Sentenza 20 giugno 2024
Massime • 1
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Commentario • 1
- 1. Incidente ubriaco, non serve collisione (Cass. 6198/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
Il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante della guida in stato di ebbrezza, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente. La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2024, n. 26557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26557 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorsq. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26557 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 09/02/2023 dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di NI RE e con la quale l'imputato - previa riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie di quello previsto dall'art.590 cod.pen. - era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed € 206,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, nonché condannato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento nel danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidare in separato giudizio. Era stato ascritto all'imputato di avere, nel percorrere a bordo del proprio autocarro la via Di Jasi all'interno del Comune di Aversa e giunto all'intersezione con la via Raffaello - per colpa consistita nella tenuta di una velocità non prudenziale e non adeguata alle condizioni dei luoghi (trovandosi vicino a un'intersezione e in orario notturno) nonché per avere tardato una manovra d'emergenza idonea a evitare l'investimento di altro veicolo proveniente dalla suddetta via Raffaelllo e che aveva già impegnato l'incrocio senza concedere la dovuta precedenza - cagionato l'investimento del suddetto mezzo e causato le lesioni descritte in sede di capo di imputazione, determinanti l'incapacità di attendere alla ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
profilo di fatto in ordine al quale il Tribunale aveva invece quantificato la prognosi in trenta giorni, per l'effetto riqualificando ai sensi dell'art.590 cod.pen. l'originaria imputazione contestata ai sensi dell'art.590bis cod.pen.. La Corte territoriale ha previamente proceduto alla ricostruzione dell'evento; rilevando che, nella notte del 18/02/2017, la vettura condotta dal TT si era immessa dalla via Raffaello nell'incrocio con via De Jasi, al fine di proseguire in linea retta verso via Garofano, non avvedendosi del sopraggiungere dalla propria destra del furgone condotto dall'imputato, venendo travolto da quest'ultimo lungo il lato destro della propria vettura e riportando le lesioni descritte nel capo di imputazione;
ha quindi rilevato che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la corresponsabilità di entrambi i conducenti - non avendo la persona offesa concesso la precedenza al veicolo proveniente dal lato destro - valutando comunque la condotta dell'imputato come caratterizzata da colpa specifica consistente nel non avere tenuto una velocità tale da consentirgli una tempestiva frenata. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello inerente alla richiesta di rinnovazione istruttoria, assumendo che la richiesta perizia non era idonea ad assumere carattere di decisività; ha altresì rigettato il motivo inerente alla 2 ricostruzione del fatto, con specifico riferimento alla deduzione difensiva in base alla quale la vettura condotta dalla persona offesa avrebbe perso contatto con l'asfalto nell'impegnare l'incrocio andando a invadere la corsia percorsa dalla vettura dell'imputato, trattandosi di elemento fattuale del tutto non emerso nel corso del primo grado di giudizio;
ha quindi ritenuto di condividere le conclusioni in ordine alla dinamica del sinistro rassegnate dal consulente della parte civile, con specifico riferimento alla velocità tenuta dall'imputato e stimata in 70 km/h, rilevando come la difesa non avesse fornito alcun effettivo elemento idoneo a giungere a una ricostruzione alternativa dell'evento. In ordine ad altro motivo di appello, ha ritenuto che l'attribuzione percentuale alla persona offesa del concorso di colpa fosse inidonea ad assumere efficacia di giudicato nel successivo giudizio risarcitorio per cui era da ritenere irrilevante la relativa omissione della quantificazione da parte del giudice di primo grado;
ha quindi ritenuto infondati i motivi attinenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, rilevando che la concessione del beneficio della sospensione condizionale faceva venire meno il presupposto per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NI RE, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.590 cod.pen. e degli artt. 192 e 530 cod.proc.pen.. Ha dedotto che, dal punto di vista ricostruttivo, la Corte di appello non avrebbe posto in discussione la violazione del diritto di precedenza da parte della persona offesa e che la stessa non avrebbe tenuto una condotta sufficientemente attenta, considerazioni da considerarsi in contrasto con l'ipotizzata violazione dell'art.145, comma 1, C.d.s. ravvisata nei confronti dell'imputato; non qualificando quindi, come sarebbe invece stato necessario, la condotta del TT come del tutto imprevedibile e pertanto tale da essere l'unica causa dell'evento. Ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato il dato inerente alla velocità tenuta dalla persona offesa - pure deducibile dalla "scatola nera" del veicolo - e avrebbe altresì immotivatamente dedotto la velocità tenuta dall'imputato solo sulla base della consulenza della parte civile anziché di quella del pubblico ministero, pure eseguita a seguito dell'esame dei veicoli e dei luoghi. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art. 651 cod.proc.pen. e dell'art.41 cod.pen.. Ha dedotto che la sentenza doveva essere censurata per avere omesso di quantificare la percentuale di concorso di colpa ravvisabile in capo all'imputato; esistendo sempre tale obbligo in capo al giudice di merito ai fini dei riflessi concernenti l'entità del risarcimento azionabile in sede civile. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.53 della I. n.689/1981, come modificato - da ultimo - dal d.lgs. n.150/2022. Ha esposto che, in sede di motivi di appello, era stata richiesta l'applicazione di sanzioni sostitutive, pure in presenza della concessa sospensione condizionale della pena;
ha quindi dedotto che - in considerazione dell'applicabilità del regime anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, in quanto più favorevole - all'epoca dei fatti il beneficio della sospensione condizionale era cumulabile con la sostituzione della pena detentiva. Con il quarto motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione degli artt. 62b1s, 81 cpv., 132 e 133 cod.pen., in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena non in corrispondenza del minimo edittale. Ha dedotto che doveva ritenersi illogica la valutazione in ordine alle attenuanti generiche ricavata dal solo dato della mancata partecipazione dell'imputato al processo e che - in sede di dosimetria della pena - non erano stati compiutamente valutati gli elementi previsti dall'art.133 cod.pen., con specifico riferimento alle condizioni personali e sociali del prevenuto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La parte civile MA TT ha fatto pervenire conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. ;z 2. Il primo motivo, con il quale è stata contestata la ricostruzione del fatto contenuta nelle sentenze di merito, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'odierno ricorrente - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni 4 di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). Ciò posto, in punto di ricostruzione della dinamica dell'evento, il motivo deve ritenersi manifestamente infondato in quanto omissivo dell'onere di necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base della valutazione compiuta dai giudici di merito;
onere che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949) e ricordando altresì che deve pure considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Ciò posto, il ricorrente - nel riproporre censure già congruamente esaminate dal giudice di appello - si è quindi limitato a una lettura parziale e parcellizzata della pronuncia di secondo grado, desumendone una asserita illogicità nella parte in cui avrebbe attribuito al ricorrente un profilo di colpa specifica in relazione all'art.145, comma 1, C.d.s. pur ravvisando, in capo alla persona offesa, una violazione del disposto dell'art.145, comma 2, C.d.s., derivante dalla violazione del diritto di precedenza. Sul punto, con motivazione congruente e priva di palesi illogicità, la Corte territoriale - nel condividere la ricostruzione del sinistro operata da parte del Tribunale - ha dedotto la corresponsabilità del sinistro alla condotta di guida tenuta dall'imputato; il quale aveva provveduto a impegnare l'incrocio a una velocità di circa 70 km/h, non ponendosi quindi nelle necessarie condizioni per poter attuare una tempestiva ed efficace manovra di emergenza finalizzata ad / evitare lo scontro. Ne consegue che - con argomentazioni adeguatamente logiche - la Corte territoriale ha dedotto (con ragionamento insuscettibile di essere censurato per 5 contraddittorietà intrinseca) che il sinistro si è verificato in quanto, a fronte dell'invasione dell'incrocio operato dal mezzo condotto della persona offesa, l'imputato, in condizione dello stato della strada (in buona visibilità, nonostante l'orario notturno e dall'andamento rettilineo) non ha posto in essere nessuna adeguata manovra di emergenza;
ricordando, sotto tale profilo, che in tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, qualora questa sia utilmente ed agevolmente percepibile e fatto salvo il caso di ostacolo improvviso e non evitabile i ragione dei fisiologici momenti di reazione (Sez. 4, n. 29442 del 24/06/2008, Francogli, Rv. 241896; Sez. 4, n. 16096 del 20/02/2018, Radzepi, Rv. 272479). Coerentemente, la Corte ha quindi ritenuto che le modalità di imbocco tenute dalla persona offesa fossero sicuramente idonee a determinare una condotta alternativa lecita da parte dell'imputato; che a tanto non ha ottemperato proprio in presenza di una velocità stimata in 70 km/h, a propria volta troppo elevata per le contingenti situazioni di spazio e di tempo;
aggiungendosi anche che, in uno specifico passaggio motivazionale, la Corte ha evidenziato il dato rappresentato dall'assenza di tracce di frenata sull'asfalto, assunto logicamente come elemento sintomatico di un'assenza di attenzione da porre - a propria volta - in nesso causale con il sinistro. Inammissibile deve altresì ritenersi il - comunque generico - punto di doglianza attinente alla preferenza, operata da parte dei giudici di merito, delle conclusioni spiegate dal consulente della parte civile rispetto a quelle contenute nella consulenza del pubblico ministero, con particolare riferimento proprio al dato attinente alla ricostruzione della velocità del mezzo condotto dall'imputato. Sul punto, va richiamato il principio in base al quale, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti. Ne deriva che, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435). Nel caso di specie, sulla base degli elementi oggettivi derivanti dai danni riportati dalle vetture e delle relative deformazioni oltre che in riferimenti alla loro posizione dopo lo scontro - anche alla luce della diversità di massa dei due mezzi 6 coinvolti - i giudici di merito hanno ritenuto di aderire alle conclusioni del consulente della parte civile in punto di rispettiva velocità dei mezzi, con conclusione non illogica e, come detto, insindacabile in sede di legittimità. 3. Con il secondo motivo, la difesa dell'imputato ha censurato le sentenze di merito per avere omessa di quantificare in modo puntuale le rispettive percentuali di concorso di colpa facenti capo all'imputato e alla persona offesa. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Costituisce difatti principio consolidato quello in base al quale - in tema di reato colposo - il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017, Monaco, Rv. 270428); il tutto sulla base della pregiudiziale considerazione per cui tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874; Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187). 4. Il quarto motivo, attinente alla concreta dosimetria della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in 7 Ì - esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); tutto ciò fermo restando che - come riconosciuto nella sentenza di annullamento con rinvio - è illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, Tisci, Rv. 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora, Rv. 259762). Nel caso di specie, il giudice d'appello ha congruamente illustrato le ragioni del divieto sulla base della negativa valutazione del contegno processuale tenuto dall'imputato e sull'espresso riferimento alla mancanza di elementi soggettivi e oggettivi idonei a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Anche il punto di doglianza inerente alla concreta determinazione della pena è inammissibile. Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Nel caso di specie, pure vertendosi in una pena - in relazione all'ipotesi base prevista dall'art.590, comma 1, cod.pen. - più prossima al massimo che al minimo edittale, la relativa determinazione è stata adeguatamente motivata dal Tribunale sulla base della serietà delle lesioni subìte dalla persona offesa e in riferimento a una quantificazione comunque operata nei pressi della media. 8 5. Il terzo motivo - inerente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive richieste in sede di motivi di appello - è infondato. Sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la relativa richiesta ritenendola incompatibile con l'applicazione della già concessa sospensione condizionale della pena. Va quindi rilevato che - a seguito delle modifiche introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - l'incompatibilità tra le sanzioni sostitutive ora indicate nell'art.20bis cod.pen. e l'applicazione della sospensione condizionale della pena è espressamente stabilita dall'art.61bis della I. 24 novembre 1981, n.689, inserito dall'at.71, comma 1, lett.i) del predetto d.lgs.. Sul piano del diritto transitorio le specifiche disposizioni contenute nell'art.95 del d.lgs. n.150/2022 prevedono che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto». Deve quindi ritenersi ipotizzabile che, come nel caso di specie, le precedenti disposizioni di riferimento possano concretamente essere considerate più favorevoli sul punto nei confronti dell'imputato, atteso che - sotto il previgente testo degli artt. 53 e ss., 1.689/1981 - era da intendersi consentito il "cumulo" tra l'applicazione della sanzione sostitutiva, con specifico riferimento a quella pecuniaria e la sospensione condizionale della pena. Questa Corte ha difatti enunciato i principi in base ai quali la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria fosse compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché l'interessato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici;
invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il condannato che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva irrogatagli con la corrispondente pena pecuniaria sarebbe sottoposto all'esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo (Sez. 3, n.46458 del 22/10/2009, Mbengue, RV. 245618; Sez. 2, n. 40221 del 10/07/2012, Sgroi, Rv. 253447; Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, Solazzo, Rv. 282551). Peraltro, nel caso di specie, in sede di conclusioni dell'appello proposto per conto dell'imputato dall'Avv. Capasso, era stata espressamente richiesta l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in relazione al neointrodotto art.20bis cod.pen. (sanzione sostitutiva anteriormente non prevista dall'ordinamento se non in casi particolari); in relazione al quale si applica 9 quindi l'incompatibilità tra la stessa e la sospensione condizionale della pena espressamente stabilita dall'art.61bis della I. 24 novembre 1981, n.689, inserito dall'at.71, comma 1, lett.i) del predetto d.lgs.; e non venendo quindi in considerazione il dedotto regime più favorevole precedentemente fissato, attesa che - anteriormente al d.lgs. n.150/2022 - la richiesta sanzione sostitutiva non sarebbe comunque stata applicabile alla fattispecie in oggetto. Mentre nemmeno deve considerarsi possibile - in ambito di successione di norme penali - operare una contemporanea applicazione di norme o di frammenti di norme riconducibili al regime previgente ovvero a quello sopravvenuto, dovendosi fare riferimento all'uno o all'altro nella sua interezza. Ne consegue la correttezza, sul punto, del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va provveduto in ordine alle spese relative all'azione civile;
ciò in quanto nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che - anche nel caso in cui non vi sia stata discussione in pubblica udienza, come nel caso di specie - si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, contenente le sole conclusioni, con allegazione di nota spese e senza quindi fornire alcun contributo utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 giugno 2024