CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE SE SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riesi - Via Roma 1 93016 Riesi CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18812 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 17090 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. 1825 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18376 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18829 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18377 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 23419 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 17903 TASI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 03.04.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Riesi avverso:
l'avviso di accertamento IMU/2015 N°29136, protocollo N°18812 del 03.012.2020, notificato nell'anno
2021, mediante il quale veniva accertata la maggiore imposta dovuta di € 410,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 548,00;
l'avviso di accertamento IMU/2016 N°17090 del 21.10.2021, notificato nel 2022, mediante il quale veniva accertata la maggiore imposta dovuta di € 535,86, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 545,00;
l'ingiunzione di pagamento IMU/2014 N°1825 del 06.12.2022, notificata nell'anno 2023, mediante la quale veniva preteso il pagamento di € 609,00, traente origine dall'avviso di accertamento IMU/2014 N°30148, notificato il 01.07.2019;
l'avviso di accertamento IMU/2017 N°18376 del 22.11.2022, notificato nel 2023, mediante il quale veniva accertata la maggiore imposta dovuta di € 408,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 545,00;
l'avviso di accertamento TASI/2015 N°18829 del 03.12.2020, notificato nel 2023, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 68,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 98,00;
l'avviso di accertamento TASI/2017 N°18377 del 22.11.2022, senza alcuna indicazione della presunta notifica, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 67,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 98,00;
l'avviso di accertamento TASI/2014 N°23419 del 28.11.2019, notificato nel 2022, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 44,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 68,00;
l'avviso di accertamento TASI/2016 N°17903 del 21.10.2021, notificato nel 2022, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 67,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 97,00.
In data 16.04.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità degli atti impugnati per illegittimità ed erroneità del tributo preteso, falso presupposto ed eccesso di potere, stante che era proprietario del fabbricato distinto catastalmente nel foglio 35, particella
157, di categoria A/6 e del fabbricato catastalmente identificato nel foglio 35, particella 860 sub 1, di categoria C/6 e sub a/4 e che il fabbricato di categoria A/6 era esente, perché classificato come rurale, come disposto con la legge N°147/2013, art.1, comma 708 ed il fabbricato di cui al foglio 35, particella
860 sub 1 e sub 2 costituiva l'abitazione principale, essendo iscritto all'AIRE del Comune e così pure era esente dalla TASI.
2) In subordine, essendo residente all'estero, eccepiva che la TASI doveva essere applicata in misura ridotta di due terzi, ai sensi del comma 2 dell'art.
9-bis del D.L: N°47/2014. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati ed in subordine, la riduzione di 2/3 dell'imposta e la condanna alle spese.
In data 07.04.2025 il Comune di Riesi, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, in violazione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92.
Deduceva che relativamente all'ingiunzione di pagamento dell'IMU/2014, N°1825 del 06.12.2022, nessuna eccezione era stata sollevata dalla parte ricorrente.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, deducendo che l'esenzione dell'imposta era prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale e quindi, di categoria D/10, purché inseriti nel fascicolo aziendale dell'impresa e che non sussisteva alcun requisito della residenza principale da parte del ricorrente.
Ancora deduceva che la riduzione dell'imposta poteva essere applicabile solo a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente ed il ricorrente non ha prodotto prova di presentazione di alcuna istanza.
Chiedeva in via subordinata il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
In data 05.02.2026 la parte resistente depositava memoria con la quale insisteva nelle proprie controdedzioni e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la disposizione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con l'ordinanza N°24518/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente sancito il principio secondo cui “nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11Sez. 5, Sentenza n. 6862 del 2023)”.
Nel caso di specie il ricorrente ha genericamente indicato nel ricorso che gli atti impugnati sono stati nell'anno 2021, 2022, 2023 ed il ricorso è stato proposto in data 03.04.2024.
Conseguentemente, il ricorso è inammissibile, per tardiva proposizione e, per effetto della soccombenza, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Riesi, che si liquidano in € 1.065,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Riesi, che liquida in € 1.065,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE SE SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riesi - Via Roma 1 93016 Riesi CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18812 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 17090 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT. 1825 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18376 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18829 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 18377 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 23419 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 17903 TASI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 03.04.2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Riesi avverso:
l'avviso di accertamento IMU/2015 N°29136, protocollo N°18812 del 03.012.2020, notificato nell'anno
2021, mediante il quale veniva accertata la maggiore imposta dovuta di € 410,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 548,00;
l'avviso di accertamento IMU/2016 N°17090 del 21.10.2021, notificato nel 2022, mediante il quale veniva accertata la maggiore imposta dovuta di € 535,86, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 545,00;
l'ingiunzione di pagamento IMU/2014 N°1825 del 06.12.2022, notificata nell'anno 2023, mediante la quale veniva preteso il pagamento di € 609,00, traente origine dall'avviso di accertamento IMU/2014 N°30148, notificato il 01.07.2019;
l'avviso di accertamento IMU/2017 N°18376 del 22.11.2022, notificato nel 2023, mediante il quale veniva accertata la maggiore imposta dovuta di € 408,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 545,00;
l'avviso di accertamento TASI/2015 N°18829 del 03.12.2020, notificato nel 2023, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 68,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 98,00;
l'avviso di accertamento TASI/2017 N°18377 del 22.11.2022, senza alcuna indicazione della presunta notifica, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 67,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 98,00;
l'avviso di accertamento TASI/2014 N°23419 del 28.11.2019, notificato nel 2022, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 44,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 68,00;
l'avviso di accertamento TASI/2016 N°17903 del 21.10.2021, notificato nel 2022, mediante il quale veniva accertata la maggiore tassa dovuta di € 67,00, oltre interessi, sanzioni e spese, complessivamente pari ad € 97,00.
In data 16.04.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità degli atti impugnati per illegittimità ed erroneità del tributo preteso, falso presupposto ed eccesso di potere, stante che era proprietario del fabbricato distinto catastalmente nel foglio 35, particella
157, di categoria A/6 e del fabbricato catastalmente identificato nel foglio 35, particella 860 sub 1, di categoria C/6 e sub a/4 e che il fabbricato di categoria A/6 era esente, perché classificato come rurale, come disposto con la legge N°147/2013, art.1, comma 708 ed il fabbricato di cui al foglio 35, particella
860 sub 1 e sub 2 costituiva l'abitazione principale, essendo iscritto all'AIRE del Comune e così pure era esente dalla TASI.
2) In subordine, essendo residente all'estero, eccepiva che la TASI doveva essere applicata in misura ridotta di due terzi, ai sensi del comma 2 dell'art.
9-bis del D.L: N°47/2014. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati ed in subordine, la riduzione di 2/3 dell'imposta e la condanna alle spese.
In data 07.04.2025 il Comune di Riesi, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione, in violazione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92.
Deduceva che relativamente all'ingiunzione di pagamento dell'IMU/2014, N°1825 del 06.12.2022, nessuna eccezione era stata sollevata dalla parte ricorrente.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, deducendo che l'esenzione dell'imposta era prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale e quindi, di categoria D/10, purché inseriti nel fascicolo aziendale dell'impresa e che non sussisteva alcun requisito della residenza principale da parte del ricorrente.
Ancora deduceva che la riduzione dell'imposta poteva essere applicabile solo a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente ed il ricorrente non ha prodotto prova di presentazione di alcuna istanza.
Chiedeva in via subordinata il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
In data 05.02.2026 la parte resistente depositava memoria con la quale insisteva nelle proprie controdedzioni e nelle richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la disposizione dell'art.21 del D.Lgs. N°546/92, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con l'ordinanza N°24518/2024 la Suprema Corte ha ulteriormente sancito il principio secondo cui “nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11Sez. 5, Sentenza n. 6862 del 2023)”.
Nel caso di specie il ricorrente ha genericamente indicato nel ricorso che gli atti impugnati sono stati nell'anno 2021, 2022, 2023 ed il ricorso è stato proposto in data 03.04.2024.
Conseguentemente, il ricorso è inammissibile, per tardiva proposizione e, per effetto della soccombenza, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Riesi, che si liquidano in € 1.065,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Riesi, che liquida in € 1.065,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)