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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14548/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1,3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110114014709000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1004/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere totalmente il ricorso e per l'effetto annullare la cartella di pagamento e di condannare i convenuti alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario ed alla restituzione del contributo unificato.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio di merito da aggravare ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente il 29/7/2025 proponeva tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
e dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, impugnando la cartella di pagamento n.07120110114014709000 inerente Irpef 2004 (€.1.875) oltre somme aggiuntive, presupposto della comunicazione di compensazione n.07128202500000364000 notificata il 20/6/2025, per un credito anno 2023 (€.2.433).
In data 30/7/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, la maturata prescrizione/decadenza e la violazione della L.212/2000.
Il 21/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, eccependo la regolare notifica della cartella di pagamento contestata, la preventiva notifica di un fermo amministrativo interruttivo della prescrizione, l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale per gli interessi, l'inesistenza della violazione della L.212/2000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risultava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli depositava in giudizio la documentazione inerente la comunicazione preventiva del fermo amministrativo, con cui ne provava l'avvenuta notifica in data 29/9/2015. Tale atto chiedeva il pagamento, tra l'altro, della cartella di pagamento notificata il 21/6/2011 ed oggetto del presente ricorso. La mancata impugnazione del suddetto preavviso di fermo, rende non più impugnabile la cartella di pagamento n.07120110114014709000.
La prescrizione (decennale) del tributo non si è maturata a causa del suddetto atto interruttivo. Coglie nel segno, invece, l'eccezione della prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi, poiché la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza 23052 dell'11/8/2025) prevede che “Pertanto "deve dedursi che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni…." (in questi complessivi termini cfr. la recente Cass. n.13781/2023 )
…. Del resto "la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa." Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, infine, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario, non ravvisandosi in merito alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”.
Ancora recentemente la Suprema Corte (ordinanza n.24721 del 16/9/2024) ha ribadito che “Tale principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n.4969/2024, conf. n.13781/2023, non massimati), risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall' art. 20 , comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall' art. 2948, comma 1,
n.4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, Rv. 664137-01; nello stesso senso n. 5577/2019, Rv. 652721-02)”.
Non si accoglie, invece, l'eccezione di violazione dell'art.6 bis alla legge 212/2000 inerente l'obbligo del contraddittorio preventivo, poiché il D.M. M.E.F. del 24/4/2024 (Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212) espressamente lo esclude per “i ruoli e le cartelle di pagamento e ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate” e pure si rigetta l'eccezione relativa all'obbligo “di allegazione dell'atto di accertamento richiamato nell'atto impugnato ex art. 7, D.Lgs. 212/2000”, trattandosi di una fase avanzata della riscossione.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritto il credito inerente sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella di pagamento impugnata. Rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parte in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritto il credito inerente sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella di pagamento impugnata. Rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parte in ragione della reciproca soccombenza.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14548/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1,3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110114014709000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1004/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere totalmente il ricorso e per l'effetto annullare la cartella di pagamento e di condannare i convenuti alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario ed alla restituzione del contributo unificato.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio di merito da aggravare ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente il 29/7/2025 proponeva tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
e dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, impugnando la cartella di pagamento n.07120110114014709000 inerente Irpef 2004 (€.1.875) oltre somme aggiuntive, presupposto della comunicazione di compensazione n.07128202500000364000 notificata il 20/6/2025, per un credito anno 2023 (€.2.433).
In data 30/7/2025) si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, la maturata prescrizione/decadenza e la violazione della L.212/2000.
Il 21/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, eccependo la regolare notifica della cartella di pagamento contestata, la preventiva notifica di un fermo amministrativo interruttivo della prescrizione, l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale per gli interessi, l'inesistenza della violazione della L.212/2000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risultava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli depositava in giudizio la documentazione inerente la comunicazione preventiva del fermo amministrativo, con cui ne provava l'avvenuta notifica in data 29/9/2015. Tale atto chiedeva il pagamento, tra l'altro, della cartella di pagamento notificata il 21/6/2011 ed oggetto del presente ricorso. La mancata impugnazione del suddetto preavviso di fermo, rende non più impugnabile la cartella di pagamento n.07120110114014709000.
La prescrizione (decennale) del tributo non si è maturata a causa del suddetto atto interruttivo. Coglie nel segno, invece, l'eccezione della prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi, poiché la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza 23052 dell'11/8/2025) prevede che “Pertanto "deve dedursi che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni…." (in questi complessivi termini cfr. la recente Cass. n.13781/2023 )
…. Del resto "la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa." Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, infine, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario, non ravvisandosi in merito alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte”.
Ancora recentemente la Suprema Corte (ordinanza n.24721 del 16/9/2024) ha ribadito che “Tale principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n.4969/2024, conf. n.13781/2023, non massimati), risulta in linea con altri precedenti, secondo i quali, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall' art. 20 , comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall' art. 2948, comma 1,
n.4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, Rv. 664137-01; nello stesso senso n. 5577/2019, Rv. 652721-02)”.
Non si accoglie, invece, l'eccezione di violazione dell'art.6 bis alla legge 212/2000 inerente l'obbligo del contraddittorio preventivo, poiché il D.M. M.E.F. del 24/4/2024 (Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212) espressamente lo esclude per “i ruoli e le cartelle di pagamento e ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate” e pure si rigetta l'eccezione relativa all'obbligo “di allegazione dell'atto di accertamento richiamato nell'atto impugnato ex art. 7, D.Lgs. 212/2000”, trattandosi di una fase avanzata della riscossione.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritto il credito inerente sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella di pagamento impugnata. Rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parte in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritto il credito inerente sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella di pagamento impugnata. Rigetta per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parte in ragione della reciproca soccombenza.