Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/04/2026, n. 6564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6564 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10870/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10870 del 2024, proposto da DA EL UD, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2476 del 09.10.2024 notificato il 17/10/2024;
- a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione notificata il 9 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2476del 09.10.2024, notificato il 17/10/2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo, relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sostegno.
Avverso il detto provvedimento parte ricorrente ha proposto censure di violazione della legge comunitaria e italiana sul riconoscimento dei titoli stranieri e di eccesso di potere sotto svariati profili, concludendo con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito risulta costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2024 l’istanza cautelare e stata accolta.
Parte ricorrente ha depositato in data 9 marzo 2026 istanza di rinuncia al ricorso e pure l’Amministrazione in data 17 marzo 2026 ha depositato la rinuncia dell’istante all’istanza n.14803 del 12/03/2022 con la quale è stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, per poter partecipare ai percorsi formativi di cui al d.l. n. 71/2024, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Pervenuto quest’ultimo alla pubblica udienza del 18 marzo 2026 è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In punto di diritto va rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi con memoria depositata in data 09.03.2026 e notificata nel termine di cui all’art. 84, comma 3 c.p.a. all’Amministrazione che non si è opposta ed anzi ha prodotto l’istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo, come sopra riportato a dimostrazione del sopraggiunto difetto di interesse alla coltivazione del gravame da parte dell’istante.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui al ridetto art. 84 comma 3 c.p.a. per la declaratoria di estinzione per rinuncia del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso estinto per rinuncia.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
AU FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU FA | IN CO |
IL SEGRETARIO