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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte appellante, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1672/2023 R.G.A.C.C. tra in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall' avv. Francesco Pisenti, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-appellante-
Contro
Controparte_1
-appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace- ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****** FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE*****
Il Giudice di Pace di Cagliari con sentenza n. 882/2022, pubblicata il 18.7.2022, ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
52049/7975/2019 emessa da dell'importo complessivo di € 1.113,00 circa. In Parte_1 particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'esistenza di un contratto di fornitura fra il RE e il Condominio e un successivo contratto di attivazione del servizio di ripartizione dei consumi.
ha proposto appello chiedendo, in riforma della decisione, il rigetto dell'opposizione Pt_1 con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento, lamentando il malgoverno, da parte del Giudice di Pace, della disciplina in materia di gestione integrata del servizio idrico.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo alla convenuta, la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata, dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, più volte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'odierna udienza, per la quale era stata disposta con decreto del
24.1.2025, la trattazione in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte e la causa è stata decisa nei modi di legge.
In via assolutamente preliminare deve osservarsi che l'appellante non ha depositato il fascicolo di parte di primo grado. Tale omissione impone alla scrivente di decidere il gravame in base agli atti a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (in tal senso, Cass., ord., 17.1.2025, n. 1161).
L'appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Mette conto osservare che, con riferimento al rapporto di somministrazione idrica, il servizio di riparto prevede la ripartizione dei consumi dell'utenza condominiale, sulla base dei consumi rilevati sul contatore master (contatore principale del condominio) e sui contatori divisionali, comprendendo il servizio di lettura, ripartizione, fatturazione consumi, gestione incassi e individuazione delle morosità relative ai contatori divisionali. In particolare, il RE provvede ad emettere fattura ai singoli condomini sulla base dei consumi rilevati dai contatori divisionali e al Condominio per il residuo;
tale modalità di fatturazione presuppone la presenza di due tipologie di contatori: - un contatore fiscale (contatore master) posizionato tra la proprietà pubblica e la proprietà privata che contabilizza i consumi dell'intero stabile condominiale;
- più contatori divisionali (uno per ciascuna unità abitativa interna al
Condominio) che contabilizzano i consumi di ciascun condòmino.
In primo luogo, si deve premettere che il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al contratto di somministrazione idrica, che gli utenti possono richiedere al RE del servizio idrico, mediante la compilazione di un modulo apposito e la successiva stipulazione del contratto di attivazione del servizio. Infatti, il servizio di riparto consumi risulta escluso dal perimetro del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico e dal conseguente regime di monopolio, essendo invece soggetto al regime del libero mercato, e dunque l'esecuzione del servizio da parte di in assenza di apposito contratto Parte_1 stipulato con l'utente deve ritenersi illegittima. è subentrata nel rapporto di Parte_1 somministrazione idrica al precedente RE (IPE), ai sensi dell'art. D.4 del Regolamento
SII, ma tale sostituzione non ha determinato il subentro anche nel rapporto attinente al servizio Par di riparto, laddove fosse previsto nei precedenti contratti stipulati tra gli utenti e la , in quanto, come già innanzi esposto, esso rappresenta un servizio del tutto accessorio rispetto al contratto di fornitura idrica, che come tale necessita di apposita richiesta scritta da parte dell'utente. La prestazione del servizio accessorio presuppone, infatti, la stipulazione di apposito contratto, anche al fine di evitare l'addebito di costi ulteriori a carico dell'utente per servizi non richiesti.
L'onere della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto per il servizio di riparto grava sulla società fornitrice. Tuttavia, si è limitata ad allegare la prestazione del Parte_1 servizio di riparto, asseritamente svolto in modo continuativo rispetto al precedente RE, ma non ha provato l'esistenza di alcun contratto “per adesione” attraverso produzioni documentali;
peraltro, non è stato neanche allegato e provato che, prima del periodo oggetto del presente giudizio abbia proseguito il servizio di riparto già fornito dal precedente gestore e l'utente abbia provveduto a pagare tale servizio ad senza contestazioni prima Parte_1 del periodo oggetto del presente giudizio;
comportamento delle parti del contratto che avrebbe consentito di ritenere che tra le parti sia proseguito anche il servizio accessorio.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere confermata con conseguenza non debenza ad di quanto richiesto a titolo di oneri per servizio di riparto dei consumi idrici e Parte_1 che è tenuta a contabilizzare i consumi complessivi registrati sul contatore Parte_1 master in considerazione del numero di unità abitative da esso servite, mediante fatturazione unica al Condominio.
Dispone il non luogo a provvedere sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 113/2002 con condanna dell' appellante al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 20.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
La Giudice in composizione monocratica, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, applicata a distanza al Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte appellante, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1672/2023 R.G.A.C.C. tra in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall' avv. Francesco Pisenti, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-appellante-
Contro
Controparte_1
-appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace- ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****** FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE*****
Il Giudice di Pace di Cagliari con sentenza n. 882/2022, pubblicata il 18.7.2022, ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
52049/7975/2019 emessa da dell'importo complessivo di € 1.113,00 circa. In Parte_1 particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata l'esistenza di un contratto di fornitura fra il RE e il Condominio e un successivo contratto di attivazione del servizio di ripartizione dei consumi.
ha proposto appello chiedendo, in riforma della decisione, il rigetto dell'opposizione Pt_1 con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento, lamentando il malgoverno, da parte del Giudice di Pace, della disciplina in materia di gestione integrata del servizio idrico.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo alla convenuta, la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata, dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, più volte, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Riassegnato il fascicolo, con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questa giudice, applicata a distanza al tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, all'odierna udienza, per la quale era stata disposta con decreto del
24.1.2025, la trattazione in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note scritte e la causa è stata decisa nei modi di legge.
In via assolutamente preliminare deve osservarsi che l'appellante non ha depositato il fascicolo di parte di primo grado. Tale omissione impone alla scrivente di decidere il gravame in base agli atti a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (in tal senso, Cass., ord., 17.1.2025, n. 1161).
L'appello non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Mette conto osservare che, con riferimento al rapporto di somministrazione idrica, il servizio di riparto prevede la ripartizione dei consumi dell'utenza condominiale, sulla base dei consumi rilevati sul contatore master (contatore principale del condominio) e sui contatori divisionali, comprendendo il servizio di lettura, ripartizione, fatturazione consumi, gestione incassi e individuazione delle morosità relative ai contatori divisionali. In particolare, il RE provvede ad emettere fattura ai singoli condomini sulla base dei consumi rilevati dai contatori divisionali e al Condominio per il residuo;
tale modalità di fatturazione presuppone la presenza di due tipologie di contatori: - un contatore fiscale (contatore master) posizionato tra la proprietà pubblica e la proprietà privata che contabilizza i consumi dell'intero stabile condominiale;
- più contatori divisionali (uno per ciascuna unità abitativa interna al
Condominio) che contabilizzano i consumi di ciascun condòmino.
In primo luogo, si deve premettere che il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al contratto di somministrazione idrica, che gli utenti possono richiedere al RE del servizio idrico, mediante la compilazione di un modulo apposito e la successiva stipulazione del contratto di attivazione del servizio. Infatti, il servizio di riparto consumi risulta escluso dal perimetro del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico e dal conseguente regime di monopolio, essendo invece soggetto al regime del libero mercato, e dunque l'esecuzione del servizio da parte di in assenza di apposito contratto Parte_1 stipulato con l'utente deve ritenersi illegittima. è subentrata nel rapporto di Parte_1 somministrazione idrica al precedente RE (IPE), ai sensi dell'art. D.4 del Regolamento
SII, ma tale sostituzione non ha determinato il subentro anche nel rapporto attinente al servizio Par di riparto, laddove fosse previsto nei precedenti contratti stipulati tra gli utenti e la , in quanto, come già innanzi esposto, esso rappresenta un servizio del tutto accessorio rispetto al contratto di fornitura idrica, che come tale necessita di apposita richiesta scritta da parte dell'utente. La prestazione del servizio accessorio presuppone, infatti, la stipulazione di apposito contratto, anche al fine di evitare l'addebito di costi ulteriori a carico dell'utente per servizi non richiesti.
L'onere della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto per il servizio di riparto grava sulla società fornitrice. Tuttavia, si è limitata ad allegare la prestazione del Parte_1 servizio di riparto, asseritamente svolto in modo continuativo rispetto al precedente RE, ma non ha provato l'esistenza di alcun contratto “per adesione” attraverso produzioni documentali;
peraltro, non è stato neanche allegato e provato che, prima del periodo oggetto del presente giudizio abbia proseguito il servizio di riparto già fornito dal precedente gestore e l'utente abbia provveduto a pagare tale servizio ad senza contestazioni prima Parte_1 del periodo oggetto del presente giudizio;
comportamento delle parti del contratto che avrebbe consentito di ritenere che tra le parti sia proseguito anche il servizio accessorio.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere confermata con conseguenza non debenza ad di quanto richiesto a titolo di oneri per servizio di riparto dei consumi idrici e Parte_1 che è tenuta a contabilizzare i consumi complessivi registrati sul contatore Parte_1 master in considerazione del numero di unità abitative da esso servite, mediante fatturazione unica al Condominio.
Dispone il non luogo a provvedere sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 113/2002 con condanna dell' appellante al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 20.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra