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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea LA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1260 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. , quale erede della sig. Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ) deceduta il 19.5.2024, rappresentato e difeso
[...] C.F._2 dall'Avv. Giovanni Franchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso il suo studio in Borgo G. Tommasini n. 20 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Marabini (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. Regnoli C.F._4
n. 51 a Forlì, giusta procura in atti
APPELLATA
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberta Sama (c.f.
) e IA MA (c.f. ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso il loro studio in Via de Gasperi n. 8 a Ravenna, giusta procura in atti;
APPELLATA
(c.f. ) in persona del Sindaco pro-tempore in carica, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Ricci (c.f. ) con C.F._7
pagina 1 di 12 domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti Email_1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. , in persona del Presidente della Controparte_4 P.IVA_4
Giunta regionale pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Rosaria
SS VA (c.f. ) e RT BO (c.f. C.F._8
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Via G. Marconi, C.F._9
n. 34 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 569/2022 del 10.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.9.2025:
Appellante Pt_1
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dalla sig.ra per il suo Persona_1 ricovero presso la (P. IVA Controparte_5
), con sede in 47922 VISERBELLA DI RIMINI, Via Porto Palos n. 93, per P.IVA_1 Cont essere la retta a carico del Servizio Sanitario regionale e/o o, quanto meno per il 50%
e per il residuo a carico del Controparte_3
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dalla sig.ra e eventualmente per lei dalla sua amministratrice di sostegno, perché Parte_2 contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
PER L'EFFETTO: dichiarare tenute e condannare, in solido fra loro, “ CP_1
, l' la e il
[...] Controparte_2 Controparte_6 tutti in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, alla Controparte_3 restituzione in favore del signor , quale erede per la quota del 50% della Parte_1 signora della la somma di € 56.750.00, pari al 50% di € 113.500,00=, oltre Persona_1 interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda;
Con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle di mediazione, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
− DICHIARARE INAMMISSIBILE L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO proposto dalla sig.ra , in qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra Parte_3 CP_7
per violazione dell'art. 342 c.p.c.
[...]
− DICHIARARE IN OGNI CASO INAMMISSIBILE IL MUTAMENTO DELLA DOMANDA
AVVENUTA IN PRIMO GRADO, riproposta in questa forma nel grado di appello, rispetto alle conclusioni dell'atto di citazione avanti al Tribunale
pagina 2 di 12 − RIGETTARE L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO AL Controparte_3
NEL MERITO
− DICHIARARE L'INFONDATEZZA DEI MOTIVI DI APPELLO proposti dalla Signora
, nell'interesse della Signora Parte_3 Persona_1
− DICHIARARE L'INFONDATEZZA DEI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE proposti dal Controparte_3
e per l'effetto
− RIGETTARE IN TOTO LE DOMANDE AVVERSARIE e
− CONFERMARE LA SENTENZA IMPUGNATA” con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge, nonché maggiorazione del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”.
Appellata ): Controparte_2
“in via principale, che venga dichiarata l'estinzione del procedimento senza alcuna possibilità di riassunzione e si oppone alla concessione di un nuovo termine per
l'integrazione del contraddittorio richiesto dalla difesa di parte appellante, considerata la perentorietà del termine di legge in caso di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..
In via preliminare: dichiarare l'appello avversario inammissibile ex art. 348 bis c.p.c con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 1126/2022 (RG. N. 3562/2020) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge.
In via ulteriormente preliminare: dichiarare il II motivo d'appello inammissibile atteso il divieto di introduzione di domande ed eccezioni nuove in sede di gravame con conseguente conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Rimini n. 1126/2022 (RG. N. 3562/2020) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge.
In via principale nel merito: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1126/2022
(RG. N. 3562/2020), pubblicata il 22.11.2022, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge.”
Appellato -appellante incidentale : Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE
- accogliere l'appello incidentale proposto dal accertando e dichiarando Controparte_3 il difetto di legittimazione passiva del per tutti i motivi esposti in Controparte_3 narrativa;
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello proposto dalla sig.ra
[...]
, in qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra per Parte_3 CP_7 violazione dell'art. 342 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in qualità di Parte_3 amministratrice di sostegno della sig.ra in quanto infondato in fatto e in CP_7 diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente,
- confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Rimini n. 569/2022, resa nel procedimento R.G. 2335/2018 e depositata in data 10.6.2022. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 3 di 12
APPELLATA (EG IA NA):
“- in via preliminare, di rito, instano affinché sia dato atto, con ordinanza, senza ulteriore rinvio, dell'intervenuta estinzione del presente procedimento d'appello ex art. 102 e 307, comma 3, c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato con ordinanza del 10 dicembre 2024;
- in alternativa, ma pur sempre in via preliminare, di rito, pronunciare l'inammissibilità dell'appello in applicazione dell'art. 331, comma 2, c.p.c.;
- solo in via subordinata, per quanto occorrer possa, precisano le proprie conclusioni fin da subito come da comparsa di risposta e precisamente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: a) in rito, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c.;
b) nel merito, respingere integralmente l'appello in epigrafe in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
In subordine, dichiarare in ogni caso inammissibile il mutamento della domanda avvenuta in primo grado, riproposta in questa forma nel grado di appello, rispetto alle conclusioni dell'atto di citazione avanti al Tribunale. Vinte le spese anche del grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , debitamente autorizzata dal Giudice Tutelare, quale Parte_3
amministratrice di sostegno della sig. con atto di citazione del 10.6.2018, Persona_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la
[...]
(da qui , l' Controparte_5 CP_1 Controparte_8
(da qui ) e la (da qui
[...] CP_9 Controparte_6
, deducendo: CP_6
- la sig. affetta dal morbo di Alzheimer ed invalida al 100%, era stata Persona_1 ricoverata dal 25.5.2013 presso la Controparte_5
[...]
- l' di aveva autorizzato l'ingresso della paziente presso la struttura, a CP_9 CP_3
tempo indeterminato, con la precisazione che i costi di assistenza sanitaria sarebbero stati a carico dell'azienda, mentre l'amministratore di sostegno avrebbe dovuto corrispondere la retta giornaliera di € 49,50;
- con atto unilaterale del 23.5.2013 la sig. si era impegnata, nella sua Parte_3 qualità di amministratore di sostegno, a corrispondere la retta di € 49,50 per ogni giorno di ricovero e quindi alla data della citazione era stata versata la complessiva somma di €
85.500,00;
- secondo l'attrice, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate quelle sanitarie, l'attività andava considerata di rilievo sanitario e, pertanto, la pagina 4 di 12 retta di ricovero doveva essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- il DPCM 14.2.2001 aveva distinto tra “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” a carico delle ASL, dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” di competenza dei
Comuni con partecipazione della spesa da parte dei cittadini e le “prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a carico del SSN;
- i malati di Alzheimer ed invalidi al 100% come la sig. avrebbero sempre Per_1 bisogno di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” con relativa spesa a carico del SSN, senza possibilità di distinguere il tipo di spesa;
- l'impegno di pagamento della retta era nullo per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c..
Parte attrice concludeva chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 85.500,00.
2. La quale gestore della si Controparte_1 Controparte_5
costituiva in giudizio esponendo:
- la struttura residenziale forniva prestazioni di natura socioassistenziale e di natura sociosanitaria, in favore di anziani – autosufficienti e non –con trattamenti ed attività estesi a tutto l'arco della giornata;
- le prestazioni ed il conseguente pagamento della retta era disciplinato dal contratto di servizio con l' ed i singoli comuni del circondario di Controparte_2 CP_2 CP_3
- in forza di detto contratto, il costo delle prestazioni “sanitarie” era a carico dell' CP_9
e del Fondo Sanitario Regionale, mentre i costi di tutte le restanti attività prestate in favore di ciascun paziente erano ripartite in due quote di cui la prima a carico di parte pubblica e la seconda a carico dell'utente a titolo di “retta”, fatte salve le situazioni di indigenza dell'utente medesimo nel qual caso il Comune firmatario del contratto avrebbe contribuito al pagamento della stessa in tutto o in parte;
- il 6.11.2012 la sig. era stata valutata in grave non autosufficienza e veniva Per_1
autorizzato il ricovero a tempo indeterminato in casa protetta;
- successivamente l'amministratore di sostegno della paziente in data 23.5.2013 aveva sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo con il quale assumeva l'impegno al pagamento di una retta giornaliera di € 49,50 (poi elevato ad € 50,05) meno l'eventuale contributo integrativo del CP_3
- l'attrice aveva regolarmente adempiuto all'impegno assunto pagando le rette;
- con il DPCM 29.11.2001, il livello essenziale di assistenza garantito consisteva nell'erogazione a carico del SSN del 50% delle prestazioni di assistenza e ricovero “nelle
pagina 5 di 12 quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili”;
- le prestazioni fornite alla paziente non richiedevano prestazioni sanitarie ma quasi esclusivamente socioassistenziali e pertanto erano riconducibili ex DPCM 29.11.2001 al regime di compartecipazione dei costi con la parte privata;
- la retta rimasta a carico della sig. era sempre stata inferiore al 50% individuato Per_1
dal DPCM 29.11.2001 (all. 1C Tab. 9);
- l'impegno assunto al pagamento della quota di retta era pienamente valido.
[... La convenuta concludeva chiedendo in via preliminare di chiamare in causa il CP_3
per essere manlevata in caso di condanna e nel merito il rigetto della domanda. CP_3
3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_6
- il DPCM 29.11.2001 con la “definizione dei livelli essenziali di assistenza” (c.d.
L.E.A.) aveva innovato la disciplina delle prestazioni sanitarie connesse con ricoveri in strutture residenziali socio-assistenziali;
- nel caso di ricovero caratterizzato anche da prestazioni sanitarie, la spesa era forfettariamente ripartita per il 50% a carico del SSN e per il restante 50% a carico dell'utente (o del in particolari condizioni d'indigenza degli utenti secondo CP_3
regolamento comunale) (v. All.
1.c del DPCM);
- il successivo DPCM 12.11.2017 aveva confermato che le prestazioni mediche, infermieristiche e farmacologiche, se necessarie all'utente, “sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera” (art. 30 co. 2);
- le prestazioni di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale in favore di anziani non autosufficienti che erano finanziate per parte pubblica dal Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza (FRNA) e le competenze della si riducevano alla mera CP_6
ripartizione dello stesso tra le singole , le quali gestivano la propria CP_2
porzione di FRNA in via autonoma;
- la non aveva il potere di versare agli erogatori dei servizi le somme dovute CP_6
per i singoli utenti, con seguente difetto di legittimazione passiva;
- le spese per prestazioni strettamente sanitarie (di competenza del SSN) e quelle di natura sociale (di competenza dei Comuni) in quanto operativamente non distinguibili, secondo l'all.
1.c del citato DPCM erano forfettariamente a carico per il 50% degli utenti (o dei Comuni per il caso di indigenza secondo i requisiti fissati dai
Regolamenti).
pagina 6 di 12 La concludeva per il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito CP_6
chiedendo il rigetto delle domande attrici.
4. Si costituiva in giudizio l' , esponendo: Controparte_2
- l' era priva di legittimazione passiva in quanto il costo della lungodegenza non CP_9
era a carico del SSN;
- tutte le restanti attività prestate in favore di ciascun utente sarebbero state remunerate alla struttura, secondo un tariffario regionale approvato con DGR n. 2110/2009 e n.
273/2016 suddiviso in due quote di cui una a carico di parte pubblica, versata alla struttura direttamente dall' utilizzando il Fondo Regionale per la non CP_9
Autosufficienza e la seconda versata alla struttura;
- l'utente era tenuto a compartecipare ai costi per le prestazioni attinenti ad attività socioassistenziali e non sanitarie.
L concludeva chiedendo in via preliminare di chiamare in causa il CP_9 Controparte_3
e nel merito per il proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande attrici.
5. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il esponendo: Controparte_3
- il era privo di legittimazione passiva in forza dell'art. 4, co. 1, del DPCM CP_3
del 14.02.2001 che attribuiva alla Regioni la competenza a disciplinare la materia;
- con l'entrata in vigore del DPCM 29.11.2001, il livello essenziale di assistenza garantito consisteva nell'erogazione a carico del SSN del 50% delle prestazioni di assistenza e ricovero “nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili”;
- la sig.ra non si poteva considerare in una fase acuta della malattia e le sue Per_1
esigenze sanitarie erano residuali rispetto a quello socioassistenziali;
- nessuno stato di indigenza era stato provato né chiesto al Comune.
Il concludeva chiedendo il rigetto delle domande attrici. CP_3
6. All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 569/2022, rigettava le domande attoree.
7. Avverso la predetta decisione proponeva appello la sig. , Parte_3
quale amministratore di sostegno della sig. Persona_1
8. Si costituivano in giudizio la l' Controparte_1 Controparte_2
e la chiedendo il rigetto dell'appello; si
[...] Controparte_6 costituiva altresì il chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_3
pagina 7 di 12 appello incidentale.
9. A seguito del decesso della sig. avvenuto il 19.5.2024, con Persona_1
dichiarazione resa dal difensore nelle note di trattazione scritta del 11.11.2024, si costituiva n giudizio per la sua prosecuzione ex art. 302 c.p.c. il sig. , quale Parte_1
erede della predetta, subentrando nella posizione della dante causa, così facendo valere la domanda da lei originariamente proposta.
10. Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, fissata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta;
in particolare la (ed invero anche l' Controparte_6 Controparte_2
) evidenziava come dalla dichiarazione di successione depositata dal
[...]
risultava erede anche il sig. ; pertanto la Pt_1 Persona_2 Controparte_6 chiedeva che la Corte provvedesse a disporre l'integrazione del contraddittorio
[...]
anche nei confronti del predetto coerede, trattandosi di litisconsorzio processuale necessario.
11. La Corte, pertanto, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del sig. con propria ordinanza del 10.12.2024 così disponeva: “ordina Persona_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. mediante Persona_2 notifica dell'atto di citazione in appello e della presente ordinanza a cura della EG
IA NA, nel rispetto dei termini a comparire di legge”.
12. La causa veniva quindi rinviata all'udienza cartolare del 22.7.2025 per la verifica dell'adempimento disposto con la predetta ordinanza.
13. Alla predetta udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed in particolare le appellate rilevavano come nessuna delle parti avesse provveduto all'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte con la predetta ordinanza e pertanto chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo ex art. 307
c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione di venti giorni per memorie conclusive e venti giorni per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. La Corte non può esimersi dal pronunciare l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede sig. , come indicato nella propria ordinanza del Persona_2
10.12.2024.
15. Per pacifica giurisprudenza, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la legittimazione attiva o passiva si trasmette agli eredi i quali, succedendo nel pagina 8 di 12 processo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (a prescindere dalla scindibilità o inscindibilità del rapporto sostanziale), sicché, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio e, quindi il Giudice, avendo conoscenza processuale di tale evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eventuali eredi (cfr. in tal senso Cass. n. 28447/2020) (1). La natura processuale del litisconsorzio si verifica tra i coeredi a seguito del decesso della parte essendo evidente che, senza la presenza di tutti i coeredi in giudizio, la posizione processuale del de cuius non sarebbe pienamente ricostituita. Il giudice d'appello deve ordinare quindi, anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
16. Inoltre, è noto che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria. La natura perentoria del termine e la funzione di garanzia dell'integrità del contraddittorio giustificano, infatti, tale ampia legittimazione processuale, che, tra l'altro, trova conferma nella possibilità del Giudice di rilevare d'ufficio la violazione del termine e dichiarare l'estinzione del giudizio, operando la stessa di diritto ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
17. Né può essere concesso un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, in quanto equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. (v. Cass. n. 28298/2021 e n. 10142/2022).
Pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e la sua violazione determina la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria. Come ricordato da Cass. n. 22866/2019: "il termine concesso dal giudice per
l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c.,
(1) Più di recente con riferimento ad un credito vantato dal de cuius: “In ogni caso, in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024; Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 19/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007) (Cass. n. 18494/2025).
pagina 9 di 12 comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., 2n. 3497 del 10/4/1999; Cass., 5, n. - 15062 del 5/8/2004, Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008)”. La natura perentoria del termine e la funzione di garanzia dell'integrità del contraddittorio giustificano la legittimazione processuale, che, tra l'altro, trova conferma nella possibilità del Giudice di rilevare d'ufficio la violazione del termine e dichiarare l'estinzione del giudizio, operando la stessa di diritto art. 307 c.p.c..
18. Dunque, la giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, è consolidata nel senso di affermare che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione.
19. Sul punto l'appellante ritiene che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio che ha previsto l'incombente “a cura” della EG sia nulla. Invero tale tesi non può trovare accoglimento;
l'indicazione del soggetto cui è affidato l'incombente non è determinante, considerato che l'integrazione del contraddittorio è un atto di impulso del processo e pertanto il relativo onere grava su tutte le parti interessate, indipendentemente dalla sua indicazione da parte del giudice (che difatti può anche non essere fatta). Sebbene nell'ordinanza sia indicato “a cura della , era interesse preminente dell'appellante CP_6
(attore e soccombente in primo grado) provvedervi, dando impulso al processo per evitare l'estinzione del giudizio stesso, a prescindere dal comportamento della o delle altre CP_6
parti processuali.
20. La Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo cui “in caso di ordine
d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all'omissione consegue
l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.2 (Cass. n.
3967/2012 Rv. 622083 - 01; idem n. 3019/2005). Difatti, “in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la cui omissione determina l'estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire
l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.” (così in motivazione Cass. n.
20073/2021). In breve, in merito all'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare l'integrazione, può e deve provvedere chiunque vi abbia interesse ad impedire tale effetto pregiudizievole, “e ciò, indipendentemente dall'identità del soggetto tenuto ad effettuare
pagina 10 di 12 l'integrazione, giacché - essendo la sanzione dell'estinzione del giudizio, ricollegata all'omissione - all'incombente può e deve provvedere chiunque vi abbia interesse ad impedire tale effetto pregiudizievole” (così in motivazione Cass. n. 3967/2012).
21. Nella fattispecie, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede è scaturita dall'atto di intervento depositato in data 11.11.2024 Persona_2
da parte di nella qualità di erede della defunta. La Corte ha Parte_1 disposto con propria ordinanza l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede
“a cura della (parte che ha indicato la necessità di integrare il contraddittorio). CP_6
D'altra parte, non può revocarsi in dubbio che l'interesse all'adempimento gravava su tutte le parti, ancorché a vario titolo. Ma né la né alcuna delle Controparte_6
altre parti (ivi compreso il appellante incidentale), hanno provveduto ad Controparte_3
integrare il contraddittorio nel termine perentorio assegnato e pertanto tutte le parti hanno manifestato l'assenza di interesse alla prosecuzione.
22. Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c..
La pronuncia in rito comporta l'assorbimento di ogni motivo sia dell'appello principale sia di quello incidentale proposto dal (in punto di difetto di legittimazione Controparte_3
passiva).
23. In ordine al regolamento delle spese di lite, come detto, in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio la cui omissione determina l'estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia stata pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti, è impossibile identificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite (arg. da Cass.
Sez. 3, 14/02/1976, n. 478; Cass. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3967) (così in motivazione Cass. n.
20073/2021). Pertanto, non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 310 co. 4 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
24. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR n.
115/2002 in quanto la disposizione si applica ai soli casi tipici in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione); come ricordato dalla Cassazione, “quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez.
6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria,
pagina 11 di 12 essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315)” (Cass. n. 17543/20245).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Bologna, 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea LA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea LA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1260 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. , quale erede della sig. Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ) deceduta il 19.5.2024, rappresentato e difeso
[...] C.F._2 dall'Avv. Giovanni Franchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso il suo studio in Borgo G. Tommasini n. 20 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Marabini (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. Regnoli C.F._4
n. 51 a Forlì, giusta procura in atti
APPELLATA
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberta Sama (c.f.
) e IA MA (c.f. ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso il loro studio in Via de Gasperi n. 8 a Ravenna, giusta procura in atti;
APPELLATA
(c.f. ) in persona del Sindaco pro-tempore in carica, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Ricci (c.f. ) con C.F._7
pagina 1 di 12 domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti Email_1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. , in persona del Presidente della Controparte_4 P.IVA_4
Giunta regionale pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Rosaria
SS VA (c.f. ) e RT BO (c.f. C.F._8
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Via G. Marconi, C.F._9
n. 34 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 569/2022 del 10.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.9.2025:
Appellante Pt_1
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dalla sig.ra per il suo Persona_1 ricovero presso la (P. IVA Controparte_5
), con sede in 47922 VISERBELLA DI RIMINI, Via Porto Palos n. 93, per P.IVA_1 Cont essere la retta a carico del Servizio Sanitario regionale e/o o, quanto meno per il 50%
e per il residuo a carico del Controparte_3
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dalla sig.ra e eventualmente per lei dalla sua amministratrice di sostegno, perché Parte_2 contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
PER L'EFFETTO: dichiarare tenute e condannare, in solido fra loro, “ CP_1
, l' la e il
[...] Controparte_2 Controparte_6 tutti in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, alla Controparte_3 restituzione in favore del signor , quale erede per la quota del 50% della Parte_1 signora della la somma di € 56.750.00, pari al 50% di € 113.500,00=, oltre Persona_1 interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda;
Con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle di mediazione, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
− DICHIARARE INAMMISSIBILE L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO proposto dalla sig.ra , in qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra Parte_3 CP_7
per violazione dell'art. 342 c.p.c.
[...]
− DICHIARARE IN OGNI CASO INAMMISSIBILE IL MUTAMENTO DELLA DOMANDA
AVVENUTA IN PRIMO GRADO, riproposta in questa forma nel grado di appello, rispetto alle conclusioni dell'atto di citazione avanti al Tribunale
pagina 2 di 12 − RIGETTARE L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO AL Controparte_3
NEL MERITO
− DICHIARARE L'INFONDATEZZA DEI MOTIVI DI APPELLO proposti dalla Signora
, nell'interesse della Signora Parte_3 Persona_1
− DICHIARARE L'INFONDATEZZA DEI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE proposti dal Controparte_3
e per l'effetto
− RIGETTARE IN TOTO LE DOMANDE AVVERSARIE e
− CONFERMARE LA SENTENZA IMPUGNATA” con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge, nonché maggiorazione del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”.
Appellata ): Controparte_2
“in via principale, che venga dichiarata l'estinzione del procedimento senza alcuna possibilità di riassunzione e si oppone alla concessione di un nuovo termine per
l'integrazione del contraddittorio richiesto dalla difesa di parte appellante, considerata la perentorietà del termine di legge in caso di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..
In via preliminare: dichiarare l'appello avversario inammissibile ex art. 348 bis c.p.c con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 1126/2022 (RG. N. 3562/2020) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge.
In via ulteriormente preliminare: dichiarare il II motivo d'appello inammissibile atteso il divieto di introduzione di domande ed eccezioni nuove in sede di gravame con conseguente conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Rimini n. 1126/2022 (RG. N. 3562/2020) con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge.
In via principale nel merito: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1126/2022
(RG. N. 3562/2020), pubblicata il 22.11.2022, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre accessori e oneri riflessi come per legge.”
Appellato -appellante incidentale : Controparte_3
“IN VIA PRELIMINARE
- accogliere l'appello incidentale proposto dal accertando e dichiarando Controparte_3 il difetto di legittimazione passiva del per tutti i motivi esposti in Controparte_3 narrativa;
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello proposto dalla sig.ra
[...]
, in qualità di amministratrice di sostegno della sig.ra per Parte_3 CP_7 violazione dell'art. 342 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in qualità di Parte_3 amministratrice di sostegno della sig.ra in quanto infondato in fatto e in CP_7 diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente,
- confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Rimini n. 569/2022, resa nel procedimento R.G. 2335/2018 e depositata in data 10.6.2022. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 3 di 12
APPELLATA (EG IA NA):
“- in via preliminare, di rito, instano affinché sia dato atto, con ordinanza, senza ulteriore rinvio, dell'intervenuta estinzione del presente procedimento d'appello ex art. 102 e 307, comma 3, c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato con ordinanza del 10 dicembre 2024;
- in alternativa, ma pur sempre in via preliminare, di rito, pronunciare l'inammissibilità dell'appello in applicazione dell'art. 331, comma 2, c.p.c.;
- solo in via subordinata, per quanto occorrer possa, precisano le proprie conclusioni fin da subito come da comparsa di risposta e precisamente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: a) in rito, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 3, c.p.c.;
b) nel merito, respingere integralmente l'appello in epigrafe in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
In subordine, dichiarare in ogni caso inammissibile il mutamento della domanda avvenuta in primo grado, riproposta in questa forma nel grado di appello, rispetto alle conclusioni dell'atto di citazione avanti al Tribunale. Vinte le spese anche del grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , debitamente autorizzata dal Giudice Tutelare, quale Parte_3
amministratrice di sostegno della sig. con atto di citazione del 10.6.2018, Persona_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la
[...]
(da qui , l' Controparte_5 CP_1 Controparte_8
(da qui ) e la (da qui
[...] CP_9 Controparte_6
, deducendo: CP_6
- la sig. affetta dal morbo di Alzheimer ed invalida al 100%, era stata Persona_1 ricoverata dal 25.5.2013 presso la Controparte_5
[...]
- l' di aveva autorizzato l'ingresso della paziente presso la struttura, a CP_9 CP_3
tempo indeterminato, con la precisazione che i costi di assistenza sanitaria sarebbero stati a carico dell'azienda, mentre l'amministratore di sostegno avrebbe dovuto corrispondere la retta giornaliera di € 49,50;
- con atto unilaterale del 23.5.2013 la sig. si era impegnata, nella sua Parte_3 qualità di amministratore di sostegno, a corrispondere la retta di € 49,50 per ogni giorno di ricovero e quindi alla data della citazione era stata versata la complessiva somma di €
85.500,00;
- secondo l'attrice, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate quelle sanitarie, l'attività andava considerata di rilievo sanitario e, pertanto, la pagina 4 di 12 retta di ricovero doveva essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- il DPCM 14.2.2001 aveva distinto tra “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” a carico delle ASL, dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” di competenza dei
Comuni con partecipazione della spesa da parte dei cittadini e le “prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a carico del SSN;
- i malati di Alzheimer ed invalidi al 100% come la sig. avrebbero sempre Per_1 bisogno di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” con relativa spesa a carico del SSN, senza possibilità di distinguere il tipo di spesa;
- l'impegno di pagamento della retta era nullo per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c..
Parte attrice concludeva chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della somma di € 85.500,00.
2. La quale gestore della si Controparte_1 Controparte_5
costituiva in giudizio esponendo:
- la struttura residenziale forniva prestazioni di natura socioassistenziale e di natura sociosanitaria, in favore di anziani – autosufficienti e non –con trattamenti ed attività estesi a tutto l'arco della giornata;
- le prestazioni ed il conseguente pagamento della retta era disciplinato dal contratto di servizio con l' ed i singoli comuni del circondario di Controparte_2 CP_2 CP_3
- in forza di detto contratto, il costo delle prestazioni “sanitarie” era a carico dell' CP_9
e del Fondo Sanitario Regionale, mentre i costi di tutte le restanti attività prestate in favore di ciascun paziente erano ripartite in due quote di cui la prima a carico di parte pubblica e la seconda a carico dell'utente a titolo di “retta”, fatte salve le situazioni di indigenza dell'utente medesimo nel qual caso il Comune firmatario del contratto avrebbe contribuito al pagamento della stessa in tutto o in parte;
- il 6.11.2012 la sig. era stata valutata in grave non autosufficienza e veniva Per_1
autorizzato il ricovero a tempo indeterminato in casa protetta;
- successivamente l'amministratore di sostegno della paziente in data 23.5.2013 aveva sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo con il quale assumeva l'impegno al pagamento di una retta giornaliera di € 49,50 (poi elevato ad € 50,05) meno l'eventuale contributo integrativo del CP_3
- l'attrice aveva regolarmente adempiuto all'impegno assunto pagando le rette;
- con il DPCM 29.11.2001, il livello essenziale di assistenza garantito consisteva nell'erogazione a carico del SSN del 50% delle prestazioni di assistenza e ricovero “nelle
pagina 5 di 12 quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili”;
- le prestazioni fornite alla paziente non richiedevano prestazioni sanitarie ma quasi esclusivamente socioassistenziali e pertanto erano riconducibili ex DPCM 29.11.2001 al regime di compartecipazione dei costi con la parte privata;
- la retta rimasta a carico della sig. era sempre stata inferiore al 50% individuato Per_1
dal DPCM 29.11.2001 (all. 1C Tab. 9);
- l'impegno assunto al pagamento della quota di retta era pienamente valido.
[... La convenuta concludeva chiedendo in via preliminare di chiamare in causa il CP_3
per essere manlevata in caso di condanna e nel merito il rigetto della domanda. CP_3
3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_6
- il DPCM 29.11.2001 con la “definizione dei livelli essenziali di assistenza” (c.d.
L.E.A.) aveva innovato la disciplina delle prestazioni sanitarie connesse con ricoveri in strutture residenziali socio-assistenziali;
- nel caso di ricovero caratterizzato anche da prestazioni sanitarie, la spesa era forfettariamente ripartita per il 50% a carico del SSN e per il restante 50% a carico dell'utente (o del in particolari condizioni d'indigenza degli utenti secondo CP_3
regolamento comunale) (v. All.
1.c del DPCM);
- il successivo DPCM 12.11.2017 aveva confermato che le prestazioni mediche, infermieristiche e farmacologiche, se necessarie all'utente, “sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera” (art. 30 co. 2);
- le prestazioni di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale in favore di anziani non autosufficienti che erano finanziate per parte pubblica dal Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza (FRNA) e le competenze della si riducevano alla mera CP_6
ripartizione dello stesso tra le singole , le quali gestivano la propria CP_2
porzione di FRNA in via autonoma;
- la non aveva il potere di versare agli erogatori dei servizi le somme dovute CP_6
per i singoli utenti, con seguente difetto di legittimazione passiva;
- le spese per prestazioni strettamente sanitarie (di competenza del SSN) e quelle di natura sociale (di competenza dei Comuni) in quanto operativamente non distinguibili, secondo l'all.
1.c del citato DPCM erano forfettariamente a carico per il 50% degli utenti (o dei Comuni per il caso di indigenza secondo i requisiti fissati dai
Regolamenti).
pagina 6 di 12 La concludeva per il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito CP_6
chiedendo il rigetto delle domande attrici.
4. Si costituiva in giudizio l' , esponendo: Controparte_2
- l' era priva di legittimazione passiva in quanto il costo della lungodegenza non CP_9
era a carico del SSN;
- tutte le restanti attività prestate in favore di ciascun utente sarebbero state remunerate alla struttura, secondo un tariffario regionale approvato con DGR n. 2110/2009 e n.
273/2016 suddiviso in due quote di cui una a carico di parte pubblica, versata alla struttura direttamente dall' utilizzando il Fondo Regionale per la non CP_9
Autosufficienza e la seconda versata alla struttura;
- l'utente era tenuto a compartecipare ai costi per le prestazioni attinenti ad attività socioassistenziali e non sanitarie.
L concludeva chiedendo in via preliminare di chiamare in causa il CP_9 Controparte_3
e nel merito per il proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande attrici.
5. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il esponendo: Controparte_3
- il era privo di legittimazione passiva in forza dell'art. 4, co. 1, del DPCM CP_3
del 14.02.2001 che attribuiva alla Regioni la competenza a disciplinare la materia;
- con l'entrata in vigore del DPCM 29.11.2001, il livello essenziale di assistenza garantito consisteva nell'erogazione a carico del SSN del 50% delle prestazioni di assistenza e ricovero “nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili”;
- la sig.ra non si poteva considerare in una fase acuta della malattia e le sue Per_1
esigenze sanitarie erano residuali rispetto a quello socioassistenziali;
- nessuno stato di indigenza era stato provato né chiesto al Comune.
Il concludeva chiedendo il rigetto delle domande attrici. CP_3
6. All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 569/2022, rigettava le domande attoree.
7. Avverso la predetta decisione proponeva appello la sig. , Parte_3
quale amministratore di sostegno della sig. Persona_1
8. Si costituivano in giudizio la l' Controparte_1 Controparte_2
e la chiedendo il rigetto dell'appello; si
[...] Controparte_6 costituiva altresì il chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Controparte_3
pagina 7 di 12 appello incidentale.
9. A seguito del decesso della sig. avvenuto il 19.5.2024, con Persona_1
dichiarazione resa dal difensore nelle note di trattazione scritta del 11.11.2024, si costituiva n giudizio per la sua prosecuzione ex art. 302 c.p.c. il sig. , quale Parte_1
erede della predetta, subentrando nella posizione della dante causa, così facendo valere la domanda da lei originariamente proposta.
10. Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, fissata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta;
in particolare la (ed invero anche l' Controparte_6 Controparte_2
) evidenziava come dalla dichiarazione di successione depositata dal
[...]
risultava erede anche il sig. ; pertanto la Pt_1 Persona_2 Controparte_6 chiedeva che la Corte provvedesse a disporre l'integrazione del contraddittorio
[...]
anche nei confronti del predetto coerede, trattandosi di litisconsorzio processuale necessario.
11. La Corte, pertanto, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del sig. con propria ordinanza del 10.12.2024 così disponeva: “ordina Persona_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. mediante Persona_2 notifica dell'atto di citazione in appello e della presente ordinanza a cura della EG
IA NA, nel rispetto dei termini a comparire di legge”.
12. La causa veniva quindi rinviata all'udienza cartolare del 22.7.2025 per la verifica dell'adempimento disposto con la predetta ordinanza.
13. Alla predetta udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed in particolare le appellate rilevavano come nessuna delle parti avesse provveduto all'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte con la predetta ordinanza e pertanto chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo ex art. 307
c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con assegnazione di venti giorni per memorie conclusive e venti giorni per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. La Corte non può esimersi dal pronunciare l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede sig. , come indicato nella propria ordinanza del Persona_2
10.12.2024.
15. Per pacifica giurisprudenza, nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la legittimazione attiva o passiva si trasmette agli eredi i quali, succedendo nel pagina 8 di 12 processo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (a prescindere dalla scindibilità o inscindibilità del rapporto sostanziale), sicché, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio e, quindi il Giudice, avendo conoscenza processuale di tale evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eventuali eredi (cfr. in tal senso Cass. n. 28447/2020) (1). La natura processuale del litisconsorzio si verifica tra i coeredi a seguito del decesso della parte essendo evidente che, senza la presenza di tutti i coeredi in giudizio, la posizione processuale del de cuius non sarebbe pienamente ricostituita. Il giudice d'appello deve ordinare quindi, anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.
16. Inoltre, è noto che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria. La natura perentoria del termine e la funzione di garanzia dell'integrità del contraddittorio giustificano, infatti, tale ampia legittimazione processuale, che, tra l'altro, trova conferma nella possibilità del Giudice di rilevare d'ufficio la violazione del termine e dichiarare l'estinzione del giudizio, operando la stessa di diritto ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
17. Né può essere concesso un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, in quanto equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. (v. Cass. n. 28298/2021 e n. 10142/2022).
Pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e la sua violazione determina la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria. Come ricordato da Cass. n. 22866/2019: "il termine concesso dal giudice per
l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c.,
(1) Più di recente con riferimento ad un credito vantato dal de cuius: “In ogni caso, in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024; Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 19/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007) (Cass. n. 18494/2025).
pagina 9 di 12 comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., 2n. 3497 del 10/4/1999; Cass., 5, n. - 15062 del 5/8/2004, Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008)”. La natura perentoria del termine e la funzione di garanzia dell'integrità del contraddittorio giustificano la legittimazione processuale, che, tra l'altro, trova conferma nella possibilità del Giudice di rilevare d'ufficio la violazione del termine e dichiarare l'estinzione del giudizio, operando la stessa di diritto art. 307 c.p.c..
18. Dunque, la giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, è consolidata nel senso di affermare che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione.
19. Sul punto l'appellante ritiene che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio che ha previsto l'incombente “a cura” della EG sia nulla. Invero tale tesi non può trovare accoglimento;
l'indicazione del soggetto cui è affidato l'incombente non è determinante, considerato che l'integrazione del contraddittorio è un atto di impulso del processo e pertanto il relativo onere grava su tutte le parti interessate, indipendentemente dalla sua indicazione da parte del giudice (che difatti può anche non essere fatta). Sebbene nell'ordinanza sia indicato “a cura della , era interesse preminente dell'appellante CP_6
(attore e soccombente in primo grado) provvedervi, dando impulso al processo per evitare l'estinzione del giudizio stesso, a prescindere dal comportamento della o delle altre CP_6
parti processuali.
20. La Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo cui “in caso di ordine
d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all'omissione consegue
l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.2 (Cass. n.
3967/2012 Rv. 622083 - 01; idem n. 3019/2005). Difatti, “in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la cui omissione determina l'estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire
l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.” (così in motivazione Cass. n.
20073/2021). In breve, in merito all'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare l'integrazione, può e deve provvedere chiunque vi abbia interesse ad impedire tale effetto pregiudizievole, “e ciò, indipendentemente dall'identità del soggetto tenuto ad effettuare
pagina 10 di 12 l'integrazione, giacché - essendo la sanzione dell'estinzione del giudizio, ricollegata all'omissione - all'incombente può e deve provvedere chiunque vi abbia interesse ad impedire tale effetto pregiudizievole” (così in motivazione Cass. n. 3967/2012).
21. Nella fattispecie, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede è scaturita dall'atto di intervento depositato in data 11.11.2024 Persona_2
da parte di nella qualità di erede della defunta. La Corte ha Parte_1 disposto con propria ordinanza l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede
“a cura della (parte che ha indicato la necessità di integrare il contraddittorio). CP_6
D'altra parte, non può revocarsi in dubbio che l'interesse all'adempimento gravava su tutte le parti, ancorché a vario titolo. Ma né la né alcuna delle Controparte_6
altre parti (ivi compreso il appellante incidentale), hanno provveduto ad Controparte_3
integrare il contraddittorio nel termine perentorio assegnato e pertanto tutte le parti hanno manifestato l'assenza di interesse alla prosecuzione.
22. Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c..
La pronuncia in rito comporta l'assorbimento di ogni motivo sia dell'appello principale sia di quello incidentale proposto dal (in punto di difetto di legittimazione Controparte_3
passiva).
23. In ordine al regolamento delle spese di lite, come detto, in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio la cui omissione determina l'estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia stata pronunziata l'estinzione del processo per inattività delle parti, è impossibile identificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite (arg. da Cass.
Sez. 3, 14/02/1976, n. 478; Cass. Sez. 3, 13/03/2012, n. 3967) (così in motivazione Cass. n.
20073/2021). Pertanto, non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 310 co. 4 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
24. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR n.
115/2002 in quanto la disposizione si applica ai soli casi tipici in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione); come ricordato dalla Cassazione, “quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez.
6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria,
pagina 11 di 12 essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315)” (Cass. n. 17543/20245).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Bologna, 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea LA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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