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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da BO RO, n. Cagliari 17/04/1947 SS LL, n. Cagliari 15/05/1960 BO ROta, n. Cagliari 08/01/1987 BO NO, n. Cagliari 21/12/1983 avverso il decreto n. 2/2022 della Corte di appello di Cagliari del 30/05/2022 letti gli atti, i ricorsi e il decreto impugnato;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto;
letta la memoria redatta per i ricorrenti dall'avv. Guido Manca-Bitti, con cui si insiste per l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 3957 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito di annullamento parziale, disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione con sentenza n. 17851 del 28 gennaio 2021, di precedente decreto n. 2/2020 del 14 luglio 2020, la Corte di appello di Cagliari ha nuovamente confermato il decreto in precedenza emesso dal Tribunale di Cagliari il 20 luglio 2019, con le modifiche apportate dal provvedimento del luglio 2020 di revoca parziale della misura ablatoria, con riferimento alla confisca di beni immobili e mobili registrati (cinque unità immobiliari e due autovetture) intestati a stretti familiari del proposto per la misura di prevenzione RO BO ovvero a società allo stesso riconducibili, secondo lo schema allegato al provvedimento. Va precisato che la pronuncia rescindente ha tenuto, però, ferma la dichiarazione di pericolosità generica (art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011) del proposto per la misura di prevenzione in relazione alle condotte criminose dallo stesso poste in essere a partire dal 1984 ed attuate senza soluzione di continuità fino al 2017, alla luce delle indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza riguardanti, peraltro, solo una frazione (1997-2007) del periodo di manifestazione della pericolosità sociale ritenuta dai giudici di merito. 2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso congiunto per cassazione lo stesso proposto RO BO, la moglie LL SS nonché i figli ROta e NO BO, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 2.1 Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per mancato adeguamento ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente con persistente violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione ai seguenti profili: omessa motivazione in ordine alla sussistenza della sproporzione patrimoniale;
omessa motivazione in ordine alla necessaria contestualizzazione temporale tra acquisizione dei beni e disponibilità economiche del proposto e dei familiari;
omessa motivazione in ordine a specifiche e decisive doglianze formulate dalla difesa. Fa da premessa alle censure formulate dai ricorrenti il rilievo secondo cui la motivazione del decreto impugnato sarebbe in realtà ricalcata su quella del provvedimento annullato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 17851/21, incorrendo, pertanto, nei medesimi vizi di legittimità oltre che nell'ulteriore violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 2 Le doglianze si appuntano in particolare su di un'operazione di trasferimento di beni immobili ubicati parte in via Maddalena, 14 a Cagliari e parte in via Is BA di OM (Ca), condotta dalla FI SR (soci: il proposto e la moglie) verso la Società ZI OB SR (soci: i figli) per un valore dichiarato e risultante dagli atti pubblici di oltre 1,8 milioni di euro, che i ricorrenti sostengono, tuttavia, essere avvenuta senza esborso di danaro e che, costituendo la voce principale della ritenuta sproporzione di redditi a disposizione della famiglia BO, determinerebbe il venir meno del principale dei requisiti oggettivi per l'applicazione della misura della confisca. Lamentano, inoltre, i ricorrenti che nessuna verifica sarebbe stata eseguita sulle disponibilità liquide risalenti al periodo precedente detta operazione avvenuta nel 2005, così da determinarsi l'arbitraria presunzione che essi non disponessero di alcuna risorsa finanziaria, nonostante il proposto e la moglie gestissero fruttuose attività economiche. Non sarebbero poi in alcun modo state considerate le disponibilità patrimoniali delle società dei ricorrenti, nonostante i beni oggetto di confisca fossero di loro proprietà e l'operazione finanziaria che avrebbe determinato la sproporzione fosse intercorsa tra detti soggetti economici. 2.2. Violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, dell'art. 11 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU in relazione all'assenza del presupposto oggettivo della misura di prevenzione patrimoniale, all'omessa motivazione sulla ritenuta sproporzione tra reddito dichiarato e attività economica svolta ed al travisamento della prova tecnica e alla conseguente omessa o apparente motivazione in ordine al rigetto delle conclusioni della consulenza tecnica della difesa sul punto relativo alla sproporzione patrimoniale. La doglianza investe ancora l'operazione finanziaria del 2005, sostenendosi che la somma di 1,8 milioni di euro non poteva essere considerata ai fini del calcolo della ritenuta sproporzione patrimoniale in assenza di reale esborso monetario, dal momento che il prezzo degli immobili ceduti dall'una all'altra società era stato compensato con il credito vantato dai soci BO RO e SS LL nei confronti della venditrice FI, non potendo di conseguenza essere computato come disponibilità finanziaria reale determinante la sproporzione tra patrimonio del proposto e dei prossimi congiunti e capacità reddituale del nucleo familiare. Sul punto, sostengono i ricorrenti, il decreto impugnato non ha formulato alcuna considerazione critica, limitandosi a replicare le motivazioni del primo decreto di confisca;
inoltre, nel valutare le loro lecite disponibilità patrimoniali, sono stati computati unicamente i redditi personali risultanti dalle dichiarazioni fiscali presentate nel periodo 1997-2007, senza eseguire alcuna indagine sulle 3 disponibilità degli enti dagli stessi amministrati e/o posseduti né su disponibilità pregresse del proposto e della moglie, così teorizzandosi arbitrariamente che i medesimi nel 1997 non disponessero di alcun risparmio o altra fonte di reddito di lecita provenienza, a dispetto dell'attività lavorativa proficuamente svolta fin dagli anni 1980. 2.3. Violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU attesa l'assenza o la natura solo apparente della motivazione riguardo al valore dei beni immobili confiscati e alla disponibilità di redditi del proposto al momento del relativo acquisto, così da ritenere che gli stessi fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego. Le censure riguardano in questo caso l'immobile sito in Capoterra (Ca), località Frutti d'Oro, via delle Capinere acquistato nel 1982 dal preposto insieme al fratello IO BO, in epoca anteriore all'inizio del periodo di ritenuta pericolosità sociale (1984) e circa quindici anni prima dell'avvio delle indagini patrimoniali (1997). La Corte di appello ne ha confermato la confisca sul presupposto che l'immobile sarebbe pervenuto in piena proprietà del proposto a seguito di acquisto della quota del 50% dal fratello IO per il prezzo di 39.000,00 euro corrisposto mediante permuta - concessione di un immobile sito in via Is Maglias, acquistato a sua volta il 3 dicembre 2015 da parte della FI, che dal 2006 era titolare del restante 50% dello stesso immobile, sicché l'operazione immobiliare dovrebbe ritenersi realizzata con reimpiego di risorse di illecita provenienza in quanto realizzata in piena epoca di accertata pericolosità sociale. Secondo i ricorrenti, tuttavia, la Corte territoriale ha dato per provato ciò che avrebbe dovuto verificare, presumendo che l'acquisito dell'immobile ceduto in permuta fosse a sua volta avvenuto con l'utilizzo di fondi di provenienza illecita, circostanza che legittimerebbe un giudizio di illegalità per l'acquisto del 50% dell'immobile di via delle Capinere con conseguente confisca del bene. Generica sarebbe, inoltre, anche la motivazione riferita agli immobili ubicati in OM (villa) e Cagliari, alla via Maddalena 14 (due appartamenti). Dopo avere dato, infatti, conto che tali beni sono entrati nella disponibilità del proposto al di fuori del periodo oggetto di indagini patrimoniali (1987, 1991, 1996), la Corte territoriale ne ha confermato la confisca, statuendo che gli stessi erano stati ristrutturati con disponibilità economiche ritenute sproporzionate rispetto al reddito dichiarato e quindi di provenienza illecita. Nulla, tuttavia, si dice nel decreto impugnato dei costi di ristrutturazione riguardanti gli immobili ubicati in Cagliari, mentre con riferimento a quello sito in OM, non sono stati indicati né i tempi né i costi dei lavori di relativa 4 ristrutturazione e manutenzione, nonostante lo stesso provvedimento dia atto che l'acquisto del medesimo risale al 1987, ossia dieci anni prima del periodo (1997-2007) oggetto di indagini patrimoniali. Dalla stessa documentazione acquisita risulta, tuttavia, che la maggioranza delle domande autorizzative, preventive o in sanatoria, risalgono ad anni antecedenti a quelli oggetto di indagini patrimoniali, ossia al di fuori del perimetro di rilevanza per il procedimento di prevenzione, risultando, perciò, ben plausibile che i lavori fossero stati eseguiti in epoca prossima all'acquisto del bene, avvenuto nel 1987. Nessuna indagine patrimoniale è stata, inoltre, eseguita a carico della FI SR né su altre società interessate dal provvedimento. Quanto, infine, all'immobile sito in Cagliari, località Mulinu Becciu, dal 2009 di proprietà dei figli del proposto, la confisca è stata motivata sul presupposto che sui medesimi gravassero indici patrimoniali negativi, secondo i calcoli eseguiti dalla Guardia di Finanza, laddove lo stesso provvedimento impugnato riferisce che in relazione a detto immobile è stata rinvenuta prova del pagamento del prezzo di 37.500,00 euro in data 2 novembre 2011 e quindi in periodo successivo a quello considerato nella motivazione. Il decreto di confisca attribuisce, peraltro, un reddito negativo ai figli del proposto sulla base dei calcoli proposti dagli inquirenti, senza però considerare che, pur senza tener conto del presunto esborso di 1,8 milioni di euro in occasione dell'operazione immobiliare del 2005, la famiglia BO, complessivamente considerata, aveva manifestato una capacità di risparmio di oltre un milione di euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di cui alla motivazione. 2. Com'è noto in materia di misure di prevenzione, nonostante l'art. 10, comma 3, del d. Igs. n. 159 del 2011 limiti la ricorribilità del decreto emesso dalla Corte di appello alle sole violazioni di legge, la giurisprudenza di legittimità ammette che il vizio di omessa motivazione resti proponibile in quanto compreso nel perimetro della violazione di legge (tra molte v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284) in particolare sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed al., Rv. 260246). 5 In parziale accoglimento dell'impugnazione dei ricorrenti, la Seconda Sezione di questa Corte di cassazione ha, pertanto, parzialmente annullato il precedente decreto di confisca emesso dalla Corte territoriale, ritenendone la motivazione adeguata in punto condizione di pericolosità del proposto RO BO, ma insufficiente e di fatto mancante riguardo ai temi della sproporzione tra i beni nella disponibilità del proposto e le sue risorse lecite nonché della corrispondenza temporale tra la sua condizione di pericolosità e l'acquisto dei beni assoggettati a confisca. Il decreto impugnato ha, pertanto, ritenuto di ottemperare al vincolo imposto dalla sentenza rescindente, tentando di dimostrare la sproporzione tra redditi dichiarati ed incrementi patrimoniali nonché di attualizzare gli acquisiti dei beni rispetto al periodo di pericolosità del proposto. 3. Ad avviso del Collegio il tentativo non ha avuto buon esito. 3.1. Per quanto riguarda il tema della sproporzione, infatti, una buona parte del decreto impugnato si sofferma, del resto come quello in precedenza annullato, sull'operazione immobiliare da 1,8 milioni di euro intercorsa tra la FI SR e la Società ZI OB SR, entrambe riconducibili secondo varie modalità ai ricorrenti, assunta come dimostrazione dell'esistenza di consistente capacità reddituale della famiglia BO, mentre la difesa sostiene che si sarebbe trattato di null'altro che di un'operazione contabile senza impiego effettivo di somme di denaro. I ricorrenti insistono, inoltre, nell'affermare che il decreto impugnato reca una motivazione identica a quella già ritenuta inadeguata dalla sentenza rescindente di legittimità. L'esame del decreto del 27 maggio 2020, parzialmente annullato, dimostra in realtà che l'attuale motivazione sul punto non è del tutto sovrapponibile alla precedente, anche se la valutazione che questo Collegio ritiene di darne è nel senso di un sostanziale difetto di argomentazioni su di un profilo costituente l'antecedente sostanziale e temporale di quell'operazione. La motivazione del precedente decreto era, infatti, molto più articolata, investendo tra l'altro il tema della condizione di pericolosità del proposto su cui si è formato il giudicato;
affrontava, inoltre, in maniera più approfondita, la questione dell'operazione immobiliare da 1,8 milioni di euro, per poi soffermarsi ampiamente sulle numerose vicende giudiziarie del BO, al fine di descrivere compiutamente in che modo si fosse dotato della provvista illecita reimpiegata nelle acquisizioni immobiliari. 6 La motivazione contenuta nel decreto impugnato appare, invece, sensibilmente più sintetica e meno articolata rispetto alla precedente, pur non mancando di spiegare in che modo quell'operazione non dovesse ritenersi affatto fittizia, ma anzi dimostrasse la capacità reddituale della famiglia BO e di conseguenza la sproporzione tra le acquisizioni immobiliari e i redditi leciti dichiarati dai suoi componenti. Se una sovrapposizione di considerazioni deve, dunque, essere in parte effettivamente rilevata (pag. 9-10), il rinvio per relationem al precedente decreto pare del tutto giustificato nel contesto di una più ampia argomentazione volta ad attualizzare l'operazione stessa, risalente al 2005, rispetto ai periodi di acclarata pericolosità del proposto (1984-2017) e di svolgimento delle indagini patrimoniali ad opera della Guardia di Finanza (1997-2007). La Corte territoriale affronta, inoltre, nuovamente l'argomento a pag. 11, quando passa ad occuparsi della vicenda degli immobili di OM e di Cagliari, v. Maddalena, 14. Tanto premesso, quel che tuttavia difetta nel provvedimento impugnato è una reale motivazione sulla circostanza che l'operazione immobiliare comportò un effettivo impiego di capitali e non costituì un'operazione di mera contabilità, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti. È vero che il decreto impugnato, riportando sul punto le testuali argomentazioni di quello annullato, ricorda "le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle due società coinvolte in sede di stipula notarile circa il pagamento del prezzo delle due alienazioni immobiliari" (pag. 9), ma non può farsi a meno di osservare che non solo il consulente tecnico di parte dr. Angius (ritenuto dai giudici di appello inattendibile sul tema) ma lo stesso Lgt. della Guardia di Finanza, Barbieri (pag. 6) - sentito già dal Tribunale nel corso della udienza del 22 febbraio 2019 (pag. 5 ricorso) - avevano dichiarato che l'operazione non aveva comportato alcun passaggio di denaro. In particolare, la complessa operazione - a saldo zero secondo la difesa - aveva previsto l'accollo da parte della acquirente ZI OB SR di un debito che l'alienante FI aveva verso il proposto, maturato in un lungo lasso temporale, almeno dal 1992, stando alle risultanze contabili esibite al Tribunale dal consulente della difesa. Ciò posto, anche a voler prescindere dall'astratta plausibilità di un'operazione finanziaria di siffatte caratteristiche intercorsa in definitiva tra genitori (il proposto e la moglie) e figli, il tema completamente eluso dal provvedimento impugnato riguarda propriamente la sproporzione dell'impiego di risorse con riferimento alle risultanze contabili difensive, asseritamente dimostrative della sussistenza del debito oggetto di accollo e in definitiva costituente, secondo la 7 prospettazione dei ricorrenti, l'essenza di un'operazione meramente contabile, valorizzata per contro in senso sostanziale dalla Corte territoriale. Il tema involge, infatti, non solo il profilo della sproporzione reddituale delle persone in essa coinvolte ma anche quello della perimetrazione temporale della operazione stessa, atteso che il debito maturato dalla FI (verosimilmente per effetto dei conferimenti eseguiti nel tempo dal proposto e/o dalla moglie) si sarebbe sedimentato nel corso di un periodo di tempo sicuramente estraneo agli accertamenti di natura patrimoniale eseguiti dalla Guardia di Finanza. Le superiori considerazioni conservano ovviamente rilevanza anche tenendo conto del fatto che le indagini patrimoniali condotte nel periodo compreso tra il 1997 e il 2007 hanno evidenziato dichiarazioni EF (significative ai fini delle valutazioni di cui all'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011) per importi di reddito trascurabili da parte di tutti i componenti della famiglia BO, dal momento che è proprio la verifica riferita ad una provvista monetaria determinatasi in ambito temporale diverso a risultare deficitaria nel provvedimento impugnato. 3.2. Parimenti carente e di fatto mancante si rivela la motivazione svolta dalla Corte di merito riguardo all'attualizzazione temporale delle acquisizioni sia immobiliari che mobiliari. 3.2.1. Abitazione di Capoterra (Ca), via delle Capinere, pervenuta al proposto per acquisizione della quota del 50% dal fratello IO. È vero che l'operazione risale temporalmente al 3 dicembre 2015 e quindi in epoca di acclarata pericolosità generica e di copertura ad opera delle indagini patrimoniali, ma essa è avvenuta mediante cessione in permuta di un immobile (sito in via Is Maglias) già nella titolarità del preposto, sulle cui modalità di acquisizione il decreto tace completamente. 3.2.2. Immobili ubicati in OM (Ca), località "Is BA", n. 61 e in Cagliari, v. Maddalena, 14. La Corte di appello sostiene che pur essendogli pervenuti in epoca antecedente al periodo di svolgimento delle indagini patrimoniali (1987, 1991, 1996), il proposto ha sostenuto ingenti costi per la loro radicale trasformazione e ristrutturazione, non indicando, tuttavia, con chiarezza in quale periodo tutto ciò sarebbe avvenuto. Si legge nel decreto impugnato che dal 2003 al 2011 RO BO aveva provveduto personalmente ad assumere e retribuire il personale di servizio nell'immobile ormai di pregio realizzato a OM oltre che a sostenerne le spese di manutenzione e che dal 2009 esso era stato occupato dalla figlia ROta e dal compagno di lei, SI IN, cui sarebbe stato, infine, nel 2016 conferito in comodato. 8 Né più precise indicazioni si rinvengono nel precedente decreto oggetto di annullamento parziale, che a pag. 17 colloca genericamente nel periodo 1995- 2004 (che definisce sospetto) l'esecuzione di lavori di radicale ristrutturazione dell'immobile di OM trasformato da stalla a villa signorile con annesse dipendenze senza autorizzazioni edilizie e che, insieme ai due appartamenti di Cagliari, avrebbe in definitiva costituito oggetto della cessione dalla FI SR (dei coniugi BO-SS) alla ZI OB SR (dei figli ROta e NO) per mezzo della già ricordata operazione da 1,8 milioni di euro. 3.2.5. Locale commerciale con annessi due posti auto ubicati in Cagliari, in v. Mulinu Becciu. Pur adeguatamente collocato sul piano temporale (14 ottobre 2009) l'acquisto in favore dei figli del proposto, autori di dichiarazioni di redditi EF ritenute trascurabili ed insufficienti per il compimento di detta operazione acquisitiva patrimoniale, il decreto non si confronta, tuttavia, con le contestazioni difensive riguardanti la valutazione di detti redditi e con la specifica deduzione relativa alla duplicazione delle spese presuntivamente poste a loro carico. Una volta, inoltre, venuto meno il presupposto della sproporzione degli impieghi patrimoniali di natura lecita riferibile all'intero nucleo familiare del proposto (v. supra), si rivela poco significativa la mera esposizione dei risultati delle indagini patrimoniali eseguite dalla Guardia di Finanza sui redditi degli acquirenti (pag. 12 e 13), per quanto costituiti da indici numerici di segno negativo, in assenza di una più approfondita valutazione sulla complessiva capacità reddituale dell'intero nucleo familiare del proposto. 3.2.6. Per due beni registrati (le due autovetture di pregio indicate a pag. 13), il decreto si limita, infine, semplicemente a rilevare, senza ulteriori precisazioni, che il relativo acquisto (novembre e dicembre 2007) è avvenuto entro il periodo coperto dallo svolgimento di indagini patrimoniali (1997-2007), come del resto già indicato dal primo decreto oggetto di annullamento parziale. 4. Conclusivamente ed alla luce delle superiori considerazioni, i ricorsi vanno dichiarati fondati sul tema della attualizzazione temporale dell'operazione da 1,8 milioni di euro, direttamente e decisivamente rilevante anche su quello della sproporzione degli impieghi patrimoniali riferibili all'intera famiglia BO nonché sul profilo dell'attualizzazione delle acquisizioni patrimoniali riferite agli immobili ed ai mobili registrati sopra indicati, comportando l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte territoriale. 9
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deciso, 9 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto;
letta la memoria redatta per i ricorrenti dall'avv. Guido Manca-Bitti, con cui si insiste per l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 3957 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito di annullamento parziale, disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione con sentenza n. 17851 del 28 gennaio 2021, di precedente decreto n. 2/2020 del 14 luglio 2020, la Corte di appello di Cagliari ha nuovamente confermato il decreto in precedenza emesso dal Tribunale di Cagliari il 20 luglio 2019, con le modifiche apportate dal provvedimento del luglio 2020 di revoca parziale della misura ablatoria, con riferimento alla confisca di beni immobili e mobili registrati (cinque unità immobiliari e due autovetture) intestati a stretti familiari del proposto per la misura di prevenzione RO BO ovvero a società allo stesso riconducibili, secondo lo schema allegato al provvedimento. Va precisato che la pronuncia rescindente ha tenuto, però, ferma la dichiarazione di pericolosità generica (art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011) del proposto per la misura di prevenzione in relazione alle condotte criminose dallo stesso poste in essere a partire dal 1984 ed attuate senza soluzione di continuità fino al 2017, alla luce delle indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza riguardanti, peraltro, solo una frazione (1997-2007) del periodo di manifestazione della pericolosità sociale ritenuta dai giudici di merito. 2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso congiunto per cassazione lo stesso proposto RO BO, la moglie LL SS nonché i figli ROta e NO BO, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 2.1 Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per mancato adeguamento ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente con persistente violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione ai seguenti profili: omessa motivazione in ordine alla sussistenza della sproporzione patrimoniale;
omessa motivazione in ordine alla necessaria contestualizzazione temporale tra acquisizione dei beni e disponibilità economiche del proposto e dei familiari;
omessa motivazione in ordine a specifiche e decisive doglianze formulate dalla difesa. Fa da premessa alle censure formulate dai ricorrenti il rilievo secondo cui la motivazione del decreto impugnato sarebbe in realtà ricalcata su quella del provvedimento annullato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 17851/21, incorrendo, pertanto, nei medesimi vizi di legittimità oltre che nell'ulteriore violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 2 Le doglianze si appuntano in particolare su di un'operazione di trasferimento di beni immobili ubicati parte in via Maddalena, 14 a Cagliari e parte in via Is BA di OM (Ca), condotta dalla FI SR (soci: il proposto e la moglie) verso la Società ZI OB SR (soci: i figli) per un valore dichiarato e risultante dagli atti pubblici di oltre 1,8 milioni di euro, che i ricorrenti sostengono, tuttavia, essere avvenuta senza esborso di danaro e che, costituendo la voce principale della ritenuta sproporzione di redditi a disposizione della famiglia BO, determinerebbe il venir meno del principale dei requisiti oggettivi per l'applicazione della misura della confisca. Lamentano, inoltre, i ricorrenti che nessuna verifica sarebbe stata eseguita sulle disponibilità liquide risalenti al periodo precedente detta operazione avvenuta nel 2005, così da determinarsi l'arbitraria presunzione che essi non disponessero di alcuna risorsa finanziaria, nonostante il proposto e la moglie gestissero fruttuose attività economiche. Non sarebbero poi in alcun modo state considerate le disponibilità patrimoniali delle società dei ricorrenti, nonostante i beni oggetto di confisca fossero di loro proprietà e l'operazione finanziaria che avrebbe determinato la sproporzione fosse intercorsa tra detti soggetti economici. 2.2. Violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, dell'art. 11 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU in relazione all'assenza del presupposto oggettivo della misura di prevenzione patrimoniale, all'omessa motivazione sulla ritenuta sproporzione tra reddito dichiarato e attività economica svolta ed al travisamento della prova tecnica e alla conseguente omessa o apparente motivazione in ordine al rigetto delle conclusioni della consulenza tecnica della difesa sul punto relativo alla sproporzione patrimoniale. La doglianza investe ancora l'operazione finanziaria del 2005, sostenendosi che la somma di 1,8 milioni di euro non poteva essere considerata ai fini del calcolo della ritenuta sproporzione patrimoniale in assenza di reale esborso monetario, dal momento che il prezzo degli immobili ceduti dall'una all'altra società era stato compensato con il credito vantato dai soci BO RO e SS LL nei confronti della venditrice FI, non potendo di conseguenza essere computato come disponibilità finanziaria reale determinante la sproporzione tra patrimonio del proposto e dei prossimi congiunti e capacità reddituale del nucleo familiare. Sul punto, sostengono i ricorrenti, il decreto impugnato non ha formulato alcuna considerazione critica, limitandosi a replicare le motivazioni del primo decreto di confisca;
inoltre, nel valutare le loro lecite disponibilità patrimoniali, sono stati computati unicamente i redditi personali risultanti dalle dichiarazioni fiscali presentate nel periodo 1997-2007, senza eseguire alcuna indagine sulle 3 disponibilità degli enti dagli stessi amministrati e/o posseduti né su disponibilità pregresse del proposto e della moglie, così teorizzandosi arbitrariamente che i medesimi nel 1997 non disponessero di alcun risparmio o altra fonte di reddito di lecita provenienza, a dispetto dell'attività lavorativa proficuamente svolta fin dagli anni 1980. 2.3. Violazione degli artt. 23 e 24 d. Igs. n. 159 del 2011, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU attesa l'assenza o la natura solo apparente della motivazione riguardo al valore dei beni immobili confiscati e alla disponibilità di redditi del proposto al momento del relativo acquisto, così da ritenere che gli stessi fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego. Le censure riguardano in questo caso l'immobile sito in Capoterra (Ca), località Frutti d'Oro, via delle Capinere acquistato nel 1982 dal preposto insieme al fratello IO BO, in epoca anteriore all'inizio del periodo di ritenuta pericolosità sociale (1984) e circa quindici anni prima dell'avvio delle indagini patrimoniali (1997). La Corte di appello ne ha confermato la confisca sul presupposto che l'immobile sarebbe pervenuto in piena proprietà del proposto a seguito di acquisto della quota del 50% dal fratello IO per il prezzo di 39.000,00 euro corrisposto mediante permuta - concessione di un immobile sito in via Is Maglias, acquistato a sua volta il 3 dicembre 2015 da parte della FI, che dal 2006 era titolare del restante 50% dello stesso immobile, sicché l'operazione immobiliare dovrebbe ritenersi realizzata con reimpiego di risorse di illecita provenienza in quanto realizzata in piena epoca di accertata pericolosità sociale. Secondo i ricorrenti, tuttavia, la Corte territoriale ha dato per provato ciò che avrebbe dovuto verificare, presumendo che l'acquisito dell'immobile ceduto in permuta fosse a sua volta avvenuto con l'utilizzo di fondi di provenienza illecita, circostanza che legittimerebbe un giudizio di illegalità per l'acquisto del 50% dell'immobile di via delle Capinere con conseguente confisca del bene. Generica sarebbe, inoltre, anche la motivazione riferita agli immobili ubicati in OM (villa) e Cagliari, alla via Maddalena 14 (due appartamenti). Dopo avere dato, infatti, conto che tali beni sono entrati nella disponibilità del proposto al di fuori del periodo oggetto di indagini patrimoniali (1987, 1991, 1996), la Corte territoriale ne ha confermato la confisca, statuendo che gli stessi erano stati ristrutturati con disponibilità economiche ritenute sproporzionate rispetto al reddito dichiarato e quindi di provenienza illecita. Nulla, tuttavia, si dice nel decreto impugnato dei costi di ristrutturazione riguardanti gli immobili ubicati in Cagliari, mentre con riferimento a quello sito in OM, non sono stati indicati né i tempi né i costi dei lavori di relativa 4 ristrutturazione e manutenzione, nonostante lo stesso provvedimento dia atto che l'acquisto del medesimo risale al 1987, ossia dieci anni prima del periodo (1997-2007) oggetto di indagini patrimoniali. Dalla stessa documentazione acquisita risulta, tuttavia, che la maggioranza delle domande autorizzative, preventive o in sanatoria, risalgono ad anni antecedenti a quelli oggetto di indagini patrimoniali, ossia al di fuori del perimetro di rilevanza per il procedimento di prevenzione, risultando, perciò, ben plausibile che i lavori fossero stati eseguiti in epoca prossima all'acquisto del bene, avvenuto nel 1987. Nessuna indagine patrimoniale è stata, inoltre, eseguita a carico della FI SR né su altre società interessate dal provvedimento. Quanto, infine, all'immobile sito in Cagliari, località Mulinu Becciu, dal 2009 di proprietà dei figli del proposto, la confisca è stata motivata sul presupposto che sui medesimi gravassero indici patrimoniali negativi, secondo i calcoli eseguiti dalla Guardia di Finanza, laddove lo stesso provvedimento impugnato riferisce che in relazione a detto immobile è stata rinvenuta prova del pagamento del prezzo di 37.500,00 euro in data 2 novembre 2011 e quindi in periodo successivo a quello considerato nella motivazione. Il decreto di confisca attribuisce, peraltro, un reddito negativo ai figli del proposto sulla base dei calcoli proposti dagli inquirenti, senza però considerare che, pur senza tener conto del presunto esborso di 1,8 milioni di euro in occasione dell'operazione immobiliare del 2005, la famiglia BO, complessivamente considerata, aveva manifestato una capacità di risparmio di oltre un milione di euro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di cui alla motivazione. 2. Com'è noto in materia di misure di prevenzione, nonostante l'art. 10, comma 3, del d. Igs. n. 159 del 2011 limiti la ricorribilità del decreto emesso dalla Corte di appello alle sole violazioni di legge, la giurisprudenza di legittimità ammette che il vizio di omessa motivazione resti proponibile in quanto compreso nel perimetro della violazione di legge (tra molte v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284) in particolare sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed al., Rv. 260246). 5 In parziale accoglimento dell'impugnazione dei ricorrenti, la Seconda Sezione di questa Corte di cassazione ha, pertanto, parzialmente annullato il precedente decreto di confisca emesso dalla Corte territoriale, ritenendone la motivazione adeguata in punto condizione di pericolosità del proposto RO BO, ma insufficiente e di fatto mancante riguardo ai temi della sproporzione tra i beni nella disponibilità del proposto e le sue risorse lecite nonché della corrispondenza temporale tra la sua condizione di pericolosità e l'acquisto dei beni assoggettati a confisca. Il decreto impugnato ha, pertanto, ritenuto di ottemperare al vincolo imposto dalla sentenza rescindente, tentando di dimostrare la sproporzione tra redditi dichiarati ed incrementi patrimoniali nonché di attualizzare gli acquisiti dei beni rispetto al periodo di pericolosità del proposto. 3. Ad avviso del Collegio il tentativo non ha avuto buon esito. 3.1. Per quanto riguarda il tema della sproporzione, infatti, una buona parte del decreto impugnato si sofferma, del resto come quello in precedenza annullato, sull'operazione immobiliare da 1,8 milioni di euro intercorsa tra la FI SR e la Società ZI OB SR, entrambe riconducibili secondo varie modalità ai ricorrenti, assunta come dimostrazione dell'esistenza di consistente capacità reddituale della famiglia BO, mentre la difesa sostiene che si sarebbe trattato di null'altro che di un'operazione contabile senza impiego effettivo di somme di denaro. I ricorrenti insistono, inoltre, nell'affermare che il decreto impugnato reca una motivazione identica a quella già ritenuta inadeguata dalla sentenza rescindente di legittimità. L'esame del decreto del 27 maggio 2020, parzialmente annullato, dimostra in realtà che l'attuale motivazione sul punto non è del tutto sovrapponibile alla precedente, anche se la valutazione che questo Collegio ritiene di darne è nel senso di un sostanziale difetto di argomentazioni su di un profilo costituente l'antecedente sostanziale e temporale di quell'operazione. La motivazione del precedente decreto era, infatti, molto più articolata, investendo tra l'altro il tema della condizione di pericolosità del proposto su cui si è formato il giudicato;
affrontava, inoltre, in maniera più approfondita, la questione dell'operazione immobiliare da 1,8 milioni di euro, per poi soffermarsi ampiamente sulle numerose vicende giudiziarie del BO, al fine di descrivere compiutamente in che modo si fosse dotato della provvista illecita reimpiegata nelle acquisizioni immobiliari. 6 La motivazione contenuta nel decreto impugnato appare, invece, sensibilmente più sintetica e meno articolata rispetto alla precedente, pur non mancando di spiegare in che modo quell'operazione non dovesse ritenersi affatto fittizia, ma anzi dimostrasse la capacità reddituale della famiglia BO e di conseguenza la sproporzione tra le acquisizioni immobiliari e i redditi leciti dichiarati dai suoi componenti. Se una sovrapposizione di considerazioni deve, dunque, essere in parte effettivamente rilevata (pag. 9-10), il rinvio per relationem al precedente decreto pare del tutto giustificato nel contesto di una più ampia argomentazione volta ad attualizzare l'operazione stessa, risalente al 2005, rispetto ai periodi di acclarata pericolosità del proposto (1984-2017) e di svolgimento delle indagini patrimoniali ad opera della Guardia di Finanza (1997-2007). La Corte territoriale affronta, inoltre, nuovamente l'argomento a pag. 11, quando passa ad occuparsi della vicenda degli immobili di OM e di Cagliari, v. Maddalena, 14. Tanto premesso, quel che tuttavia difetta nel provvedimento impugnato è una reale motivazione sulla circostanza che l'operazione immobiliare comportò un effettivo impiego di capitali e non costituì un'operazione di mera contabilità, come sostenuto dalla difesa dei ricorrenti. È vero che il decreto impugnato, riportando sul punto le testuali argomentazioni di quello annullato, ricorda "le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle due società coinvolte in sede di stipula notarile circa il pagamento del prezzo delle due alienazioni immobiliari" (pag. 9), ma non può farsi a meno di osservare che non solo il consulente tecnico di parte dr. Angius (ritenuto dai giudici di appello inattendibile sul tema) ma lo stesso Lgt. della Guardia di Finanza, Barbieri (pag. 6) - sentito già dal Tribunale nel corso della udienza del 22 febbraio 2019 (pag. 5 ricorso) - avevano dichiarato che l'operazione non aveva comportato alcun passaggio di denaro. In particolare, la complessa operazione - a saldo zero secondo la difesa - aveva previsto l'accollo da parte della acquirente ZI OB SR di un debito che l'alienante FI aveva verso il proposto, maturato in un lungo lasso temporale, almeno dal 1992, stando alle risultanze contabili esibite al Tribunale dal consulente della difesa. Ciò posto, anche a voler prescindere dall'astratta plausibilità di un'operazione finanziaria di siffatte caratteristiche intercorsa in definitiva tra genitori (il proposto e la moglie) e figli, il tema completamente eluso dal provvedimento impugnato riguarda propriamente la sproporzione dell'impiego di risorse con riferimento alle risultanze contabili difensive, asseritamente dimostrative della sussistenza del debito oggetto di accollo e in definitiva costituente, secondo la 7 prospettazione dei ricorrenti, l'essenza di un'operazione meramente contabile, valorizzata per contro in senso sostanziale dalla Corte territoriale. Il tema involge, infatti, non solo il profilo della sproporzione reddituale delle persone in essa coinvolte ma anche quello della perimetrazione temporale della operazione stessa, atteso che il debito maturato dalla FI (verosimilmente per effetto dei conferimenti eseguiti nel tempo dal proposto e/o dalla moglie) si sarebbe sedimentato nel corso di un periodo di tempo sicuramente estraneo agli accertamenti di natura patrimoniale eseguiti dalla Guardia di Finanza. Le superiori considerazioni conservano ovviamente rilevanza anche tenendo conto del fatto che le indagini patrimoniali condotte nel periodo compreso tra il 1997 e il 2007 hanno evidenziato dichiarazioni EF (significative ai fini delle valutazioni di cui all'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011) per importi di reddito trascurabili da parte di tutti i componenti della famiglia BO, dal momento che è proprio la verifica riferita ad una provvista monetaria determinatasi in ambito temporale diverso a risultare deficitaria nel provvedimento impugnato. 3.2. Parimenti carente e di fatto mancante si rivela la motivazione svolta dalla Corte di merito riguardo all'attualizzazione temporale delle acquisizioni sia immobiliari che mobiliari. 3.2.1. Abitazione di Capoterra (Ca), via delle Capinere, pervenuta al proposto per acquisizione della quota del 50% dal fratello IO. È vero che l'operazione risale temporalmente al 3 dicembre 2015 e quindi in epoca di acclarata pericolosità generica e di copertura ad opera delle indagini patrimoniali, ma essa è avvenuta mediante cessione in permuta di un immobile (sito in via Is Maglias) già nella titolarità del preposto, sulle cui modalità di acquisizione il decreto tace completamente. 3.2.2. Immobili ubicati in OM (Ca), località "Is BA", n. 61 e in Cagliari, v. Maddalena, 14. La Corte di appello sostiene che pur essendogli pervenuti in epoca antecedente al periodo di svolgimento delle indagini patrimoniali (1987, 1991, 1996), il proposto ha sostenuto ingenti costi per la loro radicale trasformazione e ristrutturazione, non indicando, tuttavia, con chiarezza in quale periodo tutto ciò sarebbe avvenuto. Si legge nel decreto impugnato che dal 2003 al 2011 RO BO aveva provveduto personalmente ad assumere e retribuire il personale di servizio nell'immobile ormai di pregio realizzato a OM oltre che a sostenerne le spese di manutenzione e che dal 2009 esso era stato occupato dalla figlia ROta e dal compagno di lei, SI IN, cui sarebbe stato, infine, nel 2016 conferito in comodato. 8 Né più precise indicazioni si rinvengono nel precedente decreto oggetto di annullamento parziale, che a pag. 17 colloca genericamente nel periodo 1995- 2004 (che definisce sospetto) l'esecuzione di lavori di radicale ristrutturazione dell'immobile di OM trasformato da stalla a villa signorile con annesse dipendenze senza autorizzazioni edilizie e che, insieme ai due appartamenti di Cagliari, avrebbe in definitiva costituito oggetto della cessione dalla FI SR (dei coniugi BO-SS) alla ZI OB SR (dei figli ROta e NO) per mezzo della già ricordata operazione da 1,8 milioni di euro. 3.2.5. Locale commerciale con annessi due posti auto ubicati in Cagliari, in v. Mulinu Becciu. Pur adeguatamente collocato sul piano temporale (14 ottobre 2009) l'acquisto in favore dei figli del proposto, autori di dichiarazioni di redditi EF ritenute trascurabili ed insufficienti per il compimento di detta operazione acquisitiva patrimoniale, il decreto non si confronta, tuttavia, con le contestazioni difensive riguardanti la valutazione di detti redditi e con la specifica deduzione relativa alla duplicazione delle spese presuntivamente poste a loro carico. Una volta, inoltre, venuto meno il presupposto della sproporzione degli impieghi patrimoniali di natura lecita riferibile all'intero nucleo familiare del proposto (v. supra), si rivela poco significativa la mera esposizione dei risultati delle indagini patrimoniali eseguite dalla Guardia di Finanza sui redditi degli acquirenti (pag. 12 e 13), per quanto costituiti da indici numerici di segno negativo, in assenza di una più approfondita valutazione sulla complessiva capacità reddituale dell'intero nucleo familiare del proposto. 3.2.6. Per due beni registrati (le due autovetture di pregio indicate a pag. 13), il decreto si limita, infine, semplicemente a rilevare, senza ulteriori precisazioni, che il relativo acquisto (novembre e dicembre 2007) è avvenuto entro il periodo coperto dallo svolgimento di indagini patrimoniali (1997-2007), come del resto già indicato dal primo decreto oggetto di annullamento parziale. 4. Conclusivamente ed alla luce delle superiori considerazioni, i ricorsi vanno dichiarati fondati sul tema della attualizzazione temporale dell'operazione da 1,8 milioni di euro, direttamente e decisivamente rilevante anche su quello della sproporzione degli impieghi patrimoniali riferibili all'intera famiglia BO nonché sul profilo dell'attualizzazione delle acquisizioni patrimoniali riferite agli immobili ed ai mobili registrati sopra indicati, comportando l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte territoriale. 9
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deciso, 9 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente