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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
R.G. n. 392 / 2022
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
Difesa dall'Avv. MUSSO LUCIA TERESA
PARTE ATTRICE
Contro
- CP_1 C.F._2
- CP_2 C.F._3
- Controparte_3 C.F._4
- CP_4 C.F._5
- CP_5 C.F._6
- CP_6 C.F._7
- Controparte_7 C.F._8
- Controparte_8 C.F._9
- Controparte_9 C.F._10
- CP_10 C.F._11
- CP_11 C.F._12 pag. 1 - CP_12 C.F._13
CP_13 C.F._14
Difesi dall'Avv. MOSELE PAOLA
EB IN in proprio e quale erede di Controparte_14
[...]
Entrambe contumaci
, in persona del procuratore Controparte_15 Controparte_16
Difesa dall'Avv. Andrea ROSSO
PARTE CONVENUTA
Ogg.: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni all'udienza del 12.6.25; in particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE (Avv. Musso)
Voglia Codesto On.le Tribunale, previe le declaratorie del caso e di legge, riconoscere e dichiarare, la piena e totale proprietà per l'intervenuta acquisizione per usucapione ex art. 1158 c.c. in favore del signor
, nato ad [...] il [...], c.f. residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_15
d'Asti, strada Valletanaro n. 25/A, sul terreno sopra descritto e così censito: Comune di Costigliole d'Asti,
N.C.E.U., catasto terreni Fg. 26, Part. 26, Classe Seminativo 3, Superficie di are 27 e ca 50, reddito dominicale 9,94, reddito agrario 12,07; ordinando al Conservatore dell' – Territorio, Servizio CP_15 di Pubblicità Immobiliare di Asti la relativa trascrizione ed eventuali annotazioni e volture catastali dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità ed al competente Ufficio Catastale di provvedere alla voltura.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA, rispettivamente:
- Conclusioni Avv. Mosele:
Accogliere le domande attoree e, pertanto, dichiarare l'usucapione ventennale in favore del signor
, dichiarandolo pieno ed esclusivo proprietario, dell'appezzamento di terreno censito Parte_1
pag. 2 come segue: Comune di Costigliole d'Asti, N.C.E.U., catasto terreni Fg. 26, Part. 26, Classe Seminativo 3,
Superficie di are 27 e ca 50, reddito dominicale 9,94, reddito agrario 12,07;
- ordinare al Conservatore dell'Agenzia Entrate – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Asti, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere alle relative trascrizioni, annotazioni e volture catastali, le quali spese saranno totalmente a carico del signor;
Parte_1
- dichiarare tenuto il signor al pagamento della registrazione della sentenza che Parte_1 stabilirà il presente giudizio;
- dichiarare tenuto il signor al pagamento dell'onorario del sottoscritto avvocato per Parte_1 il presente procedimento oltre ad eventuali spese ed anticipazioni sostenute.
- per ADER conclusioni Avv. Rosso:
Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista:
1) dare atto che partecipa al giudizio di accertamento del demandato Controparte_15 acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore dell'attore sul Parte_1 terreno meglio descritto in atti, evidenziando fin da ora che si rimetterà agli esiti dell'istruttoria ed alla decisione del Tribunale;
2) dare altresì atto che ha provveduto a cancellare totalmente l'iscrizione Controparte_15 ipotecaria gravante sulla quota di piena proprietà del terreno in oggetto facente capo alla Signora EB
IN, come da annotazione in cancellazione reg. gen. n. 1673, reg. part. n. 138, presentazione n. 8 del
23.02.2022 prodotta in atti;
3) con vittoria di spese di giudizio ovvero con compensazione totale data la natura del procedimento e le allegazioni e difese dell'Ente conchiudente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice ha agito per ottenere la pronuncia di usucapione sul terreno - meglio descritto in atti - che risulta in comproprietà ai convenuti;
dando atto, altresì, di ipoteca legale già iscritta da in CP_17 capo ad uno dei comproprietari (per la quota di 4/1800).
Si sono ritualmente costituiti (alcuni dei) convenuti con comparsa adesiva.
Verificato il contraddittorio (previa integrazione documentale;
dopodichè accertata la contumacia di due convenuti), verificata condizione di procedibilità (mediazione), indi ammessa ed esperita prova orale;
all'esito, la causa passava in decisione, previa concessione di termini per memorie conclusive.
La domanda è fondata.
Complessivamente, alla luce delle memorie e della documentazione allegata, inoltre, considerate le dichiarazioni assunte in sede istruttoria, si riscontra che: pag.
3 - instaurato il contraddittorio nei confronti dei soggetti cui risulta formalmente intestata la
(com)proprietà dell'immobile – ivi compresi rispettivi chiamati per successione, come documentato dai Difensori -, va preso atto delle dichiarazioni e delle conclusioni in termini adesivi espresse dai convenuti costituiti;
- parte attrice risulta avere documentato la propria qualifica di coltivatore diretto dal 1997 (doc. 7), allegando – certamente da allora, in ogni caso, altresì, dal 1977 – di essere nel possesso, pubblicamente e pacificamente, in maniera continuativa ed esclusiva, dell'appezzamento di terreno che coltiva;
ha documentato, inoltre, di essere proprietario di due terreni confinanti, del pari documentati (doc. 2); fondi che egli, unitariamente, gestisce da oltre un ventennio, uti dominus, in via diretta;
come rappresentato dalla circostanza per cui l'attore, oltre ad attendere alla coltivazione del fondo, procede ordinariamente – a quanto consta, senza soluzione di continuità – all'acquisizione del relativo prodotto, perciò, a tal fine provvedendo a manutenere il fondo, oltrechè, ad acquistare la semente e ad alternare le colture;
- in sede istruttoria, vanno richiamate, in particolare, le dichiarazioni assunte dal teste Testimone_1 il quale ha riconosciuto il terreno de quo (dalla mappa) e, inoltre, ha ricordato: “ (…) mia moglie mi ha raccontato che ha ricevuto in eredità (penso dai nonni) questo terreno (…) da sempre posseduto dal e che c'erano problemi di successione;
(…) confermo mia moglie non ha mai avuto Parte_1 disponibilità del terreno e mai pensato vantare alcun diritto;
(…) confermo soggetti (convenuti,
N.d.R.) non hanno mai posseduto il terreno” (verbale ud. 28.11.24); risulta altresì depositata (doc.
14) dichiarazione sottoscritta da e , figli di una comproprietaria ( Pt_2 CP_18 [...]
) che hanno specificato di avere sempre considerato il terreno in questione di esclusiva CP_14 proprietà dell'attore che se ne occupa;
- infine, considerato che, come noto, l'acquisto a titolo originario (domanda di usucapione) non ha un effetto estintivo dell'ipoteca laddove – come nel caso di specie – tale gravame risulti precedentemente iscritto (funditus, Cass., III, 9/1/2025, n.565); va dato atto che la Difesa CP_17
(litisconsorte necessario) si è puntualmente costituita ed ha documentato la sopravvenuta cancellazione dell'ipoteca legale (10.1.2004, doc. n. 3), già iscritta sul terreno de quo: segnatamente,
a garanzia di crediti tributari ex art. 77 DPR 602/73, nei confronti di IN BI (già comproprietaria, quindi, pro quota); cancellazione che risulta da annotazione del 23.2.22 (doc. n. 6).
In definitiva, ferme le risultanze in atti e l'assenza di riscontri di segno difforme, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva del terreno in questione, in favore dell'attore, per intervenuta usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza costituisce, come di regola, titolo per ottenere trascrizione (art. 2651 c.c.); previsione condizionata agli adempimenti di legge (art. 2658 c.c.); senza necessità di ordine giudiziale;
e senza che operi qualsivoglia “esenzione da responsabilità del Conservatore” – che, peraltro, in tal senso, neppure potrebbe essere giudizialmente disposta -. pag. 4 Le spese, considerata la natura necessaria, l'esito, le posizioni adesive delle parti, restano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., in favore dell'attore, del terreno sito in Costigliole d'Asti, F. 26, Part. 26, Classe Seminativo 3, Superficie di are 27 e ca 50, reddito dominicale 9,94, reddito agrario 12,07;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.;
3) spese compensate.
Asti, 24/11/2025
Il Giudice
LA SA
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
R.G. n. 392 / 2022
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
Difesa dall'Avv. MUSSO LUCIA TERESA
PARTE ATTRICE
Contro
- CP_1 C.F._2
- CP_2 C.F._3
- Controparte_3 C.F._4
- CP_4 C.F._5
- CP_5 C.F._6
- CP_6 C.F._7
- Controparte_7 C.F._8
- Controparte_8 C.F._9
- Controparte_9 C.F._10
- CP_10 C.F._11
- CP_11 C.F._12 pag. 1 - CP_12 C.F._13
CP_13 C.F._14
Difesi dall'Avv. MOSELE PAOLA
EB IN in proprio e quale erede di Controparte_14
[...]
Entrambe contumaci
, in persona del procuratore Controparte_15 Controparte_16
Difesa dall'Avv. Andrea ROSSO
PARTE CONVENUTA
Ogg.: usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni all'udienza del 12.6.25; in particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE (Avv. Musso)
Voglia Codesto On.le Tribunale, previe le declaratorie del caso e di legge, riconoscere e dichiarare, la piena e totale proprietà per l'intervenuta acquisizione per usucapione ex art. 1158 c.c. in favore del signor
, nato ad [...] il [...], c.f. residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_15
d'Asti, strada Valletanaro n. 25/A, sul terreno sopra descritto e così censito: Comune di Costigliole d'Asti,
N.C.E.U., catasto terreni Fg. 26, Part. 26, Classe Seminativo 3, Superficie di are 27 e ca 50, reddito dominicale 9,94, reddito agrario 12,07; ordinando al Conservatore dell' – Territorio, Servizio CP_15 di Pubblicità Immobiliare di Asti la relativa trascrizione ed eventuali annotazioni e volture catastali dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità ed al competente Ufficio Catastale di provvedere alla voltura.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA, rispettivamente:
- Conclusioni Avv. Mosele:
Accogliere le domande attoree e, pertanto, dichiarare l'usucapione ventennale in favore del signor
, dichiarandolo pieno ed esclusivo proprietario, dell'appezzamento di terreno censito Parte_1
pag. 2 come segue: Comune di Costigliole d'Asti, N.C.E.U., catasto terreni Fg. 26, Part. 26, Classe Seminativo 3,
Superficie di are 27 e ca 50, reddito dominicale 9,94, reddito agrario 12,07;
- ordinare al Conservatore dell'Agenzia Entrate – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Asti, con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere alle relative trascrizioni, annotazioni e volture catastali, le quali spese saranno totalmente a carico del signor;
Parte_1
- dichiarare tenuto il signor al pagamento della registrazione della sentenza che Parte_1 stabilirà il presente giudizio;
- dichiarare tenuto il signor al pagamento dell'onorario del sottoscritto avvocato per Parte_1 il presente procedimento oltre ad eventuali spese ed anticipazioni sostenute.
- per ADER conclusioni Avv. Rosso:
Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista:
1) dare atto che partecipa al giudizio di accertamento del demandato Controparte_15 acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore dell'attore sul Parte_1 terreno meglio descritto in atti, evidenziando fin da ora che si rimetterà agli esiti dell'istruttoria ed alla decisione del Tribunale;
2) dare altresì atto che ha provveduto a cancellare totalmente l'iscrizione Controparte_15 ipotecaria gravante sulla quota di piena proprietà del terreno in oggetto facente capo alla Signora EB
IN, come da annotazione in cancellazione reg. gen. n. 1673, reg. part. n. 138, presentazione n. 8 del
23.02.2022 prodotta in atti;
3) con vittoria di spese di giudizio ovvero con compensazione totale data la natura del procedimento e le allegazioni e difese dell'Ente conchiudente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte attrice ha agito per ottenere la pronuncia di usucapione sul terreno - meglio descritto in atti - che risulta in comproprietà ai convenuti;
dando atto, altresì, di ipoteca legale già iscritta da in CP_17 capo ad uno dei comproprietari (per la quota di 4/1800).
Si sono ritualmente costituiti (alcuni dei) convenuti con comparsa adesiva.
Verificato il contraddittorio (previa integrazione documentale;
dopodichè accertata la contumacia di due convenuti), verificata condizione di procedibilità (mediazione), indi ammessa ed esperita prova orale;
all'esito, la causa passava in decisione, previa concessione di termini per memorie conclusive.
La domanda è fondata.
Complessivamente, alla luce delle memorie e della documentazione allegata, inoltre, considerate le dichiarazioni assunte in sede istruttoria, si riscontra che: pag.
3 - instaurato il contraddittorio nei confronti dei soggetti cui risulta formalmente intestata la
(com)proprietà dell'immobile – ivi compresi rispettivi chiamati per successione, come documentato dai Difensori -, va preso atto delle dichiarazioni e delle conclusioni in termini adesivi espresse dai convenuti costituiti;
- parte attrice risulta avere documentato la propria qualifica di coltivatore diretto dal 1997 (doc. 7), allegando – certamente da allora, in ogni caso, altresì, dal 1977 – di essere nel possesso, pubblicamente e pacificamente, in maniera continuativa ed esclusiva, dell'appezzamento di terreno che coltiva;
ha documentato, inoltre, di essere proprietario di due terreni confinanti, del pari documentati (doc. 2); fondi che egli, unitariamente, gestisce da oltre un ventennio, uti dominus, in via diretta;
come rappresentato dalla circostanza per cui l'attore, oltre ad attendere alla coltivazione del fondo, procede ordinariamente – a quanto consta, senza soluzione di continuità – all'acquisizione del relativo prodotto, perciò, a tal fine provvedendo a manutenere il fondo, oltrechè, ad acquistare la semente e ad alternare le colture;
- in sede istruttoria, vanno richiamate, in particolare, le dichiarazioni assunte dal teste Testimone_1 il quale ha riconosciuto il terreno de quo (dalla mappa) e, inoltre, ha ricordato: “ (…) mia moglie mi ha raccontato che ha ricevuto in eredità (penso dai nonni) questo terreno (…) da sempre posseduto dal e che c'erano problemi di successione;
(…) confermo mia moglie non ha mai avuto Parte_1 disponibilità del terreno e mai pensato vantare alcun diritto;
(…) confermo soggetti (convenuti,
N.d.R.) non hanno mai posseduto il terreno” (verbale ud. 28.11.24); risulta altresì depositata (doc.
14) dichiarazione sottoscritta da e , figli di una comproprietaria ( Pt_2 CP_18 [...]
) che hanno specificato di avere sempre considerato il terreno in questione di esclusiva CP_14 proprietà dell'attore che se ne occupa;
- infine, considerato che, come noto, l'acquisto a titolo originario (domanda di usucapione) non ha un effetto estintivo dell'ipoteca laddove – come nel caso di specie – tale gravame risulti precedentemente iscritto (funditus, Cass., III, 9/1/2025, n.565); va dato atto che la Difesa CP_17
(litisconsorte necessario) si è puntualmente costituita ed ha documentato la sopravvenuta cancellazione dell'ipoteca legale (10.1.2004, doc. n. 3), già iscritta sul terreno de quo: segnatamente,
a garanzia di crediti tributari ex art. 77 DPR 602/73, nei confronti di IN BI (già comproprietaria, quindi, pro quota); cancellazione che risulta da annotazione del 23.2.22 (doc. n. 6).
In definitiva, ferme le risultanze in atti e l'assenza di riscontri di segno difforme, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva del terreno in questione, in favore dell'attore, per intervenuta usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza costituisce, come di regola, titolo per ottenere trascrizione (art. 2651 c.c.); previsione condizionata agli adempimenti di legge (art. 2658 c.c.); senza necessità di ordine giudiziale;
e senza che operi qualsivoglia “esenzione da responsabilità del Conservatore” – che, peraltro, in tal senso, neppure potrebbe essere giudizialmente disposta -. pag. 4 Le spese, considerata la natura necessaria, l'esito, le posizioni adesive delle parti, restano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., in favore dell'attore, del terreno sito in Costigliole d'Asti, F. 26, Part. 26, Classe Seminativo 3, Superficie di are 27 e ca 50, reddito dominicale 9,94, reddito agrario 12,07;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.;
3) spese compensate.
Asti, 24/11/2025
Il Giudice
LA SA
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