Articolo 7 della Legge 9 ottobre 1967, n. 962
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 novembre 1967
Art. 7. (Accordo per commettere genocidio)

Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.
Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.
Per i promotori la pena e' aumentata.
Entrata in vigore il 14 novembre 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente