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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 885/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 885/2022
promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Parte_1 C.F._1
Matrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. , nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1 P.IVA_1
D.Lgs. n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 17.12.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 885/2022
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Parte_1 C.F._1
Matrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(p.i. , nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1 P.IVA_1
D.Lgs. n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n. 1788/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cava De' Tirreni in data 19.10.2021 nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 460/2019 con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erronea valutazione ed interpretazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di prima fase, in particolare, della prova testimoniale ammessa. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnavano le seguenti conclusioni:“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, così provvedere in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1788/2021, emessa dal G.d.P. di Cava dè Tirreni, dott. Luigi Vingiani in data 19.10.2021, depositata in cancelleria il 21.10.2021 e non notificata: - accogliere in toto la domanda formulata nel presente atto. - disporre la nomina di CTU medico, al fine di accertare e quantificare le lesioni riportate dalla sig.ra in seguito al sinistro per cui è causa. - Dichiarare unico ed esclusivo Parte_1 responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che subito dopo l'investimento si allontanava senza prestare alcun soccorso. - Condannare i convenuti al pagamento, in favore della signora della somma di euro 4.708,37 (di cui euro Parte_1
3.301,97 per invalidità permanente calcolata nella misura del 4%, euro 937,60 per I.T.T. ed euro
468,80 per I.T.P.) oltre interessi e sosta tecnica, nonché della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro al dì del soddisfo, o al pagamento di quel maggior o minor importo che sarà determinato nel corso del giudizio, il tutto, comunque, nei limiti del valore di euro 5.200,00. In subordine se ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo dell'attività istruttoria, insistendo per la nomina di un CTU affinchè accerti e valuti le lesioni patite dalla signora Parte_1
in seguito al sinistro de quo, il tutto, comunque, nei limiti del valore di euro 5.200,00. -
[...]
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di I e II grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda risarcitoria, infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la ragionevole probabilità di non essere accolto. Nel merito, evidenziava l'infondatezza dei motivi di gravame e la correttezza della sentenza impugnata, immune da vizi logici e motivazionali.
Alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1.val'accoglimento delle s Per la declaratoria di inammissibilità dell'appello;
2. Vittoria di spese e competenze In via principale e nel merito 3. Per il rigetto dell'appello, destituito di fondamento fattuale e giuridico, pertanto, si chiede all'On.le
Giudicante di attribuire la responsabilità del sinistro unicamente in capo alla sig.ra il quale Pt_1 non ha, in primo grado, fornito mezzi di prova idonei a chiarire la dinamica dell'evento;
4. Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
Celebrata l'udienza del 19.5.2022, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 23.3.2023 per la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17.12.2025.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare, l'appello è ammissibile dovendosi respingere l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. La giurisprudenza di Controparte_1 legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (così tra le tante Cass. n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate e dei motivi di doglianza per come articolati dalla difesa dell'appellante nell'atto introduttivo.
Quanto al merito l'appello è infondato e va rigettato per le argomentazioni di seguito esposte.
In via preliminare ed in punto di diritto, è da rammentare il principio in base al quale in caso di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, ovvero non assicurati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente ed il predetto veicolo, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo (così, da ultimo, Cass. n. 4213/2024). Nell'ambito dei sinistri stradali, infatti, l'intervento del Fondo previsto dall'art. 283 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 209/2005 non esclude affatto la regola generale per cui il danneggiato debba provare il fatto da cui discende il danno lamentato. In capo al danneggiato in- combe, appunto, lo stringente e rigoroso onere di provare le modalità di verificazione del sinistro, oltre che l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo rimasto sconosciuto.
Tanto precisato in punto di diritto, in fatto, nel caso di specie, pur a seguito dell'istruttoria svolta nel giudizio di prima fase mediante l'assunzione della prova testimoniale, non è stata, tuttavia, raggiunta la prova certa che il sinistro sia stato cagionato, sotto il profilo eziologico-causale, dalla condotta colposa dell'autovettura rimasta non identificata, né che il pregiudizio non patrimoniale sofferto dall'appallante sia scaturito dalla esclusiva responsabilità del conducente della stessa. Dunque, il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna ap- pellante, ha correttamente evidenziato il mancato assolvimento, da parte attorea, dell'onere probatorio in relazione ai fatti di causa descritti in citazione, oltre a censurare la genericità, la lacunosità, e la contraddittorietà della descrizione della dinamica del sinistro.
Come evidenziato da parte appellata in proposito, mentre il teste escusso nel giudizio di prima fase ha riferito che l'autovettura non identificata, presunta responsabile, dapprima superava la propria autovettura per poi impattare, nella fase di rientro, il motorino della alla ruota posteriore, Pt_1 nell'atto di citazione, invece, l'attrice ha dato atto di una generica manovra di sorpasso integrata da parte del veicolo sconosciuto ai danni della medesima. Ed ancora, il predetto teste, in un primo momento, ha riferito della caduta al suolo dell'attrice sul proprio lato destro, salvo poi dichiarare che la “finiva a terra con il sedere”. Sotto ulteriore aspetto, dalla disamina degli esiti della prova Pt_1 orale raccolta nell'ambito del giudizio di prima fase indimostrata è stata la velocità alla quale viaggiassero i mezzi coinvolti, sì come l'osservanza, da parte appellante, alla guida del proprio motociclo, del rispetto delle regole di prudenza e diligenza prescritte dal Codice della Strada, né, ancora, è stata offerta la prova dell'esistenza del nesso causale tra le lesioni patite dall'appellante e la riconducibilità, immediata e diretta, delle medesime alla condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo rimasto non identificato.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato, e la sentenza di primo grado integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della non complessità della vertenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 885/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 885/2022
promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Parte_1 C.F._1
Matrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. , nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1 P.IVA_1
D.Lgs. n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 17.12.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 885/2022
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Parte_1 C.F._1
Matrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(p.i. , nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1 P.IVA_1
D.Lgs. n. 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per la Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n. 1788/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cava De' Tirreni in data 19.10.2021 nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 460/2019 con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erronea valutazione ed interpretazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di prima fase, in particolare, della prova testimoniale ammessa. Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, rassegnavano le seguenti conclusioni:“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, così provvedere in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1788/2021, emessa dal G.d.P. di Cava dè Tirreni, dott. Luigi Vingiani in data 19.10.2021, depositata in cancelleria il 21.10.2021 e non notificata: - accogliere in toto la domanda formulata nel presente atto. - disporre la nomina di CTU medico, al fine di accertare e quantificare le lesioni riportate dalla sig.ra in seguito al sinistro per cui è causa. - Dichiarare unico ed esclusivo Parte_1 responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che subito dopo l'investimento si allontanava senza prestare alcun soccorso. - Condannare i convenuti al pagamento, in favore della signora della somma di euro 4.708,37 (di cui euro Parte_1
3.301,97 per invalidità permanente calcolata nella misura del 4%, euro 937,60 per I.T.T. ed euro
468,80 per I.T.P.) oltre interessi e sosta tecnica, nonché della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro al dì del soddisfo, o al pagamento di quel maggior o minor importo che sarà determinato nel corso del giudizio, il tutto, comunque, nei limiti del valore di euro 5.200,00. In subordine se ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo dell'attività istruttoria, insistendo per la nomina di un CTU affinchè accerti e valuti le lesioni patite dalla signora Parte_1
in seguito al sinistro de quo, il tutto, comunque, nei limiti del valore di euro 5.200,00. -
[...]
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi di I e II grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda risarcitoria, infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la ragionevole probabilità di non essere accolto. Nel merito, evidenziava l'infondatezza dei motivi di gravame e la correttezza della sentenza impugnata, immune da vizi logici e motivazionali.
Alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1.val'accoglimento delle s Per la declaratoria di inammissibilità dell'appello;
2. Vittoria di spese e competenze In via principale e nel merito 3. Per il rigetto dell'appello, destituito di fondamento fattuale e giuridico, pertanto, si chiede all'On.le
Giudicante di attribuire la responsabilità del sinistro unicamente in capo alla sig.ra il quale Pt_1 non ha, in primo grado, fornito mezzi di prova idonei a chiarire la dinamica dell'evento;
4. Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
Celebrata l'udienza del 19.5.2022, il precedente giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 23.3.2023 per la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17.12.2025.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare, l'appello è ammissibile dovendosi respingere l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. La giurisprudenza di Controparte_1 legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (così tra le tante Cass. n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate e dei motivi di doglianza per come articolati dalla difesa dell'appellante nell'atto introduttivo.
Quanto al merito l'appello è infondato e va rigettato per le argomentazioni di seguito esposte.
In via preliminare ed in punto di diritto, è da rammentare il principio in base al quale in caso di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, ovvero non assicurati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente ed il predetto veicolo, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo (così, da ultimo, Cass. n. 4213/2024). Nell'ambito dei sinistri stradali, infatti, l'intervento del Fondo previsto dall'art. 283 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 209/2005 non esclude affatto la regola generale per cui il danneggiato debba provare il fatto da cui discende il danno lamentato. In capo al danneggiato in- combe, appunto, lo stringente e rigoroso onere di provare le modalità di verificazione del sinistro, oltre che l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo rimasto sconosciuto.
Tanto precisato in punto di diritto, in fatto, nel caso di specie, pur a seguito dell'istruttoria svolta nel giudizio di prima fase mediante l'assunzione della prova testimoniale, non è stata, tuttavia, raggiunta la prova certa che il sinistro sia stato cagionato, sotto il profilo eziologico-causale, dalla condotta colposa dell'autovettura rimasta non identificata, né che il pregiudizio non patrimoniale sofferto dall'appallante sia scaturito dalla esclusiva responsabilità del conducente della stessa. Dunque, il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna ap- pellante, ha correttamente evidenziato il mancato assolvimento, da parte attorea, dell'onere probatorio in relazione ai fatti di causa descritti in citazione, oltre a censurare la genericità, la lacunosità, e la contraddittorietà della descrizione della dinamica del sinistro.
Come evidenziato da parte appellata in proposito, mentre il teste escusso nel giudizio di prima fase ha riferito che l'autovettura non identificata, presunta responsabile, dapprima superava la propria autovettura per poi impattare, nella fase di rientro, il motorino della alla ruota posteriore, Pt_1 nell'atto di citazione, invece, l'attrice ha dato atto di una generica manovra di sorpasso integrata da parte del veicolo sconosciuto ai danni della medesima. Ed ancora, il predetto teste, in un primo momento, ha riferito della caduta al suolo dell'attrice sul proprio lato destro, salvo poi dichiarare che la “finiva a terra con il sedere”. Sotto ulteriore aspetto, dalla disamina degli esiti della prova Pt_1 orale raccolta nell'ambito del giudizio di prima fase indimostrata è stata la velocità alla quale viaggiassero i mezzi coinvolti, sì come l'osservanza, da parte appellante, alla guida del proprio motociclo, del rispetto delle regole di prudenza e diligenza prescritte dal Codice della Strada, né, ancora, è stata offerta la prova dell'esistenza del nesso causale tra le lesioni patite dall'appellante e la riconducibilità, immediata e diretta, delle medesime alla condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo rimasto non identificato.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato, e la sentenza di primo grado integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della non complessità della vertenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in complessivi euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire