CASS
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 8 novembre 2023
Massime • 1
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2023, n. 46221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46221 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite per il capo n. 4 dell'imputazione e l'inammissibilità del ricorso nel resto. uditi i difensori avv.ti Comi e Belcastro i quali si riportano al ricorso e ne chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. presso il Tribunale di Roma del 19-1-2022, riduceva la pena inflitta a IR EP in ordine ai reati ascrittigli di usura aggravata, estorsione aggravata ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria ad anni 5, mesi 8 di reclusione ed C 6.000,00 di multa confermando la statuizione di confisca disposta nei confronti del predetto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Belcastro, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e ) cod.proc.pen. per difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, della mancanza e della manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito a lui ascritti ai capi 3), 4) e 5 della rubrica;
si lamentava in particolare che la pronuncia impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 46221 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 08/11/2023 aveva omesso di valutare i rilievi difensivi ed aveva attuato la mera riproposizione di considerazioni proprie della sentenza di primo grado;
si evidenziava ancora che la persona offesa RO non aveva confermato le accuse provenienti dalla moglie, limitandosi a riconoscere l'esistenza di un debito nei confronti di EP IR ma negandone la natura usuraria;
tuttavia, la corte di appello, aveva giustificato l'atteggiamento della persona offesa facendo riferimento al timore per l'incolumità propria e dei propri familiari nonché alla personalità della stessa omettendo di considerare che, stante la natura di teste indiretto della CC, moglie della p.o., la stessa aveva appreso circostanze esclusivamente da parte del marito il quale avrebbe certamente potuto mentirle;
in sostanza, quindi, l'inaffidabilità del RO, definito dai giudici di appello uomo incline al delitto, rendeva i fatti riferiti dalla donna non attendibili. Quanto all'incontro presso il centro commerciale Appio, al quale aveva direttamente partecipato la moglie della persona offesa, la CC, si eccepiva l'assenza di riscontri circa lo stesso verificarsi dell'incontro nonché l'omessa risposta alle censure difensive in ordine alle contraddizioni emerse dal racconto di tale accaduto;
in particolare si era rilevato come la donna aveva riferito circostanze difformi in ordine al momento di consegna della somma di denaro nonché sulla determinazione del tasso di interesse, sbrigativamente considerate irrilevanti dalla corte di appello;
le suddette contraddizioni dovevano evidenziare, invece, gli atteggiamenti ondivaghi della testimone la quale aveva altresì riferito di un presunto appunto avente ad oggetto le pattuizioni tra le parti di cui non vi era alcuna traccia;
quanto al contenuto delle intercettazioni, la sentenza si era limitata a trascriverne interi stralci senza mai ricavare però dalle stesse alcun elemento che potesse confermare la natura usuraria del prestito;
dalla lettura delle conversazioni riportate nelle sentenze di primo e secondo grado si desumeva esclusivamente l'esistenza di debiti della presunta persona offesa nei confronti del ricorrente, del fratello CA ed anche di altri soggetti ma, in nessun passaggio, veniva fatto preciso riferimento ad interessi di natura usuraria;
in tal modo il fatto delittuoso era stato ricostruito sulla base di elementi incerti ed in forza delle dichiarazioni di un soggetto, la presunta vittima, espressamente ritenuto abituale mentitore;
- violazione di legge e difetto di motivazione anche con riferimento al delitto di estorsione che era stato ricostruito in forza delle presunte telefonate subite dalla CC e dell'aggressione patita dal RO;
tuttavia, quanto alla conversazione del ricorrente con la donna, mancava qualsiasi carica intimidatoria sicché, il generico stato di timore in cui versava la stessa, non poteva fare ritenere integrato un elemento della fattispecie trattandosi di circostanze estranee alla condotta del ricorrente;
quanto alla supposta aggressione in danno della persona offesa, si osservava come la sentenza aveva errato nel richiamare considerazioni relative ad altri capi di imputazione essendo emerso soltanto che il IR fosse autore di continue lamentele per i ritardi nei pagamenti da parte del RO;
in relazione alla vicenda dell'aggressione in danno dello stesso, si rappresentava come i fatti erano accaduti nel marzo e non nel maggio 2019 cosicché le dichiarazioni dei coniugi dovevano ritenersi false e relative a fatti mai verificatisi, frutto dell'artata concertazione tra marito e moglie;
in ogni caso ove mai accaduti i 2 fatti potevano riferirsi ad iniziative di altri creditori del RO e non necessariamente ad una iniziativa del ricorrente;
- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen. per difetto di motivazione, violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria;
si deduceva in particolare l'assenza nei fatti ricostruiti degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa sia in relazione alla pubblicità dell'attività finanziaria che con riferimento alla professionalità della stessa;
elementi entrambi non rinvenibili nella condotta del IR;
- violazione dell'articolo 606 lettere b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al riconoscimento delle contestate aggravanti, al trattamento sanzionatorio;
la corte di appello aveva affermato l'esistenza dell'aggravante dello stato di bisogno sulla base di una stringata motivazione mentre, la circostanza delle più persone riunite, era stata fondata su una ricostruzione dei fatti che escludeva la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla disposta confisca posto che il giudice di appello aveva mutato il titolo costitutivo della misura di sicurezza applicata in primo grado ex ultimo comma dell'articolo 644 cod.pen. ed invece disposta in sede di appello quale confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. così eliminando un grado di giudizio e di controllo su tale tema. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto alle doglianze in tema di natura usuraria del credito, va rilevato come la corte di appello non abbia omesso di esaminare le censure difensive alla pronuncia di primo grado, ricostruendo i fatti in forza di plurimi elementi probatori ritenuti tutti convergenti nel senso della chiara ed evidente natura illecita del patto. Il giudice di appello ha, in primo luogo, sottolineato la piena credibilità della teste CC, moglie del debitore e persona offesa RO, e poi approfondito il tema delle ragioni della natura delle dichiarazioni di quest'ultimo. Il giudice di secondo grado, con valutazione conforme a quello di prime cure, ha ancora sottolineato come la donna, oltre ad avere confermato di avere appreso dal marito della natura chiaramente usuraria di quel prestito, aveva partecipato direttamente ella stessa ad un incontro al quale aveva presenziato proprio il IR che in quell'occasione ne aveva richiesto l'intervento al fine di accertarne le possidenze immobiliari, sulle quali avrebbe potuto eventualmente rivalersi. Così che il tema della possibile inattendibilità della CC risulta esplorato ed ampiamente approfondito in quelle osservazioni, svolte alle pagine 86 e seguenti dell'impugnata pronuncia, ove vengono segnalati i plurimi elementi sulla base dei quali ritenere la donna soggetto pienamente attendibile ed, invece, RO interessato a negare la natura illecita della pattuizione con IR. Inoltre, ad ulteriore sostegno della piena veridicità del racconto proveniente dalla CC, la corte di appello ha riportato varie conversazioni intercettate che lungi dall'apparire prive di significato, sottolineano invece lo stato di evidente 3 timore in cui versava l'uomo per avere ricevuto in prestito somme di denaro da soggetti gravitanti in ambienti della criminalità organizzata. Sul punto, pertanto, è il ricorso ad apparire reiterativo fornendo ancora una volta possibili ricostruzioni alternative degli elementi probatori non consentite nella presente sede di legittimità. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alla contestazione di estorsione posto che anche in tal caso il ricorso, riproponendo doglianze già avanzate in fase di appello, contesta quegli episodi costituiti dalle chiamate telefoniche all'indirizzo della CC dal contenuto intimidatorio e l'aggressione al ER fornendo una ulteriore possibilità di lettura alternativa, a fronte della quale, però, la corte di appello ha già spiegato come il contenuto intimidatorio delle conversazioni telefoniche si ricavi dallo stato di assoggettamento per effetto delle condizioni del prestito mentre, l'aggressione fisica, trova puntuale conferma in altre conversazioni intercettate tra RO e terzi e nelle quali questi descrive puntualmente i fatti, attribuendone la paternità a soggetti che erano intervenuti proprio per sollecitare il pagamento del credito di "Peppe" . Orbene, va ricordato al proposito che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius" (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014 (dep. 09/03/2015 ) Rv. 262566 - 01). E proprio in applicazione del suddetto principio la corte di appello, ricostruita in prima battuta la natura usuraria del rapporto, ha conseguentemente stabilito la natura estorsiva delle richieste dirette ad ottenere con violenza e minaccia la restituzione di quel prestito. Pertanto, la pronuncia di secondo grado appare esente dai dedotti vizi non sussistendo né violazione di legge né difetto di motivazione in relazione alle doglianze avanzate con l'appello e ciò sia in relazione all'usura che alla condotta di estorsione e le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. 2. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alle doglianze avanzate con riguardo al capo n. 5 dell'imputazione; ed invero, con le ampie osservazioni svolte alle pagine 101 e seguenti dell'impugnata sentenza, la corte di merito ha fornito adeguata spiegazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi il contestato delitto di esercizio abusivo della attività finanziaria;
in particolare, a pagina 104, viene sottolineato come dal compendio intercettivo scaturisca una stabile e professionale attività di entrambi i fratelli IR destinata al recupero di prestiti erogati in favore di soggetti differenti, alcuni dei quali puntualmente identificati e che, sentiti sul punto, hanno pure ammesso di avere ricevuto tali somme dall'imputato. Al proposito occorre rammentare che per la sussistenza della contestata fattispecie non è richiesto che l'attività si svolga attraverso una struttura aziendale complessa od altra organizzazione articolata 4 t{ di mezzi e persone, essendo sufficiente che l'erogazione del credito avvenga nei confronti di plurimi soggetti e costituisca un'attività professionale del reo;
sul punto infatti si è ripetutamente ribadito che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Rv. 279464 - 01). Proprio in applicazione dei suddetti principi la corte di appello ha evidenziato come l'attività dei IR fosse esplicata QA-n: nei confronti di un numero potenzialmente illimitato di soggetti che aratil stzggia si rivolgevano per ottenere prestiti. 3. Anche le doglianze in punto riconoscimento delle aggravanti appaiono infondate;
ed invero lo stato di bisogno del ER è stato lungamente ricostruito nell'impugnata sentenza sia in considerazione delle dichiarazioni della moglie CC che in ragione dell'inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate. L'aggravante delle persone riunite trova, poi, fondamento nella descritta attuazione di condotte violente in danno del RO anche ad opera di più soggetti riuniti e simultaneamente presenti così che anche sul punto la censura appare non fondata. Al proposito occorre precisare che, ricostruita l'aggressione in danno del ER ad opera di più soggetti, come risultante dalle patite lesioni riferite nel corso delle conversazioni intercettate dallo stesso e dalla deposizione della CC, l'aggravante appare sussistere a titolo di concorso anche in relazione a chi, come EP IR, in quel momento poteva risultare assente ed è stato individuato come istigatore di quell'azione violenta;
questa corte intende richiamare l'orientamento secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 - 01). Tuttavia va precisato che ai fini della sussistenza dell'aggravante la richiamata sentenza delle Sezioni Unite richiede che più persone abbiano contestualmente agito nei confronti della vittima ma non esclude che di un tale episodio possa essere chiamato a rispondere a titolo di fatto circostanziato anche altri quale coautore morale del medesimo fatto. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va ricollegato ai casi di estorsioni continuate e commesse da più soggetti riuniti per le quali va affermato che, acclarata con certezza che almeno in una o più occasioni la minaccia o la violenza sia stata portata a termine da più soggetti contemporaneamente, anche gli altri concorrenti nel reato possono essere chiamati a rispondere del fatto aggravato. Sul punto questa Corte di cassazione ha già affermato come nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a 5 tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987 - 01). Il principio risulta ribadito anche successivamente da quella ulteriore pronuncia secondo cui l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521 - 01). Ne deriva affermare che corretta appare la decisione della corte di merito che ha applicato l'aggravante in questione al concorrente morale non presente sul luogo e nel momento in cui era attuata l'aggressione violenta della vittima dell'usura finalizzata ad ottenere il pagamento degli interessi usurari, mandante della stessa azione. Può pertanto affermarsi il principio secondo cui risponde di estorsione aggravata dal numero delle persone il creditore usurario che dia mandato a più soggetti di richiedere, con violenza o minaccia, al debitore usurato il pagamento degli interessi usurari. 4. Quanto all'ultimo motivo in tema di confisca e con il quale si lamenta che il giudice di appello mutava il titolo del provvedimento ablativo, disposto in primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 cod.pen. ed in secondo quale confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen., questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire che non viola il divieto di "reformatio in pejus" una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado;
ed in tale fattispecie la Corte ha ritenuto proprio legittima la riqualificazione giuridica della confisca di denaro ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in luogo dell'originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 9156 del 17/12/2020 (dep. 08/03/2021 ) Rv. 281327 - 01), con una statuizione del tutto analoga a quella in esame. Posto, quindi, che l'ambito applicativo del divieto di "reformatio in pejus" in appello riferito alle misure di sicurezza attiene all'impossibilità di applicare una misura nuova o più grave da quella disposta in primo grado, deve ritenersi che restando immutata l'entità della somma confiscata non violi detto divieto la qualificazione differente della confisca ex art. 240 bis cod.pen. operata dal giudice di appello. Né sussiste alcuna violazione del diritto di difesa tale da integrare nullità posto che l'imputato può dolersi con il successivo ricorso per cassazione degli eventuali vizi della operata riqualificazione della confisca, con salvezza quindi del principio del doppio grado;
detto principio risulta ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, AS c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 422 del 6 19/11/2019 (dep. 09/01/2020 ) Rv. 278093 - 01). Così che esclusa la possibile violazione del diritto al contraddittorio con riferimento alla riqualificazione in appello del fatto-reato tale possibilità va ammessa anche per la misura di sicurezza della confisca. Orbene, nel caso in esame, il ricorso ha lamentato l'assenza di un grado di giudizio per effetto della avvenuta riqualificazione in appello, ma, tuttavia, nulla ha riferito circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della confisca allargata;
in tal modo il motivo proposto si espone alla censura di genericità in quanto, a fronte degli argomenti specifici esposti alla pagina 124 della motivazione in ordine alla assenza di qualsiasi giustificazione circa il possesso della somma e la sproporzione rispetto ai redditi, nulla di specifico ha dedotto con argomenti idonei a confutare le conclusioni del giudice di secondo grado. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 8 novembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. , PRESIDENTE Anna Pe ruz7ellis
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante delle più persone riunite per il capo n. 4 dell'imputazione e l'inammissibilità del ricorso nel resto. uditi i difensori avv.ti Comi e Belcastro i quali si riportano al ricorso e ne chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 febbraio 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. presso il Tribunale di Roma del 19-1-2022, riduceva la pena inflitta a IR EP in ordine ai reati ascrittigli di usura aggravata, estorsione aggravata ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria ad anni 5, mesi 8 di reclusione ed C 6.000,00 di multa confermando la statuizione di confisca disposta nei confronti del predetto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Belcastro, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e ) cod.proc.pen. per difetto di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, della mancanza e della manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito a lui ascritti ai capi 3), 4) e 5 della rubrica;
si lamentava in particolare che la pronuncia impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 46221 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 08/11/2023 aveva omesso di valutare i rilievi difensivi ed aveva attuato la mera riproposizione di considerazioni proprie della sentenza di primo grado;
si evidenziava ancora che la persona offesa RO non aveva confermato le accuse provenienti dalla moglie, limitandosi a riconoscere l'esistenza di un debito nei confronti di EP IR ma negandone la natura usuraria;
tuttavia, la corte di appello, aveva giustificato l'atteggiamento della persona offesa facendo riferimento al timore per l'incolumità propria e dei propri familiari nonché alla personalità della stessa omettendo di considerare che, stante la natura di teste indiretto della CC, moglie della p.o., la stessa aveva appreso circostanze esclusivamente da parte del marito il quale avrebbe certamente potuto mentirle;
in sostanza, quindi, l'inaffidabilità del RO, definito dai giudici di appello uomo incline al delitto, rendeva i fatti riferiti dalla donna non attendibili. Quanto all'incontro presso il centro commerciale Appio, al quale aveva direttamente partecipato la moglie della persona offesa, la CC, si eccepiva l'assenza di riscontri circa lo stesso verificarsi dell'incontro nonché l'omessa risposta alle censure difensive in ordine alle contraddizioni emerse dal racconto di tale accaduto;
in particolare si era rilevato come la donna aveva riferito circostanze difformi in ordine al momento di consegna della somma di denaro nonché sulla determinazione del tasso di interesse, sbrigativamente considerate irrilevanti dalla corte di appello;
le suddette contraddizioni dovevano evidenziare, invece, gli atteggiamenti ondivaghi della testimone la quale aveva altresì riferito di un presunto appunto avente ad oggetto le pattuizioni tra le parti di cui non vi era alcuna traccia;
quanto al contenuto delle intercettazioni, la sentenza si era limitata a trascriverne interi stralci senza mai ricavare però dalle stesse alcun elemento che potesse confermare la natura usuraria del prestito;
dalla lettura delle conversazioni riportate nelle sentenze di primo e secondo grado si desumeva esclusivamente l'esistenza di debiti della presunta persona offesa nei confronti del ricorrente, del fratello CA ed anche di altri soggetti ma, in nessun passaggio, veniva fatto preciso riferimento ad interessi di natura usuraria;
in tal modo il fatto delittuoso era stato ricostruito sulla base di elementi incerti ed in forza delle dichiarazioni di un soggetto, la presunta vittima, espressamente ritenuto abituale mentitore;
- violazione di legge e difetto di motivazione anche con riferimento al delitto di estorsione che era stato ricostruito in forza delle presunte telefonate subite dalla CC e dell'aggressione patita dal RO;
tuttavia, quanto alla conversazione del ricorrente con la donna, mancava qualsiasi carica intimidatoria sicché, il generico stato di timore in cui versava la stessa, non poteva fare ritenere integrato un elemento della fattispecie trattandosi di circostanze estranee alla condotta del ricorrente;
quanto alla supposta aggressione in danno della persona offesa, si osservava come la sentenza aveva errato nel richiamare considerazioni relative ad altri capi di imputazione essendo emerso soltanto che il IR fosse autore di continue lamentele per i ritardi nei pagamenti da parte del RO;
in relazione alla vicenda dell'aggressione in danno dello stesso, si rappresentava come i fatti erano accaduti nel marzo e non nel maggio 2019 cosicché le dichiarazioni dei coniugi dovevano ritenersi false e relative a fatti mai verificatisi, frutto dell'artata concertazione tra marito e moglie;
in ogni caso ove mai accaduti i 2 fatti potevano riferirsi ad iniziative di altri creditori del RO e non necessariamente ad una iniziativa del ricorrente;
- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen. per difetto di motivazione, violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria;
si deduceva in particolare l'assenza nei fatti ricostruiti degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa sia in relazione alla pubblicità dell'attività finanziaria che con riferimento alla professionalità della stessa;
elementi entrambi non rinvenibili nella condotta del IR;
- violazione dell'articolo 606 lettere b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche, al riconoscimento delle contestate aggravanti, al trattamento sanzionatorio;
la corte di appello aveva affermato l'esistenza dell'aggravante dello stato di bisogno sulla base di una stringata motivazione mentre, la circostanza delle più persone riunite, era stata fondata su una ricostruzione dei fatti che escludeva la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla disposta confisca posto che il giudice di appello aveva mutato il titolo costitutivo della misura di sicurezza applicata in primo grado ex ultimo comma dell'articolo 644 cod.pen. ed invece disposta in sede di appello quale confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. così eliminando un grado di giudizio e di controllo su tale tema. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto alle doglianze in tema di natura usuraria del credito, va rilevato come la corte di appello non abbia omesso di esaminare le censure difensive alla pronuncia di primo grado, ricostruendo i fatti in forza di plurimi elementi probatori ritenuti tutti convergenti nel senso della chiara ed evidente natura illecita del patto. Il giudice di appello ha, in primo luogo, sottolineato la piena credibilità della teste CC, moglie del debitore e persona offesa RO, e poi approfondito il tema delle ragioni della natura delle dichiarazioni di quest'ultimo. Il giudice di secondo grado, con valutazione conforme a quello di prime cure, ha ancora sottolineato come la donna, oltre ad avere confermato di avere appreso dal marito della natura chiaramente usuraria di quel prestito, aveva partecipato direttamente ella stessa ad un incontro al quale aveva presenziato proprio il IR che in quell'occasione ne aveva richiesto l'intervento al fine di accertarne le possidenze immobiliari, sulle quali avrebbe potuto eventualmente rivalersi. Così che il tema della possibile inattendibilità della CC risulta esplorato ed ampiamente approfondito in quelle osservazioni, svolte alle pagine 86 e seguenti dell'impugnata pronuncia, ove vengono segnalati i plurimi elementi sulla base dei quali ritenere la donna soggetto pienamente attendibile ed, invece, RO interessato a negare la natura illecita della pattuizione con IR. Inoltre, ad ulteriore sostegno della piena veridicità del racconto proveniente dalla CC, la corte di appello ha riportato varie conversazioni intercettate che lungi dall'apparire prive di significato, sottolineano invece lo stato di evidente 3 timore in cui versava l'uomo per avere ricevuto in prestito somme di denaro da soggetti gravitanti in ambienti della criminalità organizzata. Sul punto, pertanto, è il ricorso ad apparire reiterativo fornendo ancora una volta possibili ricostruzioni alternative degli elementi probatori non consentite nella presente sede di legittimità. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alla contestazione di estorsione posto che anche in tal caso il ricorso, riproponendo doglianze già avanzate in fase di appello, contesta quegli episodi costituiti dalle chiamate telefoniche all'indirizzo della CC dal contenuto intimidatorio e l'aggressione al ER fornendo una ulteriore possibilità di lettura alternativa, a fronte della quale, però, la corte di appello ha già spiegato come il contenuto intimidatorio delle conversazioni telefoniche si ricavi dallo stato di assoggettamento per effetto delle condizioni del prestito mentre, l'aggressione fisica, trova puntuale conferma in altre conversazioni intercettate tra RO e terzi e nelle quali questi descrive puntualmente i fatti, attribuendone la paternità a soggetti che erano intervenuti proprio per sollecitare il pagamento del credito di "Peppe" . Orbene, va ricordato al proposito che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius" (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014 (dep. 09/03/2015 ) Rv. 262566 - 01). E proprio in applicazione del suddetto principio la corte di appello, ricostruita in prima battuta la natura usuraria del rapporto, ha conseguentemente stabilito la natura estorsiva delle richieste dirette ad ottenere con violenza e minaccia la restituzione di quel prestito. Pertanto, la pronuncia di secondo grado appare esente dai dedotti vizi non sussistendo né violazione di legge né difetto di motivazione in relazione alle doglianze avanzate con l'appello e ciò sia in relazione all'usura che alla condotta di estorsione e le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. 2. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alle doglianze avanzate con riguardo al capo n. 5 dell'imputazione; ed invero, con le ampie osservazioni svolte alle pagine 101 e seguenti dell'impugnata sentenza, la corte di merito ha fornito adeguata spiegazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi il contestato delitto di esercizio abusivo della attività finanziaria;
in particolare, a pagina 104, viene sottolineato come dal compendio intercettivo scaturisca una stabile e professionale attività di entrambi i fratelli IR destinata al recupero di prestiti erogati in favore di soggetti differenti, alcuni dei quali puntualmente identificati e che, sentiti sul punto, hanno pure ammesso di avere ricevuto tali somme dall'imputato. Al proposito occorre rammentare che per la sussistenza della contestata fattispecie non è richiesto che l'attività si svolga attraverso una struttura aziendale complessa od altra organizzazione articolata 4 t{ di mezzi e persone, essendo sufficiente che l'erogazione del credito avvenga nei confronti di plurimi soggetti e costituisca un'attività professionale del reo;
sul punto infatti si è ripetutamente ribadito che commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 d.lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Rv. 279464 - 01). Proprio in applicazione dei suddetti principi la corte di appello ha evidenziato come l'attività dei IR fosse esplicata QA-n: nei confronti di un numero potenzialmente illimitato di soggetti che aratil stzggia si rivolgevano per ottenere prestiti. 3. Anche le doglianze in punto riconoscimento delle aggravanti appaiono infondate;
ed invero lo stato di bisogno del ER è stato lungamente ricostruito nell'impugnata sentenza sia in considerazione delle dichiarazioni della moglie CC che in ragione dell'inequivocabile contenuto delle conversazioni intercettate. L'aggravante delle persone riunite trova, poi, fondamento nella descritta attuazione di condotte violente in danno del RO anche ad opera di più soggetti riuniti e simultaneamente presenti così che anche sul punto la censura appare non fondata. Al proposito occorre precisare che, ricostruita l'aggressione in danno del ER ad opera di più soggetti, come risultante dalle patite lesioni riferite nel corso delle conversazioni intercettate dallo stesso e dalla deposizione della CC, l'aggravante appare sussistere a titolo di concorso anche in relazione a chi, come EP IR, in quel momento poteva risultare assente ed è stato individuato come istigatore di quell'azione violenta;
questa corte intende richiamare l'orientamento secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 - 01). Tuttavia va precisato che ai fini della sussistenza dell'aggravante la richiamata sentenza delle Sezioni Unite richiede che più persone abbiano contestualmente agito nei confronti della vittima ma non esclude che di un tale episodio possa essere chiamato a rispondere a titolo di fatto circostanziato anche altri quale coautore morale del medesimo fatto. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va ricollegato ai casi di estorsioni continuate e commesse da più soggetti riuniti per le quali va affermato che, acclarata con certezza che almeno in una o più occasioni la minaccia o la violenza sia stata portata a termine da più soggetti contemporaneamente, anche gli altri concorrenti nel reato possono essere chiamati a rispondere del fatto aggravato. Sul punto questa Corte di cassazione ha già affermato come nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a 5 tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987 - 01). Il principio risulta ribadito anche successivamente da quella ulteriore pronuncia secondo cui l'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521 - 01). Ne deriva affermare che corretta appare la decisione della corte di merito che ha applicato l'aggravante in questione al concorrente morale non presente sul luogo e nel momento in cui era attuata l'aggressione violenta della vittima dell'usura finalizzata ad ottenere il pagamento degli interessi usurari, mandante della stessa azione. Può pertanto affermarsi il principio secondo cui risponde di estorsione aggravata dal numero delle persone il creditore usurario che dia mandato a più soggetti di richiedere, con violenza o minaccia, al debitore usurato il pagamento degli interessi usurari. 4. Quanto all'ultimo motivo in tema di confisca e con il quale si lamenta che il giudice di appello mutava il titolo del provvedimento ablativo, disposto in primo grado ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 cod.pen. ed in secondo quale confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen., questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire che non viola il divieto di "reformatio in pejus" una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di appello rispetto a quella stabilita in primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado;
ed in tale fattispecie la Corte ha ritenuto proprio legittima la riqualificazione giuridica della confisca di denaro ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, in luogo dell'originaria confisca facoltativa del profitto del reato, disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 9156 del 17/12/2020 (dep. 08/03/2021 ) Rv. 281327 - 01), con una statuizione del tutto analoga a quella in esame. Posto, quindi, che l'ambito applicativo del divieto di "reformatio in pejus" in appello riferito alle misure di sicurezza attiene all'impossibilità di applicare una misura nuova o più grave da quella disposta in primo grado, deve ritenersi che restando immutata l'entità della somma confiscata non violi detto divieto la qualificazione differente della confisca ex art. 240 bis cod.pen. operata dal giudice di appello. Né sussiste alcuna violazione del diritto di difesa tale da integrare nullità posto che l'imputato può dolersi con il successivo ricorso per cassazione degli eventuali vizi della operata riqualificazione della confisca, con salvezza quindi del principio del doppio grado;
detto principio risulta ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, AS c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 422 del 6 19/11/2019 (dep. 09/01/2020 ) Rv. 278093 - 01). Così che esclusa la possibile violazione del diritto al contraddittorio con riferimento alla riqualificazione in appello del fatto-reato tale possibilità va ammessa anche per la misura di sicurezza della confisca. Orbene, nel caso in esame, il ricorso ha lamentato l'assenza di un grado di giudizio per effetto della avvenuta riqualificazione in appello, ma, tuttavia, nulla ha riferito circa l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della confisca allargata;
in tal modo il motivo proposto si espone alla censura di genericità in quanto, a fronte degli argomenti specifici esposti alla pagina 124 della motivazione in ordine alla assenza di qualsiasi giustificazione circa il possesso della somma e la sproporzione rispetto ai redditi, nulla di specifico ha dedotto con argomenti idonei a confutare le conclusioni del giudice di secondo grado. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 8 novembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. , PRESIDENTE Anna Pe ruz7ellis