Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 23187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23187 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2024, proposto da
Imalai S.n.c. di OC LL & Figli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Di Baldassarre, Pasqualina Di Cicco, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
NA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Esposito, Mario Percuoco, Marco Orlando, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato in data 21.03.2024 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica- Dipartimento Energia- Ex Direzione generale infrastrutture e sicurezza- Ex Divisione IV, a firma del Direttore Generale, ad oggi non notificato alla parte ricorrente bensì solo irritualmente comunicato al legale con pec di trasmissione del 22.03.2024 prot 55403 – il quale, intervenendo a rettifica ed in sostituzione del precedente provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14.07.2024 – anch’esso non notificato alla ricorrente ma solo irritualmente comunicato al legale con pec di trasmissione del 24.07.2023 Prot. n. 120810 – ed in assunta esecuzione del pronunciamento del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 3925/2021del 21.05.2021 – ha integralmente sostituito gli articoli 1 e 2 del precedente atto e confermato la validità ed efficacia degli articoli da 3 a 8 recependoli quali parte integrante del nuovo provvedimento, così decretando in favore della Società NA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto perpetua ed inamovibile sul fondo di proprietà della ricorrente ubicato in Montesilvano ed identificato in CT al Foglio 8, particelle nn. 1456, 1526, 1528, 1544, con determinazione della relativa indennità;
- di ogni ulteriore atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale e comunque connesso, in uno a tutte le determinazioni istruttorie, ivi compresa la relazione di stima ove esistente e presupposta al decreto di acquisizione di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di NA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, proprietaria di un terreno sito nel Comune di Montesilvano (PE), censito al foglio 8, particelle 1456, 1526, 1528 e 1544, ha proposto ricorso avverso il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui è stata costituita, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, una servitù coattiva di elettrodotto in favore di NA S.p.A., con determinazione contestuale dell’indennizzo spettante.
2. Tale provvedimento è stato adottato in esecuzione del giudicato formatosi a seguito delle sentenze del TAR Lazio, n. 3803/2020, e del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3925/2021, che avevano accertato l’illegittimità dell’occupazione sine titulo di parte dell’area di proprietà della ricorrente da parte della linea elettrica in esercizio sin dal 1983, e avevano prescritto l’alternativa tra la restituzione dell’area previa rimozione dell’opera e l’attivazione della procedura acquisitiva di cui all’art. 42-bis.
3. In attuazione di tali pronunce, l’Amministrazione ha optato per la regolarizzazione dell’illecito tramite il meccanismo acquisitivo previsto dall’art. 42-bis, emettendo un primo decreto successivamente rettificato e sostituito da quello oggetto di impugnazione.
4. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato sotto plurimi profili, tra cui: (i) la mancata notifica formale del decreto, (ii) la carenza e l’inadeguatezza della motivazione in ordine alla scelta dell’acquisizione coattiva in luogo della restituzione, (iii) l’erronea valutazione della destinazione urbanistica delle particelle interessate e (iv) l’erroneità della quantificazione dell’indennizzo liquidato.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la società NA S.p.A., entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Il Collegio, con ordinanza ex articolo 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d’ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione in relazione alle domande relative alla determinazione dell’indennizzo, sulla quale ha instaurato il contraddittorio tra le parti.
7. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato nella parte in cui investe i profili di legittimità del provvedimento impugnato e deve essere rigettato; mentre va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui la società ricorrente ha articolato doglianze che, pur formalmente riferite all’atto, attengono in realtà alla determinazione dell’indennizzo liquidato.
9. Con riferimento alle censure di legittimità rientranti nella giurisdizione amministrativa, la società ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell’art. 42-bis, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, lamentando che il decreto non sarebbe stato formalmente notificato, e che la comunicazione trasmessa via PEC al difensore non conterrebbe gli allegati, né sarebbe idonea a garantire l’effettiva conoscibilità del contenuto del provvedimento.
10. La censura non merita accoglimento. In punto di fatto, è incontestato che la ricorrente abbia avuto conoscenza del decreto tempestivamente e in forma idonea, tanto da impugnarlo nel rispetto dei termini decadenziali. Né può sostenersi che l’omessa notifica infici la legittimità dell’atto quando risulti comunque raggiunta la finalità sostanziale di conoscenza legale. Va infatti richiamato l’orientamento, da tempo consolidato, secondo cui la conoscenza effettiva del provvedimento, soprattutto in capo a soggetti pienamente coinvolti nel procedimento e già destinatari di atti pregressi, consente di ritenere integrato il presupposto funzionale della comunicazione, trattandosi di attività volta a garantire il diritto di difesa e non di un elemento costitutivo dell’efficacia del provvedimento. 11. Nel caso di specie, la ricorrente non solo era parte attiva del procedimento, avendolo sollecitato a mezzo diffide ed istanze, ma ha ricevuto il decreto con i relativi allegati, provvedendo a impugnarlo con piena cognizione.
12. Quanto alla doglianza relativa alla carenza di motivazione circa la scelta di procedere all’acquisizione sanante, in luogo della restituzione dei suoli e della rimozione dell’elettrodotto, essa pure non è fondata.
13. L’art. 42-bis richiede che l’Amministrazione, laddove decida di regolarizzare una situazione di occupazione sine titulo in luogo della restituzione, dia conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e prevalente al mantenimento dell’opera. Tale motivazione è rinvenibile nel corpo del provvedimento impugnato, laddove si fa espresso riferimento all’esigenza di garantire la continuità e la sicurezza del servizio pubblico essenziale di trasmissione dell’energia elettrica, nonché alla rilevanza strategica della linea Montesilvano–Pescara Nord nell’ambito della rete nazionale.
14. Non si tratta di affermazioni apodittiche, ma di considerazioni coerenti con quanto già accertato nei precedenti giudizi tra le stesse parti, conclusisi con l’alternativa tra restituzione o acquisizione, senza imposizione dell’una rispetto all’altra.
15. Né può condividersi la pretesa che l’Amministrazione motivi in modo analitico ogni ipotesi alternativa alla regolarizzazione, quando emerga con evidenza che la restituzione dell’area implicherebbe la dismissione o lo spostamento di un’infrastruttura essenziale e non più sostituibile con misure ragionevoli. L’obbligo motivazionale si misura in relazione alla funzione sostanziale dell’atto e alla natura degli interessi coinvolti: nel caso di specie, le ragioni addotte appaiono congrue, attuali e sufficienti.
16. Non merita favorevole considerazione neppure la censura relativa al vizio di sviamento. La ricorrente assume che la scelta dell’acquisizione sarebbe stata determinata da esigenze meramente difensive di NA o da esigenze economiche, senza reale ponderazione dell’interesse pubblico. La tesi non trova riscontro nel contenuto dell’atto, né negli elementi di fatto emersi nel procedimento. Il provvedimento impugnato appare piuttosto espressione del potere tipico attribuito all’Amministrazione, esercitato in conformità al principio di legalità e sulla base di una motivazione congrua. Non risulta in alcun modo che l’acquisizione sia stata strumentalizzata per fini diversi da quelli previsti dalla legge, e il fatto che NA fosse parte procedimentale o che la ricorrente ritenesse preferibile la restituzione del fondo non determina, di per sé, un vizio di sviamento.
17. Diversamente, non può essere conosciuta in questa sede la domanda di parte ricorrente volta a censurare la determinazione dell’indennizzo liquidato con il decreto impugnato.
18. Lamenta la ricorrente che l’Amministrazione avrebbe erroneamente qualificato due delle particelle interessate (n. 1456 e 1526) come ricadenti in zona agricola E1 anziché in zona D2 (artigianale-industriale), come emergerebbe dagli stessi elaborati allegati al provvedimento. Da tale erronea qualificazione deriverebbe una stima inferiore del valore venale, e quindi una liquidazione inadeguata dell’indennizzo. Si censura inoltre la mancata rivalutazione dei valori rispetto alla data del provvedimento e l’adozione di criteri non esplicitati.
19. Queste doglianze, pur formalmente rivolte contro il contenuto dell’atto, sono in realtà dirette a ottenere una diversa quantificazione dell’indennizzo, e come tali esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Esse investono, nella sostanza, una pretesa economica fondata su diritto soggettivo alla giusta indennità, rispetto alla quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 327/2001.
20. La questione è stata sollevata d’ufficio dal Collegio, stante la natura patrimoniale della posizione dedotta e la finalità sostitutiva dell’attività estimativa che le censure implicano. La giurisdizione amministrativa si arresta al controllo di legittimità sull’an, sulla scelta di acquisire l’area, e non si estende al quantum dell’indennizzo la cui cognizione spetta al giudice ordinario. È evidente, nel caso di specie, che le censure concernono non una carenza assoluta di istruttoria, ma una diversa valutazione tecnico-giuridica dei presupposti economici dell’indennizzo: destinazione urbanistica, edificabilità, valore venale, rivalutazione. Tutti aspetti che attengono al merito tecnico della stima, e non alla legittimità dell’atto.
21. Pertanto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande volte alla modifica dell’indennizzo, con salvezza della facoltà per la ricorrente di riproporre tali istanze dinanzi al giudice ordinario dinanzi al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art.11, comma 2, c.p.a.
22. In ragione della complessità delle vicende amministrative e giudiziarie sottese alla controversia e della parziale definizione in rito della stessa, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta la domanda di annullamento dell’atto impugnato in relazione ai vizi dedotti di difetto di notifica e di difetto di motivazione nei termini di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili le domande concernenti la quantificazione dell’indennizzo, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
NN LI, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LI | EN ST |
IL SEGRETARIO