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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2022 depositato il 19/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Foggia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320229001320313000 IVA-ALTRO 2010 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 TT 0803628427 - CF_Difensore_1
Difensore_2 TT - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Foggia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4331 CUT 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8365 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2216 SPESE GIUDIZIO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4619/13 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90013203 13/0001 , emessa, dalla Agenzia delle Entrate–
Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Foggia,notificata in data 21/04/2022, richiedente il pagamento di una somma a titolo di contributo unificato tributario, spese di giudizio, diritto annuale camera di commercio, imposta sul valore aggiunto, IRAP, IRES, interessi sanzioni oltre ad aggi e spese di notifica e quindi per complessivi Euro 382.834,04.
Motivi di ricorso: incompetenza territoriale difetto legittimazione agente riscossione Foggia;
l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è nulla per insanabile inesistenza della notifica;
nessun atto prodromico
è stato ritualmente notificato in al ricorrente;
difetto di motivazione;
prescrizione.
Agenzia delle entrate riscossione si oppone e chiede l'inammissibilità del ricorso.
Il Mef si oppone rilevando che l'avviso di liquidazione notificato, prodromico alla cartella, non è stato impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento è un atto impugnabile a condizione che il ricorrente venga a conoscenza con esso degli addebiti richiesti.
Nel caso di specie l'atto impugnato è relativo a tre cartelle di pagamento e un accertamento. I crediti richiesti sono CUT, spese di giudizio, diritti CCIA, accertamanto IVA IR .
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Dall'esame degli atti si evince che il ricorrente non prova la propria residenza in Emilia Romagna alle date di notifica degli atti prodromici.
In merito alla notifica dell'atto impugnato la realtà della riscossione caratterizzata da un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale (all'attualità, naturalmente comprensivo della Regione Sicilia, in virtù dell'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti. In ogni caso l'impugnativa dell'atto prova che la notificazione ha raggiunto il suo scopo.
Il ricorrente ha già promosso opposizione avverso l'avviso di accertamento nr. TVK031104619/2013 sotteso alla intimazione oggi impugnata. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 1300 depositata il 20/06/2016 dela
CTP Foggia. Per cui il ricorso è inammissibile per questo atto.
Per i restanti atti contenuti nell'intimazione si rileva che questi non sono venuti a conoscenza del ricorrente con l'intimazione qui impugnata, ma già conosciuti con le cartelle prodromiche tutte notificate previa poste con avviso di deposito alla casa comunale.
Per tutto quanto detto la Corte dichiara inammissibile il ricorso per la parte relativa all'accertamento nr.
TVK031104619/2013 , rigetta il ricorso per il resto e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 300,00 per il MEF, ed euro 3000,00 per Agenzia delle entrate riscossione, per le spese di giudizio oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per la parte relativa all'accertamento nr. TVK031104619/2013; rigetta il ricorso per il resto.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 300,00 a favore del MEF, ed euro 3000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, per le spese di giudizio oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2022 depositato il 19/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Foggia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320229001320313000 IVA-ALTRO 2010 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 TT 0803628427 - CF_Difensore_1
Difensore_2 TT - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Foggia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 4331 CUT 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8365 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2216 SPESE GIUDIZIO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4619/13 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90013203 13/0001 , emessa, dalla Agenzia delle Entrate–
Riscossione – Agente della riscossione – prov. di Foggia,notificata in data 21/04/2022, richiedente il pagamento di una somma a titolo di contributo unificato tributario, spese di giudizio, diritto annuale camera di commercio, imposta sul valore aggiunto, IRAP, IRES, interessi sanzioni oltre ad aggi e spese di notifica e quindi per complessivi Euro 382.834,04.
Motivi di ricorso: incompetenza territoriale difetto legittimazione agente riscossione Foggia;
l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è nulla per insanabile inesistenza della notifica;
nessun atto prodromico
è stato ritualmente notificato in al ricorrente;
difetto di motivazione;
prescrizione.
Agenzia delle entrate riscossione si oppone e chiede l'inammissibilità del ricorso.
Il Mef si oppone rilevando che l'avviso di liquidazione notificato, prodromico alla cartella, non è stato impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento è un atto impugnabile a condizione che il ricorrente venga a conoscenza con esso degli addebiti richiesti.
Nel caso di specie l'atto impugnato è relativo a tre cartelle di pagamento e un accertamento. I crediti richiesti sono CUT, spese di giudizio, diritti CCIA, accertamanto IVA IR .
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda.
Dall'esame degli atti si evince che il ricorrente non prova la propria residenza in Emilia Romagna alle date di notifica degli atti prodromici.
In merito alla notifica dell'atto impugnato la realtà della riscossione caratterizzata da un unico Agente della riscossione, deputato a svolgere le funzioni di riscossione nazionale, di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate, sull'intero territorio nazionale (all'attualità, naturalmente comprensivo della Regione Sicilia, in virtù dell'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) sono venuti meno tutti i limiti territoriali previgenti. In ogni caso l'impugnativa dell'atto prova che la notificazione ha raggiunto il suo scopo.
Il ricorrente ha già promosso opposizione avverso l'avviso di accertamento nr. TVK031104619/2013 sotteso alla intimazione oggi impugnata. Il giudizio si è concluso con sentenza n. 1300 depositata il 20/06/2016 dela
CTP Foggia. Per cui il ricorso è inammissibile per questo atto.
Per i restanti atti contenuti nell'intimazione si rileva che questi non sono venuti a conoscenza del ricorrente con l'intimazione qui impugnata, ma già conosciuti con le cartelle prodromiche tutte notificate previa poste con avviso di deposito alla casa comunale.
Per tutto quanto detto la Corte dichiara inammissibile il ricorso per la parte relativa all'accertamento nr.
TVK031104619/2013 , rigetta il ricorso per il resto e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 300,00 per il MEF, ed euro 3000,00 per Agenzia delle entrate riscossione, per le spese di giudizio oltre oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per la parte relativa all'accertamento nr. TVK031104619/2013; rigetta il ricorso per il resto.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 300,00 a favore del MEF, ed euro 3000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, per le spese di giudizio oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino