Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa civile RGC 424/24 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI ANTONINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ROSSI ANTONINO,
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SCARPIONI MONICA. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SCARPIONI MONICA
CONVENUTO
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEP PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, la “concisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione
***
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante corrente pro tempore in ordine alla
[...]
produzione del sinistro in premessa occorso in data 03.02.2023 alla Sig.ra
[...]
e, condannare , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di € 23.712,67 a titolo di danno biologico oltre ad € 1.661,15 per spese mediche sostenute ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Asseriva il procuratore di parte attrice che:
- la Signora In data 3.2.2023 nel tardo pomeriggio, Parte_1
intorno alle ore 18.30 circa l si trovava nel supermercato sito in Piacenza, via CP_1
Modonesi 6, allorché mentre si accingeva a prendere una cassa d'acqua, inciampava in una insidiosa pedana in legno cadendo al suolo e procurandosi lesioni personali, poi identificate in “rottura inserzionale a tutto spessore del tessuto sovraspinoso con versamento articolare e nella borsa subracromion deltoidea in entesopatia della cuffia dei rotatori, veniva segnalata altresì artrosi locale, rottura intratendinea a slaminamento di piccole dimensioni del sottospinato, conservato il trofismo muscolare”:
- dopo ulteriori accertamenti e cure, sottoposta a cure ed esami, si sottoponeva a visita medico legale che diagnosticavano: “ipotonotrofia del deltoide. Dolorabilità digitopressoria in corrispondenza della testa omerale e dell'intersezione prossimale del tendine del capoluogo del bicipite. L'escursione articolare è cautelata, doloroso, limitata di 1/3 su sui vari meridiani, Jobe, O' Brian, Erls e Palm up test”, quantificando il danno non patrimoniale, sia in termini di invalidità permanente che temporanea;
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta, contestando in fatto e in diritto le avversarie ragioni, eccependo: - in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'immobile ove si assumeva essersi verificato il sinistro era stato ceduto nel 2014 da alla società CP_1
in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda (ancora in essere), Parte_2
cessione peraltro risultante da visura camerale che si allegava, quindi conoscibile e opponibile ai terzi.
- Inoltre, NA Centro Nord Soc.Coop aveva ceduto l'immobile nel 2019 (ben prima dell'evento dannoso), posto che il ramo d'azienda risulta acquistato da
[...]
Controparte_3
- dunque, era evidente come la responsabilità per qualunque evento dannoso
(comunque da comprovarsi) verificatosi nei locali del supermercato di via Modonesi a
Piacenza, affittato e gestito da fosse al più riferibile a quest'ultima, non Parte_2 potendo di certo imputarsi a non più nella disponibilità dell'immobile (peraltro CP_1
neppure più di sua proprietà) qualsiasi responsabilità a titolo di cose in custodia (art. 2051 cc).
Ciò premesso, così concludeva la convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi tutti esposti in narrativa, con Controparte_4
conseguente rigetto della domanda attrice nei suoi confronti e con pure conseguente richiesta di estromissione dal giudizio col favore delle spese;
- in ogni caso e comunque: respingersi la domanda attrice, siccome illegittima, infondata, non provata e oltremodo eccessiva . - Sempre vinte e da rifondersi le spese di lite".
Depositate le memorie ex art. 171 cpc, svolte le udienze, depositate le note ex art. 189 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda va respinta.
La documentazione prodotta dalla convenuta sostiene – state la sua formazione notarile di noto valore probatorio – pienamente la tesi della sua estraneità al fatto dannoso, così che
è da escludersi qualunque responsabilità in capo alla stessa per quanto occorso all'attrice.
La convenuta NA Centro Nord Soc.Coop è priva di legittimazione passiva, posto che l'immobile ove si assume essersi verificato il sinistro (esercizio commerciale sito in
Piacenza via Modonesi 6) è stato ceduto da dal 2014 alla società in CP_1 Parte_2 forza di contratto di affitto di ramo d'azienda (tuttora in essere - cfr. doc1 – fascicolo convenuta), cessione risultante anche da visura camerale (cfr. doc.n.2 – fascicolo convenuta), ergo opponibile ai terzi. Inoltre, NA Centro Nord Soc. Coop ha ceduto l'immobile nel 2019 (quindi prima dell'evento di danno), posto che il ramo d'azienda risulta acquistato da (cfr doc.
3 - contratto di cessione di ramo d'azienda Notaio Controparte_3
- rep 47873 racc.15054 del 27.11.2019 registrato il 4.12.2019 iscritto al Reg. Persona_1
Imprese il 13.12.2019 al protocollo 46317), pure detta cessione risulta da visura camerale
(cfr. doc 2 – fascicolo parte convenuta), quindi conoscibile ai terzi e agli stessi opponibile.
Da ultimo, a conferma della carenza di legittimazione della convenuta, la medesima attrice ha intrapreso azione civile n.1945/2024 RG Trib. Piacenza contro Controparte_3
e avente lo stesso petitum. Parte_2
Quanto alle spese di lite, esse non possono che seguire il principio della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni
[...] Controparte_1
diversa eccezione o istanza disattesa:
Accertata la carenza di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni di cui alla parte motiva, per l'effetto, respinge la domanda.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_3
della convenuta NA Centro Nord Soc. e che si liquidano in 3.000,00 (tremila), oltre a accessori di legge e rimborso delle spese non imponibili.
Così deciso in Piacenza il 09.05.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina