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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MODUGNO NICOLA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1330/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
Relativo a:
- sentenza n. 1572/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale PUGLIA sez. 26 e pubblicata il
06/07/2015
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO SPESE GIUSTIZIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio dichiara che il ruolo riguarda un fascicolo già definito e pertanto la questione è chiusa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ottemperanza n. 1330/2020 RGA il sig. Ricorrente_1 ha proposto giudizio di ottemperanza relativamente all'esecuzione della sentenza della CTR Puglia n. 1572/26/2015, depositata il 06/07/2015, relativa a spese di giudizio – spese giustizia 2015.
All'udienza del 16/01/2026, udito il Relatore, datosi atto dell'assenza del difensore del contribuente Sig.
Ricorrente_1, Avv. Difensore_1, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, che ha precisato che la sentenza n. 1572/26/2015 è stata integralmente eseguita dall'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di cessazione della materia del contendere proposta in udienza dall'Ufficio è fondata e va, pertanto, accolta avendo l'Agenzia delle Entrate eseguito integralmente la sentenza n. 1572/26/2015.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992, attesa la piena esecuzione della sentenza ottemperanda effettuata dall'Ufficio.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 <le spese del giudizio estinto a norma comma
1 restano a carico della parte che le ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 26^ dichiara, ai sensi dell'art. 46,
1° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
Così deciso in Foggia il 16 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MODUGNO NICOLA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1330/2020 depositato il 15/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_1
Relativo a:
- sentenza n. 1572/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale PUGLIA sez. 26 e pubblicata il
06/07/2015
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO SPESE GIUSTIZIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio dichiara che il ruolo riguarda un fascicolo già definito e pertanto la questione è chiusa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ottemperanza n. 1330/2020 RGA il sig. Ricorrente_1 ha proposto giudizio di ottemperanza relativamente all'esecuzione della sentenza della CTR Puglia n. 1572/26/2015, depositata il 06/07/2015, relativa a spese di giudizio – spese giustizia 2015.
All'udienza del 16/01/2026, udito il Relatore, datosi atto dell'assenza del difensore del contribuente Sig.
Ricorrente_1, Avv. Difensore_1, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, che ha precisato che la sentenza n. 1572/26/2015 è stata integralmente eseguita dall'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di cessazione della materia del contendere proposta in udienza dall'Ufficio è fondata e va, pertanto, accolta avendo l'Agenzia delle Entrate eseguito integralmente la sentenza n. 1572/26/2015.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992, attesa la piena esecuzione della sentenza ottemperanda effettuata dall'Ufficio.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 <le spese del giudizio estinto a norma comma
1 restano a carico della parte che le ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 26^ dichiara, ai sensi dell'art. 46,
1° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
Così deciso in Foggia il 16 gennaio 2026