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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/11/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 587/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...]_1 C.F._1
RO (CS) in data 01/06/1993, rappresentata e difesa dall'avv. CIMINO GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._2
RO (CS) in data 11/08/1990, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTI MAXMILIAN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.3.2025 ha Parte_1 introdotto il presente procedimento nei confronti di , deducendo che: Controparte_1
- La sig.ra intrattenevano una relazione amorosa con il sig. Parte_1
dalla quale veniva originato il figlio nato a [...]_1 Per_1 Calabro il 24.11.2023, debitamente riconosciuto dal padre naturale;
- Dopo un breve periodo trascorso in armonia e reciproco sostegno, l'unione è nel tempo divenuta intollerabile per contrasti e conflitti sempre più frequenti. Pertanto, rilevata l'impossibilità di prosecuzione della relazione, malgrado i tentativi di ricostituzione del rapporto, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale, nel mese di ottobre 2024 le parti pervenivano alla decisione di interrompere la relazione che li legava e, conseguentemente anche la convivenza. Tal che sorge la necessità di regolamentare l'affidamento, il collocamento ed il diritto di mantenimento del minore;
Per_1
- In relazione all'affidamento non sussiste alcun motivo che possa impedire e limitare l'affidamento congiunto dei due genitori. Anzi, la ricorrente auspica una partecipazione attiva del padre alla vita di Per le superiori ragioni si chiede che questo Per_1 Tribunale Voglia disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori;
- Per quanto concerne il collocamento prevalente, si reputa necessario disporlo in favore della madre. La tenera età di (che ha meno di due anni) induce a ritenere Per_1 Pag. 2 di 8
determinante la presenza costante della figura materna, che possa attendere alle sue esigenza con competenza e costanza. A ciò si aggiunga che con il disfacimento della relazione rimasto son la madre, nel suo ambiente familiare a cui oramai si è Per_1 abituato. Una deviazione potrebbe ingenerare ripercussioni sull'umore del minore che ha già patito la separazione dei genitori;
- L'abitazione dove le parti hanno coabitato insieme al minore per un breve lasso di tempo è nella disponibilità della odierna ricorrente. Ciò, unitamente al collocamento prevalente di presso la madre rende di fatto spontanea e necessaria l'assegnazione della Per_1 casa familiare alla sig.ra ; Parte_2
- Il resistente è in piena età lavorativa e il minore, specie nella prima fase di crescita, è bisognevole di prodotti per l'infanzia costosi. Si reputa dunque congrua la somma di € 300,00 qualora venga disposto in favore della madre il 100% dell'assegno unico universale, considerato che questa somma include vitto e alloggio per il minore. Diversamente, allorquando l'Assegno Unico Universale sia disposto al 50% per ciascuno dei coniugi, si reputa congruo un assegno di mantenimento mensile di € 450,00. La madre al momento non lavora, non ha un patrimonio che produce reddito e non può lavorare per le chiare esigenze del minore. Il superiore importo è chiaramente insufficiente per le esigenze del minore, ne deriva, quindi, fisiologica la richiesta dell'integralità dell'assegno unico universale, così da poter contare su un importo ragionevole per le sue esigenze. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno unitamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre in Corigliano-Rossano Via Romagna n. 6; B. Disporre in favore del sig. il diritto di far visita al minore – previo Controparte_1 accordo con la madre - martedì e giovedì dalle 17,00 sino alle ore 20,00, nei fine settimana alternativamente dalle 15,00 alle 17,00. C. Riconoscere ai nonni paterni (genitori del resistente ), tenuto conto che non CP_1 hanno alcun rapporto affettivo con il minore ed attesa la tenera età dello stesso, il diritto di visitare il nipote previo accordi telefonici - presso l'abitazione della Per_1 ricorrente ovvero presso l'abitazione dei nonni sempre alla presenza della madre;
D. Disporre la facoltà per i genitori di iscrivere il figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio nonché a presentare reciproco assenso all'eventuale espatrio del minore;
E. Disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere un assegno Controparte_1 mensile per il mantenimento del figlio minore di € 300,00 qualora l'assegno unico universale sia riconosciuto per il 100% alla madre, ovvero di € 450,00 qualora l'assegno unico universale sia riconosciuto per il 50% a ciascuno dei genitori, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario/ricarica postepay. Detto importo sarà rivalutato annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
F. Disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire per il 50%, a tutte Controparte_1 le spese straordinarie relative al figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, viaggi di svago o di studio, ecc.), preventivamente concordate con la sig.ra e/o Pt_1 debitamente documentate;
G. Assegnare il 100% dell'assegno unico universale o misure a sostegno della prole, comunque denominati per la loro interezza in favore della SI.ra ; Parte_1 Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita la parte resistente deducendo: Pag. 3 di 8
- che il resistente, pur confermando la relazione sentimentale intercorsa con la ricorrente e la nascita del figlio , impugna e contesta integralmente le domande formulate nel Per_2 ricorso, in quanto parziali, limitative, inique e non rispondenti al benessere del minore;
- che le condizioni di affidamento formulate dalla ricorrente sono palesemente sbilanciate in favore della stessa e per quanto attiene alla prosecuzione del rapporto affettivo padre- figlio sono limitativi e non vanno nel pieno interesse del minore;
- che la SI.ra sta limitando al SI. il diritto di Parte_1 Controparte_1 vedere il proprio figlio , ponendo in essere una serie di comportamenti che stanno Per_2 ledendo il diritto alla bigenitorialità del padre con contestuale configurabilità del danno da alienazione, e su cui l'odierno resistente si riserva di agire nei confronti della SI.ra
[...]
per il risarcimento dei danni;
Parte_1
- che per tali comportamenti in data 12.08.2025 l'odierno resistente ha sporto denuncia- querela nei confronti della ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che si allega al presente atto al fine di consentire al giudicante di avere contezza in relazione all'accertamento di fatti anche penalmente rilevanti ed ai fini della decisione;
- che l'odierno resistente attualmente è socio di capitale al 50% della società Innovarreda s.r.l.s. – P. Iva - dalla quale percepisce redditi da partecipazione societaria P.IVA_1 variabili a seconda del reddito d'impresa;
- che sin da quando si è interrotta la relazione sentimentale con la SI.ra Parte_1
il SI. sta versando alla stessa la somma di € 200,00 mensili
[...] Controparte_1 a titolo di mantenimento del minore;
Per_2
- che è intenzione del SI. regolare i rapporti con la ex convivente SI.ra Controparte_1
nell'interesse del figlio , alle condizioni di seguito Parte_1 Persona_3 indicate:
“1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL MINORE Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_3 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Corigliano-Rossano, A.U. di Corigliano, Via Romagna snc. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio . Entrambi i genitori Per_2 avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire la Parte_1 propria residenza e quella del piccolo all'interno della Provincia di Cosenza, purché Per_1 ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento di residenza, la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. con congruo Parte_1 Controparte_1 preavviso. 2) DIRITTO DI VISITE AL MINORE a) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Controparte_1 di tenere con sé il figlio almeno 2 (due) giorni a settimana e per le intere giornate, senza la necessaria presenza della madre. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica per le intere giornate, senza la necessaria presenza della madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di , Per_2 quando ciò sarà possibile in base all'età del minore, senza la necessaria presenza della madre. Pag. 4 di 8
b) Per quanto riguarda i rapporti significativi con i nonni paterni previsti dall'art. 317-bis c.c, questi ultimi potranno far visita al nipote quando il minore sarà con il padre (nei Per_2 giorni a lui consentiti), e comunque in modo autonomo e senza la necessaria presenza della madre. c) Per quanto concerne le festività natalizie, il SI. avrà la facoltà di Controparte_1 trascorrere con il figlio , alternativamente, il giorno del 24 dicembre e dell'1 gennaio Per_2 per le intere giornate, e del 25 dicembre e del 31 dicembre per le intere giornate, in modo che lo stesso possa trascorrere alternativamente un anno la vigilia di Natale ed il Capodanno con la madre e il Natale e la vigilia di Capodanno con il padre, e l'anno successivo viceversa, senza la necessaria presenza della madre. Relativamente alle vacanze Pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, Controparte_1 alternativamente, la Pasqua o la Pasquetta, in modo che il figlio possa trascorrere Per_2 alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, senza la necessaria presenza della madre. d) In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il Controparte_1 figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di Per_2 luglio e settembre di ogni anno solare, senza la necessaria presenza della madre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei Parte_1 periodi di vacanza con il figlio , dovrà darne notizia al SI. con Per_2 Controparte_1 congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. 3) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL MINORE a) Il SI. , a decorrere dal mese in cui verrà emesso il Provvedimento Controparte_1 Giudiziario che disciplinerà i rapporti di affidamento e mantenimento del figlio minore, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , la somma complessiva di € 200,00 (duecento), da rivalutarsi di Per_2 anno in anno, a far luogo dall'anno successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante libretto bancario e/o postale cointestato alla SI.ra
[...]
e al SI. ad uso esclusivo per spese in favore del Parte_1 Controparte_1 minore, entro il giorno 5 di ogni mese solare. Il suddetto importo di € 200,00 (peraltro mai contestato dalla ricorrente per quanto concerne l'entità e che si presume a questo punto ragionevole per via del comportamento concludente della stessa e confacente alle esigenze del minore), risulta congruo e sufficiente per il mantenimento del minore in considerazione dei redditi mensili prodotti dal SI. (cfr. Doc. 5) e dalla Controparte_1 espressa rinuncia di quest'ultimo alla corresponsione del 50% dell'importo dell'assegno unico che resterebbe al 100% in favore della SI.ra . Inoltre, la Parte_1 ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare (e quindi non ha spese di locazione), è in piena età lavorativa (e quindi potrebbe lavorare sin da subito poiché il minore ha un'età che gli consente di poter stare con i nonni materni o con i nonni paterni durante le ore di lavoro della madre). b) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra , il 50% Controparte_1 Parte_1 (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio (spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, spese relative alla Per_2 frequentazione scolastica, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, ripetizioni, quelle di natura sportiva e ricreativa, ecc.), dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Pag. 5 di 8
devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. c) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre Per_2 e/o non sarà economicamente indipendente.
4) DISSENSO ALL'ESPATRIO Per quanto riguarda la facoltà per i genitori di iscrivere il figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio del minore, il resistente NON fornisce l'assenso per il rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 3, L. 1185/1967, nonché per la carta d'identità valida anche per l'espatrio.
5) COMPORTAMENTO DEI GENITORI I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”. Tanto premesso, il resistente ha chiesto:
“in via preliminare, ORDINARE alla ricorrente la produzione in giudizio della documentazione prevista dall'art. 473 bis 12, comma 3, lett. b, c, e comma 4, c.p.c., in particolare la documentazione da cui evincere l'importo dell'assegno unico percepito, gli estratti conto personali, la situazione patrimoniale immobiliare e il piano genitoriale;
in via principale e nel merito, RIGETTARE tutte le domande per come formulate dalla ricorrente, poiché non garantistico un rapporto affettivo equo tra padre-figlio rispetto a quello madre-figlio e perché non assicurano il benessere del minore;
sempre in via principale e nel merito, DISPORRE: d) l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Corigliano-Rossano, A.U. di Corigliano, Via Romagna snc;
e) il diritto di visite per come sopra richiesto al punto 2, lettere a, b, c, d, senza la necessaria presenza della madre;
f) l'obbligo del SI. di corrispondere alla SI.ra la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 200,00 (duecento) mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore , da versare su un libretto bancario e/o postale cointestato alla Persona_3 Pag. 6 di 8
SI.ra e al SI. ad uso esclusivo per spese in Parte_1 Controparte_1 favore del minore;
sempre in via principale e nel merito, e sulla base di tutti gli elementi ed argomentazioni forniti circa l'atteggiamento della ricorrente, DISCIPLINARE i rapporti tra le parti e il figlio secondo le modalità sopra indicate e richieste dal resistente.”. Persona_3 A seguito di trasferimento del precedente giudice relatore, la causa è stata assegnata al nuovo giudice relatore e fissata per la prima comparizione. All'udienza del giorno 13/11/2025, le parti ed i difensori hanno formulato conclusioni conformi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, queste hanno concordato le seguenti condizioni espresse nel verbale dell'udienza:
“1) Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con facoltà del genitore non collocatario di vederlo il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:00, nonché il sabato dall'uscita di scuola sino alle 18:00 o alternativamente la domenica dalle 10:00 alle 17:30, salvo diverso accordo tra le parti per giorni ed orari;
Quanto ai periodi festivi, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Controparte_1
, alternativamente, il giorno 24 dicembre e 1 gennaio per le intere giornate, o il 25 Per_2 dicembre e il 31 dicembre per le intere giornate, in modo che lo stesso possa trascorrere alternativamente un anno la vigilia di Natale ed il Capodanno con la madre ed il Natale e la vigilia di Capodanno con il padre, e l'anno successivo viceversa. Solo per l'anno 2025 il figlio starà con il padre dalle 10:00 alle 18:00 del 24.12.2025 ed il giorno 1.1.2026 dalle 10:00 alle 18:00. Relativamente alle vacanze Pasquali, il SI. avrà la Controparte_1 facoltà di trascorrere con il figlio, alternativamente, la Pasqua o la Pasquetta dalle 10:00 alle 18:00, in modo che il figlio possa trascorrere alternativamente un anno la Per_2 Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il Controparte_1 figlio 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto anche non Per_2 consecutivi, con pernottamento. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Allo stesso modo, entro lo stesso termine la madre indicherà il periodo di vacanze che intende trascorrere con il minore per sette giorni consecutivi durante il quale è sospeso il diritto di visita del padre. 2) la casa familiare è assegnata a;
Parte_1
3) Il corrisponderà a titolo di mantenimento della prole la somma di euro Controparte_1 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
l'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
4) il predetto genitore concorrerà al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, Pag. 7 di 8
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) L'assegno unico per verrà precipito interamente dalla madre Persona_3 Parte_1 ;
[...]
6) I genitori forniscono il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio;
7) compensazione delle spese di lite.”. Ciò posto, ritiene il Collegio che la predetta pattuizione sia conforme all'interesse del minore e possa, dunque, essere recepita. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. AFFIDA il figlio minore (nato il [...] in [...]- Persona_4 ROSSANO) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre in conformità degli accordi intercorsi tra le parti;
B. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
C. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Parte_1 mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del minore, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT;
D. DISPONE in conformità degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e riportati in motivazione;
E. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente Pag. 8 di 8
dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 587/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...]_1 C.F._1
RO (CS) in data 01/06/1993, rappresentata e difesa dall'avv. CIMINO GIOVANNI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._2
RO (CS) in data 11/08/1990, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTI MAXMILIAN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.3.2025 ha Parte_1 introdotto il presente procedimento nei confronti di , deducendo che: Controparte_1
- La sig.ra intrattenevano una relazione amorosa con il sig. Parte_1
dalla quale veniva originato il figlio nato a [...]_1 Per_1 Calabro il 24.11.2023, debitamente riconosciuto dal padre naturale;
- Dopo un breve periodo trascorso in armonia e reciproco sostegno, l'unione è nel tempo divenuta intollerabile per contrasti e conflitti sempre più frequenti. Pertanto, rilevata l'impossibilità di prosecuzione della relazione, malgrado i tentativi di ricostituzione del rapporto, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale, nel mese di ottobre 2024 le parti pervenivano alla decisione di interrompere la relazione che li legava e, conseguentemente anche la convivenza. Tal che sorge la necessità di regolamentare l'affidamento, il collocamento ed il diritto di mantenimento del minore;
Per_1
- In relazione all'affidamento non sussiste alcun motivo che possa impedire e limitare l'affidamento congiunto dei due genitori. Anzi, la ricorrente auspica una partecipazione attiva del padre alla vita di Per le superiori ragioni si chiede che questo Per_1 Tribunale Voglia disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori;
- Per quanto concerne il collocamento prevalente, si reputa necessario disporlo in favore della madre. La tenera età di (che ha meno di due anni) induce a ritenere Per_1 Pag. 2 di 8
determinante la presenza costante della figura materna, che possa attendere alle sue esigenza con competenza e costanza. A ciò si aggiunga che con il disfacimento della relazione rimasto son la madre, nel suo ambiente familiare a cui oramai si è Per_1 abituato. Una deviazione potrebbe ingenerare ripercussioni sull'umore del minore che ha già patito la separazione dei genitori;
- L'abitazione dove le parti hanno coabitato insieme al minore per un breve lasso di tempo è nella disponibilità della odierna ricorrente. Ciò, unitamente al collocamento prevalente di presso la madre rende di fatto spontanea e necessaria l'assegnazione della Per_1 casa familiare alla sig.ra ; Parte_2
- Il resistente è in piena età lavorativa e il minore, specie nella prima fase di crescita, è bisognevole di prodotti per l'infanzia costosi. Si reputa dunque congrua la somma di € 300,00 qualora venga disposto in favore della madre il 100% dell'assegno unico universale, considerato che questa somma include vitto e alloggio per il minore. Diversamente, allorquando l'Assegno Unico Universale sia disposto al 50% per ciascuno dei coniugi, si reputa congruo un assegno di mantenimento mensile di € 450,00. La madre al momento non lavora, non ha un patrimonio che produce reddito e non può lavorare per le chiare esigenze del minore. Il superiore importo è chiaramente insufficiente per le esigenze del minore, ne deriva, quindi, fisiologica la richiesta dell'integralità dell'assegno unico universale, così da poter contare su un importo ragionevole per le sue esigenze. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno unitamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre in Corigliano-Rossano Via Romagna n. 6; B. Disporre in favore del sig. il diritto di far visita al minore – previo Controparte_1 accordo con la madre - martedì e giovedì dalle 17,00 sino alle ore 20,00, nei fine settimana alternativamente dalle 15,00 alle 17,00. C. Riconoscere ai nonni paterni (genitori del resistente ), tenuto conto che non CP_1 hanno alcun rapporto affettivo con il minore ed attesa la tenera età dello stesso, il diritto di visitare il nipote previo accordi telefonici - presso l'abitazione della Per_1 ricorrente ovvero presso l'abitazione dei nonni sempre alla presenza della madre;
D. Disporre la facoltà per i genitori di iscrivere il figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio nonché a presentare reciproco assenso all'eventuale espatrio del minore;
E. Disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere un assegno Controparte_1 mensile per il mantenimento del figlio minore di € 300,00 qualora l'assegno unico universale sia riconosciuto per il 100% alla madre, ovvero di € 450,00 qualora l'assegno unico universale sia riconosciuto per il 50% a ciascuno dei genitori, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario/ricarica postepay. Detto importo sarà rivalutato annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
F. Disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire per il 50%, a tutte Controparte_1 le spese straordinarie relative al figlio (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, viaggi di svago o di studio, ecc.), preventivamente concordate con la sig.ra e/o Pt_1 debitamente documentate;
G. Assegnare il 100% dell'assegno unico universale o misure a sostegno della prole, comunque denominati per la loro interezza in favore della SI.ra ; Parte_1 Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita la parte resistente deducendo: Pag. 3 di 8
- che il resistente, pur confermando la relazione sentimentale intercorsa con la ricorrente e la nascita del figlio , impugna e contesta integralmente le domande formulate nel Per_2 ricorso, in quanto parziali, limitative, inique e non rispondenti al benessere del minore;
- che le condizioni di affidamento formulate dalla ricorrente sono palesemente sbilanciate in favore della stessa e per quanto attiene alla prosecuzione del rapporto affettivo padre- figlio sono limitativi e non vanno nel pieno interesse del minore;
- che la SI.ra sta limitando al SI. il diritto di Parte_1 Controparte_1 vedere il proprio figlio , ponendo in essere una serie di comportamenti che stanno Per_2 ledendo il diritto alla bigenitorialità del padre con contestuale configurabilità del danno da alienazione, e su cui l'odierno resistente si riserva di agire nei confronti della SI.ra
[...]
per il risarcimento dei danni;
Parte_1
- che per tali comportamenti in data 12.08.2025 l'odierno resistente ha sporto denuncia- querela nei confronti della ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che si allega al presente atto al fine di consentire al giudicante di avere contezza in relazione all'accertamento di fatti anche penalmente rilevanti ed ai fini della decisione;
- che l'odierno resistente attualmente è socio di capitale al 50% della società Innovarreda s.r.l.s. – P. Iva - dalla quale percepisce redditi da partecipazione societaria P.IVA_1 variabili a seconda del reddito d'impresa;
- che sin da quando si è interrotta la relazione sentimentale con la SI.ra Parte_1
il SI. sta versando alla stessa la somma di € 200,00 mensili
[...] Controparte_1 a titolo di mantenimento del minore;
Per_2
- che è intenzione del SI. regolare i rapporti con la ex convivente SI.ra Controparte_1
nell'interesse del figlio , alle condizioni di seguito Parte_1 Persona_3 indicate:
“1) AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL MINORE Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_3 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Corigliano-Rossano, A.U. di Corigliano, Via Romagna snc. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio . Entrambi i genitori Per_2 avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire la Parte_1 propria residenza e quella del piccolo all'interno della Provincia di Cosenza, purché Per_1 ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento di residenza, la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. con congruo Parte_1 Controparte_1 preavviso. 2) DIRITTO DI VISITE AL MINORE a) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Controparte_1 di tenere con sé il figlio almeno 2 (due) giorni a settimana e per le intere giornate, senza la necessaria presenza della madre. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, alternativamente, una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica per le intere giornate, senza la necessaria presenza della madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di , Per_2 quando ciò sarà possibile in base all'età del minore, senza la necessaria presenza della madre. Pag. 4 di 8
b) Per quanto riguarda i rapporti significativi con i nonni paterni previsti dall'art. 317-bis c.c, questi ultimi potranno far visita al nipote quando il minore sarà con il padre (nei Per_2 giorni a lui consentiti), e comunque in modo autonomo e senza la necessaria presenza della madre. c) Per quanto concerne le festività natalizie, il SI. avrà la facoltà di Controparte_1 trascorrere con il figlio , alternativamente, il giorno del 24 dicembre e dell'1 gennaio Per_2 per le intere giornate, e del 25 dicembre e del 31 dicembre per le intere giornate, in modo che lo stesso possa trascorrere alternativamente un anno la vigilia di Natale ed il Capodanno con la madre e il Natale e la vigilia di Capodanno con il padre, e l'anno successivo viceversa, senza la necessaria presenza della madre. Relativamente alle vacanze Pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, Controparte_1 alternativamente, la Pasqua o la Pasquetta, in modo che il figlio possa trascorrere Per_2 alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, senza la necessaria presenza della madre. d) In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il Controparte_1 figlio almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di Per_2 luglio e settembre di ogni anno solare, senza la necessaria presenza della madre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei Parte_1 periodi di vacanza con il figlio , dovrà darne notizia al SI. con Per_2 Controparte_1 congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. 3) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL MINORE a) Il SI. , a decorrere dal mese in cui verrà emesso il Provvedimento Controparte_1 Giudiziario che disciplinerà i rapporti di affidamento e mantenimento del figlio minore, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , la somma complessiva di € 200,00 (duecento), da rivalutarsi di Per_2 anno in anno, a far luogo dall'anno successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante libretto bancario e/o postale cointestato alla SI.ra
[...]
e al SI. ad uso esclusivo per spese in favore del Parte_1 Controparte_1 minore, entro il giorno 5 di ogni mese solare. Il suddetto importo di € 200,00 (peraltro mai contestato dalla ricorrente per quanto concerne l'entità e che si presume a questo punto ragionevole per via del comportamento concludente della stessa e confacente alle esigenze del minore), risulta congruo e sufficiente per il mantenimento del minore in considerazione dei redditi mensili prodotti dal SI. (cfr. Doc. 5) e dalla Controparte_1 espressa rinuncia di quest'ultimo alla corresponsione del 50% dell'importo dell'assegno unico che resterebbe al 100% in favore della SI.ra . Inoltre, la Parte_1 ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare (e quindi non ha spese di locazione), è in piena età lavorativa (e quindi potrebbe lavorare sin da subito poiché il minore ha un'età che gli consente di poter stare con i nonni materni o con i nonni paterni durante le ore di lavoro della madre). b) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra , il 50% Controparte_1 Parte_1 (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio (spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, spese relative alla Per_2 frequentazione scolastica, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, ripetizioni, quelle di natura sportiva e ricreativa, ecc.), dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Pag. 5 di 8
devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. c) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre Per_2 e/o non sarà economicamente indipendente.
4) DISSENSO ALL'ESPATRIO Per quanto riguarda la facoltà per i genitori di iscrivere il figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio del minore, il resistente NON fornisce l'assenso per il rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 3, L. 1185/1967, nonché per la carta d'identità valida anche per l'espatrio.
5) COMPORTAMENTO DEI GENITORI I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”. Tanto premesso, il resistente ha chiesto:
“in via preliminare, ORDINARE alla ricorrente la produzione in giudizio della documentazione prevista dall'art. 473 bis 12, comma 3, lett. b, c, e comma 4, c.p.c., in particolare la documentazione da cui evincere l'importo dell'assegno unico percepito, gli estratti conto personali, la situazione patrimoniale immobiliare e il piano genitoriale;
in via principale e nel merito, RIGETTARE tutte le domande per come formulate dalla ricorrente, poiché non garantistico un rapporto affettivo equo tra padre-figlio rispetto a quello madre-figlio e perché non assicurano il benessere del minore;
sempre in via principale e nel merito, DISPORRE: d) l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Corigliano-Rossano, A.U. di Corigliano, Via Romagna snc;
e) il diritto di visite per come sopra richiesto al punto 2, lettere a, b, c, d, senza la necessaria presenza della madre;
f) l'obbligo del SI. di corrispondere alla SI.ra la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 200,00 (duecento) mensili a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore , da versare su un libretto bancario e/o postale cointestato alla Persona_3 Pag. 6 di 8
SI.ra e al SI. ad uso esclusivo per spese in Parte_1 Controparte_1 favore del minore;
sempre in via principale e nel merito, e sulla base di tutti gli elementi ed argomentazioni forniti circa l'atteggiamento della ricorrente, DISCIPLINARE i rapporti tra le parti e il figlio secondo le modalità sopra indicate e richieste dal resistente.”. Persona_3 A seguito di trasferimento del precedente giudice relatore, la causa è stata assegnata al nuovo giudice relatore e fissata per la prima comparizione. All'udienza del giorno 13/11/2025, le parti ed i difensori hanno formulato conclusioni conformi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, queste hanno concordato le seguenti condizioni espresse nel verbale dell'udienza:
“1) Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con facoltà del genitore non collocatario di vederlo il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17:30 alle 19:00, nonché il sabato dall'uscita di scuola sino alle 18:00 o alternativamente la domenica dalle 10:00 alle 17:30, salvo diverso accordo tra le parti per giorni ed orari;
Quanto ai periodi festivi, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Controparte_1
, alternativamente, il giorno 24 dicembre e 1 gennaio per le intere giornate, o il 25 Per_2 dicembre e il 31 dicembre per le intere giornate, in modo che lo stesso possa trascorrere alternativamente un anno la vigilia di Natale ed il Capodanno con la madre ed il Natale e la vigilia di Capodanno con il padre, e l'anno successivo viceversa. Solo per l'anno 2025 il figlio starà con il padre dalle 10:00 alle 18:00 del 24.12.2025 ed il giorno 1.1.2026 dalle 10:00 alle 18:00. Relativamente alle vacanze Pasquali, il SI. avrà la Controparte_1 facoltà di trascorrere con il figlio, alternativamente, la Pasqua o la Pasquetta dalle 10:00 alle 18:00, in modo che il figlio possa trascorrere alternativamente un anno la Per_2 Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il Controparte_1 figlio 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto anche non Per_2 consecutivi, con pernottamento. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Allo stesso modo, entro lo stesso termine la madre indicherà il periodo di vacanze che intende trascorrere con il minore per sette giorni consecutivi durante il quale è sospeso il diritto di visita del padre. 2) la casa familiare è assegnata a;
Parte_1
3) Il corrisponderà a titolo di mantenimento della prole la somma di euro Controparte_1 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
l'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco;
4) il predetto genitore concorrerà al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, ) ed in particolare: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, Pag. 7 di 8
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) L'assegno unico per verrà precipito interamente dalla madre Persona_3 Parte_1 ;
[...]
6) I genitori forniscono il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio;
7) compensazione delle spese di lite.”. Ciò posto, ritiene il Collegio che la predetta pattuizione sia conforme all'interesse del minore e possa, dunque, essere recepita. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. AFFIDA il figlio minore (nato il [...] in [...]- Persona_4 ROSSANO) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre in conformità degli accordi intercorsi tra le parti;
B. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
C. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Parte_1 mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del minore, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT;
D. DISPONE in conformità degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e riportati in motivazione;
E. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente Pag. 8 di 8
dott.ssa Beatrice Magarò