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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5571/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1477/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06M500680 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.12.2021, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX06M500680/2021, notificato il 26.10.2021, con l'Agenzia delle Entrate di Messina ha accertato nei suoi confronti, quale già legale rappresentante dellAssociazione_1
per l'anno 2015, e quindi responsabile ex art. 38 c.c., un'IVA dovuta pari ad € 8.675,00, oltre interessi per € 1.916,36 e spese, per l'importo complessivo di € 10.599,11. Ha eccepito il ricorrente la nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità della pretesa tributaria, in quanto in violazione dell'art. 4, comma 4, d.P.R. n.
633/1972, stante la non debenza dell'IVA da parte dell'ASD, nonché per l'erroneo calcolo della base imponibile
ISI ai fini dell'applicazione dell'IVA 2015. Ha concluso in conformità, col favore delle spese.
L'Agenzia delle Entrate di Messina si è costituita con controdeduzioni, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria.
Quindi, all'esito dell'udienza di discussione del 17.10.2022, la causa veniva introitata a sentenza.
Affermava la Corte adita:
“Il primo motivo è infondato. La ripresa per cui è processo deriva dalla mancata presentazione del Mod.
Unico Enti non Commerciali per l'anno d'imposta 2015, da parte dell'ASD. I verificatori, dopo aver constatato che l'Associazione è in possesso dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla legge 398/91, hanno riscontrato che per l'anno 2015 l'Associazione aveva effettuato n. 49 serate danzanti con dj con ingresso a pagamento, per un incasso complessivo di € 91.478,5, da cui deriva un imponibile ai fini ISI
(imposta sugli intrattenimenti) pari a € 78.861,00. Pertanto, tenuto conto che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, secondo l'Ufficio l'ASD avrebbe dovuto versare, per l'anno di imposta 2015, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, a titolo di imposta sul valore aggiunto forfetaria, l'importo di € 8.675,00, determinato applicando alla base imponibile dell'ISI (€ 78.861,00)
l'aliquota del 22% ed operando la detrazione forfettizzata in misura pari al 50%. Sostiene il ricorrente con la censura in esame che le serate danzanti organizzate solo per gli associati dovevano considerarsi non soggette all'IVA, poiché rientravano nel regime di eccezione alla regola generale dell'imponibilità dei corrispettivi specifici. Si trattava quindi di una ipotesi di c.d. “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici, disciplinata dall'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, e non di ordinaria attività commerciale.
La doglianza, tuttavia, non può trovare accoglimento, perché – come risulta dal PVC del 15.4.2019 – l'allora responsabile dell'ASD, odierno ricorrente, non fu in grado di dimostrare di aver presentato la dichiarazione delle quote associative, così come previsto dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n.544/1999 (“entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale”) né di quantificare l'eventuale scorporo della quota parte soggetta all'ISI. Difetta, insomma, adeguato supporto probatorio alla doglianza, non potendo reputarsi che le serate danzanti in discorso fossero state espletate in favore dei soli associati, con la conseguenza che l'attività in discorso deve considerarsi di carattere commerciale, e quindi soggetta all'IVA.
Il secondo motivo è invece fondato. Come risulta dal citato PVC, nell'anno 2015 l'ISI dovuta sulla vendita dei titoli di ingresso, come “rilevata dai modelli c1 presentati dalla parte presso gli uffici verificatori”, era stata calcolata considerando come base imponibile l'importo di € 19.750,86 (incasso lordo € 22.911,00), sicché
l'ISI dovuta e non versata era pari ad € 3.160,14. Pertanto, l'IVA avrebbe dovuto essere calcolata sulla base imponibile ISI di € 19.750,86 e non su quella di € 78.861,00, che invece si riferiva alla richiesta delle quote sociali. Ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto determinare l'IVA non versata dall'ASD, di cui risponde il
Res._1 ex art. 38 c.c., sulla base imponibile di € 19.750,86, e dunque in € 2.172,59, considerata la detrazione forfettizzata per la metà. L'accertamento impugnato è dunque illegittimo in parte qua e va annullato per quanto di ragione. In considerazione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, la pretesa erariale per IVA non versata, nei confronti dell'odierno ricorrente, va dunque rideterminata in € 2.172,59, oltre accessori da ricalcolarsi su tale base.
Le spese di lite possono compensarsi per la metà, stante la reciproca soccombenza. Per il resto esse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente dell'Ufficio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina con atto del 21 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
I giudici nella sentenza qui opposta non hanno tenuto conto che l'associazione in questione di cui il sig. Resistente_1 è rappresentante legale, aveva omesso la presentazione della prescritta dichiarazione fiscale. Inoltre, ha completamente trascurato le risultanze dell'attività di indagine svolta dai verificatori come da P.
V.C. già allegato in primo grado, dove i verbalizzanti avevano correttamente ricostruito le operazioni imponibili sottratti a tassazione. Non va sottaciuto, in particolare, che nel corso delle operazioni di verifica è emerso che: - l'associazione, non ha presentato la dichiarazione delle quote associative, così come previsto dal D.
P.R. 544/99, art. 2, comma 2 (“entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale”); - nel corso del contraddittorio instaurato con i verbalizzanti, il sig. Resistente_1 legale rappresentante dellAssociazione_1 non è stato in grado di quantificare l'eventuale scorporo della quota parte soggetta all'ISI; -sebbene nei rendiconti economici e finanziari non siano stati registrati i proventi derivanti dalla vendita dei titoli d'ingresso, nondimeno i verificatori avevano rilevato tali dati dai modelli C1 presentati dalla parte in occasione dell'attività di intrattenimento. A tal proposito, va ricordato un principio costante, fissato dalla più autorevole giurisprudenza: la Corte di Cassazione (ex multis: Cass., sent. del 10.8.1990 n. 8141; Id., sent. del 26/01/2004 n. 1286; Id. sent n.15851 del 29 luglio
2016; Id., sent. 8045 del 29 marzo 2017), ha reiteratamente sostenuto che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza specifiche contestazioni e/o giustificazioni idonei a smentire la versione dei fatti acclarati nel corso della fase istruttoria, equivale sostanzialmente ad accettazione degli stessi e dei loro risultati. Non occorre per questo un'accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni. Se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica (con riferimento - vale sottolinearlo - alla materialità dei fatti e non a considerazioni giuridiche, il contribuente avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1477/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 7 e depositata il 12
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Parte appellante afferma che i giudici nella sentenza opposta non avrebbero tenuto conto che l'associazione in questione, di cui il sig. Res._1 era rappresentante legale, aveva omesso la presentazione della prescritta dichiarazione fiscale. Controparte censura, altresì, la sentenza perché avrebbe trascurato le risultanze dell'attività di indagine svolta dai verificatori come da P.V.C. già allegato in primo grado, dove i verbalizzanti avevano correttamente ricostruito le operazioni imponibili sottratti a tassazione. La pretesa tributaria rivendicata dall'Ufficio si basava, in modo esclusivo, sulle risultanze del processo verbale di constatazione prot. m.u.v. n. 703/2019, redatto in data 15/04/2019 dai funzionari della SIAE - sede di Palermo. E tuttavia il contenuto del pvc è stato valutato erroneamente dall'A.F., in quanto, così come si appalesa chiaramente dal prospetto presente a pag. 4 dell'atto endoprocedimentale, l'importo di euro 91.478,50 (di cui euro
78.860,78 era la quota parte imponibile) è stato riportato, non come incasso complessivo di serate danzanti con dj, bensì come “incasso lordo per tesseramenti annuali e partecipazioni ai corsi”, per l'anno 2015. Quel prospetto riguardava l'ISI dovuta dall'Associazione sulle “quote sociali ex art. 3, comma 3, lettera a), rilevata dai rendiconti economico finanziari (all. 8/2015…)”. Mentre lo stesso pvc precisava, immediatamente dopo che, nell'anno 2015, l'ISI dovuta sulla vendita dei titoli di ingresso “rilevata dai modelli c1 presentati dalla parte presso gli uffici verificatori” era stata calcolata come segue: “l'imponibile ISI è pari ad euro 19.750,86
(incassato lordo euro 22.911,00) e l'ISI dovuta e non versata è pari ad euro 3.160,14 (all. n. 10/2015)”.
Pertanto l'IVA – che nell'accertamento è stata richiesta in ragione delle 49 serate danzanti con dj - avrebbe dovuto essere calcolata su una base imponibile ISI di euro 19.750,86 e non su una base imponibile di euro
78.861,00. In conclusione i verificatori avevano accertato che per le serate danzanti l'imponibile ai fini dell'ISI dovuta sulla vendita dei titoli di ingresso avrebbe dovuto essere pari “ad euro 19.750,86 (incassato lordo euro 22.911,00) e l'ISI dovuta e non versata è pari ad euro 3.160,14”; mentre, come detto, erroneamente,
l'Agenzia delle Entrate ha calcolato la base imponibile ISI in euro 91.478,50 (di cui euro 78.860,78 era la quota parte imponibile) somma riferita nel pvc all'“incasso lordo per tesseramenti annuali e partecipazioni ai corsi”. L'oggetto del gravame è già stato scrutinato dalla corte di giustizia tributaria di primo grado adita dal sig. Resistente_1 dopo avere ricevuto avvisi di accertamento e contestazione relativi ai medesimi fatti per diverse annualità. Nel caso di specie l'annualità richiesta nell'atto impositivo oggetto di sentenza passata in giudicato era il 2016 e pertanto poiché la richiesta relativa al 2015 era basata sui medesimi presupposti dei precedenti avvisi, il precedente giudiziario nel quale il Decidente ha accertato l'errore di interpretazione del pvc in cui è incorso l'Ufficio, è divenuto fatto incontrovertibile rispetto al quale la Corte di Giustizia investita di questa opposizione dovrà attenersi e non potrà discostarsene. In altro contenzioso pendente tra le medesime parti, l'Agenzia delle Entrate ha affermato di avere notificato e depositato l'appello avverso a questa sentenza e che lo stesso sarebbe stato notificato l'1 dicembre 2023.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla base imponibile ISI ai fini IVA: travisamento delle risultanze del PVC SIAE, dall'esame congiunto: dell'avviso di accertamento impugnato;
del PVC SIAE prot. n.703/2019; della motivazione della sentenza di primo grado;
emerge con chiarezza che:
1. Il PVC SIAE distingue netta e formalmente: da un lato, i dati relativi alle quote sociali/tesseramenti annuali e partecipazioni ai corsi (cfr. documentazione versata in atti): incasso lordo: € 91.478,50 quota imponibile ISI: € 78.860,78 (arrotondata a € 78.861,00) dall'altro, i dati relativi alla vendita dei titoli d'ingresso per le serate danzanti con DJ (cfr. documentazione versata in atti): incasso lordo: € 22.911,00 imponibile ISI: € 19.750,86 ISI dovuta e non versata: € 3.160,14. 2. L'Agenzia delle Entrate, nel motivare l'avviso di accertamento, ha: affermato che, per l'anno 2015, l'associazione ha effettuato n.49 serate danzanti con DJ con ingresso a pagamento, “per un incasso complessivo di € 91.478,50, da cui deriva un imponibile ai fini ISI pari a € 78.861,00”; utilizzato detta somma (€ 78.861,00) quale base imponibile ISI sulla quale calcolare l'IVA forfetaria ex art.74, comma 6, D. P. R.633/1972. 3. Tale operazione si pone in evidente contraddizione con il contenuto testuale del PVC, il quale: riferisce l'importo di € 91.478,50
(imponibile € 78.860,78) alle quote sociali/tesseramenti, e non alle serate danzanti;
individua, per le serate danzanti con DJ, un imponibile ISI di € 19.750,86. Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato come: l'imponibile ISI di € 78.861,00, assunto dall'Ufficio quale base per il calcolo dell'IVA dovuta sulle 49 serate danzanti, di fatto non si riferisca all'attività di intrattenimento (biglietteria/titoli di accesso), bensì a tesseramenti e quote associative, fisiologicamente non assoggettabili a IVA in quanto estranei al corrispettivo di una prestazione di servizi commerciale. L'errore dell'Amministrazione è, pertanto, un errore: di fatto, in quanto consiste nella trasposizione impropria di un dato contabile da un segmento del PVC (quote sociali) ad un altro (intrattenimenti); e, conseguentemente, di diritto, poiché determina l'assoggettamento ad IVA – per il tramite dell'art.74, comma 6 – di entrate che, nella stessa ricostruzione del PVC, non rientrano nel presupposto impositivo dell'imposta sugli intrattenimenti correlata ai titoli d'ingresso. La difesa erariale, in appello, non è in grado di superare tale rilievo, limitandosi a richiamare: la mancata presentazione della dichiarazione fiscale;
la mancata contestazione del PVC in sede di verifica;
la partecipazione del contribuente alle operazioni ispettive. Tuttavia, anche a voler attribuire rilevanza alla condotta processuale/istruttoria del contribuente, ciò non consente di sanare né di convalidare un errore oggettivo di imputazione e qualificazione dei dati contenuti nel PVC: l'onere della prova della corretta ricostruzione del fatto imponibile resta in capo all'Amministrazione, e tale prova non può dirsi raggiunta quando i medesimi documenti posti a fondamento dell'atto dimostrano, invece, la non corrispondenza tra la somma utilizzata quale base imponibile e la specifica attività imponibile (serate danzanti). La sentenza di primo grado ha, pertanto, legittimamente: ricondotto la base imponibile ISI all'importo di € 19.750,86, quale risultante dall'all.10 del PVC per le 49 serate danzanti con DJ;
determinato l'IVA dovuta, ai sensi dell'art.74, comma 6, D. P. R.633/1972, applicando l'aliquota del
22% e la detrazione forfetaria del 50%, in € 2.172,59, importo non specificamente contestato nel quantum dall'Ufficio in sede di gravame.
Irrilevanza, nel caso di specie, delle doglianze dell'Ufficio su omessa dichiarazione e mancata contestazione in verifica, l'appello dell'Agenzia appare incentrato, più che sulla contestazione puntuale dell'errore ricostruttivo del PVC operato in primo grado, su: richiami generici alla mancata presentazione della dichiarazione da parte dell'Associazione; alla partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni;
al valore, in via presuntiva, delle risultanze del PVC non contestate. Tali profili, pur potendo in astratto rilevare: ai fini della legittimità dell'accertamento induttivo/presuntivo; ai fini dell'inversione dell'onere della prova in relazione all'esistenza e all'entità di componenti positivi non dichiarati;
non scalfiscono in alcun modo l'accertato errore di identificazione dell'oggetto imponibile (quote sociali anziché titoli di accesso): non si discute, infatti, dell'esistenza in sé delle serate danzanti, né della legittimità dell'azione accertativa in astratto;
ma si controverte della corretta individuazione dell'imponibile su cui applicare l'imposta, alla luce delle stesse risultanze documentali su cui l'Ufficio fonda la propria pretesa. Il richiamo dell'Ufficio alla giurisprudenza che attribuisce rilievo alla mancata contestazione del PVC in sede di verifica non può, dunque, condurre a ritenere “accettati” dal contribuente: valori impropriamente imputati dall'Amministrazione, in contrasto con il contenuto del verbale;
né può legittimare una sovrapposizione artificiosa di entrate di natura diversa (quote sociali vs corrispettivi di intrattenimento). In altre parole, la partecipazione alle operazioni di verifica non integra una sorta di sanatoria delle future modalità di utilizzo, da parte dell'Ufficio, dei dati raccolti, né può sostituire la necessaria coerenza logica e documentale che deve sussistere tra il PVC e l'avviso di accertamento.
L'appellato ha altresì invocato: la sentenza n.1139/2023 (IVA 2016 Nom._2), divenuta definitiva per mancata impugnazione, quale giudicato esterno ex art.2909 c. c.; nonché l'efficacia di giudicato (o comunque il valore persuasivo/di precedente) di altre sentenze emesse dalla CGT di primo grado di Messina, fra cui:
n.2595/2022 (IVA 2015 – Nom._1); n.185/2023 (atto di contestazione IVA 2015 – Nom._1); n.1748/2023 (atto di contestazione IVA 2016 – Nom._2); n.1992/2023 (atto di contestazione IVA 2015 – Nom._2). In tutte tali decisioni, il giudice tributario di primo grado ha: riconosciuto l'errore dell'Amministrazione nell'interpretazione del PVC SIAE n.703/2019,con particolare riguardo: alla distinzione tra importi riferiti alle quote sociali (cfr. documentazione versata in atti) e quelli riferiti alle serate danzanti con DJ (cfr. documentazione versata in atti); rideterminato, in termini sostanzialmente analoghi al caso di specie, la base imponibile ISI e, conseguentemente, l'IVA dovuta. Tali pronunce: quanto alla sentenza passata in giudicato
(n.1139/2023), confermano il consolidarsi, tra le stesse parti, di un accertamento giudiziale definitivo sulla medesima questione di fatto e di diritto (interpretazione del PVC, criteri di imputazione dell'imponibile) in relazione ad annualità contigua (2016); quanto alle pronunce non ancora coperte da giudicato formale, segnano un orientamento interpretativo univoco della CGT di primo grado di Messina sul medesimo PVC e sugli stessi presupposti impositivi. Pur potendo il Collegio definire il presente gravame anche a prescindere dalla questione del giudicato esterno – attesa la sufficienza delle argomentazioni sul travisamento del PVC – le citate decisioni: confortano la correttezza dell'impostazione della sentenza qui impugnata, che si pone in linea con tali precedenti, anch'essi tratti dall'esame del medesimo contesto fattuale;
confermano la natura tendenzialmente permanente e reiterata della questione interpretativa posta a base della pretesa fiscale, la cui soluzione, in assenza di elementi nuovi, non giustifica una diversa decisione per la sola diversità dell'annualità. Il Collegio, condividendo la ricostruzione dei fatti e delle norme già operata nella sentenza gravata e nelle altre richiamate, non ravvisa motivi per discostarsene.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, il Collegio ritiene di disporne la integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo: alla pluralità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate (in particolare in tema di rapporti tra PVC SIAE, regime forfetario ex art.74, comma 6, D. P. R.633/1972, e giudicato esterno); al fatto che la corretta interpretazione del medesimo PVC ha dato luogo, nel tempo, a numerosi contenziosi tra le stesse parti e tra condebitori solidali, con esiti sostanzialmente uniformi solo a seguito di successive pronunce.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5571/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1477/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06M500680 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.12.2021, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX06M500680/2021, notificato il 26.10.2021, con l'Agenzia delle Entrate di Messina ha accertato nei suoi confronti, quale già legale rappresentante dellAssociazione_1
per l'anno 2015, e quindi responsabile ex art. 38 c.c., un'IVA dovuta pari ad € 8.675,00, oltre interessi per € 1.916,36 e spese, per l'importo complessivo di € 10.599,11. Ha eccepito il ricorrente la nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità della pretesa tributaria, in quanto in violazione dell'art. 4, comma 4, d.P.R. n.
633/1972, stante la non debenza dell'IVA da parte dell'ASD, nonché per l'erroneo calcolo della base imponibile
ISI ai fini dell'applicazione dell'IVA 2015. Ha concluso in conformità, col favore delle spese.
L'Agenzia delle Entrate di Messina si è costituita con controdeduzioni, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria.
Quindi, all'esito dell'udienza di discussione del 17.10.2022, la causa veniva introitata a sentenza.
Affermava la Corte adita:
“Il primo motivo è infondato. La ripresa per cui è processo deriva dalla mancata presentazione del Mod.
Unico Enti non Commerciali per l'anno d'imposta 2015, da parte dell'ASD. I verificatori, dopo aver constatato che l'Associazione è in possesso dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla legge 398/91, hanno riscontrato che per l'anno 2015 l'Associazione aveva effettuato n. 49 serate danzanti con dj con ingresso a pagamento, per un incasso complessivo di € 91.478,5, da cui deriva un imponibile ai fini ISI
(imposta sugli intrattenimenti) pari a € 78.861,00. Pertanto, tenuto conto che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, secondo l'Ufficio l'ASD avrebbe dovuto versare, per l'anno di imposta 2015, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, a titolo di imposta sul valore aggiunto forfetaria, l'importo di € 8.675,00, determinato applicando alla base imponibile dell'ISI (€ 78.861,00)
l'aliquota del 22% ed operando la detrazione forfettizzata in misura pari al 50%. Sostiene il ricorrente con la censura in esame che le serate danzanti organizzate solo per gli associati dovevano considerarsi non soggette all'IVA, poiché rientravano nel regime di eccezione alla regola generale dell'imponibilità dei corrispettivi specifici. Si trattava quindi di una ipotesi di c.d. “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici, disciplinata dall'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, e non di ordinaria attività commerciale.
La doglianza, tuttavia, non può trovare accoglimento, perché – come risulta dal PVC del 15.4.2019 – l'allora responsabile dell'ASD, odierno ricorrente, non fu in grado di dimostrare di aver presentato la dichiarazione delle quote associative, così come previsto dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n.544/1999 (“entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale”) né di quantificare l'eventuale scorporo della quota parte soggetta all'ISI. Difetta, insomma, adeguato supporto probatorio alla doglianza, non potendo reputarsi che le serate danzanti in discorso fossero state espletate in favore dei soli associati, con la conseguenza che l'attività in discorso deve considerarsi di carattere commerciale, e quindi soggetta all'IVA.
Il secondo motivo è invece fondato. Come risulta dal citato PVC, nell'anno 2015 l'ISI dovuta sulla vendita dei titoli di ingresso, come “rilevata dai modelli c1 presentati dalla parte presso gli uffici verificatori”, era stata calcolata considerando come base imponibile l'importo di € 19.750,86 (incasso lordo € 22.911,00), sicché
l'ISI dovuta e non versata era pari ad € 3.160,14. Pertanto, l'IVA avrebbe dovuto essere calcolata sulla base imponibile ISI di € 19.750,86 e non su quella di € 78.861,00, che invece si riferiva alla richiesta delle quote sociali. Ne consegue che l'Ufficio avrebbe dovuto determinare l'IVA non versata dall'ASD, di cui risponde il
Res._1 ex art. 38 c.c., sulla base imponibile di € 19.750,86, e dunque in € 2.172,59, considerata la detrazione forfettizzata per la metà. L'accertamento impugnato è dunque illegittimo in parte qua e va annullato per quanto di ragione. In considerazione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, la pretesa erariale per IVA non versata, nei confronti dell'odierno ricorrente, va dunque rideterminata in € 2.172,59, oltre accessori da ricalcolarsi su tale base.
Le spese di lite possono compensarsi per la metà, stante la reciproca soccombenza. Per il resto esse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente dell'Ufficio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina con atto del 21 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
I giudici nella sentenza qui opposta non hanno tenuto conto che l'associazione in questione di cui il sig. Resistente_1 è rappresentante legale, aveva omesso la presentazione della prescritta dichiarazione fiscale. Inoltre, ha completamente trascurato le risultanze dell'attività di indagine svolta dai verificatori come da P.
V.C. già allegato in primo grado, dove i verbalizzanti avevano correttamente ricostruito le operazioni imponibili sottratti a tassazione. Non va sottaciuto, in particolare, che nel corso delle operazioni di verifica è emerso che: - l'associazione, non ha presentato la dichiarazione delle quote associative, così come previsto dal D.
P.R. 544/99, art. 2, comma 2 (“entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale”); - nel corso del contraddittorio instaurato con i verbalizzanti, il sig. Resistente_1 legale rappresentante dellAssociazione_1 non è stato in grado di quantificare l'eventuale scorporo della quota parte soggetta all'ISI; -sebbene nei rendiconti economici e finanziari non siano stati registrati i proventi derivanti dalla vendita dei titoli d'ingresso, nondimeno i verificatori avevano rilevato tali dati dai modelli C1 presentati dalla parte in occasione dell'attività di intrattenimento. A tal proposito, va ricordato un principio costante, fissato dalla più autorevole giurisprudenza: la Corte di Cassazione (ex multis: Cass., sent. del 10.8.1990 n. 8141; Id., sent. del 26/01/2004 n. 1286; Id. sent n.15851 del 29 luglio
2016; Id., sent. 8045 del 29 marzo 2017), ha reiteratamente sostenuto che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza specifiche contestazioni e/o giustificazioni idonei a smentire la versione dei fatti acclarati nel corso della fase istruttoria, equivale sostanzialmente ad accettazione degli stessi e dei loro risultati. Non occorre per questo un'accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni. Se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica (con riferimento - vale sottolinearlo - alla materialità dei fatti e non a considerazioni giuridiche, il contribuente avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1477/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 7 e depositata il 12
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Parte appellante afferma che i giudici nella sentenza opposta non avrebbero tenuto conto che l'associazione in questione, di cui il sig. Res._1 era rappresentante legale, aveva omesso la presentazione della prescritta dichiarazione fiscale. Controparte censura, altresì, la sentenza perché avrebbe trascurato le risultanze dell'attività di indagine svolta dai verificatori come da P.V.C. già allegato in primo grado, dove i verbalizzanti avevano correttamente ricostruito le operazioni imponibili sottratti a tassazione. La pretesa tributaria rivendicata dall'Ufficio si basava, in modo esclusivo, sulle risultanze del processo verbale di constatazione prot. m.u.v. n. 703/2019, redatto in data 15/04/2019 dai funzionari della SIAE - sede di Palermo. E tuttavia il contenuto del pvc è stato valutato erroneamente dall'A.F., in quanto, così come si appalesa chiaramente dal prospetto presente a pag. 4 dell'atto endoprocedimentale, l'importo di euro 91.478,50 (di cui euro
78.860,78 era la quota parte imponibile) è stato riportato, non come incasso complessivo di serate danzanti con dj, bensì come “incasso lordo per tesseramenti annuali e partecipazioni ai corsi”, per l'anno 2015. Quel prospetto riguardava l'ISI dovuta dall'Associazione sulle “quote sociali ex art. 3, comma 3, lettera a), rilevata dai rendiconti economico finanziari (all. 8/2015…)”. Mentre lo stesso pvc precisava, immediatamente dopo che, nell'anno 2015, l'ISI dovuta sulla vendita dei titoli di ingresso “rilevata dai modelli c1 presentati dalla parte presso gli uffici verificatori” era stata calcolata come segue: “l'imponibile ISI è pari ad euro 19.750,86
(incassato lordo euro 22.911,00) e l'ISI dovuta e non versata è pari ad euro 3.160,14 (all. n. 10/2015)”.
Pertanto l'IVA – che nell'accertamento è stata richiesta in ragione delle 49 serate danzanti con dj - avrebbe dovuto essere calcolata su una base imponibile ISI di euro 19.750,86 e non su una base imponibile di euro
78.861,00. In conclusione i verificatori avevano accertato che per le serate danzanti l'imponibile ai fini dell'ISI dovuta sulla vendita dei titoli di ingresso avrebbe dovuto essere pari “ad euro 19.750,86 (incassato lordo euro 22.911,00) e l'ISI dovuta e non versata è pari ad euro 3.160,14”; mentre, come detto, erroneamente,
l'Agenzia delle Entrate ha calcolato la base imponibile ISI in euro 91.478,50 (di cui euro 78.860,78 era la quota parte imponibile) somma riferita nel pvc all'“incasso lordo per tesseramenti annuali e partecipazioni ai corsi”. L'oggetto del gravame è già stato scrutinato dalla corte di giustizia tributaria di primo grado adita dal sig. Resistente_1 dopo avere ricevuto avvisi di accertamento e contestazione relativi ai medesimi fatti per diverse annualità. Nel caso di specie l'annualità richiesta nell'atto impositivo oggetto di sentenza passata in giudicato era il 2016 e pertanto poiché la richiesta relativa al 2015 era basata sui medesimi presupposti dei precedenti avvisi, il precedente giudiziario nel quale il Decidente ha accertato l'errore di interpretazione del pvc in cui è incorso l'Ufficio, è divenuto fatto incontrovertibile rispetto al quale la Corte di Giustizia investita di questa opposizione dovrà attenersi e non potrà discostarsene. In altro contenzioso pendente tra le medesime parti, l'Agenzia delle Entrate ha affermato di avere notificato e depositato l'appello avverso a questa sentenza e che lo stesso sarebbe stato notificato l'1 dicembre 2023.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla base imponibile ISI ai fini IVA: travisamento delle risultanze del PVC SIAE, dall'esame congiunto: dell'avviso di accertamento impugnato;
del PVC SIAE prot. n.703/2019; della motivazione della sentenza di primo grado;
emerge con chiarezza che:
1. Il PVC SIAE distingue netta e formalmente: da un lato, i dati relativi alle quote sociali/tesseramenti annuali e partecipazioni ai corsi (cfr. documentazione versata in atti): incasso lordo: € 91.478,50 quota imponibile ISI: € 78.860,78 (arrotondata a € 78.861,00) dall'altro, i dati relativi alla vendita dei titoli d'ingresso per le serate danzanti con DJ (cfr. documentazione versata in atti): incasso lordo: € 22.911,00 imponibile ISI: € 19.750,86 ISI dovuta e non versata: € 3.160,14. 2. L'Agenzia delle Entrate, nel motivare l'avviso di accertamento, ha: affermato che, per l'anno 2015, l'associazione ha effettuato n.49 serate danzanti con DJ con ingresso a pagamento, “per un incasso complessivo di € 91.478,50, da cui deriva un imponibile ai fini ISI pari a € 78.861,00”; utilizzato detta somma (€ 78.861,00) quale base imponibile ISI sulla quale calcolare l'IVA forfetaria ex art.74, comma 6, D. P. R.633/1972. 3. Tale operazione si pone in evidente contraddizione con il contenuto testuale del PVC, il quale: riferisce l'importo di € 91.478,50
(imponibile € 78.860,78) alle quote sociali/tesseramenti, e non alle serate danzanti;
individua, per le serate danzanti con DJ, un imponibile ISI di € 19.750,86. Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato come: l'imponibile ISI di € 78.861,00, assunto dall'Ufficio quale base per il calcolo dell'IVA dovuta sulle 49 serate danzanti, di fatto non si riferisca all'attività di intrattenimento (biglietteria/titoli di accesso), bensì a tesseramenti e quote associative, fisiologicamente non assoggettabili a IVA in quanto estranei al corrispettivo di una prestazione di servizi commerciale. L'errore dell'Amministrazione è, pertanto, un errore: di fatto, in quanto consiste nella trasposizione impropria di un dato contabile da un segmento del PVC (quote sociali) ad un altro (intrattenimenti); e, conseguentemente, di diritto, poiché determina l'assoggettamento ad IVA – per il tramite dell'art.74, comma 6 – di entrate che, nella stessa ricostruzione del PVC, non rientrano nel presupposto impositivo dell'imposta sugli intrattenimenti correlata ai titoli d'ingresso. La difesa erariale, in appello, non è in grado di superare tale rilievo, limitandosi a richiamare: la mancata presentazione della dichiarazione fiscale;
la mancata contestazione del PVC in sede di verifica;
la partecipazione del contribuente alle operazioni ispettive. Tuttavia, anche a voler attribuire rilevanza alla condotta processuale/istruttoria del contribuente, ciò non consente di sanare né di convalidare un errore oggettivo di imputazione e qualificazione dei dati contenuti nel PVC: l'onere della prova della corretta ricostruzione del fatto imponibile resta in capo all'Amministrazione, e tale prova non può dirsi raggiunta quando i medesimi documenti posti a fondamento dell'atto dimostrano, invece, la non corrispondenza tra la somma utilizzata quale base imponibile e la specifica attività imponibile (serate danzanti). La sentenza di primo grado ha, pertanto, legittimamente: ricondotto la base imponibile ISI all'importo di € 19.750,86, quale risultante dall'all.10 del PVC per le 49 serate danzanti con DJ;
determinato l'IVA dovuta, ai sensi dell'art.74, comma 6, D. P. R.633/1972, applicando l'aliquota del
22% e la detrazione forfetaria del 50%, in € 2.172,59, importo non specificamente contestato nel quantum dall'Ufficio in sede di gravame.
Irrilevanza, nel caso di specie, delle doglianze dell'Ufficio su omessa dichiarazione e mancata contestazione in verifica, l'appello dell'Agenzia appare incentrato, più che sulla contestazione puntuale dell'errore ricostruttivo del PVC operato in primo grado, su: richiami generici alla mancata presentazione della dichiarazione da parte dell'Associazione; alla partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni;
al valore, in via presuntiva, delle risultanze del PVC non contestate. Tali profili, pur potendo in astratto rilevare: ai fini della legittimità dell'accertamento induttivo/presuntivo; ai fini dell'inversione dell'onere della prova in relazione all'esistenza e all'entità di componenti positivi non dichiarati;
non scalfiscono in alcun modo l'accertato errore di identificazione dell'oggetto imponibile (quote sociali anziché titoli di accesso): non si discute, infatti, dell'esistenza in sé delle serate danzanti, né della legittimità dell'azione accertativa in astratto;
ma si controverte della corretta individuazione dell'imponibile su cui applicare l'imposta, alla luce delle stesse risultanze documentali su cui l'Ufficio fonda la propria pretesa. Il richiamo dell'Ufficio alla giurisprudenza che attribuisce rilievo alla mancata contestazione del PVC in sede di verifica non può, dunque, condurre a ritenere “accettati” dal contribuente: valori impropriamente imputati dall'Amministrazione, in contrasto con il contenuto del verbale;
né può legittimare una sovrapposizione artificiosa di entrate di natura diversa (quote sociali vs corrispettivi di intrattenimento). In altre parole, la partecipazione alle operazioni di verifica non integra una sorta di sanatoria delle future modalità di utilizzo, da parte dell'Ufficio, dei dati raccolti, né può sostituire la necessaria coerenza logica e documentale che deve sussistere tra il PVC e l'avviso di accertamento.
L'appellato ha altresì invocato: la sentenza n.1139/2023 (IVA 2016 Nom._2), divenuta definitiva per mancata impugnazione, quale giudicato esterno ex art.2909 c. c.; nonché l'efficacia di giudicato (o comunque il valore persuasivo/di precedente) di altre sentenze emesse dalla CGT di primo grado di Messina, fra cui:
n.2595/2022 (IVA 2015 – Nom._1); n.185/2023 (atto di contestazione IVA 2015 – Nom._1); n.1748/2023 (atto di contestazione IVA 2016 – Nom._2); n.1992/2023 (atto di contestazione IVA 2015 – Nom._2). In tutte tali decisioni, il giudice tributario di primo grado ha: riconosciuto l'errore dell'Amministrazione nell'interpretazione del PVC SIAE n.703/2019,con particolare riguardo: alla distinzione tra importi riferiti alle quote sociali (cfr. documentazione versata in atti) e quelli riferiti alle serate danzanti con DJ (cfr. documentazione versata in atti); rideterminato, in termini sostanzialmente analoghi al caso di specie, la base imponibile ISI e, conseguentemente, l'IVA dovuta. Tali pronunce: quanto alla sentenza passata in giudicato
(n.1139/2023), confermano il consolidarsi, tra le stesse parti, di un accertamento giudiziale definitivo sulla medesima questione di fatto e di diritto (interpretazione del PVC, criteri di imputazione dell'imponibile) in relazione ad annualità contigua (2016); quanto alle pronunce non ancora coperte da giudicato formale, segnano un orientamento interpretativo univoco della CGT di primo grado di Messina sul medesimo PVC e sugli stessi presupposti impositivi. Pur potendo il Collegio definire il presente gravame anche a prescindere dalla questione del giudicato esterno – attesa la sufficienza delle argomentazioni sul travisamento del PVC – le citate decisioni: confortano la correttezza dell'impostazione della sentenza qui impugnata, che si pone in linea con tali precedenti, anch'essi tratti dall'esame del medesimo contesto fattuale;
confermano la natura tendenzialmente permanente e reiterata della questione interpretativa posta a base della pretesa fiscale, la cui soluzione, in assenza di elementi nuovi, non giustifica una diversa decisione per la sola diversità dell'annualità. Il Collegio, condividendo la ricostruzione dei fatti e delle norme già operata nella sentenza gravata e nelle altre richiamate, non ravvisa motivi per discostarsene.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, il Collegio ritiene di disporne la integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo: alla pluralità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate (in particolare in tema di rapporti tra PVC SIAE, regime forfetario ex art.74, comma 6, D. P. R.633/1972, e giudicato esterno); al fatto che la corretta interpretazione del medesimo PVC ha dato luogo, nel tempo, a numerosi contenziosi tra le stesse parti e tra condebitori solidali, con esiti sostanzialmente uniformi solo a seguito di successive pronunce.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)