Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, proposto da
DO EV, rappresentato e difeso dagli avvocati Celeste Liso, Fabio Lofrese, Sabino Sernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff. Scolastico Reg. Abruzzo Uff IV Ambito Terr. per la Provincia di Chieti e Pescara Sede Chi, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Vasto n. 131/2025 pubblicata il 16/07/2025, avente ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per le ferie non fruite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Uff. Scolastico Reg. Abruzzo Uff. IV Ambito Terr. per la Provincia di Chieti e Pescara Sede Chi e dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. VA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la relazione in data 25/03/2026 con cui l’Amministrazione rappresenta che la sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza è stata integralmente eseguita mediante liquidazione di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo, pari all’importo netto di € 1.176,94, sulla rata di marzo 2026 con esigibilità 23/03/2026, e conclude affichè venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente addebito delle spese di lite in capo alla parte ricorrente;
considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa del ricorrente;
considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
considerato, da ultimo, che in ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, atteso che il soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere la corresponsione delle somme al medesimo spettanti è avvenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AS, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
VA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NO | LO AS |
IL SEGRETARIO