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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/10/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1681/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari GI
Luisa Bettio GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1681/2025 promossa da:
con il patrocinio dall'avv. Giuseppe Agostini Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Silvia Nogara Controparte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, in data 24.09.2025, hanno raggiunto il seguente accordo:
“a) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori e in data 28.12.2019 Controparte_1 Controparte_2
nel Comune di Cornedo Vicentino (VI), con le conseguenti statuizioni in ordine alle annotazioni di rito;
b) confermare l'affidamento esclusivo della figlia minorenne , nata ad [...]_1
il 20.10.2020, in favore della madre, signora con collocamento presso di lei Controparte_1
1 nell'immobile sito in Padova (PD), Via Andrea Moroni n. 27, e con possibilità per il padre, sig.
, di vederla e tenerla con sé, alla presenza della madre, un giorno infrasettimanale Controparte_2
ed un giorno a weekend alterni, compatibilmente con gli impegni e gli orari di lavoro del sig. . CP_2
Festività da concordare tra le Parti vista la tenera età della minore. Le Parti stabiliscono, altresì, che – finché la minore sarà in tenera età – gli incontri paterni dovranno avvenire in assenza di altre
Per_ figure femminili, al fine di preservare la serenità e l'equilibrio emotivo di;
c) la sig.ra rinuncia alla richiesta di assegnazione e/o messa a disposizione per sé e per la CP_1
figlia di altra abitazione, così come formulata in ricorso;
d) confermare l'obbligo a carico del signor di corrispondere, a titolo di concorso Controparte_2
Per_ nel mantenimento della figlia minore , un assegno mensile dell'importo di € 500,00
(cinquecento/00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie sostenute ed opportunamente documentate, per la cui regolamentazione e preventivo accordo si rinvia al Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
e) confermare l'obbligo a carico del signor di corrispondere, a titolo di concorso Controparte_2
nel mantenimento della sig.ra , un assegno mensile dell'importo di €. 500,00 Controparte_1
(cinquecento/00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondere alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
f) i sig.ri e acconsentono sin d'ora al rilascio di documenti validi per l'espatrio per CP_1 CP_2
Per_ sé e per la figlia minore;
g) le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate fra le
Parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
in data in data 28.12.2019 contraevano matrimonio con rito civile, trascritto nel relativo registro degli
Atti di Stato Civile del Comune di Padova al n. 273, Parte I e poi trascritto anche nel registro degli
Atti di Stato Civile del Comune di Cornedo Vicentino (VI), al n. 2, parte II, anno 2019.
Per_ Dalla loro unione nasceva la figlia in data 20.10.2020.
2 Con decreto n. 512/2022 del 14.01.2022, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi del 14.12.2021.
In data 01.04.2025, depositava ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo Controparte_1
che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio;
in particolare, nell'atto di ricorso,
Per_ ella chiedeva, nel merito, che venisse stabilito l'affidamento super esclusivo della figlia in suo favore, che venisse disposto a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per la figlia e un assegno in suo favore e che venisse messa a loro disposizione un'abitazione in cui vivere.
In data 13.05.2025, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio Controparte_2
avanzata da parte ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine allo stesso;
in particolare, egli chiedeva che venisse stabilito l'affidamento condiviso della figlia, che venisse confermata la somma a titolo di mantenimento per la figlia fino ad allora versata, che venisse rigettata la domanda di assegno divorzile presentata dalla ricorrente e quella di messa a disposizione di un'abitazione a favore della ricorrente e della figlia.
Successivamente al deposito degli atti introduttivi e della prima memoria integrativa di parte ricorrente e a seguito di trattative, le parti, in data 24.09.2025, hanno sottoscritto un accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio come riportate in epigrafe e ribadite all'udienza del
09.10.2025.
***
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dalle parti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 14.12.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni dai coniugi sub a), b), c), d), e) sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente
Per_ tutelanti dell'interesse della figlia anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis
e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse.
3 Quanto al punto f), si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
contratto in data 28.12.2019 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova (PD), al n. 273, parte I;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub a), b), c), d), e);
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 23.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
BA De Munari GI
Luisa Bettio GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1681/2025 promossa da:
con il patrocinio dall'avv. Giuseppe Agostini Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Silvia Nogara Controparte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, in data 24.09.2025, hanno raggiunto il seguente accordo:
“a) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori e in data 28.12.2019 Controparte_1 Controparte_2
nel Comune di Cornedo Vicentino (VI), con le conseguenti statuizioni in ordine alle annotazioni di rito;
b) confermare l'affidamento esclusivo della figlia minorenne , nata ad [...]_1
il 20.10.2020, in favore della madre, signora con collocamento presso di lei Controparte_1
1 nell'immobile sito in Padova (PD), Via Andrea Moroni n. 27, e con possibilità per il padre, sig.
, di vederla e tenerla con sé, alla presenza della madre, un giorno infrasettimanale Controparte_2
ed un giorno a weekend alterni, compatibilmente con gli impegni e gli orari di lavoro del sig. . CP_2
Festività da concordare tra le Parti vista la tenera età della minore. Le Parti stabiliscono, altresì, che – finché la minore sarà in tenera età – gli incontri paterni dovranno avvenire in assenza di altre
Per_ figure femminili, al fine di preservare la serenità e l'equilibrio emotivo di;
c) la sig.ra rinuncia alla richiesta di assegnazione e/o messa a disposizione per sé e per la CP_1
figlia di altra abitazione, così come formulata in ricorso;
d) confermare l'obbligo a carico del signor di corrispondere, a titolo di concorso Controparte_2
Per_ nel mantenimento della figlia minore , un assegno mensile dell'importo di € 500,00
(cinquecento/00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie sostenute ed opportunamente documentate, per la cui regolamentazione e preventivo accordo si rinvia al Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
e) confermare l'obbligo a carico del signor di corrispondere, a titolo di concorso Controparte_2
nel mantenimento della sig.ra , un assegno mensile dell'importo di €. 500,00 Controparte_1
(cinquecento/00), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da corrispondere alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
f) i sig.ri e acconsentono sin d'ora al rilascio di documenti validi per l'espatrio per CP_1 CP_2
Per_ sé e per la figlia minore;
g) le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate fra le
Parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
in data in data 28.12.2019 contraevano matrimonio con rito civile, trascritto nel relativo registro degli
Atti di Stato Civile del Comune di Padova al n. 273, Parte I e poi trascritto anche nel registro degli
Atti di Stato Civile del Comune di Cornedo Vicentino (VI), al n. 2, parte II, anno 2019.
Per_ Dalla loro unione nasceva la figlia in data 20.10.2020.
2 Con decreto n. 512/2022 del 14.01.2022, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi del 14.12.2021.
In data 01.04.2025, depositava ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo Controparte_1
che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio;
in particolare, nell'atto di ricorso,
Per_ ella chiedeva, nel merito, che venisse stabilito l'affidamento super esclusivo della figlia in suo favore, che venisse disposto a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per la figlia e un assegno in suo favore e che venisse messa a loro disposizione un'abitazione in cui vivere.
In data 13.05.2025, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio Controparte_2
avanzata da parte ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine allo stesso;
in particolare, egli chiedeva che venisse stabilito l'affidamento condiviso della figlia, che venisse confermata la somma a titolo di mantenimento per la figlia fino ad allora versata, che venisse rigettata la domanda di assegno divorzile presentata dalla ricorrente e quella di messa a disposizione di un'abitazione a favore della ricorrente e della figlia.
Successivamente al deposito degli atti introduttivi e della prima memoria integrativa di parte ricorrente e a seguito di trattative, le parti, in data 24.09.2025, hanno sottoscritto un accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio come riportate in epigrafe e ribadite all'udienza del
09.10.2025.
***
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dalle parti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 14.12.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni dai coniugi sub a), b), c), d), e) sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente
Per_ tutelanti dell'interesse della figlia anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis
e ss. c.c.; pertanto, si prende atto delle stesse.
3 Quanto al punto f), si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
contratto in data 28.12.2019 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova (PD), al n. 273, parte I;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub a), b), c), d), e);
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 23.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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