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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
AL LE IN, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4557/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2607/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 10/10/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI PIGNOR. n. 298/2021/435 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.2, con sentenza resa il 6.9.2023, ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio e nel resto ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente
Ric._1 avverso pignoramento presso terzi, che le era stato notificato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Siracusa.
La Corte adita ha rilevato la cessazione della materia del contendere in ordine a cartella di pagamento già sgravata dall'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, mentre per il resto ha rimesso il contribuente avanti il Tribunale ordinario, avendo rilevato un vizio della procedura esecutiva, eccepito dalla ricorrente.
Quest'ultima ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata. Ha contestato il subito pignoramento presso terzi “perché nessuna notificazione era stata eseguita dall'Ader per gli altri prelievi SEGRETI, che non essendosi costituita, aveva ammesso i fatti” (v.pag.2 del gravame).
L'ADER si è costituita in questa fase ed ha contestato il gravame del quale ha chiesto la sua inammissibilità, perché non notificato anche all'AGE; ha eccepito il difetto di giurisdizione in ordine all'eseguito pignoramento presso terzi, del quale ha sostenuto la legittimità perché eseguito ritualmente.
L'appellante ha prodotto memoria difensiva con la quale ha contestato le avverse controdeduzioni.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ancora una volta si ribadisce, che nel caso di specie in cui è stata contestata l'omessa notifica del pignoramento presso terzi, e quindi un vizio formale dell'esecuzione, la giurisdizione appartiene al Giudice
Ordinario. Sul punto si rileva, tra l'altro, il divieto espresso dall'art.57 del dlgs. n.602/73 in ordine alle opposizioni ex art.615 e 617 c.p.c., ma anche quanto deciso dalla S.U. della Suprema Corte n.13913/2017
e n.7822/2020, che hanno stabilito la giurisdizione ordinaria per i casi in cui si contesta la legittimità dell'atto esecutivo, nel caso di omessa o non regolare notifica dei successivi atti esecutivi.
Pertanto, l'appello va rigettato. La sentenza impugnata va confermata, e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che si liquidano in €.1.000,00.
AL 16.12.2025
FA AL ZI EN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
AL LE IN, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4557/2023 depositato il 17/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2607/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 10/10/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI PIGNOR. n. 298/2021/435 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, sez.2, con sentenza resa il 6.9.2023, ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio e nel resto ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente
Ric._1 avverso pignoramento presso terzi, che le era stato notificato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Siracusa.
La Corte adita ha rilevato la cessazione della materia del contendere in ordine a cartella di pagamento già sgravata dall'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, mentre per il resto ha rimesso il contribuente avanti il Tribunale ordinario, avendo rilevato un vizio della procedura esecutiva, eccepito dalla ricorrente.
Quest'ultima ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata. Ha contestato il subito pignoramento presso terzi “perché nessuna notificazione era stata eseguita dall'Ader per gli altri prelievi SEGRETI, che non essendosi costituita, aveva ammesso i fatti” (v.pag.2 del gravame).
L'ADER si è costituita in questa fase ed ha contestato il gravame del quale ha chiesto la sua inammissibilità, perché non notificato anche all'AGE; ha eccepito il difetto di giurisdizione in ordine all'eseguito pignoramento presso terzi, del quale ha sostenuto la legittimità perché eseguito ritualmente.
L'appellante ha prodotto memoria difensiva con la quale ha contestato le avverse controdeduzioni.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ancora una volta si ribadisce, che nel caso di specie in cui è stata contestata l'omessa notifica del pignoramento presso terzi, e quindi un vizio formale dell'esecuzione, la giurisdizione appartiene al Giudice
Ordinario. Sul punto si rileva, tra l'altro, il divieto espresso dall'art.57 del dlgs. n.602/73 in ordine alle opposizioni ex art.615 e 617 c.p.c., ma anche quanto deciso dalla S.U. della Suprema Corte n.13913/2017
e n.7822/2020, che hanno stabilito la giurisdizione ordinaria per i casi in cui si contesta la legittimità dell'atto esecutivo, nel caso di omessa o non regolare notifica dei successivi atti esecutivi.
Pertanto, l'appello va rigettato. La sentenza impugnata va confermata, e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che si liquidano in €.1.000,00.
AL 16.12.2025
FA AL ZI EN