Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, l'elevazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, in ragione di lire 2.000.000 per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge 30 luglio 1990 n.217, non può non operare anche nel caso in cui detti familiari non dispongano di redditi propri, dandosi luogo altrimenti a conseguenze del tutto irragionevoli e contraddittorie rispetto alla finalità della norma in questione, la quale ha la sua ragion d'essere proprio nella considerazione del maggior onere derivante all'interessato dalla presenza di familiari a carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 70
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 21684/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FO AN n. il 09.12.1964
avverso ALTRO del 02.04.1999 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G.
O S S E R V A
Con ordinanza del 2 aprile 1999, il Tribunale di Termini Imerese, adito a seguito di ricorso proposto a norma dell'art.6, comma 4, della legge n.217 del 1990 avverso il decreto di rigetto della richiesta formulata da FO NT di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha respinto il ricorso medesimo. A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale poneva il rilievo che, ai sensi dell'art.3, comma 1, della medesima legge n.217 del 1990, il limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pari a lire 10.890.000 e che, in base al secondo comma dello stesso articolo, tale limite può essere elevato di lire 2.000.000 per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato soltanto nella ipotesi in cui i familiari stessi risultino produttivi di reddito nel medesimo periodo preso in considerazione nella istanza. Sicché, posto che nel caso di specie l'unico soggetto produttore di reddito risultava essere lo stesso FO, l'anzidetto limite di lire 10.890.000 non poteva essere ulteriormente elevato in ragione dei familiari conviventi, in quanto questi risultavano essere a carico del medesimo richiedente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, dolendosi della erronea interpretazione data dal Tribunale alla normativa di riferimento, contrastante con la stessa ratio della legge n.217 del 1990 e con la giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come lo stesso ricorrente, infatti rammenta, questa Corte ha avuto modo di affermare il contrario principio, puntualizzando che, in tema di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l'elevazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, previsto dall'art. 3, comma 2, della legge n.217 del 1990 per l'ipotesi di soggetto convivente con il coniuge o con altri familiari, opera anche nell'ipotesi in cui costoro non siano titolari di alcun reddito proprio (Cass., Sez. I, 17 gennaio 1997, Sinisi). Principio, questo, che va qui integralmente riaffermato, giacché, ove così non fosse, si perverrebbe alla irragionevole e discriminatoria conseguenza - in sè evidentemente da respingere perché in contrasto con più valori costituzionali, venendo in discorso non soltanto l'art.3 ma anche l'art.24 della Carta fondamentale - di far dipendere l'elevazione del limite di reddito per l'esistenza di familiari conviventi, dalla circostanza, del tutto contraddittoria rispetto alle finalità della norma, che tali familiari risultino a loro volta produttori di reddito. In sostanza, il maggior onere derivante dalla presenza di familiari conviventi e a carico - che all'evidenza giustifica la elevazione del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - verrebbe ad essere paradossalmente "sterilizzato", a fronte del beneficio che al contrario deriverebbe dalla esistenza di familiari produttori di reddito e, dunque, da una condizione economica di globale minore povertà.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Termini Imerese.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000