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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1868/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente nella Strada per Scoglitti n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella
Flaccavento
e (c.f. , nata a IA (RG) in [...] Controparte_1 C.F._2
8/4/1980 ed ivi residente nella via Pietro Nenni n. 2/A, rappresentata dall'avv. Gaetano Pernice
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 29/10/2024, Parte_1
e chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia Controparte_1 della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a
IA (RG) il 3/9/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 156, parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2001.
Le parti esponevano che:
- dalla loro unione erano nati i figli (IA, 29/05/2003) e (IA, Per_1 Per_2
29/10/2005), entrambi maggiorenni, ma solo il primo economicamente indipendente;
- erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Ragusa il 28/04/2021 e la loro separazione consensuale era stata omologata con decreto del 4/5/2021 alle condizioni concordate dalle parti;
- da allora non si erano più riconciliati, essendo venuti meno “affetto, solidarietà e comunanza di intenti”.
pagina 1 di 3 I coniugi, in particolare, chiedevano che il loro divorzio fosse pronunciato alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- i figli e , rimarranno collocati presso l'abitazione Persona_3 Persona_4 della madre.
- il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia Parte_1 Persona_4 che seppure maggiorenne, ancora non economicamente indipendente in quanto studente universitaria, fuori sede, corrispondendo direttamente a quest'ultima, entro i primi cinque giorni del mese, la somma di € 250,00, mediante versamento su propria postepay, affinché la stessa possa utilizzarla per le proprie necessità quotidiane, da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie (scolastiche, mediche, etc.) documentate riguardanti le esigenze della figlia verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- per quanto concerne, invece, il figlio anch'egli maggiorenne, si Persona_3 dispone, in modifica alle condizioni previste nel ricorso per separazione, che il Sig.
non provvederà più al mantenimento di quest'ultimo, in quanto oggi è Parte_1 economicamente autonomo;
- gli Esponenti danno atto di essere economicamente indipendenti potendo ciascuno di essi provvedere da soli al proprio sostentamento e ciascuno di essi rinuncia, pertanto, a richiedere l'assegno divorzile all'altro.
- Le parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico tra di loro esistente”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal 26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 28/4/2021 e la loro separazione è stata omologata con decreto reso dal Tribunale di Ragusa il 4/5/2021.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti ed inerenti alla prole ed ai relativi rapporti economici, possono – anche alla luce delle risultanze documentali in atti - essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi dei figli e alla legge.
Il Tribunale, altresì, prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1868/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e Parte_1 Controparte_1
PRONUNCIA
pagina 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai predetti con rito concordatario a
IA (RG), il 3/9/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 156, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2001, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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