Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 571/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/06/2024, da nato a [...] il [...] e residente a [...]
Tominetti n. 5 (Cod. Fisc. ), rappresentato, assistito e difeso, giusta procura C.F._1
in atti, dall'avv. Silvia Della Bianca (Cod. Fisc. ed elettivamente C.F._2
domiciliato in SO (VB) Piazza Matteotti n. 9, presso e nello studio del suo difensore ricorrente
, nata a [...] il [...], residente a [...]
28 (Cod. Fisc. ), rappresentata, assistita e difesa, come da procura in atti, C.F._3 dall'Avv. Roberto Gentina (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._4
Verbania in via XXV aprile n. 50 presso e nello studio del suo difensore resistente con i seguenti figli: nato il [...] in [...] CP_1 con l'intervento del PM.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario CP_1
Le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua le trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Nel periodo estivo il minore trascorrerà, inoltre, 15 giorni anche non consecutivi con il padre, il tutto compatibilmente con le esigenze e le necessità del minore e dei genitori.
2) Disporre a carico del Signor un assegno mensile di contributo al mantenimento da Parte_1
corrispondere, entro il primo giorno di ogni mese a partire dal prossimo mese di novembre 2024, alla RA (cod. fisc. ) per il figlio minore di Parte_2 C.F._3 CP_1
importo pari ad euro 600,00 (euro seicento/00) (comprensivo della mensa scolastica) oltre all'aggiornamento istat e al 60 % delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo
d'intensa del Foro di Verbania. In ogni caso, giusta esibizione delle pezze giustificative valide ai fini fiscali e da rimborsarsi entro il giorno 30 di ogni mese.
Con spese e compensi di giudizio compensati tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
e hanno avuto una relazione affettiva e il 9.8.2016 è nato Parte_1 Parte_2
in Verbania il figlio . CP_1
Con decreto n. 1603 del 10.06.2020, il Tribunale di Verbania, in accoglimento del ricorso congiunto presentato dalle parti, statuiva: “... affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i CP_1
genitori, con collocamento paritario secondo le modalità di seguito indicate e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé liberamente il figlio minore due pomeriggi alla settimana dalle ore 15 o, quando c'è scuola, dall'uscita fino alle 20,30 quando lo riaccompagnerà a casa, in base ai propri turni di lavoro. Avrà altresì facoltà di tenere con sé il minore a settimane alterne dal venerdì sera alle 19,00 alla domenica sera alle 20,30; nel caso in cui durante il w.e. di sua competenza fosse impossibilitato a tenerlo per motivi di lavoro, le parti si accorderanno scambiandosi i w.e. oppure il padre potrà tenere con sé il minore due giorni nella settimana successiva, il tutto in ogni caso in base alle esigenze del figlio e delle parti. Il pernottamento presso il padre verrà introdotto gradualmente e fino ad allora nei w.e. e/o giorni di competenza il medesimo preleverà il bambino al mattino alle 10 e lo riporterà alle 20.30.
Le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua le trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Nel periodo estivo il minore trascorrerà, inoltre, 15 giorni anche consecutivi con il padre, tutto compatibilmente con le esigenze
e necessità del minore e delle parti. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
......pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, entro il primo (1) giorno di ogni mese, a , a titolo di concorso nel Parte_2
mantenimento del figlio minore la somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) da giugno 2020 a ottobre 2020 compresi;
Euro 650,00
(seicentocinquanta/00) da novembre 2020 in poi;
- pone a carico di l'obbligo di Parte_1
contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie per il figlio, compresa la mensa scolastica, in base alla disciplina dettata dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino, approvato in data 15.03.2016, in ogni caso giusta esibizione delle pezze giustificative valide ai fini fiscali e da rimborsarsi entro 5 gg dalla richiesta”
Il ricorrente, col ricorso introduttivo, ha chiesto, a parziale modifica del citato provvedimento,
l'affidamento condiviso con collocamento paritario, l'assegno mensile di mantenimento da corrispondere per il figlio dell'importo di euro 400,00 e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno.
La resistente, costituitasi in giudizio ha chiesto di confermare l'obbligo a carico del padre del minore di corrispondere quale mantenimento per il figlio l'importo di € 750,00 mensili nonché il 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, compresa la mensa scolastica.
Le parti, nel corso del giudizio, hanno trovato un accordo che merita di essere recepito, apparendo rispondente al superiore interesse del figlio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le conclusioni congiunte delle parti possono pertanto essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto n. 1603 del 10.06.2020, dell'intestato Tribunale, così dispone:
1) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento CP_1
paritario secondo le modalità di seguito indicate e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore, anche per il pernottamento, nei suoi giorni di riposo settimanali che generalmente iniziano nel pomeriggio, sono seguiti da due giorni interi di pausa e terminano il terzo giorno nella mattina.
Le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua le trascorrerà alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Nel periodo estivo il minore trascorrerà, inoltre, 15 giorni anche non consecutivi con il padre, il tutto compatibilmente con le esigenze e le necessità del minore e dei genitori.
2) Pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento al mantenimento del Parte_1
figlio minore , la somma mensile di euro 600,00 (comprensiva della mensa scolastica) CP_1
da corrispondere a entro il primo giorno di ogni mese a partire dal mese di Parte_2
novembre 2024, oltre all'aggiornamento istat e al 60 % delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo del tribunale di Verbania;
in ogni caso, giusta esibizione delle pezze giustificative valide ai fini fiscali e da rimborsarsi entro il giorno 30 di ogni mese
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Verbania, il 27/01/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco