CASS
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2025, n. 34302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34302 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AM AB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34302 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato AB AM avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A (art. 186, comma 7, d. Igs. n. 285/1992), B (art. 341-bis cod. pen.), C (art. 4 legge n. 110/75), tutti commessi in data 01/10/2017, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione ai sensi dell'art. 178, comma 1 e 179, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio emesso in data 14.01.2019/15.01.2019 all'imputato. Alla relativa eccezione proposta alla udienza del 05.11.2021, aveva fatto seguito il mero rinvio del processo. Alla deduzione del vizio in appello la Corte ha erroneamente risposto, rigettandola, riferendosi alla notificazione del diverso decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data 07.05.2020, con il quale è stata rinviata d'ufficio l'udienza del 15.05.2020. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 420-bis, 598-ter e 601 cod. proc. pen. per mancata osservanza del termine minimo a comparire di quaranta giorni in appello. In ogni caso, si chiede di essere rimessi in termini per sollevare l'eccezione avendo potuto rilevare la nullità solo successivamente al deposito della sentenza quando il fascicolo è stato messo a disposizione per la consultazione. 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza dell'art. 157 cod. pen. in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A e C, essendo gli stessi estinti alla data del 01.04.2024, dopo la lettura del dispositivo in appello in data 26.03.2024, ma prima del deposito della motivazione avvenuto solo il 07.05.2024. 2.4, Con il quarto motivo, inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 e 182 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A. Invero, il ricorrente è stato invitato a sottoporsi all'accertamento urgente della prova del cd. etilometro senza essere stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Alla deduzione della nullità in appello è stato erroneamente risposto che essa risulterebbe sanata dalla mancata tempestiva eccezione e che non vi sarebbe nullità rilevabile di ufficio da parte del giudice. 2.5. Con il quinto motivo si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e illogicità della motivazione in relazione alla 2 mancata dichiarazione della illegittimità della richiesta di accertamenti urgenti avanzata dalla Polizia Giudiziaria ex art. 186 C.d.s. ed ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen. con conseguente inutílizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. e legittimità del rifiuto. L'omesso rispetto della procedura prevista dall'art. 186, commi 3 e 4, C.d.s. rende illegittima la richiesta e inutilizzabile per la decisione ex art. 191 cod. proc. pen. Alla relativa deduzione la Corte di appello ha opposto erroneamente la sua irrilevanza in considerazione del rifiuto dell'accertamento, mostrando di non comprendere la stessa deduzione difensiva. 2.6. Con il sesto motivo, inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Da un lato, non è rinvenibile nelle espressioni senza senso profferite dall'imputato in stato confusionale alcuna offesa all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali. Dall'altro, difetta la presenza - al momento in cui dette espressioni furono profferite - di due o più persone, desumendosi dalle stesse che esse furono pronunciate all'interno degli uffici della Questura. 2.7. Con il settimo motivo, violazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo C, non essendo corretto il rigetto della correlata deduzione in appello in ordine alla mancanza di riscontro sulla giustificazione del porto degli oggetti e al suo mancato immediato riferimento agli operanti. 3. E' pervenuta istanza di trattazione orale del Procuratore generale. 4. Alla udienza del 11 luglio 2024 è stato disposto rinvio alla successiva udienza del 22 ottobre 2024 per adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali;
alla udienza del 22 ottobre 2024 è stato disposto rinvio in attesa della decisione delle S.U. prevista per il 12 dicembre 2024. 5. E' pervenuta memoria difensiva in relazione al terzo motivo, a sostegno della intervenuta prescrizione dei reati e, comunque, della loro improcedibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato, rendendo apprezzabile l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per i capi A) e C). 2. Il primo motivo è infondato rispetto alla regolare citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per l'udienza del 30.4.2021, così ravvisandosi l'erronea disposizione della duplicazione dell'incombente per l'udienza del 4.2.2022, a seguito della eccezione del difensore. In ogni caso, in 3 tale ultima udienza, si dà atto della regolarità della notifica senza alcuna altra eccezione della difesa. 3. Il secondo motivo è infondato secondo la recente decisione di S.U. del 27 giugno 2024 secondo la quale la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi considerare, ai fini del decorso del termine di prescrizione la data della decisione (8/3/2024), secondo il consolidato orientamento per il quale ai finì del computo della prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi ìn fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Rv. 262615). 5. Inoltre, tenuto conto della data di commissione dei reati (01/10/2017), secondo il dictum di S.U. Polichetti la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). 6. Non può essere condiviso l'assunto difensivo, volto a contestare il richiamato autorevole principio di diritto, che ha trovato espressione nella recentissima ordinanza in data 11 luglio 2025 della Corte di Appello di Lecce, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla interpretazione fornita dal richiamato arresto,_ assumendosi che con essa è stato creato un regime transitorio in malam partem non previsto dalla legge. Questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall'autorevole arresto di legittimità, riproponendo l'ordinanza richiamata gli argomenti espressi dall'orientamento di legittimità minoritario non condiviso dalle Sezioni unite. Peraltro, per rendere accessibile tale riproposizione, la ordinanza di rimessione assume la vincolatività della interpretazione delle Sezioni Unite, tale per cui essa «può essere rimosso sola con l'intervento costituzionale». A tal riguardo non tiene conto di quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella 4 nota sentenza del 12 ottobre 2012 n. 230 - che ha ribadito quanto già espresso nella precedente sentenza del 12 marzo 2004, n. 91 - secondo la quale «pure in presenza di un orientamento giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non già l'obbligo di uniformarsi ad esso». In ogni caso, non considera che proprio l'arresto di legittimità del massimo consesso ha dato conto, nel risolvere il conflitto interpretativo, della inesistenza di un "diritto vivente" a riguardo della questione posta al suo esame e che il principio espresso vincola - ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. - la sezione semplice della Corte di legittimità, che se ne può discostare rimettendo nuovamente la questione alle Sezioni unite. Quanto, poi, al merito della questione interpretativa, non ha fondamento la prospettata esegesi in malam partem che sarebbe stata operata dalle Sezioni unite, in assenza di un fenomeno di successione delle leggi nel tempo a seguito dei due interventi legislativi intervenuti con la legge n. 103 del 2017 (c.d. Orlando) e la legge n. 3 del 2019 (c.d. Bonafede), essendo, per ciascun intervento normativo, stabilito il relativo ambito temporale di applicazione, sul quale non ha inciso la successiva novella introdotta con la legge n. 134 del 2021 (c.d. Cartabia) (v. par. 6 della sentenza SU Polichetti). Come pure, rimangono insuperate le ragioni che escludono qualsiasi profilo di incostituzionalità nell'interpretazione normativa autorevolmente avallata (v. par. 7, ibidem). 7. Pertanto, quanto ai reati di cui ai capi A e C, al termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, scadente alla data del 1.10.2022, vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione per due sospensioni nel corso del giudizio di merito (pari a complessivi gg. 120) e della sospensione per gg. 111 avvenuta nel corso del presente giudizio di legittimità, nonché quello di un anno e sei mesi per la legge cd. Orlando, così individuandosi la data del 12.11.2024 in cui è spirato il termine prescrizionale. Quanto al delitto di cui al capo B, al termine massimo di sette anni e sei mesi, scadente alla data del 1.4.2025 vanno aggiunti i predetti periodi di sospensione, cosicché non risulta essere spirato il temine di prescrizione. 5 II quarto e quinto motivo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato sub A), sono assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione. i . Il sesto motivo, riguardante il reato di cui al capo B, è manifestamente infondato quanto alla offesa arrecata e generico quanto alla presenza di più persone, essendosi accertata la condotta realizzata a partire dalla pubblica via e in presenza di più persone. 5 Il settimo motivo, riguardante il reato di cui al capo C, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è assorbito dalla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione. ilif£ Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi A e C per intervenuta prescrizione con eliminazione della relativa pena principale - specificamente determinata - nonché della sanzione amministrativa inflitta in relazione al capo A, in quanto, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al prefetto (Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv. 264752). 42.4Alla eliminazione delle pene inflitte in relazione ai reati di cui ai capi A e C, consegue - ai sensi dell'art. 620, primo comma, lett. 0 1 cod. proc. pen. - la rideterminazione della pena finale, commisurata a quella inflitta per il residuo reato di cui al capo B, pari a mesi quattro di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo B) in mesi quattro di reclusione. Così deciso 11 16/09/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34302 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 16/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato AB AM avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A (art. 186, comma 7, d. Igs. n. 285/1992), B (art. 341-bis cod. pen.), C (art. 4 legge n. 110/75), tutti commessi in data 01/10/2017, e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione ai sensi dell'art. 178, comma 1 e 179, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio emesso in data 14.01.2019/15.01.2019 all'imputato. Alla relativa eccezione proposta alla udienza del 05.11.2021, aveva fatto seguito il mero rinvio del processo. Alla deduzione del vizio in appello la Corte ha erroneamente risposto, rigettandola, riferendosi alla notificazione del diverso decreto emesso dal Tribunale di Ancona in data 07.05.2020, con il quale è stata rinviata d'ufficio l'udienza del 15.05.2020. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 420-bis, 598-ter e 601 cod. proc. pen. per mancata osservanza del termine minimo a comparire di quaranta giorni in appello. In ogni caso, si chiede di essere rimessi in termini per sollevare l'eccezione avendo potuto rilevare la nullità solo successivamente al deposito della sentenza quando il fascicolo è stato messo a disposizione per la consultazione. 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza dell'art. 157 cod. pen. in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A e C, essendo gli stessi estinti alla data del 01.04.2024, dopo la lettura del dispositivo in appello in data 26.03.2024, ma prima del deposito della motivazione avvenuto solo il 07.05.2024. 2.4, Con il quarto motivo, inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 e 182 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A. Invero, il ricorrente è stato invitato a sottoporsi all'accertamento urgente della prova del cd. etilometro senza essere stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Alla deduzione della nullità in appello è stato erroneamente risposto che essa risulterebbe sanata dalla mancata tempestiva eccezione e che non vi sarebbe nullità rilevabile di ufficio da parte del giudice. 2.5. Con il quinto motivo si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e illogicità della motivazione in relazione alla 2 mancata dichiarazione della illegittimità della richiesta di accertamenti urgenti avanzata dalla Polizia Giudiziaria ex art. 186 C.d.s. ed ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen. con conseguente inutílizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. e legittimità del rifiuto. L'omesso rispetto della procedura prevista dall'art. 186, commi 3 e 4, C.d.s. rende illegittima la richiesta e inutilizzabile per la decisione ex art. 191 cod. proc. pen. Alla relativa deduzione la Corte di appello ha opposto erroneamente la sua irrilevanza in considerazione del rifiuto dell'accertamento, mostrando di non comprendere la stessa deduzione difensiva. 2.6. Con il sesto motivo, inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Da un lato, non è rinvenibile nelle espressioni senza senso profferite dall'imputato in stato confusionale alcuna offesa all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali. Dall'altro, difetta la presenza - al momento in cui dette espressioni furono profferite - di due o più persone, desumendosi dalle stesse che esse furono pronunciate all'interno degli uffici della Questura. 2.7. Con il settimo motivo, violazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo C, non essendo corretto il rigetto della correlata deduzione in appello in ordine alla mancanza di riscontro sulla giustificazione del porto degli oggetti e al suo mancato immediato riferimento agli operanti. 3. E' pervenuta istanza di trattazione orale del Procuratore generale. 4. Alla udienza del 11 luglio 2024 è stato disposto rinvio alla successiva udienza del 22 ottobre 2024 per adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali;
alla udienza del 22 ottobre 2024 è stato disposto rinvio in attesa della decisione delle S.U. prevista per il 12 dicembre 2024. 5. E' pervenuta memoria difensiva in relazione al terzo motivo, a sostegno della intervenuta prescrizione dei reati e, comunque, della loro improcedibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato, rendendo apprezzabile l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per i capi A) e C). 2. Il primo motivo è infondato rispetto alla regolare citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per l'udienza del 30.4.2021, così ravvisandosi l'erronea disposizione della duplicazione dell'incombente per l'udienza del 4.2.2022, a seguito della eccezione del difensore. In ogni caso, in 3 tale ultima udienza, si dà atto della regolarità della notifica senza alcuna altra eccezione della difesa. 3. Il secondo motivo è infondato secondo la recente decisione di S.U. del 27 giugno 2024 secondo la quale la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi considerare, ai fini del decorso del termine di prescrizione la data della decisione (8/3/2024), secondo il consolidato orientamento per il quale ai finì del computo della prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi ìn fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Rv. 262615). 5. Inoltre, tenuto conto della data di commissione dei reati (01/10/2017), secondo il dictum di S.U. Polichetti la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). 6. Non può essere condiviso l'assunto difensivo, volto a contestare il richiamato autorevole principio di diritto, che ha trovato espressione nella recentissima ordinanza in data 11 luglio 2025 della Corte di Appello di Lecce, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla interpretazione fornita dal richiamato arresto,_ assumendosi che con essa è stato creato un regime transitorio in malam partem non previsto dalla legge. Questo Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall'autorevole arresto di legittimità, riproponendo l'ordinanza richiamata gli argomenti espressi dall'orientamento di legittimità minoritario non condiviso dalle Sezioni unite. Peraltro, per rendere accessibile tale riproposizione, la ordinanza di rimessione assume la vincolatività della interpretazione delle Sezioni Unite, tale per cui essa «può essere rimosso sola con l'intervento costituzionale». A tal riguardo non tiene conto di quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella 4 nota sentenza del 12 ottobre 2012 n. 230 - che ha ribadito quanto già espresso nella precedente sentenza del 12 marzo 2004, n. 91 - secondo la quale «pure in presenza di un orientamento giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non già l'obbligo di uniformarsi ad esso». In ogni caso, non considera che proprio l'arresto di legittimità del massimo consesso ha dato conto, nel risolvere il conflitto interpretativo, della inesistenza di un "diritto vivente" a riguardo della questione posta al suo esame e che il principio espresso vincola - ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. - la sezione semplice della Corte di legittimità, che se ne può discostare rimettendo nuovamente la questione alle Sezioni unite. Quanto, poi, al merito della questione interpretativa, non ha fondamento la prospettata esegesi in malam partem che sarebbe stata operata dalle Sezioni unite, in assenza di un fenomeno di successione delle leggi nel tempo a seguito dei due interventi legislativi intervenuti con la legge n. 103 del 2017 (c.d. Orlando) e la legge n. 3 del 2019 (c.d. Bonafede), essendo, per ciascun intervento normativo, stabilito il relativo ambito temporale di applicazione, sul quale non ha inciso la successiva novella introdotta con la legge n. 134 del 2021 (c.d. Cartabia) (v. par. 6 della sentenza SU Polichetti). Come pure, rimangono insuperate le ragioni che escludono qualsiasi profilo di incostituzionalità nell'interpretazione normativa autorevolmente avallata (v. par. 7, ibidem). 7. Pertanto, quanto ai reati di cui ai capi A e C, al termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, scadente alla data del 1.10.2022, vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione per due sospensioni nel corso del giudizio di merito (pari a complessivi gg. 120) e della sospensione per gg. 111 avvenuta nel corso del presente giudizio di legittimità, nonché quello di un anno e sei mesi per la legge cd. Orlando, così individuandosi la data del 12.11.2024 in cui è spirato il termine prescrizionale. Quanto al delitto di cui al capo B, al termine massimo di sette anni e sei mesi, scadente alla data del 1.4.2025 vanno aggiunti i predetti periodi di sospensione, cosicché non risulta essere spirato il temine di prescrizione. 5 II quarto e quinto motivo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato sub A), sono assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione. i . Il sesto motivo, riguardante il reato di cui al capo B, è manifestamente infondato quanto alla offesa arrecata e generico quanto alla presenza di più persone, essendosi accertata la condotta realizzata a partire dalla pubblica via e in presenza di più persone. 5 Il settimo motivo, riguardante il reato di cui al capo C, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è assorbito dalla declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione. ilif£ Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi A e C per intervenuta prescrizione con eliminazione della relativa pena principale - specificamente determinata - nonché della sanzione amministrativa inflitta in relazione al capo A, in quanto, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al prefetto (Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Piredda, Rv. 264752). 42.4Alla eliminazione delle pene inflitte in relazione ai reati di cui ai capi A e C, consegue - ai sensi dell'art. 620, primo comma, lett. 0 1 cod. proc. pen. - la rideterminazione della pena finale, commisurata a quella inflitta per il residuo reato di cui al capo B, pari a mesi quattro di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo B) in mesi quattro di reclusione. Così deciso 11 16/09/2025.