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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
846/2024 R.G.
È comparso, per la parte ricorrente, l'avv. GIUSEPPE OTTAVIO in sostituzione dell'avv. RITA REALI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Nessuno è comparso per il resistente.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2024 R.G.
TRA
(già – successivamente trasformata da Parte_1 Controparte_1 società a limitata in società per azioni con atto del 02.12.2019 a rogito CP_2 del Notaio in Bologna, Rep. n. 26889, iscritto in data Persona_1
03.12.2019), con sede legale in Imola (BO) in Via Molino Rosso n. 8 (c.f. e p.i.
) in persona della dott.ssa nella qualità di procuratore P.IVA_1 Parte_2 speciale, in virtù di procura speciale a rogito del notaio di Bologna in data Per_2
20.17.2010 rep. N° 303/94, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Reali, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3
(c.f. ), in persona del presidente legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: Somministrazione – azione di adempimento.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26 luglio 2024 Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il intercorso tra i Controparte_3 Comuni di , e e ne chiedeva la condanna al CP_3 CP_3 Controparte_3 pagamento di € 140.065,62 (oltre interessi di mora) a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia.
Fissata l'udienza di comparizione, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalla parte e previa discussione ex artt. 281 sexies e decies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_3 regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
La ricorrente ha dichiarato e dimostrato (v. doc. 4 e 5 allegati all'atto introduttivo, i.e. esiti procedura concorsuale e c.d. welcome letter) l'esistenza di una fornitura eseguita in favore della controparte in regime di salvaguardia, deducendo l'inesistenza di un obbligo di concludere il contratto in forma scritta.
In argomento si registrano due orientamenti opposti.
Il primo – a cui anche questo giudice ha in passato aderito – ha sostenuto che
“quantunque il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe invero inficiare, in alcun modo, quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto” (v., e.g., Trib. Patti, ord. n. 314/2023 dell'11 marzo 2023; Trib. Patti, sent. n. 746/2023 del 7 luglio 2023). Il secondo – adottato recentemente anche dalla Corte di Appello di Messina – afferma che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
[…] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L.
n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez.
I - Messina, 18/09/2023, n. 765).
Ritiene questo giudice di dovere mutare il primo convincimento e aderire a quello da ultimo adottato dal Giudice distrettuale poiché, laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti.
Tale cambiamento di avviso si configura, invero, come necessario alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte di cassazione, secondo cui “[i]n tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ), non integra una regola CP_4 di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia”
(Cass., n. 20140/2024).
Va pertanto ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra e il Parte_1
contumace, essendo lo stesso sorto non in virtù di un accordo negoziale CP_3 tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al d.l. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007 (v. anche Trib. Reggio Calabria, sent. n. 589/2024 del 30 aprile 2024; (Trib. Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30 novembre 2022; Trib. Bologna, sent. n. 707/2022 del 21 marzo 2022).
Del resto, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. Mancando nel caso di specie un contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno. L'art. 191 T.U.E.L. può quindi essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente). In altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale;
se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe venir meno l'obbligazione in capo all'Ente, il quale dovrà quindi procedere a riconoscere la spesa ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.
(al più ai sensi della lettera a) del comma 1) (così Trib. Catania, sez. IV, n. 32 del 2 gennaio 2024).
La corrispondenza prodotta dalla ricorrente lascia emergere che la controparte ha riconosciuto la validità del contratto (e anche il debito) nel momento in cui si è dichiarata espressamente tenuta al pagamento degli importi indicati nelle fatture e ha formulato a più riprese la richiesta di stipulare una transazione per abbattere l'importo del credito insoluto (v., e.g., doc. 7 prot. 106 del 4 agosto 2017 ove si legge “premesso che codesta società vanta un credito nei confronti del per fatture non pagate”). Controparte_3 ha inoltre prodotto copia delle videate del Sistema Informativo Parte_1
Integrato da cui si evince il POD (IT001E91458098) e la sua ubicazione, la società di vendita erogatrice del servizio ed il periodo di fornitura) nonché i documenti di sintesi dei dati di trasporto, le fatture (n. 411704502295 per € 10.340,12, n. 411703718528 per € 12.501, 52, n. 411703222198 per € 36.648,58, n. 422400006422 del 12 gennaio
2024 per € 22.688,97, n. 412405012068 dell'8 marzo 2024 per € 222,26, n.
411805742752 dell'11 luglio 2018 per € 9.726,84, n. 411804830144 del 9 giugno 2018 per € 9.547,49, n. 411804495304 del 25 maggio 2018 per € 10.100, 26, n.
411707114510 del 9 settembre 2017 per € 9.347,76, n. 411706252263 del 10 agosto
2017 per € 9.781,14, n. 411705333811 dell'11 luglio 2017 per € 9.156,18) e la certificazione dei consumi emessa dal distributore in favore dell'esercente.
Assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, la contumacia del ne ha CP_3 impedito la deduzione di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda avanzata da il Parte_1
tra i Comuni di , e va condannato Controparte_3 CP_3 CP_3 Controparte_3 al pagamento dell'importo di € 140.061,12 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture in atti da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 (come modificato dal d.lgs. n. 192/2012) a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza e sino alla data del saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex d.l. n.
73/2007 e del mutamento di orientamento del Tribunale, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 846/2024 R.G., così decide: 1) dichiara la contumacia di 3 TRA I , CP_3 Controparte_3
e che, pur regolarmente citato, non è CP_3 Controparte_3 comparso;
2) condanna 3 TRA I , e CP_3 Controparte_3 CP_3
al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € Controparte_3
140.061,12 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture, da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art.5 del d. lgs. n. 231/2002 (come modificato dal d.lgs. n. 192/2012) a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza e sino alla data del saldo, compensando integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
846/2024 R.G.
È comparso, per la parte ricorrente, l'avv. GIUSEPPE OTTAVIO in sostituzione dell'avv. RITA REALI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Nessuno è comparso per il resistente.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/2024 R.G.
TRA
(già – successivamente trasformata da Parte_1 Controparte_1 società a limitata in società per azioni con atto del 02.12.2019 a rogito CP_2 del Notaio in Bologna, Rep. n. 26889, iscritto in data Persona_1
03.12.2019), con sede legale in Imola (BO) in Via Molino Rosso n. 8 (c.f. e p.i.
) in persona della dott.ssa nella qualità di procuratore P.IVA_1 Parte_2 speciale, in virtù di procura speciale a rogito del notaio di Bologna in data Per_2
20.17.2010 rep. N° 303/94, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Reali, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3
(c.f. ), in persona del presidente legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE avente per OGGETTO: Somministrazione – azione di adempimento.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26 luglio 2024 Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il intercorso tra i Controparte_3 Comuni di , e e ne chiedeva la condanna al CP_3 CP_3 Controparte_3 pagamento di € 140.065,62 (oltre interessi di mora) a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia.
Fissata l'udienza di comparizione, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalla parte e previa discussione ex artt. 281 sexies e decies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_3 regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
La ricorrente ha dichiarato e dimostrato (v. doc. 4 e 5 allegati all'atto introduttivo, i.e. esiti procedura concorsuale e c.d. welcome letter) l'esistenza di una fornitura eseguita in favore della controparte in regime di salvaguardia, deducendo l'inesistenza di un obbligo di concludere il contratto in forma scritta.
In argomento si registrano due orientamenti opposti.
Il primo – a cui anche questo giudice ha in passato aderito – ha sostenuto che
“quantunque il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe invero inficiare, in alcun modo, quanto disposto da altra normativa speciale qual è quella, in particolare, concernente la contrattazione pubblica. Infatti, il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico. Occorre, dunque, distinguere l'accesso a tale regime dalla necessità del rispetto della disciplina dei contratti pubblici, quale normativa speciale imperativa non espressamente derogata, qualora l'utente si individui in un Comune come nel rapporto di cui è causa. Pertanto, il regime di salvaguardia consente ex lege di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a., il subentro di nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto” (v., e.g., Trib. Patti, ord. n. 314/2023 dell'11 marzo 2023; Trib. Patti, sent. n. 746/2023 del 7 luglio 2023). Il secondo – adottato recentemente anche dalla Corte di Appello di Messina – afferma che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
[…] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L.
n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione” (v. Corte appello sez.
I - Messina, 18/09/2023, n. 765).
Ritiene questo giudice di dovere mutare il primo convincimento e aderire a quello da ultimo adottato dal Giudice distrettuale poiché, laddove l'obbligazione sorga ex lege e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma e neanche la necessità dell'impegno di spesa pubblica, per la manifestazione di volontà delle parti, essendo tali elementi irrilevanti.
Tale cambiamento di avviso si configura, invero, come necessario alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte di cassazione, secondo cui “[i]n tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ), non integra una regola CP_4 di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass., n. 20140 del 22 luglio 2024). Il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto ex lege è dato, in particolare, dall'assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del “servizio di salvaguardia”
(Cass., n. 20140/2024).
Va pertanto ritenuto valido il rapporto obbligatorio tra e il Parte_1
contumace, essendo lo stesso sorto non in virtù di un accordo negoziale CP_3 tra le parti, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, e segnatamente della disciplina di cui al d.l. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007 (v. anche Trib. Reggio Calabria, sent. n. 589/2024 del 30 aprile 2024; (Trib. Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30 novembre 2022; Trib. Bologna, sent. n. 707/2022 del 21 marzo 2022).
Del resto, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. Mancando nel caso di specie un contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno. L'art. 191 T.U.E.L. può quindi essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente). In altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale;
se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe venir meno l'obbligazione in capo all'Ente, il quale dovrà quindi procedere a riconoscere la spesa ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.
(al più ai sensi della lettera a) del comma 1) (così Trib. Catania, sez. IV, n. 32 del 2 gennaio 2024).
La corrispondenza prodotta dalla ricorrente lascia emergere che la controparte ha riconosciuto la validità del contratto (e anche il debito) nel momento in cui si è dichiarata espressamente tenuta al pagamento degli importi indicati nelle fatture e ha formulato a più riprese la richiesta di stipulare una transazione per abbattere l'importo del credito insoluto (v., e.g., doc. 7 prot. 106 del 4 agosto 2017 ove si legge “premesso che codesta società vanta un credito nei confronti del per fatture non pagate”). Controparte_3 ha inoltre prodotto copia delle videate del Sistema Informativo Parte_1
Integrato da cui si evince il POD (IT001E91458098) e la sua ubicazione, la società di vendita erogatrice del servizio ed il periodo di fornitura) nonché i documenti di sintesi dei dati di trasporto, le fatture (n. 411704502295 per € 10.340,12, n. 411703718528 per € 12.501, 52, n. 411703222198 per € 36.648,58, n. 422400006422 del 12 gennaio
2024 per € 22.688,97, n. 412405012068 dell'8 marzo 2024 per € 222,26, n.
411805742752 dell'11 luglio 2018 per € 9.726,84, n. 411804830144 del 9 giugno 2018 per € 9.547,49, n. 411804495304 del 25 maggio 2018 per € 10.100, 26, n.
411707114510 del 9 settembre 2017 per € 9.347,76, n. 411706252263 del 10 agosto
2017 per € 9.781,14, n. 411705333811 dell'11 luglio 2017 per € 9.156,18) e la certificazione dei consumi emessa dal distributore in favore dell'esercente.
Assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, la contumacia del ne ha CP_3 impedito la deduzione di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda avanzata da il Parte_1
tra i Comuni di , e va condannato Controparte_3 CP_3 CP_3 Controparte_3 al pagamento dell'importo di € 140.061,12 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture in atti da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 (come modificato dal d.lgs. n. 192/2012) a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza e sino alla data del saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del dibattito giurisprudenziale circa la necessità di forma scritta per le somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia ex d.l. n.
73/2007 e del mutamento di orientamento del Tribunale, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 846/2024 R.G., così decide: 1) dichiara la contumacia di 3 TRA I , CP_3 Controparte_3
e che, pur regolarmente citato, non è CP_3 Controparte_3 comparso;
2) condanna 3 TRA I , e CP_3 Controparte_3 CP_3
al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € Controparte_3
140.061,12 a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per i periodi indicati nelle fatture, da maggiorarsi degli interessi di mora maturati e maturandi nella misura di cui all'art.5 del d. lgs. n. 231/2002 (come modificato dal d.lgs. n. 192/2012) a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza e sino alla data del saldo, compensando integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi