Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 20722
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta dal giudice anche se l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse quando dall'esame dei motivi risulta evidente l'infondatezza del gravame proposto. (Nella specie, La Corte di cassazione, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale", ha ritenuto corretta la condanna alle spese da parte del tribunale che - quale giudice di appello su un impugnazione proposta avverso un ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di conferma di misura cautelare personale in precedenza disposta - aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame perché nelle more del giudizio incidentale era stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 20722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20722
    Data del deposito : 10 aprile 2001

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