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Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14005 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: KE RJ, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 06/02/2025 dalla Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. BO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Beniamino Migliucci, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/02/2025, la Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. BO ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di BO, in data 12/07/2021, con la quale KE RJ era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di importazione di un quantitativo ingente di cocaina, a lui Penale Sent. Sez. 3 Num. 14005 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/02/2026 ascritto in concorso con ZZ UR SE (separatamente giudicato), come meglio specificato al capo b) della rubrica. Con la stessa sentenza, il Tribunale aveva invece assolto il KELT dalla imputazione sub a) per non aver commesso il fatto. 2. Ricorre per cassazione il KELT, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali del ZZ, chiamante in correità. Si censura la sentenza per aver ritenuto rituali le modalità acquisitive, consistite in mere conferme, da parte del ZZ, di quanto dichiarato in sede di indagini: al riguardo, si evidenzia che analoga patologia era stata segnalata con i motivi di appello in relazione alla deposizione del ZZ in primo grado, e che la nuova escussione del dichiarante, disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non consentiva di ritenere superata la criticità. In subordine, si deduce che le sistematiche affermazioni di non ricordare, rese dal ZZ, non potevano non riflettersi sulla valutazione della sua attendibilità: né potevano essere condivisi, al riguardo, i riferimenti della Corte territoriale al possibile disagio del teste assistito per la presenza in aula del KE ovvero a difetti di memoria (espressamente esclusi dal ZZ). 2.2. Violazione di legge con riferimento ai riscontri. Quanto al possesso in capo al KE dell'utenza con numero finale 479, il difensore richiama il percorso argomentativo del primo giudice ed i rilievi svolti in appello, che avevano indotto la Corte territoriale ad una nuova escussione degli operanti, invitati a portare con sé la documentazione relativa alle indagini. Si censura, su tali basi, l'assunto per cui le nuove dichiarazioni degli operanti, sulle varie utenze investigate, potevano tener luogo della documentazione che la stessa Corte aveva ritenuto necessario acquisire. Si censura altresì il percorso argomentativo posto a base: della ritenuta attribuibilità, al KE, dell'utenza 479 e della sua ritenuta localizzazione anche in Olanda;
del collegamento ritenuto sussistere tra la partenza del KE Per il Belgio e il viaggio del trasportatore ZZ, non ancora deciso alla data di quella partenza;
della esclusione di altri passeggeri albanesi, sul volo per il Belgio, avendo viaggiato con quel volo anche la moglie del KE per esigenze familiari (visita a un parente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ordine di censure è manifestamente infondato, oltre a presentare connotazioni in parte reiterative di quanto dedotto con i corrispondenti motivi di appello. 2 2.1. Deve anzitutto osservarsi che le modalità acquisitive delle dichiarazioni del ZZ - censurate dalla difesa perché questi si sarebbe limitato a mere laconiche conferme di quanto affermato in sede di indagini, che era stato letto in udienza a seguito di contestazione ex art. 500 cod. proc. pen., a fronte dei reiterati "non ricordo" del ZZ - risultano pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01). A quanto consta dalla lettura del ricorso, il ZZ non ha mai disconosciuto le proprie precedenti dichiarazioni, avendole egli - al contrario - sistematicamente confermate, dopo la lettura a fini di contestazione ex art. 500. Deve comunque osservarsi che l'assunto difensivo, secondo cui il ZZ si sarebbe esclusivamente limitato a confermare le dichiarazioni precedenti di volta in volta contestate, non appare confermato dal contenuto dei verbali dibattimentali, allegati dal ricorrente, relativi all'escussione del dichiarante in primo grado e (in sede di rinnovazione dell'istruttoria) nel giudizio di appello. Se è vero, infatti, che il ZZ, in vari momenti delle due deposizioni, ha (vanamente) richiesto che gli venissero lette le proprie precedenti dichiarazioni, deducendo un difetto di memoria, è anche vero che, in numerosi altri passaggi, egli ha risposto compiutamente alle domande a lui rivolte, in alcuni casi fornendo elementi di assoluta, centrale rilevanza nell'accertamento della penale responsabilità del AC. Basti qui richiamare le dichiarazioni in appello in cui egli aveva riferito i termini dell'accordo raggiunto per l'importazione della droga ("io dovevo arrivare a OG, consegnare la merce, essere pagato 800 Euro al chilo, cosa che non è successa perché mi avete arrestato": cfr. pag. 8 trascrizioni ud. 20/03/2025), nonché i propri rapporti con il AC (al quale aveva messo a disposizione un appartamento a OG) e le difficoltà economiche che lo avevano indotto ad accettare la proposta del KA (cfr. pag. 15 seg. trascrizioni cit.). 2.2. Quanto poi all'attendibilità del ZZ, e alla possibile incidenza al riguardo delle modalità di acquisizione delle sue dichiarazioni, deve osservarsi che i rilievi difensivi si risolvono in non consentite censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello, all'esito di una diffusissima ed esaustiva analisi che ha riguardato sia la credibilità soggettiva del ZZ (pag. 17 segg. della sentenza impugnata), sia l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni: cfr. pag. 3 21 segg., in cui la Corte territoriale si sofferma sulle modalità di acquisizione e sulle numerose contestazioni, risolte con altrettante conferme da parte del dichiarante. Tali modalità sono state non illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, prive di incidenza lesiva dell'attendibilità del ZZ, il quale aveva con ogni probabilità ritenuto di non volersi affidare a ricordi confusi, con il rischio di ricostruire i fatti in modo incompleto o infedele, e di voler "confermare le dichiarazioni rese poco dopo i fatti, quando poteva contare su una memoria ancora fresca e precisa, essendo certo di aver avuto all'epoca un ricordo molto più nitido e affidabile" (cfr. pag. 22). 3. Con riferimento alle ulteriori doglianze, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi inammissibilmente in rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime (rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale), il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. D'altra parte, la Corte d'Appello ha ripercorso in termini estremamente analitici gli elementi a carico del KE, valorizzati quali elementi di riscontro della chiamata in correità del ZZ, avendo altresì cura di sottolineare (pag. 27) la peculiarità della fattispecie in esame. Si allude al fatto che - a differenza di quanto normalmente accade - non si è giunti all'identificazione dell'odierno ricorrente grazie allo sviluppo "a ritroso", con la ricerca di elementi di riscontro, delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del ZZ, ma è stato quest'ultimo ad essere stato identificato, e tratto in arresto al rientro in Italia con il carico di stupefacente, grazie all'attività investigativa (su cui cfr. infra) che aveva consentito di abbinare al KE l'utenza 329.1737479. Tale utenza era già emersa nel corso delle indagini relative al reato sub a), ovvero alla precedente importazione avvenuta nell'ottobre 2011: reato da cui peraltro il KE era stato assolto, già in primo grado, non essendo altrettanto chiaramente emersa - in quel diverso precedente contesto illecito - la responsabilità del KE, anche quanto alla disponibilità delle utenze monitorate (cfr. su questi aspetti pag. 14 della sentenza impugnata, pag. 12 seg. della sentenza di primo grado). Con riferimento al capo b), invece, la Corte d'Appello ha puntualmente ricostruito (pag. 27 segg.) le risultanze alla base dell'abbinamento dell'utenza 479 con il KE, e del collegamento tra quest'ultimo e l'importazione dello stupefacente posta materialmente in essere dal ZZ, evidenziando tra l'altro: che l'utenza, localizzata in OG (dove il ricorrente utilizzava un alloggio del ZZ) e almeno una volta a NO del AP (ove il KE aveva la residenza), era intestata ad un soggetto inesistente all'anagrafe tributaria;
che tale utenza si era "mossa in parallelo" con quella ufficialmente intestata al KE (finale 732); che tale contemporaneo utilizzo delle due utenze era stato accertato, tra l'altro, in occasione sia della partenza in aereo del ricorrente dall'Italia in data 14/04/2012 per il Belgio (comprovata dalla presenza del suo nome nella lista passeggeri, e dall'acquisto del biglietto con una carta intestata al figlio), sia del rientro il giorno successivo;
che l'utenza 479, nel periodo di permanenza all'estero del KE, era stata localizzata anche in Olanda;
che il predetto viaggio era avvenuto alcuni giorni dopo un fitto scambio di messaggi tra la 479 ed una utenza olandese, il cui utilizzatore aveva chiesto se "l'amico avesse intenzione di viaggiare", ottenendo una risposta dalla 479 "sabato sarò là e ne parliamo"; che effettivamente il KE era partito il sabato successivo 14/04; che l'avvio dell'intercettazione anche dell'utenza 732 (quella intestata al KE) aveva consentito di captare subito una conversazione tra il ricorrente e il soggetto poi identificato per il ZZ, partito verso l'estero con il suo camion;
che i due avevano avuto ulteriori numerosi colloqui durante il viaggio di ritorno del ZZ, localizzato alla frontiera del Brennero e tratto in arresto, dopo aver accertato la presenza del carico di stupefacente sul suo camion. Ad avviso di questo Collegio, si è dinanzi ad un percorso argomentativo serrato e convincente anche quanto al pieno riscontro offerto, dagli elementi puntualmente esposti, alle dichiarazioni del ZZ, il quale - come ricordato in precedenza (cfr. supra, § 2.1) - aveva accettato la proposta del KE di importare un ingente quantitativo di stupefacenti, onde poter ripianare una consistente esposizione debitoria. Le censure difensive, proposte avverso tale impianto argomentativo, appaiono prive di concreto rilievo, sia perché attinenti al merito della valutazione, 5 il AN, 2526 IL FUNT(ON NA 6 sia perché relative comunque ad aspetti del tutto marginali (incertezza sulla data della partenza del ZZ) o comunque superati dalle risultanze accusatorie (dubbi sulla presenza del KE nell'aereo in partenza per il Belgio, messa in discussione dalla difesa senza confrontarsi con il contenuto della lista passeggeri;
mancata disponibilità, al momento delle deposizioni degli operanti, degli atti di indagine, censurata senza peraltro indicare in quali specifici e decisivi aspetti l'attendibilità di quelle deposizioni sarebbe stata inficiata). Allo stesso modo, le censure concernenti la rilevazione in Olanda della sola utenza 479, e non anche della 732, non consentono - anche prescindendo dalle ragionevoli osservazioni esposte dalla Corte circa la non decisività della questione (cfr. pag. 29) - di superare l'univocità e concludenza delle risultanze valorizzate dai giudici di merito: i messaggi tra la 479 e l'utenza olandese relativi al "viaggio" di un amico;
la coincidenza tra la risposta "ne parliamo sabato" e l'effettiva partenza del KE il 14/02; il "viaggio in parallelo" delle utenze 479 e 732; le plurime conversazioni intercettate tra il KE (dall'utenza 732, a lui intestata) e il ZZ, durante il viaggio di ritorno in Italia di quest'ultimo. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Beniamino Migliucci, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/02/2025, la Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. BO ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di BO, in data 12/07/2021, con la quale KE RJ era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di importazione di un quantitativo ingente di cocaina, a lui Penale Sent. Sez. 3 Num. 14005 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/02/2026 ascritto in concorso con ZZ UR SE (separatamente giudicato), come meglio specificato al capo b) della rubrica. Con la stessa sentenza, il Tribunale aveva invece assolto il KELT dalla imputazione sub a) per non aver commesso il fatto. 2. Ricorre per cassazione il KELT, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali del ZZ, chiamante in correità. Si censura la sentenza per aver ritenuto rituali le modalità acquisitive, consistite in mere conferme, da parte del ZZ, di quanto dichiarato in sede di indagini: al riguardo, si evidenzia che analoga patologia era stata segnalata con i motivi di appello in relazione alla deposizione del ZZ in primo grado, e che la nuova escussione del dichiarante, disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non consentiva di ritenere superata la criticità. In subordine, si deduce che le sistematiche affermazioni di non ricordare, rese dal ZZ, non potevano non riflettersi sulla valutazione della sua attendibilità: né potevano essere condivisi, al riguardo, i riferimenti della Corte territoriale al possibile disagio del teste assistito per la presenza in aula del KE ovvero a difetti di memoria (espressamente esclusi dal ZZ). 2.2. Violazione di legge con riferimento ai riscontri. Quanto al possesso in capo al KE dell'utenza con numero finale 479, il difensore richiama il percorso argomentativo del primo giudice ed i rilievi svolti in appello, che avevano indotto la Corte territoriale ad una nuova escussione degli operanti, invitati a portare con sé la documentazione relativa alle indagini. Si censura, su tali basi, l'assunto per cui le nuove dichiarazioni degli operanti, sulle varie utenze investigate, potevano tener luogo della documentazione che la stessa Corte aveva ritenuto necessario acquisire. Si censura altresì il percorso argomentativo posto a base: della ritenuta attribuibilità, al KE, dell'utenza 479 e della sua ritenuta localizzazione anche in Olanda;
del collegamento ritenuto sussistere tra la partenza del KE Per il Belgio e il viaggio del trasportatore ZZ, non ancora deciso alla data di quella partenza;
della esclusione di altri passeggeri albanesi, sul volo per il Belgio, avendo viaggiato con quel volo anche la moglie del KE per esigenze familiari (visita a un parente). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ordine di censure è manifestamente infondato, oltre a presentare connotazioni in parte reiterative di quanto dedotto con i corrispondenti motivi di appello. 2 2.1. Deve anzitutto osservarsi che le modalità acquisitive delle dichiarazioni del ZZ - censurate dalla difesa perché questi si sarebbe limitato a mere laconiche conferme di quanto affermato in sede di indagini, che era stato letto in udienza a seguito di contestazione ex art. 500 cod. proc. pen., a fronte dei reiterati "non ricordo" del ZZ - risultano pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01). A quanto consta dalla lettura del ricorso, il ZZ non ha mai disconosciuto le proprie precedenti dichiarazioni, avendole egli - al contrario - sistematicamente confermate, dopo la lettura a fini di contestazione ex art. 500. Deve comunque osservarsi che l'assunto difensivo, secondo cui il ZZ si sarebbe esclusivamente limitato a confermare le dichiarazioni precedenti di volta in volta contestate, non appare confermato dal contenuto dei verbali dibattimentali, allegati dal ricorrente, relativi all'escussione del dichiarante in primo grado e (in sede di rinnovazione dell'istruttoria) nel giudizio di appello. Se è vero, infatti, che il ZZ, in vari momenti delle due deposizioni, ha (vanamente) richiesto che gli venissero lette le proprie precedenti dichiarazioni, deducendo un difetto di memoria, è anche vero che, in numerosi altri passaggi, egli ha risposto compiutamente alle domande a lui rivolte, in alcuni casi fornendo elementi di assoluta, centrale rilevanza nell'accertamento della penale responsabilità del AC. Basti qui richiamare le dichiarazioni in appello in cui egli aveva riferito i termini dell'accordo raggiunto per l'importazione della droga ("io dovevo arrivare a OG, consegnare la merce, essere pagato 800 Euro al chilo, cosa che non è successa perché mi avete arrestato": cfr. pag. 8 trascrizioni ud. 20/03/2025), nonché i propri rapporti con il AC (al quale aveva messo a disposizione un appartamento a OG) e le difficoltà economiche che lo avevano indotto ad accettare la proposta del KA (cfr. pag. 15 seg. trascrizioni cit.). 2.2. Quanto poi all'attendibilità del ZZ, e alla possibile incidenza al riguardo delle modalità di acquisizione delle sue dichiarazioni, deve osservarsi che i rilievi difensivi si risolvono in non consentite censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello, all'esito di una diffusissima ed esaustiva analisi che ha riguardato sia la credibilità soggettiva del ZZ (pag. 17 segg. della sentenza impugnata), sia l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni: cfr. pag. 3 21 segg., in cui la Corte territoriale si sofferma sulle modalità di acquisizione e sulle numerose contestazioni, risolte con altrettante conferme da parte del dichiarante. Tali modalità sono state non illogicamente ritenute, dalla Corte territoriale, prive di incidenza lesiva dell'attendibilità del ZZ, il quale aveva con ogni probabilità ritenuto di non volersi affidare a ricordi confusi, con il rischio di ricostruire i fatti in modo incompleto o infedele, e di voler "confermare le dichiarazioni rese poco dopo i fatti, quando poteva contare su una memoria ancora fresca e precisa, essendo certo di aver avuto all'epoca un ricordo molto più nitido e affidabile" (cfr. pag. 22). 3. Con riferimento alle ulteriori doglianze, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi inammissibilmente in rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime (rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale), il cui apprezzamento è, in questa sede, evidentemente precluso. D'altra parte, la Corte d'Appello ha ripercorso in termini estremamente analitici gli elementi a carico del KE, valorizzati quali elementi di riscontro della chiamata in correità del ZZ, avendo altresì cura di sottolineare (pag. 27) la peculiarità della fattispecie in esame. Si allude al fatto che - a differenza di quanto normalmente accade - non si è giunti all'identificazione dell'odierno ricorrente grazie allo sviluppo "a ritroso", con la ricerca di elementi di riscontro, delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del ZZ, ma è stato quest'ultimo ad essere stato identificato, e tratto in arresto al rientro in Italia con il carico di stupefacente, grazie all'attività investigativa (su cui cfr. infra) che aveva consentito di abbinare al KE l'utenza 329.1737479. Tale utenza era già emersa nel corso delle indagini relative al reato sub a), ovvero alla precedente importazione avvenuta nell'ottobre 2011: reato da cui peraltro il KE era stato assolto, già in primo grado, non essendo altrettanto chiaramente emersa - in quel diverso precedente contesto illecito - la responsabilità del KE, anche quanto alla disponibilità delle utenze monitorate (cfr. su questi aspetti pag. 14 della sentenza impugnata, pag. 12 seg. della sentenza di primo grado). Con riferimento al capo b), invece, la Corte d'Appello ha puntualmente ricostruito (pag. 27 segg.) le risultanze alla base dell'abbinamento dell'utenza 479 con il KE, e del collegamento tra quest'ultimo e l'importazione dello stupefacente posta materialmente in essere dal ZZ, evidenziando tra l'altro: che l'utenza, localizzata in OG (dove il ricorrente utilizzava un alloggio del ZZ) e almeno una volta a NO del AP (ove il KE aveva la residenza), era intestata ad un soggetto inesistente all'anagrafe tributaria;
che tale utenza si era "mossa in parallelo" con quella ufficialmente intestata al KE (finale 732); che tale contemporaneo utilizzo delle due utenze era stato accertato, tra l'altro, in occasione sia della partenza in aereo del ricorrente dall'Italia in data 14/04/2012 per il Belgio (comprovata dalla presenza del suo nome nella lista passeggeri, e dall'acquisto del biglietto con una carta intestata al figlio), sia del rientro il giorno successivo;
che l'utenza 479, nel periodo di permanenza all'estero del KE, era stata localizzata anche in Olanda;
che il predetto viaggio era avvenuto alcuni giorni dopo un fitto scambio di messaggi tra la 479 ed una utenza olandese, il cui utilizzatore aveva chiesto se "l'amico avesse intenzione di viaggiare", ottenendo una risposta dalla 479 "sabato sarò là e ne parliamo"; che effettivamente il KE era partito il sabato successivo 14/04; che l'avvio dell'intercettazione anche dell'utenza 732 (quella intestata al KE) aveva consentito di captare subito una conversazione tra il ricorrente e il soggetto poi identificato per il ZZ, partito verso l'estero con il suo camion;
che i due avevano avuto ulteriori numerosi colloqui durante il viaggio di ritorno del ZZ, localizzato alla frontiera del Brennero e tratto in arresto, dopo aver accertato la presenza del carico di stupefacente sul suo camion. Ad avviso di questo Collegio, si è dinanzi ad un percorso argomentativo serrato e convincente anche quanto al pieno riscontro offerto, dagli elementi puntualmente esposti, alle dichiarazioni del ZZ, il quale - come ricordato in precedenza (cfr. supra, § 2.1) - aveva accettato la proposta del KE di importare un ingente quantitativo di stupefacenti, onde poter ripianare una consistente esposizione debitoria. Le censure difensive, proposte avverso tale impianto argomentativo, appaiono prive di concreto rilievo, sia perché attinenti al merito della valutazione, 5 il AN, 2526 IL FUNT(ON NA 6 sia perché relative comunque ad aspetti del tutto marginali (incertezza sulla data della partenza del ZZ) o comunque superati dalle risultanze accusatorie (dubbi sulla presenza del KE nell'aereo in partenza per il Belgio, messa in discussione dalla difesa senza confrontarsi con il contenuto della lista passeggeri;
mancata disponibilità, al momento delle deposizioni degli operanti, degli atti di indagine, censurata senza peraltro indicare in quali specifici e decisivi aspetti l'attendibilità di quelle deposizioni sarebbe stata inficiata). Allo stesso modo, le censure concernenti la rilevazione in Olanda della sola utenza 479, e non anche della 732, non consentono - anche prescindendo dalle ragionevoli osservazioni esposte dalla Corte circa la non decisività della questione (cfr. pag. 29) - di superare l'univocità e concludenza delle risultanze valorizzate dai giudici di merito: i messaggi tra la 479 e l'utenza olandese relativi al "viaggio" di un amico;
la coincidenza tra la risposta "ne parliamo sabato" e l'effettiva partenza del KE il 14/02; il "viaggio in parallelo" delle utenze 479 e 732; le plurime conversazioni intercettate tra il KE (dall'utenza 732, a lui intestata) e il ZZ, durante il viaggio di ritorno in Italia di quest'ultimo. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24 febbraio 2026