Articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
Articolo 8Articolo 10
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30 dicembre 2009
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28 febbraio 2010
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27 febbraio 2011
Art. 9. Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti 1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all' articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008 , in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attivita' di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, e' assicurata la prosecuzione di attivita' sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 7,2 milioni di euro nell'ambito delle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2. (( 2. La provincia di Napoli assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria societa', conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
Entrata in vigore il 27 febbraio 2011
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