Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta dal giudice anche se l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse quando dall'esame dei motivi risulta evidente l'infondatezza del gravame proposto. (Nella specie, La Corte di cassazione, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale", ha ritenuto corretta la condanna alle spese da parte del tribunale che - quale giudice di appello su un impugnazione proposta avverso un ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di conferma di misura cautelare personale in precedenza disposta - aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame perché nelle more del giudizio incidentale era stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 20722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20722 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 10/04/2001
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - N. 1973
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 40341/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC AT, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in data 19 settembre 2000. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con ordinanza del 16 aprile 1999, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano respinse la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere presentata da UC AT, imputato del reato di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del D.P.R. numero 309 del 1990. Avverso tale provvedimento il prevenuto propose appello, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., ma il Tribunale di Milano, con ordinanza del 25 maggio 1999, respinse il gravame. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal suddetto imputato, questa Corte annullò provvedimento dei giudici del riesame, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Milano;
e quest'ultimo, giudicando in sede di rinvio, con ordinanza del 19 settembre 2000, dichiara inammissibile l'appello perché nelle more del giudizio incidentale era stata emessa sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, e condannò il UC al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto deducendo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in una ipotesi siffatta non avrebbe dovuto essere pronunciata condanna alle spese del procedimento.
La censura è infondata.
La giurisprudenza alla quale ha fatto riferimento il ricorrente stabilisce, infatti, che "poiché il nuovo codice di rito non ha modificato i principi generali in tema di inammissibilità dei mezzi di impugnazione, deve ribadirsi che nel caso di sopravvenuta mancanza di interesse al gravame, in assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente al quale nessun addebito possa muoversi per il successivo venire meno dell'interesse declaratoria di inammissibilità del ricorso non deve seguire condanna al pagamento delle spese processuali. (Nella specie l'impugnazione era stata presentata prima che fosse portato a conoscenza del ricorrente e del suo difensore il provvedimento del giudice per le indagini preliminari con cui era stata revocata la misura cautelare dell'obbligo di dimora, oggetto del ricorso) (Cass. pen., sez. 2^, 28 luglio 1994, RV 199041). Sennonché, tale giurisprudenza postula che nell'escludere la condanna al pagamento delle spese processuali, il giudice valuti incidentalmente la fondatezza o meno del ricorso, in maniera di potere affermare, appunto, che nessun addebito possa muoversi all'imputato o indagato.
In altri termini, in casi siffatti il giudice deve accertare che non si sia verificata - per usare un termine civilistico - la così detta "soccombenza virtuale" della parte che ha proposto l'impugnazione. Di tale particolare forma di soccombenza si sono peraltro occupate le Sezioni unite civili di questa Corte, stabilendo che "la cessazione (per morte o per collocamento a riposo) dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato che abbia proposto impugnazione avverso la decisione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, inflittiva di sanzione disciplinare (nella specie, censura), determina il venire meno dell'interesse, sia per l'ex magistrato ricorrente, che per l'Amministrazione di pregressa appartenenza, dalla prosecuzione del procedimento d'impugnazione e, quindi, l'inammissibilità del relativo ricorso, salva l'esaminabilità dei motivi di gravame ai fini dell'applicazione del criterio della cosiddetta 'soccombenza virtuale' per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità" (Cass. civ., Sez. un., ord. 114 del 21 febbraio 1996, ricorrente: AR;
resistente: Amm. Grazia
e Giustizia).
Ora, che tale principio di diritto debba trovare applicazione anche in materia di spese del procedimento penale, non sembra dubbio a questo Collegio, atteso che le regole fondamentali ed i principi generali della materia sono comuni a tutte le branche del diritto. Ciò posto, si osserva che nel caso concreto l'istanza di revoca della misura cautelare proposta dal UC verteva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed in particolare in ordine alla valutazione della consulenza tecnica di parte sulla sostanza stupefacente in sequestro e dell'interrogatorio reso al pubblico ministero da un coindagato;
ma le suddette deduzioni difensive erano del tutto destituite di fondamento, come si desume dalla circostanza che l'imputato è stato ritenuto - con sentenza divenuta irrevocabile - responsabile del reato per il quale era stato sottoposto alla misura cautelare.
Dunque, correttamente i giudici del Tribunale di Milano lo hanno condannato anche al pagamento delle spese del giudizio incidentale di che trattasi.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001