Articolo 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 aprile 2001
Art. 20. 1. Dopo l' articolo 377 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni".
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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