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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4511/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AS RE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Elena Femia
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/7/2025
Condizioni congiunte: “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. I figli ed Per_1
restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e residenza stabile Per_2 presso la madre nella casa coniugale di Genova, Via Trento n. 5 int. 10 sc. D. Per l'effetto, la casa
1 coniugale di Genova, Via Trento n. 5 int. 10 sc. D, di proprietà del marito, viene assegnata in godimento alla moglie ad esclusione del box pertinenziale sito in Genova, Piazza Merani 23R/97 che resterà nella disponibilità del GN . Il mobilio, gli arredi, gli elettrodomestici e le Pt_1
suppellettili presenti nella casa già coniugale ivi permangono nella piena disponibilità dell'assegnataria e dei figli. Le parti concordano che il GN potrà continuare a Pt_1
mantenere alcuni beni di sua proprietà presso la cantina pertinenziale alla casa coniugale di cui conserva una copia della chiave con facoltà di libero accesso. Il Sig. , entro e non oltre Pt_1
dodici mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, trasferirà la propria residenza presso altro immobile ove traslocherà i propri effetti e beni personali. Si precisa che gli impegni ed obblighi assunti con il presente atto permarranno immutati anche per il caso in cui il marito acquisisca un immobile in locazione o acquisti un nuovo immobile in proprietà. Il signor continuerà, Pt_1
così come fino ad oggi ha fatto, a pagare le rate di mutuo ipotecario dal medesimo contratto per l'acquisto della casa coniugale per l'importo di circa euro 1.000,00 mensili e le spese di amministrazione straordinaria. Il Sig. porrà a reddito il box pertinenziale alla casa Pt_1 coniugale mediante locazione a terzi impegnandosi, con il ricavato netto dell'affitto a pagare sia le spese di amministrazione ordinaria dell'immobile sito in Genova Via Trento n. 5 int. 10 sc. D, che le spese di amministrazione del box sito in Genova, Piazza Merani 23R/97, senza diritto di rivalsa nei confronti del coniuge assegnatario dal quale nulla potrà pretendere in restituzione a tale titolo.
Qualora il ricavato netto dell'affitto del box non dovesse essere sufficiente a coprire per l'intero le spese di amministrazione ordinaria di cui sopra i coniugi si impegnano a pagare la differenza nella misura pari al 50% ciascuno. La RA si impegna ad intestarsi tutte le utenze della CP_1
casa coniugale con impegno a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta entro e non oltre 30 giorni dal cambio di residenza del GN
. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei seguenti modi e termini: a) weekend Pt_1
alternati dal sabato mattina ore 11:00 sino al martedì mattina (con riaccompagnamento all'asilo/scuola o, nei periodi di fermo didattico, presso la casa coniugale alle ore 10.00). b) un pernottamento infrasettimanale tutte le settimane nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì con riaccompagnamento a scuola e, nei periodi di fermo didattico, dalle ore 9.00 del lunedì con riaccompagnamento presso la casa coniugale alle ore 10.00 del martedì; c) un pomeriggio di tutte le settimane nella giornata del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso la casa coniugale. Nel periodo estivo di fermo didattico
(indicativamente da metà giugno ad inizio settembre) l'orario del mercoledì sarà dalle ore 9.00 alle ore 20.00; d)nei week end di competenza materna il padre terrà i figli nella giornata del sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 salvo imprevisti da comunicare alla madre con due giorni di
2 anticipo;
e) due settimane anche consecutive durante le vacanze estive per ciascun genitore compatibilmente con i loro impegni lavorativi. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni di cui sopra;
nel periodo natalizio: -il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 9.30 del
25 dicembre, ovvero la giornata del 25 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00, ad anni alterni;
-il periodo dal 25 dicembre (ore 17.00) fino al 31 dicembre (ore 12.00), ovvero dal 31 dicembre (ore
12.00) fino al 6 gennaio (ore 18.00), ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali il giorno di
Pasqua o di Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza annuale;
nelle festività civili e/o religiose
(25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza; i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno dei figli. Qualora ciò non fosse possibile ed trascorreranno ad anni alterni con l'uno Per_1 Per_2
o l'altro genitore il pranzo (indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 21.00); I genitori si impegnano a rispettare in maniera puntuale gli orari previsti al presente paragrafo. Tutto quanto sopra fa salvi eventuali diversi accordi fra i genitori (da far risultare via mail o messaggio), che dovranno comunque assicurare ai figli un assetto regolare e ordinato di incontri. I coniugi dichiarano di impegnarsi, anche successivamente alla separazione, a mantenere un comportamento improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione, nell'interesse prioritario dei figli minori, al fine di garantire loro una crescita serena ed equilibrata;
Entrambe le parti si obbligano a condividere responsabilmente le decisioni riguardanti l'educazione, la salute,
l'istruzione e ogni altro aspetto rilevante della vita dei figli, mantenendo un dialogo costruttivo e un clima di civile convivenza, nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze dei minori;
I coniugi si impegnano altresì, nei limiti imposti dalla nuova condizione di separazione, a mantenere un atteggiamento di reciproca cura e sostegno morale, soprattutto in relazione alla gestione delle esigenze familiari e alla promozione del benessere dei figli;
I genitori potranno comunicare quotidianamente con i figli in via telefonica (senza previo accordo). In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto dei figli (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso. I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni. Nuovi eventuali compagni potranno essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale e, comunque, solamente nel caso di relazioni stabili e durature (in ogni caso tenuto conto dell'art. 337 sexies, I comma, terzo capoverso).
7.E) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore. Il signor si Parte_1
impegna a corrispondere alla RA a titolo di mantenimento dei Controparte_1
3 figli, l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base 30.12.2025. Il
GN si impegna a farsi integralmente carico delle spese relative ad uno sport Parte_1
dei bambini (il calcio per e la danza per . La RA Per_1 Per_2 Controparte_1
si impegna a farsi integralmente carico delle spese relative al nuoto dei bambini. I genitori si impegnano a sostenere tutte le restanti spese straordinarie relative ai figli (secondo la disciplina del verbale datato 15.9.2016 ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova, http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it) in misura del: -70% il padre ed il 30% la madre sino al
30.12.2025; -60% il padre ed il 40% la madre a decorrere dal 1.1.2026. In ogni caso le Parti devono comunicare preventivamente (tramite mail o messaggio) le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli. Il genitore che non avrà sostenuto la relativa spesa sarà tenuto al rimborso pro quota entro 15 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti
(salvo il caso di contestazioni motivate per le spese che necessitano il previo accordo). I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, per l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento. Le Parti concordano che l'assegno unico per i figli andrà ad integrale ed esclusivo beneficio della RA (che quindi lo percepirà nella Controparte_1 misura pari al 100%). Il GN , pertanto, si impegna ed obbliga sin d'ora ad effettuare Pt_1 tutti i necessari adempimenti affinché l'INPS corrisponda direttamente l'intero assegno a favore della moglie e/o comunque, si impegna ed obbliga, con decorrenza dalla firma del presente ricorso,
a sottoscrivere ogni relativa documentazione a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta.
Il cane Miele, regalato dalla nonna paterna ai nipoti, resterà nella casa coniugale affidato alla
Sig.ra che si impegna a pagare integralmente tutte le spese relative al cane salvo le CP_1
spese mediche da dividere al 50% tra le Parti. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per la carta di identità dei figli minori, documenti che, per questi ultimi, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano. Le spese legali resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono il presente ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge
4 31.12.2012, n. 247”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8.7.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta, rappresentando che, dalla loro unione, sono nati i figli , in Per_1
Genova il 9.1.2017 e in Genova l'1.4.2019. Per_2
2. All'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 5.5.2022;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. I figli ed restano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione e residenza stabile presso la madre nella casa coniugale di Genova, Via Trento n. 5 int. 10 sc. D. Per l'effetto, la casa coniugale di Genova, Via
Trento n. 5 int. 10 sc. D, di proprietà del marito, viene assegnata in godimento alla moglie ad esclusione del box pertinenziale sito in Genova, Piazza Merani 23R/97 che resterà nella disponibilità del GN . Il mobilio, gli arredi, gli elettrodomestici e le suppellettili Pt_1
5 presenti nella casa già coniugale ivi permangono nella piena disponibilità dell'assegnataria e dei figli. Le parti concordano che il GN potrà continuare a mantenere alcuni Pt_1
beni di sua proprietà presso la cantina pertinenziale alla casa coniugale di cui conserva una copia della chiave con facoltà di libero accesso. Il Sig. , entro e non oltre dodici Pt_1
mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, trasferirà la propria residenza presso altro immobile ove traslocherà i propri effetti e beni personali. Si precisa che gli impegni ed obblighi assunti con il presente atto permarranno immutati anche per il caso in cui il marito acquisisca un immobile in locazione o acquisti un nuovo immobile in proprietà Il signor continuerà, così come fino ad oggi ha fatto, a pagare le rate di mutuo ipotecario Pt_1 dal medesimo contratto per l'acquisto della casa coniugale per l'importo di circa euro
1.000,00 mensili e le spese di amministrazione straordinaria. Il Sig. porrà a reddito Pt_1
il box pertinenziale alla casa coniugale mediante locazione a terzi impegnandosi, con il ricavato netto dell'affitto a pagare sia le spese di amministrazione ordinaria dell'immobile sito in Genova Via Trento n. 5 int. 10 sc. D, che le spese di amministrazione del box sito in
Genova, Piazza Merani 23R/97, senza diritto di rivalsa nei confronti del coniuge assegnatario dal quale nulla potrà pretendere in restituzione a tale titolo. Qualora il ricavato netto dell'affitto del box non dovesse essere sufficiente a coprire per l'intero le spese di amministrazione ordinaria di cui sopra i coniugi si impegnano a pagare la differenza nella misura pari al 50% ciascuno. La RA si impegna ad intestarsi tutte le utenze CP_1
della casa coniugale con impegno a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta entro e non oltre 30 giorni dal cambio di residenza del GN . Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei seguenti modi Pt_1
e termini: a) weekend alternati dal sabato mattina ore 11:00 sino al martedì mattina (con riaccompagnamento all'asilo/scuola o, nei periodi di fermo didattico, presso la casa coniugale alle ore 10.00). b) un pernottamento infrasettimanale tutte le settimane nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì con riaccompagnamento a scuola e, nei periodi di fermo didattico, dalle ore 9.00 del lunedì con riaccompagnamento presso la casa coniugale alle ore 10.00 del martedì; c) un pomeriggio di tutte le settimane nella giornata del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso la casa coniugale. Nel periodo estivo di fermo didattico (indicativamente da metà giugno ad inizio settembre) l'orario del mercoledì sarà dalle ore 9.00 alle ore 20.00;d)nei week end di competenza materna il padre terrà i figli nella giornata del sabato dalle ore 14.00 alle ore
18.00 salvo imprevisti da comunicare alla madre con due giorni di anticipo;
e)due settimane anche consecutive durante le vacanze estive per ciascun genitore compatibilmente con i loro
6 impegni lavorativi. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni di cui sopra;
nel periodo natalizio: -il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 9.30 del 25 dicembre, ovvero la giornata del 25 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00, ad anni alterni;
-il periodo dal 25 dicembre (ore 17.00) fino al 31 dicembre (ore 12.00), ovvero dal 31 dicembre (ore
12.00) fino al 6 gennaio (ore 18.00), ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali il giorno di
Pasqua o di Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza annuale;
nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza; i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno dei figli. Qualora ciò non fosse possibile ed trascorreranno Per_1 Per_2 ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il pranzo (indicativamente dalle ore 11.00 alle ore
15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 21.00); I genitori si impegnano a rispettare in maniera puntuale gli orari previsti al presente paragrafo. Tutto quanto sopra fa salvi eventuali diversi accordi fra i genitori (da far risultare via mail o messagio), che dovranno comunque assicurare ai figli un assetto regolare e ordinato di incontri. I coniugi dichiarano di impegnarsi, anche successivamente alla separazione, a mantenere un comportamento improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione, nell'interesse prioritario dei figli minori, al fine di garantire loro una crescita serena ed equilibrata;
Entrambe le parti si obbligano a condividere responsabilmente le decisioni riguardanti l'educazione, la salute,
l'istruzione e ogni altro aspetto rilevante della vita dei figli, mantenendo un dialogo costruttivo e un clima di civile convivenza, nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze dei minori;
I coniugi si impegnano altresì, nei limiti imposti dalla nuova condizione di separazione, a mantenere un atteggiamento di reciproca cura e sostegno morale, soprattutto in relazione alla gestione delle esigenze familiari e alla promozione del benessere dei figli;
I genitori potranno comunicare quotidianamente con i figli in via telefonica (senza previo accordo). In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto dei figli (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso. I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni. Nuovi eventuali compagni potranno essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale e, comunque, solamente nel caso di relazioni stabili e durature (in ogni caso tenuto conto dell'art. 337 sexies, I comma, terzo capoverso).
7.E) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore. Il signor si impegna a Parte_1
7 corrispondere alla RA a titolo di mantenimento dei figli, Controparte_1
l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base
30.12.2025. Il GN si impegna a farsi integralmente carico delle spese Parte_1
relative ad uno sport dei bambini (il calcio per e la danza per . La RA Per_1 Per_2
si impegna a farsi integralmente carico delle spese relative al Controparte_1
nuoto dei bambini. I genitori si impegnano a sostenere tutte le restanti spese straordinarie relative ai figli (secondo la disciplina del verbale datato 15.9.2016 ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova, http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it) in misura del: -70% il padre ed il 30% la madre sino al 30.12.2025; -60% il padre ed il 40% la madre a decorrere dal 1.1.2026. In ogni caso le Parti devono comunicare preventivamente
(tramite mail o messaggio) le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli. Il genitore che non avrà sostenuto la relativa spesa sarà tenuto al rimborso pro quota entro 15 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti (salvo il caso di contestazioni motivate per le spese che necessitano il previo accordo). I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, per l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento. Le Parti concordano che l'assegno unico per i figli andrà ad integrale ed esclusivo beneficio della RA (che quindi lo percepirà nella Controparte_1 misura pari al 100%). Il GN , pertanto, si impegna ed obbliga sin d'ora ad Pt_1 effettuare tutti i necessari adempimenti affinché l'INPS corrisponda direttamente l'intero assegno a favore della moglie e/o comunque, si impegna ed obbliga, con decorrenza dalla firma del presente ricorso, a sottoscrivere ogni relativa documentazione a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta. Il cane Miele, regalato dalla nonna paterna ai nipoti, resterà nella casa coniugale affidato alla Sig.ra che si impegna a pagare CP_1
integralmente tutte le spese relative al cane salvo le spese mediche da dividere al 50% tra le
Parti. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per la carta di identità dei figli minori, documenti che, per questi ultimi, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via
8 transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano. Le spese legali resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono il presente ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31.12.2012, n. 247”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca )
Minuta redatta dal G.O.P., Dott.ssa Monica Arthemalle
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4511/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AS RE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Elena Femia
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/7/2025
Condizioni congiunte: “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. I figli ed Per_1
restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e residenza stabile Per_2 presso la madre nella casa coniugale di Genova, Via Trento n. 5 int. 10 sc. D. Per l'effetto, la casa
1 coniugale di Genova, Via Trento n. 5 int. 10 sc. D, di proprietà del marito, viene assegnata in godimento alla moglie ad esclusione del box pertinenziale sito in Genova, Piazza Merani 23R/97 che resterà nella disponibilità del GN . Il mobilio, gli arredi, gli elettrodomestici e le Pt_1
suppellettili presenti nella casa già coniugale ivi permangono nella piena disponibilità dell'assegnataria e dei figli. Le parti concordano che il GN potrà continuare a Pt_1
mantenere alcuni beni di sua proprietà presso la cantina pertinenziale alla casa coniugale di cui conserva una copia della chiave con facoltà di libero accesso. Il Sig. , entro e non oltre Pt_1
dodici mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, trasferirà la propria residenza presso altro immobile ove traslocherà i propri effetti e beni personali. Si precisa che gli impegni ed obblighi assunti con il presente atto permarranno immutati anche per il caso in cui il marito acquisisca un immobile in locazione o acquisti un nuovo immobile in proprietà. Il signor continuerà, Pt_1
così come fino ad oggi ha fatto, a pagare le rate di mutuo ipotecario dal medesimo contratto per l'acquisto della casa coniugale per l'importo di circa euro 1.000,00 mensili e le spese di amministrazione straordinaria. Il Sig. porrà a reddito il box pertinenziale alla casa Pt_1 coniugale mediante locazione a terzi impegnandosi, con il ricavato netto dell'affitto a pagare sia le spese di amministrazione ordinaria dell'immobile sito in Genova Via Trento n. 5 int. 10 sc. D, che le spese di amministrazione del box sito in Genova, Piazza Merani 23R/97, senza diritto di rivalsa nei confronti del coniuge assegnatario dal quale nulla potrà pretendere in restituzione a tale titolo.
Qualora il ricavato netto dell'affitto del box non dovesse essere sufficiente a coprire per l'intero le spese di amministrazione ordinaria di cui sopra i coniugi si impegnano a pagare la differenza nella misura pari al 50% ciascuno. La RA si impegna ad intestarsi tutte le utenze della CP_1
casa coniugale con impegno a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta entro e non oltre 30 giorni dal cambio di residenza del GN
. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei seguenti modi e termini: a) weekend Pt_1
alternati dal sabato mattina ore 11:00 sino al martedì mattina (con riaccompagnamento all'asilo/scuola o, nei periodi di fermo didattico, presso la casa coniugale alle ore 10.00). b) un pernottamento infrasettimanale tutte le settimane nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì con riaccompagnamento a scuola e, nei periodi di fermo didattico, dalle ore 9.00 del lunedì con riaccompagnamento presso la casa coniugale alle ore 10.00 del martedì; c) un pomeriggio di tutte le settimane nella giornata del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso la casa coniugale. Nel periodo estivo di fermo didattico
(indicativamente da metà giugno ad inizio settembre) l'orario del mercoledì sarà dalle ore 9.00 alle ore 20.00; d)nei week end di competenza materna il padre terrà i figli nella giornata del sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 salvo imprevisti da comunicare alla madre con due giorni di
2 anticipo;
e) due settimane anche consecutive durante le vacanze estive per ciascun genitore compatibilmente con i loro impegni lavorativi. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni di cui sopra;
nel periodo natalizio: -il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 9.30 del
25 dicembre, ovvero la giornata del 25 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00, ad anni alterni;
-il periodo dal 25 dicembre (ore 17.00) fino al 31 dicembre (ore 12.00), ovvero dal 31 dicembre (ore
12.00) fino al 6 gennaio (ore 18.00), ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali il giorno di
Pasqua o di Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza annuale;
nelle festività civili e/o religiose
(25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza; i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno dei figli. Qualora ciò non fosse possibile ed trascorreranno ad anni alterni con l'uno Per_1 Per_2
o l'altro genitore il pranzo (indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 21.00); I genitori si impegnano a rispettare in maniera puntuale gli orari previsti al presente paragrafo. Tutto quanto sopra fa salvi eventuali diversi accordi fra i genitori (da far risultare via mail o messaggio), che dovranno comunque assicurare ai figli un assetto regolare e ordinato di incontri. I coniugi dichiarano di impegnarsi, anche successivamente alla separazione, a mantenere un comportamento improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione, nell'interesse prioritario dei figli minori, al fine di garantire loro una crescita serena ed equilibrata;
Entrambe le parti si obbligano a condividere responsabilmente le decisioni riguardanti l'educazione, la salute,
l'istruzione e ogni altro aspetto rilevante della vita dei figli, mantenendo un dialogo costruttivo e un clima di civile convivenza, nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze dei minori;
I coniugi si impegnano altresì, nei limiti imposti dalla nuova condizione di separazione, a mantenere un atteggiamento di reciproca cura e sostegno morale, soprattutto in relazione alla gestione delle esigenze familiari e alla promozione del benessere dei figli;
I genitori potranno comunicare quotidianamente con i figli in via telefonica (senza previo accordo). In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto dei figli (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso. I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni. Nuovi eventuali compagni potranno essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale e, comunque, solamente nel caso di relazioni stabili e durature (in ogni caso tenuto conto dell'art. 337 sexies, I comma, terzo capoverso).
7.E) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore. Il signor si Parte_1
impegna a corrispondere alla RA a titolo di mantenimento dei Controparte_1
3 figli, l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base 30.12.2025. Il
GN si impegna a farsi integralmente carico delle spese relative ad uno sport Parte_1
dei bambini (il calcio per e la danza per . La RA Per_1 Per_2 Controparte_1
si impegna a farsi integralmente carico delle spese relative al nuoto dei bambini. I genitori si impegnano a sostenere tutte le restanti spese straordinarie relative ai figli (secondo la disciplina del verbale datato 15.9.2016 ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova, http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it) in misura del: -70% il padre ed il 30% la madre sino al
30.12.2025; -60% il padre ed il 40% la madre a decorrere dal 1.1.2026. In ogni caso le Parti devono comunicare preventivamente (tramite mail o messaggio) le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli. Il genitore che non avrà sostenuto la relativa spesa sarà tenuto al rimborso pro quota entro 15 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti
(salvo il caso di contestazioni motivate per le spese che necessitano il previo accordo). I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, per l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento. Le Parti concordano che l'assegno unico per i figli andrà ad integrale ed esclusivo beneficio della RA (che quindi lo percepirà nella Controparte_1 misura pari al 100%). Il GN , pertanto, si impegna ed obbliga sin d'ora ad effettuare Pt_1 tutti i necessari adempimenti affinché l'INPS corrisponda direttamente l'intero assegno a favore della moglie e/o comunque, si impegna ed obbliga, con decorrenza dalla firma del presente ricorso,
a sottoscrivere ogni relativa documentazione a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta.
Il cane Miele, regalato dalla nonna paterna ai nipoti, resterà nella casa coniugale affidato alla
Sig.ra che si impegna a pagare integralmente tutte le spese relative al cane salvo le CP_1
spese mediche da dividere al 50% tra le Parti. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per la carta di identità dei figli minori, documenti che, per questi ultimi, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano. Le spese legali resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono il presente ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge
4 31.12.2012, n. 247”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8.7.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta, rappresentando che, dalla loro unione, sono nati i figli , in Per_1
Genova il 9.1.2017 e in Genova l'1.4.2019. Per_2
2. All'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 5.5.2022;
[...]
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. I figli ed restano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione e residenza stabile presso la madre nella casa coniugale di Genova, Via Trento n. 5 int. 10 sc. D. Per l'effetto, la casa coniugale di Genova, Via
Trento n. 5 int. 10 sc. D, di proprietà del marito, viene assegnata in godimento alla moglie ad esclusione del box pertinenziale sito in Genova, Piazza Merani 23R/97 che resterà nella disponibilità del GN . Il mobilio, gli arredi, gli elettrodomestici e le suppellettili Pt_1
5 presenti nella casa già coniugale ivi permangono nella piena disponibilità dell'assegnataria e dei figli. Le parti concordano che il GN potrà continuare a mantenere alcuni Pt_1
beni di sua proprietà presso la cantina pertinenziale alla casa coniugale di cui conserva una copia della chiave con facoltà di libero accesso. Il Sig. , entro e non oltre dodici Pt_1
mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, trasferirà la propria residenza presso altro immobile ove traslocherà i propri effetti e beni personali. Si precisa che gli impegni ed obblighi assunti con il presente atto permarranno immutati anche per il caso in cui il marito acquisisca un immobile in locazione o acquisti un nuovo immobile in proprietà Il signor continuerà, così come fino ad oggi ha fatto, a pagare le rate di mutuo ipotecario Pt_1 dal medesimo contratto per l'acquisto della casa coniugale per l'importo di circa euro
1.000,00 mensili e le spese di amministrazione straordinaria. Il Sig. porrà a reddito Pt_1
il box pertinenziale alla casa coniugale mediante locazione a terzi impegnandosi, con il ricavato netto dell'affitto a pagare sia le spese di amministrazione ordinaria dell'immobile sito in Genova Via Trento n. 5 int. 10 sc. D, che le spese di amministrazione del box sito in
Genova, Piazza Merani 23R/97, senza diritto di rivalsa nei confronti del coniuge assegnatario dal quale nulla potrà pretendere in restituzione a tale titolo. Qualora il ricavato netto dell'affitto del box non dovesse essere sufficiente a coprire per l'intero le spese di amministrazione ordinaria di cui sopra i coniugi si impegnano a pagare la differenza nella misura pari al 50% ciascuno. La RA si impegna ad intestarsi tutte le utenze CP_1
della casa coniugale con impegno a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta entro e non oltre 30 giorni dal cambio di residenza del GN . Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei seguenti modi Pt_1
e termini: a) weekend alternati dal sabato mattina ore 11:00 sino al martedì mattina (con riaccompagnamento all'asilo/scuola o, nei periodi di fermo didattico, presso la casa coniugale alle ore 10.00). b) un pernottamento infrasettimanale tutte le settimane nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì con riaccompagnamento a scuola e, nei periodi di fermo didattico, dalle ore 9.00 del lunedì con riaccompagnamento presso la casa coniugale alle ore 10.00 del martedì; c) un pomeriggio di tutte le settimane nella giornata del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso la casa coniugale. Nel periodo estivo di fermo didattico (indicativamente da metà giugno ad inizio settembre) l'orario del mercoledì sarà dalle ore 9.00 alle ore 20.00;d)nei week end di competenza materna il padre terrà i figli nella giornata del sabato dalle ore 14.00 alle ore
18.00 salvo imprevisti da comunicare alla madre con due giorni di anticipo;
e)due settimane anche consecutive durante le vacanze estive per ciascun genitore compatibilmente con i loro
6 impegni lavorativi. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni di cui sopra;
nel periodo natalizio: -il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 9.30 del 25 dicembre, ovvero la giornata del 25 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00, ad anni alterni;
-il periodo dal 25 dicembre (ore 17.00) fino al 31 dicembre (ore 12.00), ovvero dal 31 dicembre (ore
12.00) fino al 6 gennaio (ore 18.00), ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali il giorno di
Pasqua o di Pasquetta secondo il criterio dell'alternanza annuale;
nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza; i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno dei figli. Qualora ciò non fosse possibile ed trascorreranno Per_1 Per_2 ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il pranzo (indicativamente dalle ore 11.00 alle ore
15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 21.00); I genitori si impegnano a rispettare in maniera puntuale gli orari previsti al presente paragrafo. Tutto quanto sopra fa salvi eventuali diversi accordi fra i genitori (da far risultare via mail o messagio), che dovranno comunque assicurare ai figli un assetto regolare e ordinato di incontri. I coniugi dichiarano di impegnarsi, anche successivamente alla separazione, a mantenere un comportamento improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione, nell'interesse prioritario dei figli minori, al fine di garantire loro una crescita serena ed equilibrata;
Entrambe le parti si obbligano a condividere responsabilmente le decisioni riguardanti l'educazione, la salute,
l'istruzione e ogni altro aspetto rilevante della vita dei figli, mantenendo un dialogo costruttivo e un clima di civile convivenza, nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze dei minori;
I coniugi si impegnano altresì, nei limiti imposti dalla nuova condizione di separazione, a mantenere un atteggiamento di reciproca cura e sostegno morale, soprattutto in relazione alla gestione delle esigenze familiari e alla promozione del benessere dei figli;
I genitori potranno comunicare quotidianamente con i figli in via telefonica (senza previo accordo). In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto dei figli (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso. I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni. Nuovi eventuali compagni potranno essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale e, comunque, solamente nel caso di relazioni stabili e durature (in ogni caso tenuto conto dell'art. 337 sexies, I comma, terzo capoverso).
7.E) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore. Il signor si impegna a Parte_1
7 corrispondere alla RA a titolo di mantenimento dei figli, Controparte_1
l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base
30.12.2025. Il GN si impegna a farsi integralmente carico delle spese Parte_1
relative ad uno sport dei bambini (il calcio per e la danza per . La RA Per_1 Per_2
si impegna a farsi integralmente carico delle spese relative al Controparte_1
nuoto dei bambini. I genitori si impegnano a sostenere tutte le restanti spese straordinarie relative ai figli (secondo la disciplina del verbale datato 15.9.2016 ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova, http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it) in misura del: -70% il padre ed il 30% la madre sino al 30.12.2025; -60% il padre ed il 40% la madre a decorrere dal 1.1.2026. In ogni caso le Parti devono comunicare preventivamente
(tramite mail o messaggio) le spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli. Il genitore che non avrà sostenuto la relativa spesa sarà tenuto al rimborso pro quota entro 15 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti (salvo il caso di contestazioni motivate per le spese che necessitano il previo accordo). I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, per l'effetto, nulla verrà corrisposto a titolo di concorso al mantenimento. Le Parti concordano che l'assegno unico per i figli andrà ad integrale ed esclusivo beneficio della RA (che quindi lo percepirà nella Controparte_1 misura pari al 100%). Il GN , pertanto, si impegna ed obbliga sin d'ora ad Pt_1 effettuare tutti i necessari adempimenti affinché l'INPS corrisponda direttamente l'intero assegno a favore della moglie e/o comunque, si impegna ed obbliga, con decorrenza dalla firma del presente ricorso, a sottoscrivere ogni relativa documentazione a prima richiesta e senza frapporre ostacoli di sorta. Il cane Miele, regalato dalla nonna paterna ai nipoti, resterà nella casa coniugale affidato alla Sig.ra che si impegna a pagare CP_1
integralmente tutte le spese relative al cane salvo le spese mediche da dividere al 50% tra le
Parti. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per la carta di identità dei figli minori, documenti che, per questi ultimi, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via
8 transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano. Le spese legali resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono il presente ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31.12.2012, n. 247”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca )
Minuta redatta dal G.O.P., Dott.ssa Monica Arthemalle
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