il Comune di Guglionesi ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, in favore dell’intervento progettato di “ posa in opera di impianto fotovoltaico da 10 KW nominali sulla copertura e realizzazione di impianto di climatizzazione presso un fabbricato sito in Via Della Pace n. 4; Pratica C.I.L.A. n. 700/2024 ”, limitatamente alla parte in cui tale atto ha prescritto “ la posa in opera tegole/coppi fotovoltaici ”;
- del presupposto provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise, prot. n. 0007197-P del 3 luglio 2024, limitatamente alla parte in cui, pur esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ha però prescritto “ la posa in opera tegole/coppi fotovoltaici ”;
- nonché, in parte qua e nei limiti dell’interesse azionato, di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15 marzo 2024 il dott. LI Giordano ha presentato al competente ufficio comunale la pratica C.I.L.A. n. 700/2024 per un intervento, di posa in opera di pannelli fotovoltaici e un impianto di climatizzazione interno a pompa di calore da 16 Kw, da realizzare sull’immobile di sua proprietà sito nel territorio del Comune di Guglionesi alla Via della Pace n. 4. Intervento riguardante un’area identificata nei registri catastali al fg. n. 78, p.la 545 sub 6, ricadente in una zona classificata come “centro storico” - zona omogenea A ai sensi del D.M. n. 1444/68, in ambito territoriale soggetto a tutela paesaggistica in base al Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 1 “Fascia Costiera” – area MS.
La Commissione intercomunale per il Paesaggio ha formulato subito parere favorevole e, con nota del 24 maggio 2024, trasmesso l’istanza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise, la quale con il provvedimento del 3 luglio 2024 n. 7197-P ha rilasciato un parere positivo, ma con la prescrizione della posa in opera di tegole/coppi fotovoltaici, in luogo dei previsti pannelli, “ considerato che ad essere interessato dai lavori è il centro storico e che i moduli fotovoltaici per le loro caratteristiche costruttive rappresentano un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico, con particolare riferimento al contesto di cui tratta ”.
Con il provvedimento del 13 agosto 2024, infine, il Comune di Guglionesi ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 84/2024 subordinata alla prescrizione indicata dalla Soprintendenza.
2. Contro siffatte determinazioni condizionanti, l’interessato ha proposto allora l’odierna impugnativa affidandosi ai motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I- « Violazione degli artt. 143 e ss. del d.lgs. n. 42/2004; violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990 e dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza »;
II- « Violazione dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che le prescrizioni imposte dall’autorizzazione paesaggistica in contestazione sarebbero state frutto di una valutazione discrezionale svincolata dalle concrete caratteristiche dell’opera e del fabbricato interessato e dal tema della eventuale visibilità dei pannelli, muovendo invece dall’assunto meramente astratto secondo cui “ i moduli fotovoltaici per le loro caratteristiche costruttive rappresentano un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico ” (cfr. il provvedimento impugnato).
L’azione amministrativa sarebbe stata inficiata sotto il profilo istruttorio e motivazionale, poiché nel caso di specie la posa dei normali pannelli fotovoltaici non avrebbe in concreto recato alcun pregiudizio ai valori paesaggistici; le prescrizioni imposte risulterebbero, inoltre, in contrasto con il favor legislativo verso l’istallazione di fonti di energia rinnovabili, e le prescrizioni impugnate imporrebbero variazioni antieconomiche del progetto, stanti il più alto costo dei materiali e la minor resa prestazionale delle tegole-coppi fotovoltaici rispetto ai normali pannelli.
Le Amministrazioni coinvolte nel procedimento avrebbero quindi svolto una verifica solo astratta sulla incompatibilità con i valori paesaggistici dei normali pannelli fotovoltaici, senza tenere conto del contesto concreto, dello stato dei luoghi nel suo complesso e della cornice urbanistica nella sua veste attuale, e, soprattutto, senza una valutazione effettiva della visibilità dell’impianto (motivo I).
Sarebbe stato infine violato anche l’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, per non essere stata data, all’interessato, la comunicazione dei motivi ostativi alla compatibilità paesaggistica del progetto così come proposto dal ricorrente (motivo II).
3. In resistenza al ricorso si è costituita per il Ministero della Cultura l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del gravame.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 141 del 21 novembre 2024, la domanda cautelare avanzata dal ricorso è stata accolta ai limitati fini del riesame della domanda dell’interessato, in base alla seguente motivazione.
« Considerato che i provvedimenti impugnati sono espressivi di un giudizio di (solo parziale) compatibilità paesaggistica che non si presenta, però, debitamente focalizzato sulla specificità del progetto, e, soprattutto, del suo contesto di inserimento (che peraltro sembrerebbe già caratterizzato dalla presenza di impianti non dissimili: cfr. “doc. 6 _ inquadramento territoriale” della produzione della ricorrente del 5 novembre 2024), bensì sembra scaturire da un assunto di generale criticità dei normali pannelli fotovoltaici per i valori paesaggistici;
Rilevato, con riguardo al periculum in mora, che la prescrizione dell’onere di installazione dei più costosi elementi fotovoltaici del tipo tegole/coppi, in sostituzione dei normali pannelli fotovoltaici progettati, comprometterebbe la praticabilità economica e operativa dell’intervento » (T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 141 del 21 novembre 2024).
5. Con l’ordinanza n. 384 del 27 gennaio 2025 il Consiglio di Stato ha poi riformato la citata ordinanza cautelare, “ Considerato che, fatte salve le valutazioni nel merito del giudice di primo grado, alla delibazione propria della fase cautelare, l’appello proposto dall’Amministrazione è meritevole di accoglimento poiché il periculum in mora allegato dal ricorrente in primo grado non ha le caratteristiche della gravità e irreparabilità ai sensi dell’art. 55 c.p.a., risultando eventualmente suscettibile di ristoro economico ” (Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza n. 384 del 27 gennaio 2025).
6. Nel successivo corso del giudizio le parti non hanno prodotto ulteriori memorie, né documenti.
7. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, udita la difesa della parte ricorrente riportarsi ai propri scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del motivo appuntato sul deficit istruttorio e motivazionale che ha inficiato l’azione amministrativa in contestazione.
9. Il Collegio reputa opportuno ricordare introduttivamente che l’installazione di pannelli fotovoltaici è incentivata dalla normativa nazionale ed europea, in coerenza con l’obiettivo, di interesse nazionale, della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Non vi è dubbio che la compatibilità del singolo impianto debba essere valutata caso per caso: ma questo senza obliterare l’importanza riconosciuta alle fonti di energia rinnovabili e alternative, e tenendo nel debito conto il fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (in tal senso, tra le altre, cfr.: T.A.R. Molise, sentenza n. 391 del 22 novembre 2021; T.A.R. Lombardia - Brescia, n. 904 del 2010, e T.A.R. Toscana n. 357 del 2017).
Sul punto sembra particolarmente opportuno richiamare l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale la “ compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere; pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici – attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali – non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio ” (così: T.A.R. Molise, sentenza n. 391 del 22 novembre 2021; T.A.R. Lombardia - Brescia n. 372 del 2010; conf. T.A.R. Campania – Salerno, n. 235 del 2013; ID, n. 1458 del 2017; T.A.R. Toscana, n. 357 del 2017; T.A.R. Lombardia, n. 496 del 2018; in senso sostanzialmente analogo cfr. Cons. Stato, n. 1799 del 2012).
10. Venendo al caso di specie, il ricorso ha contestato innanzitutto il difetto di istruttorio e di motivazione dei provvedimenti impugnati, per essere stati questi basati esclusivamente sul rilievo soltanto astratto e apodittico secondo cui “ i moduli fotovoltaici per le loro caratteristiche costruttive rappresentano un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico ” (cfr. il provvedimento impugnato).
10.1. Sul punto, la valutazione negativa della Soprintendenza, poi recepita dal Comune, ha fatto essenzialmente leva sulle caratteristiche costruttive proprie dei pannelli fotovoltaici, le quali rappresenterebbero per ciò solo “ un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico, con particolare riferimento al contesto di cui trattasi ” (cfr. il parere della Soprintendenza).
Nella prospettiva della parte ricorrente, però, “ Nel caso di specie, la Soprintendenza, nell’imporre le sue prescrizioni e nell’escludere, di fatto, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici, ha svolto la sua valutazione discrezionale in modo del tutto svincolato dalle caratteristiche dell’opera e del fabbricato, muovendo dal mero, indimostrato, presupposto che “i moduli fotovoltaici per le loro caratteristiche costruttive rappresentano un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico ” (cfr. il ricorso a pag. 4).
10.2. Il tenore della scarna motivazione corredante il parere della Soprintendenza, ripresa poi in toto dall’autorizzazione paesaggistica comunale con prescrizioni, è il seguente: « Considerato che ad essere interessato dai lavori è il centro storico e che i moduli di pannelli fotovoltaici per le loro caratteristiche costruttive rappresentano un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico, con particolare riferimento al contesto di cui trattasi, si prescrive la posa in opera tegole/coppi fotovoltaici » (cfr. il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con prescrizione dal Comune).
Se ne desume che la prescrizione amministrativa tesa a precludere la realizzazione dei pannelli fotovoltaici progettati è stata basata sic et simpliciter sulla ritenuta criticità, in via del tutto astratta, delle caratteristiche costruttive dei moduli di pannelli fotovoltaici.
La Soprintendenza e il Comune, in pratica, nell’esprimere le proprie considerazioni, si sono limitati quindi a fare solo un generico accenno ad una presunta quanto astratta incompatibilità paesaggistica dei normali pannelli fotovoltaici, senza nemmeno valutare in concreto l’effettiva visibilità dell’impianto di cui si tratta.
10.3. Orbene, a fronte del generale favor legislativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, è opinione del Collegio che nello specifico fosse invece onere della Soprintendenza rendere un’analitica e puntuale motivazione a supporto del proprio diniego all’istallazione dei normali moduli fotovoltaici, al fine di far effettivamente comprendere le ragioni per cui la semplice realizzazione dei pannelli doveva ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici di riferimento.
Per contro, le Amministrazioni si sono limitate ad affermare, come si è visto, che “ i moduli di pannelli fotovoltaici per le loro caratteristiche costruttive rappresentano un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico” .
Una siffatta apodittica motivazione, tuttavia, si manifesta già a tutta prima insufficiente, giacché non esplicita sotto quale profilo i “materiali componenti” e “la “tipologia costruttiva” confliggerebbero con i parametri paesaggistico-architettonici; né indica in alcun modo se -e da quali punti di osservazione- il progettato impianto sarebbe risultato visibile e concretamente percepibile, con il conseguente vulnus concreto per l’interesse di settore protetto.
Per quanto si è detto, per poter negare l’installazione di un comune impianto fotovoltaico e/o solare sulla sommità di un edificio l’Amministrazione dovrebbe specificamente dar conto dell’assoluta incongruenza dell’innovazione proposta rispetto alle peculiarità del paesaggio, non potendosi essa limitare, come invece ha fatto nella vicenda, ad una motivazione astratta e generica d’incompatibilità paesaggistica riferita, in termini sostanzialmente aprioristici, alla tipologia astratta d’impianto in questione (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 391 del 22 novembre 2021 e, nello stesso senso, di recente T.A.R. Molise, sentenza n. 28 del 19 gennaio 2026).
10.4. La stessa difesa erariale ha riconosciuto la centralità del tema della visibilità dell’intervento, lì dove ha dedotto che “ la sovrapposizione dei pannelli fotovoltaici sul manto di copertura in coppi laterizi, di un edificio appartenente ad un contesto con presenza prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte percepibilità dell’insieme delle coperture da luogo pubblico, può generare un effetto “obliterativo” di un carattere tipologico dell'architettura storica meritevole di tutela ” (cfr. la memoria della difesa erariale a pag. 7).
Appare però evidente che siffatto asserto difensivo sulla percepibilità dell’impianto comunque non potrebbe valere, per la sua provenienza, a integrare la motivazione dei provvedimenti impugnati (i quali, giova ribadirlo, nulla hanno rilevato sul punto).
Senza dire che lo stesso asserto, in sé stesso, è stato del tutto vago e astratto, mentre sulle Amministrazioni gravava, sul punto, uno stringente onere di specifica motivazione, tenuto conto del fatto che la relazione paesaggistica presentata dall’interessato aveva dichiarato che “ Si garantisce lʼinvisibilità dellʼimpianto dai punti panoramici e dalle zone pubbliche esterne ” (cfr. all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente a pag. 3). Ragion per la quale le Amministrazioni avrebbero dovuto tanto più valutare l’effettiva visibilità dell’impianto, valutazione, questa, di contro puramente e semplicemente omessa.
10.5. Stante quanto precede, deve quindi ritenersi sussistente il vizio di difetto di motivazione e istruttoria dedotto dal primo motivo di ricorso.
11. Alla luce dei rilievi dianzi svolti, non resta allora al Collegio che rilevare l’illegittimità del provvedimento impugnato per la fondatezza delle censure appuntate sul deficit istruttorio e motivazionale che ha irrimediabilmente inficiato i provvedimenti impugnati.
12. Per quanto precede, dunque, con l’assorbimento delle residue doglianze il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni soccombenti, in solido, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate nella misura complessiva di €1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO