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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/11/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8037/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Francesco Savanelli e dall'avv. Parte_1
NI NA
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto in data 31.3.2022 e in data 12.10.2022 delle missive dell' con cui veniva comunicato un indebito sulla propria prestazione di CP_1
assegno di invalidità ordinaria ex legge n. 222-1984 - cat. IO. n. 16011933- per il periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, in virtù del disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura per gli anni 1999-2000-2001-2004-2005-2006 e la conseguente perdita del necessario requisito contributivo;
il tutto con un debito a suo carico di euro 60.645,50;
l'assenza dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli;
la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'assegno di invalidità; il legittimo affidamento e la buona fede;
la prescrizione quinquennale.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“-1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia e/o disporre l'annullamento / la revoca dei provvedimenti datati 31 Marzo 2022 – ed 12 Ottobre 2022 e di tutte le CP_1
conseguenze accessorie e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dell'assegno di invalidità ordinario e dunque accertare il diritto dell'istante alla conferma dell'assegno di invalidità per le causali tutte esposte nonché l'illegittimità delle somme richieste a titolo di ripetizione dell'indebito per tutte le causali esposte o in via subordinata dichiarare esigibili solo le somme dal 2017 al 2022 in virtù di applicazione del termine di prescrizione breve .
2) Con vittoria di spese e compensi con attribuzione”.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che rientrano nell'indebito previdenziale tutte le provvidenze pensionistiche, compresa quella in esame trattandosi di assegno di invalidità ordinaria che tiene conto della contribuzione versata dal lavoratore dipendente. Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall'
[...]
. Tuttavia, sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il CP_2
quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr.
Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel
3 senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la
Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del
1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono
4 ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”.
In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte
Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro.
Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”.
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito
5 indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall . Tuttavia, Controparte_2 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997).
Il caso di dolo dell'interessato è, poi, l'unico che consente di estendere la ripetibilità agli eredi. È stato, infatti, correttamente osservato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.
18551 del 26/07/2017 -in un'ipotesi di azione restitutoria formulata nei confronti di un erede di titolare di pensione, conseguente all'integrazione al trattamento minimo, non spettante per superamento dei limiti reddituali di legge- che nel suddetto secondo comma
“non viene richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza CP_2
successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata CP_2
resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni CP_1
6 di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica".
4. Occorre poi ribadire (richiamando Cass.
24/01/2012 n. 953) che la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n.
207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal
D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali,
l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, CP_1
entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per CP_2
accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. È sulla base di tali considerazioni che questa Corte, nel richiamato arresto n. 953 del 2012, ha affermato che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame”.
E' evidente, secondo Cassazione n.13223/2020, che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' e che “Va ora evidenziato che CP_1
nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1
già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione
7 pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta CP_1
poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1
godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all CP_1
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi
8 effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1
in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta
(cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
In materia, la Corte di cassazione, dopo aver ribadito i principi espressi in narrativa, ha di recente precisato che: “30. Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
31. Questa Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia).
32. Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018).
9 33. Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto CP_1
a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito
Cass. n. 1919 del 2018)” (Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2021, n. 18615).
Nella fattispecie per cui è causa, dunque, l' ha richiesto con le missive innanzi indicate CP_1
le somme corrisposte a titolo di assegno di invalidità ordinaria per il periodo dal 1.5.2012 al
30.4.2022 sull'assunto che, essendo state disconosciute le giornate in agricoltura per le annualità riportate nelle comunicazioni citate, sarebbe venuto meno il requisito contributivo necessario per beneficiare della prestazione ossia almeno 5 anni di contributi versati (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio
(156 contributi settimanali).
Nello specifico, con la prima comunicazione del 31.3.2022 l' ha chiesto il pagamento CP_1
della somma di euro 83.486,59 per il periodo dal 1.11.2008 al 30.4.2022. Con la successiva missiva del 15.10.2022 l ha rettificato la precedente comunicazione limitando la CP_1
richiesta di indebito al periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, per il minor importo di euro
60.645,50, in quanto ha ritenuto maturata la prescrizione decennale in relazione al periodo dal 1.11.2008 al 30.4.2012. Di conseguenza, il thema decidendum del giudizio attiene a quest'ultima richiesta.
Orbene, applicando i principi suesposti al caso in esame, occorre innanzitutto rigettare l'eccezione di prescrizione spiegata dalla ricorrente poiché, trattandosi di indebito oggettivo,
l'azione si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal momento del pagamento.
Pertanto, avendo l' richiesto nel mese di marzo 2022 la restituzione del pagamento per CP_1
il periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, non è decorso il relativo termine di prescrizione.
Sussiste, tuttavia, il legittimo affidamento e la buona fede da parte del ricorrente. A ben vedere, infatti, in data antecedente alla missiva del 31.3.2022 la ricorrente non aveva ricevuto alcun provvedimento inerente alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli. E neppure l' ha fornito la prova dell'avvenuta pubblicazione telematica degli CP_1
elenchi di variazione delle giornate in agricoltura che riguardavano la parte attrice. Ne
10 consegue il rigetto dell'eccezione di decadenza proposta dall' , il cui Controparte_2 termine non può decorrere in mancanza di una comunicazione formale dell'avvenuto disconoscimento o cancellazione delle giornate in agricoltura.
Allo stesso tempo, l'ente previdenziale non ha provato di aver notificato alla ricorrente i verbali ispettivi da cui è scaturita la cancellazione dei suoi contributi previdenziali, necessari affinché ella beneficiasse della prestazione dell'assegno di invalidità ordinaria.
Alla luce di quanto esposto, in assenza di dolo della ricorrente sia perché prima della missiva del 31.3.2022 ella non aveva ricevuto alcuna comunicazione di indebito, e nemmeno una comunicazione relativa alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, sia perché successivamente alla missiva la ricorrente non ha percepito somme a titolo di prestazione di invalidità, sussiste il legittimo affidamento in capo alla parte attrice e la buona fede sulla debenza delle somme percepite sino alla data della prima missiva del
31.3.2022. Ciò considerando, altresì, l'assenza di prova del dolo dell'accipiens gravante in capo all' , non potendo considerarsi un indizio di prova il rigetto da parte dell' CP_1 CP_2
delle domande di prestazione di disoccupazione presentate dalla ricorrente.
A quanto precede consegue che devono essere dichiarati irripetibili gli importi indicati nelle note del 31.3.2022 e del 12.10.2022 ovvero la somma di euro 60.645,50 relativa al periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022.
Venendo alla domanda relativa conferma della prestazione dell'assegno di invalidità civile, la stessa deve essere rigettata.
Ed invero, come già esposto in narrativa, l'assegno ordinario di invalidità rappresenta una prestazione economica erogata dall' ai lavoratori con una riduzione permanente della CP_1
capacità lavorativa superiore ai 2/3, causata da infermità fisica o mentale, che non si trovano in totale inabilità. Oltre al requisito sanitario occorre anche quello contributivo;
bisogna, infatti, avere almeno 5 anni di contributi e 3 nel quinquennio precedente la domanda amministrativa.
L'art. 1, commi 7 e ss. della legge 222-1984, poi, stabilisce che: “7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su
11 domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato”.
Ebbene, i commi 7 e 8 prevedono la possibilità, a richiesta del beneficiario, di ottenere la conferma della prestazione per tre volte qualora permangano i requisiti che ne hanno dettato la concessione. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver proposto domanda amministrativa per la conferma della prestazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha sancito che: “Secondo la disciplina stabilita dall'art. 1 della legge
222/1984 l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza /nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l' ha la facoltà di procedere a revisione Controparte_1
dell'assegno.
12 Appare del tutto evidente, in base alla disciplina di legge dianzi citata, che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presupponga la "domanda del titolare dell'assegno", domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto "la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta". Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell' ” (Corte appello Roma sez. lav., 22/03/2019, n. 857). CP_1
Altresì, dai documenti contributivi versati in atti risulta che la non possiede il Pt_1
requisito contributivo necessario per beneficiare dell'assegno di invalidità ordinaria. La stessa, poi, non solo non ha provato di possedere tale requisito, ma non ha nemmeno articolato una prova volta ad accertarne il relativo possesso. Pertanto, non può essere accolta la prospettazione attorea secondo cui la prestazione in questione è divenuta definitiva con conseguente pronuncia di accertamento della sua debenza.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, mentre per la residua frazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo considerata l'assenza di attività istruttoria ed il valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto dichiara irripetibili le somme di cui alle note del 31.3.2022 e del
12.10.2022 richieste dall' alla ricorrente sulla prestazione di assegno di CP_1
invalidità ordinaria ai sensi della legge n. 222-1984 cat. IO. n. 16011933 per il periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, per l'importo di euro 60.645,50, per le causali di cui in motivazione;
13 c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese di CP_1
lite che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
e) Compensa le spese per la residua frazione.
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8037/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Francesco Savanelli e dall'avv. Parte_1
NI NA
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver ricevuto in data 31.3.2022 e in data 12.10.2022 delle missive dell' con cui veniva comunicato un indebito sulla propria prestazione di CP_1
assegno di invalidità ordinaria ex legge n. 222-1984 - cat. IO. n. 16011933- per il periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, in virtù del disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura per gli anni 1999-2000-2001-2004-2005-2006 e la conseguente perdita del necessario requisito contributivo;
il tutto con un debito a suo carico di euro 60.645,50;
l'assenza dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli;
la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'assegno di invalidità; il legittimo affidamento e la buona fede;
la prescrizione quinquennale.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“-1) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia e/o disporre l'annullamento / la revoca dei provvedimenti datati 31 Marzo 2022 – ed 12 Ottobre 2022 e di tutte le CP_1
conseguenze accessorie e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dell'assegno di invalidità ordinario e dunque accertare il diritto dell'istante alla conferma dell'assegno di invalidità per le causali tutte esposte nonché l'illegittimità delle somme richieste a titolo di ripetizione dell'indebito per tutte le causali esposte o in via subordinata dichiarare esigibili solo le somme dal 2017 al 2022 in virtù di applicazione del termine di prescrizione breve .
2) Con vittoria di spese e compensi con attribuzione”.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che rientrano nell'indebito previdenziale tutte le provvidenze pensionistiche, compresa quella in esame trattandosi di assegno di invalidità ordinaria che tiene conto della contribuzione versata dal lavoratore dipendente. Pertanto, la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall'
[...]
. Tuttavia, sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il CP_2
quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr.
Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel
3 senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la
Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del
1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono
4 ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”.
In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte
Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro.
Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”.
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito
5 indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall . Tuttavia, Controparte_2 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997).
Il caso di dolo dell'interessato è, poi, l'unico che consente di estendere la ripetibilità agli eredi. È stato, infatti, correttamente osservato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n.
18551 del 26/07/2017 -in un'ipotesi di azione restitutoria formulata nei confronti di un erede di titolare di pensione, conseguente all'integrazione al trattamento minimo, non spettante per superamento dei limiti reddituali di legge- che nel suddetto secondo comma
“non viene richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza CP_2
successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata CP_2
resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13, a mente del quale: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni CP_1
6 di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica".
4. Occorre poi ribadire (richiamando Cass.
24/01/2012 n. 953) che la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n.
207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal
D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali,
l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, CP_1
entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per CP_2
accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile. È sulla base di tali considerazioni che questa Corte, nel richiamato arresto n. 953 del 2012, ha affermato che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame”.
E' evidente, secondo Cassazione n.13223/2020, che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' e che “Va ora evidenziato che CP_1
nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1
già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione
7 pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta CP_1
poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1
godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all CP_1
la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi
8 effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1
in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta
(cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
In materia, la Corte di cassazione, dopo aver ribadito i principi espressi in narrativa, ha di recente precisato che: “30. Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
31. Questa Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia).
32. Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018).
9 33. Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto CP_1
a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito
Cass. n. 1919 del 2018)” (Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2021, n. 18615).
Nella fattispecie per cui è causa, dunque, l' ha richiesto con le missive innanzi indicate CP_1
le somme corrisposte a titolo di assegno di invalidità ordinaria per il periodo dal 1.5.2012 al
30.4.2022 sull'assunto che, essendo state disconosciute le giornate in agricoltura per le annualità riportate nelle comunicazioni citate, sarebbe venuto meno il requisito contributivo necessario per beneficiare della prestazione ossia almeno 5 anni di contributi versati (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio
(156 contributi settimanali).
Nello specifico, con la prima comunicazione del 31.3.2022 l' ha chiesto il pagamento CP_1
della somma di euro 83.486,59 per il periodo dal 1.11.2008 al 30.4.2022. Con la successiva missiva del 15.10.2022 l ha rettificato la precedente comunicazione limitando la CP_1
richiesta di indebito al periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, per il minor importo di euro
60.645,50, in quanto ha ritenuto maturata la prescrizione decennale in relazione al periodo dal 1.11.2008 al 30.4.2012. Di conseguenza, il thema decidendum del giudizio attiene a quest'ultima richiesta.
Orbene, applicando i principi suesposti al caso in esame, occorre innanzitutto rigettare l'eccezione di prescrizione spiegata dalla ricorrente poiché, trattandosi di indebito oggettivo,
l'azione si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal momento del pagamento.
Pertanto, avendo l' richiesto nel mese di marzo 2022 la restituzione del pagamento per CP_1
il periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, non è decorso il relativo termine di prescrizione.
Sussiste, tuttavia, il legittimo affidamento e la buona fede da parte del ricorrente. A ben vedere, infatti, in data antecedente alla missiva del 31.3.2022 la ricorrente non aveva ricevuto alcun provvedimento inerente alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli. E neppure l' ha fornito la prova dell'avvenuta pubblicazione telematica degli CP_1
elenchi di variazione delle giornate in agricoltura che riguardavano la parte attrice. Ne
10 consegue il rigetto dell'eccezione di decadenza proposta dall' , il cui Controparte_2 termine non può decorrere in mancanza di una comunicazione formale dell'avvenuto disconoscimento o cancellazione delle giornate in agricoltura.
Allo stesso tempo, l'ente previdenziale non ha provato di aver notificato alla ricorrente i verbali ispettivi da cui è scaturita la cancellazione dei suoi contributi previdenziali, necessari affinché ella beneficiasse della prestazione dell'assegno di invalidità ordinaria.
Alla luce di quanto esposto, in assenza di dolo della ricorrente sia perché prima della missiva del 31.3.2022 ella non aveva ricevuto alcuna comunicazione di indebito, e nemmeno una comunicazione relativa alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, sia perché successivamente alla missiva la ricorrente non ha percepito somme a titolo di prestazione di invalidità, sussiste il legittimo affidamento in capo alla parte attrice e la buona fede sulla debenza delle somme percepite sino alla data della prima missiva del
31.3.2022. Ciò considerando, altresì, l'assenza di prova del dolo dell'accipiens gravante in capo all' , non potendo considerarsi un indizio di prova il rigetto da parte dell' CP_1 CP_2
delle domande di prestazione di disoccupazione presentate dalla ricorrente.
A quanto precede consegue che devono essere dichiarati irripetibili gli importi indicati nelle note del 31.3.2022 e del 12.10.2022 ovvero la somma di euro 60.645,50 relativa al periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022.
Venendo alla domanda relativa conferma della prestazione dell'assegno di invalidità civile, la stessa deve essere rigettata.
Ed invero, come già esposto in narrativa, l'assegno ordinario di invalidità rappresenta una prestazione economica erogata dall' ai lavoratori con una riduzione permanente della CP_1
capacità lavorativa superiore ai 2/3, causata da infermità fisica o mentale, che non si trovano in totale inabilità. Oltre al requisito sanitario occorre anche quello contributivo;
bisogna, infatti, avere almeno 5 anni di contributi e 3 nel quinquennio precedente la domanda amministrativa.
L'art. 1, commi 7 e ss. della legge 222-1984, poi, stabilisce che: “7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su
11 domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato”.
Ebbene, i commi 7 e 8 prevedono la possibilità, a richiesta del beneficiario, di ottenere la conferma della prestazione per tre volte qualora permangano i requisiti che ne hanno dettato la concessione. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver proposto domanda amministrativa per la conferma della prestazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha sancito che: “Secondo la disciplina stabilita dall'art. 1 della legge
222/1984 l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza /nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l' ha la facoltà di procedere a revisione Controparte_1
dell'assegno.
12 Appare del tutto evidente, in base alla disciplina di legge dianzi citata, che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presupponga la "domanda del titolare dell'assegno", domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto "la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta". Solo "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente" ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell' ” (Corte appello Roma sez. lav., 22/03/2019, n. 857). CP_1
Altresì, dai documenti contributivi versati in atti risulta che la non possiede il Pt_1
requisito contributivo necessario per beneficiare dell'assegno di invalidità ordinaria. La stessa, poi, non solo non ha provato di possedere tale requisito, ma non ha nemmeno articolato una prova volta ad accertarne il relativo possesso. Pertanto, non può essere accolta la prospettazione attorea secondo cui la prestazione in questione è divenuta definitiva con conseguente pronuncia di accertamento della sua debenza.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, mentre per la residua frazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo considerata l'assenza di attività istruttoria ed il valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso;
b) Per l'effetto dichiara irripetibili le somme di cui alle note del 31.3.2022 e del
12.10.2022 richieste dall' alla ricorrente sulla prestazione di assegno di CP_1
invalidità ordinaria ai sensi della legge n. 222-1984 cat. IO. n. 16011933 per il periodo dal 1.5.2012 al 30.4.2022, per l'importo di euro 60.645,50, per le causali di cui in motivazione;
13 c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese di CP_1
lite che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
e) Compensa le spese per la residua frazione.
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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