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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 5114/2019 Verbale di Udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 2 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale All'esito dell'udienza cartolare del giorno 2 dicembre 2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “….si riportano, inoltre, alle conclusioni già rassegnate alla precedente udienza chiedendo nuovamente l'integrale accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione. Impugnano, nel contempo, le conclusioni rese ex adverso. Trattandosi di udienza fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. chiedono che la causa venga decisa”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ impugna e Controparte_1 contesta ogni avversa richiesta e conclude per il rigetto della domanda proposta da
Vinte le spese e competenze. Chiede che la causa Parte_1 venga decisa.” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5114 R.G. dell'anno 2019 vertente
TRA
P.IVA , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Avellino alla via Tuoro Cappuccini n. 15, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Orazio Pedicino (C.F. ) presso il cui studio è CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Salza Irpina (AV) alla via P. Vegliante n. 93;
ATTRICE corrente in Bologna (BO) alla via Controparte_1
Stalingrado, n. 45 (P.IVA ), in persona del procuratore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine Cusano (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2
studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla via Piave n. 59;
CONVENUTA
DI (C.F. ), nato il [...] in CP_2 CodiceFiscale_3
Svizzera e residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, la ha Parte_1
citato in giudizio la per il risarcimento dei danni Controparte_1
derivanti da un sinistro stradale avvenuto in data 22.02.2019.
L'attrice ha premesso in fatto che in data 22.02.2019 alle ore 13.20 circa in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), lungo C. da Selvatico, il veicolo Ford Focus tg. CK778PJ, di proprietà e condotto da proveniente da una strada laterale, Controparte_3
nell'immettersi sulla strada principale non ha rispettato il segnale di stop/dare precedenza e ha impattato violentemente l'autocarro Peugeot Partner tg. FT321VT, di cui l'attrice è locataria per lo svolgimento di propria attività commerciale.
A seguito di tale sinistro, l'autocarro ha subito ingenti danni meccanici e di carrozzeria, rendendone antieconomica la riparazione.
Al momento del sinistro l'autocarro risultava garantito per la R.C.A. con la
[...]
con polizza n. 118647971 e l'attrice ha provveduto a formalizzare CP_4
richiesta di risarcimento danni a mezzo pec in data 01.03.2019.
La compagnia assicurativa ha istruito il sinistro recante n. 1-8101-2019-0186643 sottoponendo il veicolo de quo a perizia tecnica eseguita dal proprio perito assicurativo, dott. . Persona_1
L'attrice ha, inoltre, precisato che, al momento dell'introduzione del presente giudizio,
i tentativi di comporre bonariamente la vertenza e l'invito a stipulare una convezione di negoziazione assistita non hanno avuto alcun esito, comportando il ritardo nel risarcimento da parte della compagnia diverse problematiche di natura economica legate al mancato utilizzo del mezzo come strumento essenziale di lavoro, nonché al perdurante obbligo – in capo all'attrice – di corrispondere i canoni mensili in scadenza nei confronti della NC SA (pari ad € 348,30), con cui la stessa ha stipulato in data
10.12.2018 un contratto di leasing per l'autocarro danneggiato;
la società attrice ha, inoltre, noleggiato un ulteriore autocarro similare per far fronte agli impegni lavorativi.
L'attrice ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni:
“accertare la piena, unica ed esclusiva responsabilità del veicolo Ford Focus tg.
CK778PJ nella verificazione del sinistro per cui è causa;
conseguentemente, dichiarare la fondatezza della domanda proposta dall'istante società e, per l'effetto, condannare la in pers. del suo l.r. p.t. al Controparte_4
risarcimento dei danni riportati dal veicolo Peugeot Partner tg. FT321VT della
[...]
in qualità di locataria dello stesso conseguentemente Parte_1
all'occorso per complessivi Euro 36.325,69 così determinati: €uro 13.500,00 per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo Peugeot Partner tg. FT 321 VT pari al valore antisinistro del mezzo;
€uro 12.500,00 a titolo di mancato guadagno in danno della istante società per la impossibilità di utilizzare l'automezzo successivamente alla data del sinistro;
€uro 2.701,35 per n.9 canoni di locazione versati alla NC SA a far data dal verificarsi del sinistro alla data del presente atto senza aver potuto utilizzare il bene (Euro 348,30 al mese x n.9 rate); €uro 1.000,00 per il noleggio di un mezzo similare;
€uro 9.624,34 per spese anticipate ad autotrasportatori e corrieri esterni per le consegne della merce (come da fatture allegate) oltre alle spese successive ed agli ulteriori canoni di locazione in scadenza;
subordinatamente nella misura e per quelle diverse somme che verranno specificate e quantificate in corso di causa, oppure che riterrà di determinare equamente ed in sua giustizia l'On. Tribunale adito anche alla luce di eventuale C.T.U. della quale, fin da ora, si richiede
l'ammissione. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.03.2020,
eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dell'attrice, risultando il veicolo di proprietà della NC SA
Italia, come da estratto PRA, ed essendo la società attrice mera locataria del bene.
In via subordinata, la convenuta ha contestato la dinamica del sinistro come esposta da parte attrice, sostenendo che la responsabilità sia esclusivamente ascrivibile al conducente del veicolo attoreo per mancato rispetto della precedenza.
Con riferimento al quantum debeatur, la convenuta ha ritenuto le somme richieste eccessive e non documentate, evidenziando di aver già formulato — pro bono pacis e senza riconoscimento di responsabilità — un'offerta reale di € 9.421,00 mediante bonifico alla proprietaria del veicolo in data 11.07.2019. Sono state, inoltre, contestate le ulteriori voci di danno per mancato guadagno, canoni di leasing e spese di trasporto, in quanto la liquidazione era stata regolarmente eseguita in favore della proprietaria.
La convenuta dunque ha così concluso:
“1) nel merito, rigettare la domanda, siccome improcedibile, inammissibile, infondata le sia in ordine all'an che al quantum debeatur per i motivi sopra esposti;
2) accogliere tutte le deduzioni e le richieste formulate con la presente comparsa.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea decurtare dall'importo eventualmente riconosciuto all'attore la somma di € 9.421,00, corrisposta alla proprietaria del veicolo NC SA Italia.
4) Favore delle spese e competenze difensive”.
La causa è stata, dunque, istruita mediante prova orale e a mezzo CTU e, all'esito del deposito della relazione peritale è stata, da ultimo, rinviata al giorno 02.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, nonostante la Controparte_3
rituale notificazione, non si è costituito. In via preliminare va disattesa l'eccezione della convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva della parte attrice. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in “leasing”, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cass. sent. n. 5320/2025).
Passando ad esaminare il merito della res controversa, la dinamica risulta accertata e provata dalla documentazione prodotta da parte attrice.
Giova ricordare che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può fondare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo. purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei veicoli suindicati.
L'attrice ha, infatti, prodotto in atti copia della Costatazione Amichevole di Incidente
(CAI) compilata e sottoscritta da entrambi i conducenti il giorno del sinistro, da cui è possibile evincerne l'avvenuta dinamica e le parti coinvolte, i rilievi fotografici effettuati al luogo e ai veicoli coinvolti, al momento dell'incidente e successivamente presso l'officina meccanica, nonché le ricevute di pagamento dei canoni del contratto di leasing stipulato tra l'attrice e la proprietaria del veicolo, oltre alle fatture di pagamento dei trasportatori coinvolti dall'attrice per sopperire alla mancanza del mezzo necessario a svolgere l'attività commerciale della stessa.
L'effettività del sinistro è stata altresì provata tramite l'assunzione di prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 12.05.2021 è stato escusso il teste Tes_1 che, in qualità di trasportata di un'auto che seguiva il veicolo di parte attrice,
[...]
ha confermato la dinamica del sinistro come esposta nell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel corso della stessa udienza è stato escusso il teste che, Testimone_2
in qualità di conducente dell'auto menzionata, ha altresì confermato la dinamica come esposta da parte attrice. È stato, poi, escusso il teste in qualità di Testimone_3
impiegato amministrativo dell'azienda attrice, il quale ha dichiarato di essere stato impiegato nell'organizzazione del trasporto merci a seguito del sinistro che ha coinvolto il furgone e ha confermato quanto esposto da parte attrice in relazione alla necessità di noleggiare ulteriori mezzi di trasporto atti ad espletare l'attività commerciale dell'azienda attrice.
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e alla quantificazione dei relativi danni è stata, inoltre, espletata una consulenza tecnica d'ufficio a seguito della nomina a CTU del Perito Industriale nel corso dell'udienza celebrata in data Persona_2
12.05.2021.
Il consulente ha, in particolare, concluso dichiarando che “- veicoli coinvolti nel sinistro per cui e causa sono: un autocarro Peugeot Partner targato FT 321 VT e una
Ford Focus targata CK 778 PJ;
- La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata effettuata in relazione all'ubicazione dei danni riscontrati nella documentazione relativa al veicolo Peugeot Partner, allo stato dei luoghi, e agli elementi emergenti dagli atti del processo ed è illustrata al PARAGRAFO 4.1; - I danni subiti dal veicolo
Peugeot Partner e lamentati da parte attrice risultano COMPATIBILI alla dinamica così come prospettata, e il costo degli interventi di riparazione e sostituzione corrisponde alla somma di 11.494,08 IVA compresa (di cui segue stima dettagliata). A queste somme si aggiungono 12 giorni di fermo tecnico pari ad euro 600,00, secondo le stime di mercato più comuni. - Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risulta, da un'indagine di mercato, prossimo ad euro 13.400,00. A detto importo, andrebbero aggiunti i danni a questo evento, che ammontano ad euro 950,00 così specificati: - Spese di rottamazione - Spese per una nuova immatricolazione -
L'eventuale bollo non goduto - L'eventuale spese di soccorso e custodia della macchina danneggiata, ricerca del veicolo sostitutivo. - Al valore del relitto va sottratto
l'eventuale valore di vendita al valore commerciale, ed è quantificabile in € 1200,00.
La differenza tra il valore commerciale, come sopra stimato, e l'ammontare dei danni subiti dal veicolo Peugeot risulta quindi minima, per cui la riparazione dei danni è da considerarsi decisamente ANTIECONOMICA. Entità dei danni riportati dal veicolo con targa FT 321 VT con numero di telaio VR3EFBHYBJJ853652 Sulla base dei documenti raccolti in fase di C.T.U., dallo studio della documentazione fotografica allegata agli atti di causa e sulla scorta dei tempari e prezzari ” in uso presso Per_3
tutti i periti assicurativi, il danno riportato dal veicolo di parte attorea è quantificabile secondo quanto segue (…) - il costo totale dei ricambi è di: 6.569,03 Utilizzando i
“Tempari in uso presso tutti i periti assicurativi”, ossia il prontuario dei tempi di riparazione e sostituzione di carrozzeria, ritenendo che il lavoro fosse quantizzato a livello di operaio specializzato si ha: - totale dei tempi di mano d'opera carrozzeria
MO = SR+LA+VE= 62,90 ore + Ts 4,78 =67,68. In definitiva la stima totale del danno
è pari a (…) € 11.494,08”.
Nel corso della medesima udienza, celebrata in data 12.05.2021, è stata, altresì, disposta una CTU contabile al fine di accertare le spese sopportate dalla società attrice per svolgere la propria attività imprenditoriale ed è stato, dunque, nominato CTU il dott. il quale ha così concluso “Per quanto riguarda, invece, il Persona_4
calcolo relativo alle spese sostenute dalla società Parte_1
la quale richiede, al momento della citazione, l'importo di € 36.325,69, rileviamo che le stesse, debbano essere aggiornate in seguito alla ricezione di nuova documentazione contabile, che ammontano ad € 81.129,55 (di cui € 14.629,93 relativa all'Iva). A parere del C.T.U., le spese relative alla locazione finanziaria (€ 17.331,80 + € 3.813 Iva) sarebbero state in ogni caso dovute alla società di leasing per la normale esecuzione del contratto, per cui tali costi vengono ritenuti dovuti, a differenza degli altri costi sostenuti dalla società, i quali appaiono essere conseguenza diretta del mancato utilizzo del bene locato. Relativamente a tali costi, verifichiamo che sono stati sostenuti
59.984,74 euro e precisamente € 49.167,82 a titolo di imponibile ed € 10.816,92 a titolo di imposta sul valore aggiunto (Iva), quest'ultimi, però, sono totalmente detraibili ed in quanto tali sono stati portati a credito nei libri contabili dell'azienda, per cui, a parere dello scrivente, gli stessi non rappresentano un onere da includere nel computo del rimborso. Gli unici costi, che dovrebbero essere inclusi nel rimborso, sono quelli sostenuti per le consegne ed i trasporti e che ammontano ad € 49.167,82.
Dall'analisi dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2018/2019 e 2019/2020 riscontriamo un aumento della voce di bilancio “costi per servizi”, che va dai €
17.886,00 del 2018 ai € 51.654 del 2019 fino a salire all'importo di € 80.882 relativamente al 2020. Notiamo, quindi, che i costi per servizi sono aumentati nel 2019, rispetto all'anno precedente, di € 33.768,00 (che rappresenta un +188,8% rispetto all'anno precedente), mentre la stessa voce di costo aumenta nel 2020, rispetto all'anno precedente, per un importo pari ad € 29.228,00 (che rappresenta un +56,60% rispetto al 2019). Come mostra chiaramente il bilancio, l'utile di esercizio scende da
18.040 euro ottenuti nell'anno 2018 ad € 2.350 del 2019, una delle cause di tale riduzione è sicuramente l'incidenza dell'aumento dei costi per servizi sul reddito di impresa. Analogamente, verifichiamo che nell'anno 2020 l'utile di esercizio scenda ulteriormente, da € 2.350 relativo all'anno precedente (2019), ad € 1.670,00. Appare indiscutibile, quindi, l'aumento dei costi sostenuti dalla società in seguito anche agli avvenimenti accaduti ed oggetto della causa. Per completezza del ragionamento, appare doveroso specificare in questa sede che, anche tali costi sono stati dedotti, integralmente al 100% dalla società, poiché costi attinenti all'attività imprenditoriale svolta, per cui gli stessi hanno prodotto sicuramente una diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, ma tale riduzione non è possibile quantificarla
(…). In ottemperanza al mandato conferito, sulla base degli atti in causa, della documentazione acquisita e prodotta dalle parti, il sottoscritto C.T.U. ha accertato tutto quanto utile e necessario allo scopo di dirimere la controversia. In seguito a quanto illustrato nella relazione tecnica, si ritiene che l'importo che eventualmente spetti alla società sia pari ad Euro 49.167,82”. Parte_1
Il Tribunale ritiene di non poter aderire a quanto determinato dal CTU dott. in Per_4 ordine alla quantificazione del danno così come determinato.
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il giudice può discostarsi dalle risultanze della CTU espletata, essendo però necessaria una motivazione;
tale assunto
è stato ulteriormente confermato, anche di recente, dalla Cass. Civ., con l'ordinanza n.
20/2021 del 11 gennaio 2021, secondo cui “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Orbene al CTU è stato posto il seguente quesito:”“Verifichi il C.T.U. se la Società attrice ha sopportato spese straordinarie per svolgere la sua attività imprenditoriale,
a seguito dell'evento per cui è causa”. Nella fattispecie ritiene il Tribunale che il CTU sia andato oltre il quesito postogli avendo redatto la consulenza in termini di accertamento del mancato guadagno della società attrice calcolato sulle annualità 2018-
2020 e non sulle spese straordinarie effettivamente sostenute.
Ebbene appare opportuno evidenziare che parte attrice ha richiesto, tra l'altro, il ristoro delle spese sostenute per il noleggio di mezzo similare a quello sinistrato per €
1.000,00 per cui si presume che con tale mezzo abbia svolto la sua attività non potendo, quindi, invocare il danno da mancato guadagno e spese per utilizzo di corrieri esterni.
Né dalla CTU emerge che le spese sostenute per l'utilizzo di corrieri esterni siano strettamente correlate ad esigenze commerciali derivati dal sinistro per cui è causa. eventualmente dovute per esigenze commerciali estranee al sinistro.
Inoltre il ctu quantifica il danno calcolato in base all' aumento della voce di bilancio
“costi per servizi”, che va dai € 17.886,00 del 2018 ai € 51.654 del 2019 fino a salire all'importo di € 80.882 relativamente al 2020 non desumendosi però se tale voce sia riconducibile esclusivamente alle maggiori spese per trasporti per l'indisponibilità dell'automezzo.
Pertanto all'attore possono essere riconosciuti esclusivamente le spese per il noleggio di mezzo similare. Non possono essere riconosciuti ulteriori importi per canoni di leasing, come invece esattamente rilevato dal CTU, “in quanto sarebbero state in ogni caso dovute alla società di leasing per la normale esecuzione del contratto”
Pertanto sulla scorta della documentazione prodotta in atti, delle risultanze delle prove testimoniali e delle CTU espletate nel corso del giudizio, questo Giudice ritiene di accogliere la domanda attorea limitatamente al danno subito autocarro Peugeot Partner targato FT 321 VT e al ristoro delle spese di noleggio di mezzo similare per un totale complessivo di € 14.150,00 da cui va detratto l'importo di € 9.421,00 già offerto dalla
Società convenuta.
Sul restante importo di € 4.729,00 va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (22/02/2019) alla presente decisione. Dalla data della sentenza, spettano gli interessi legali sulla somma totale liquidata (Cass. S.U. n. 1712/2012).
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 1.000,01 ad euro 5.200,00) con attribuzione al difensore antistatario.
Le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...]
al pagamento di € 4.729,00 (pari alla differenza tra l'importo Controparte_1
liquidato e quello già risarcito) in favore della . oltre Parte_1
interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente e progressivamente rivalutata anno per anno. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 Parte_1
per competenze oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo. Le spese di C.T.U. si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
Così deciso in data 2 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ impugna e Controparte_1 contesta ogni avversa richiesta e conclude per il rigetto della domanda proposta da
Vinte le spese e competenze. Chiede che la causa Parte_1 venga decisa.” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5114 R.G. dell'anno 2019 vertente
TRA
P.IVA , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Avellino alla via Tuoro Cappuccini n. 15, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Orazio Pedicino (C.F. ) presso il cui studio è CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Salza Irpina (AV) alla via P. Vegliante n. 93;
ATTRICE corrente in Bologna (BO) alla via Controparte_1
Stalingrado, n. 45 (P.IVA ), in persona del procuratore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carmine Cusano (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2
studio è elettivamente domiciliata in Avellino alla via Piave n. 59;
CONVENUTA
DI (C.F. ), nato il [...] in CP_2 CodiceFiscale_3
Svizzera e residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, la ha Parte_1
citato in giudizio la per il risarcimento dei danni Controparte_1
derivanti da un sinistro stradale avvenuto in data 22.02.2019.
L'attrice ha premesso in fatto che in data 22.02.2019 alle ore 13.20 circa in Sant'Angelo dei Lombardi (AV), lungo C. da Selvatico, il veicolo Ford Focus tg. CK778PJ, di proprietà e condotto da proveniente da una strada laterale, Controparte_3
nell'immettersi sulla strada principale non ha rispettato il segnale di stop/dare precedenza e ha impattato violentemente l'autocarro Peugeot Partner tg. FT321VT, di cui l'attrice è locataria per lo svolgimento di propria attività commerciale.
A seguito di tale sinistro, l'autocarro ha subito ingenti danni meccanici e di carrozzeria, rendendone antieconomica la riparazione.
Al momento del sinistro l'autocarro risultava garantito per la R.C.A. con la
[...]
con polizza n. 118647971 e l'attrice ha provveduto a formalizzare CP_4
richiesta di risarcimento danni a mezzo pec in data 01.03.2019.
La compagnia assicurativa ha istruito il sinistro recante n. 1-8101-2019-0186643 sottoponendo il veicolo de quo a perizia tecnica eseguita dal proprio perito assicurativo, dott. . Persona_1
L'attrice ha, inoltre, precisato che, al momento dell'introduzione del presente giudizio,
i tentativi di comporre bonariamente la vertenza e l'invito a stipulare una convezione di negoziazione assistita non hanno avuto alcun esito, comportando il ritardo nel risarcimento da parte della compagnia diverse problematiche di natura economica legate al mancato utilizzo del mezzo come strumento essenziale di lavoro, nonché al perdurante obbligo – in capo all'attrice – di corrispondere i canoni mensili in scadenza nei confronti della NC SA (pari ad € 348,30), con cui la stessa ha stipulato in data
10.12.2018 un contratto di leasing per l'autocarro danneggiato;
la società attrice ha, inoltre, noleggiato un ulteriore autocarro similare per far fronte agli impegni lavorativi.
L'attrice ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni:
“accertare la piena, unica ed esclusiva responsabilità del veicolo Ford Focus tg.
CK778PJ nella verificazione del sinistro per cui è causa;
conseguentemente, dichiarare la fondatezza della domanda proposta dall'istante società e, per l'effetto, condannare la in pers. del suo l.r. p.t. al Controparte_4
risarcimento dei danni riportati dal veicolo Peugeot Partner tg. FT321VT della
[...]
in qualità di locataria dello stesso conseguentemente Parte_1
all'occorso per complessivi Euro 36.325,69 così determinati: €uro 13.500,00 per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo Peugeot Partner tg. FT 321 VT pari al valore antisinistro del mezzo;
€uro 12.500,00 a titolo di mancato guadagno in danno della istante società per la impossibilità di utilizzare l'automezzo successivamente alla data del sinistro;
€uro 2.701,35 per n.9 canoni di locazione versati alla NC SA a far data dal verificarsi del sinistro alla data del presente atto senza aver potuto utilizzare il bene (Euro 348,30 al mese x n.9 rate); €uro 1.000,00 per il noleggio di un mezzo similare;
€uro 9.624,34 per spese anticipate ad autotrasportatori e corrieri esterni per le consegne della merce (come da fatture allegate) oltre alle spese successive ed agli ulteriori canoni di locazione in scadenza;
subordinatamente nella misura e per quelle diverse somme che verranno specificate e quantificate in corso di causa, oppure che riterrà di determinare equamente ed in sua giustizia l'On. Tribunale adito anche alla luce di eventuale C.T.U. della quale, fin da ora, si richiede
l'ammissione. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.03.2020,
eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dell'attrice, risultando il veicolo di proprietà della NC SA
Italia, come da estratto PRA, ed essendo la società attrice mera locataria del bene.
In via subordinata, la convenuta ha contestato la dinamica del sinistro come esposta da parte attrice, sostenendo che la responsabilità sia esclusivamente ascrivibile al conducente del veicolo attoreo per mancato rispetto della precedenza.
Con riferimento al quantum debeatur, la convenuta ha ritenuto le somme richieste eccessive e non documentate, evidenziando di aver già formulato — pro bono pacis e senza riconoscimento di responsabilità — un'offerta reale di € 9.421,00 mediante bonifico alla proprietaria del veicolo in data 11.07.2019. Sono state, inoltre, contestate le ulteriori voci di danno per mancato guadagno, canoni di leasing e spese di trasporto, in quanto la liquidazione era stata regolarmente eseguita in favore della proprietaria.
La convenuta dunque ha così concluso:
“1) nel merito, rigettare la domanda, siccome improcedibile, inammissibile, infondata le sia in ordine all'an che al quantum debeatur per i motivi sopra esposti;
2) accogliere tutte le deduzioni e le richieste formulate con la presente comparsa.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea decurtare dall'importo eventualmente riconosciuto all'attore la somma di € 9.421,00, corrisposta alla proprietaria del veicolo NC SA Italia.
4) Favore delle spese e competenze difensive”.
La causa è stata, dunque, istruita mediante prova orale e a mezzo CTU e, all'esito del deposito della relazione peritale è stata, da ultimo, rinviata al giorno 02.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di che, nonostante la Controparte_3
rituale notificazione, non si è costituito. In via preliminare va disattesa l'eccezione della convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva della parte attrice. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in “leasing”, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cass. sent. n. 5320/2025).
Passando ad esaminare il merito della res controversa, la dinamica risulta accertata e provata dalla documentazione prodotta da parte attrice.
Giova ricordare che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può fondare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo. purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei veicoli suindicati.
L'attrice ha, infatti, prodotto in atti copia della Costatazione Amichevole di Incidente
(CAI) compilata e sottoscritta da entrambi i conducenti il giorno del sinistro, da cui è possibile evincerne l'avvenuta dinamica e le parti coinvolte, i rilievi fotografici effettuati al luogo e ai veicoli coinvolti, al momento dell'incidente e successivamente presso l'officina meccanica, nonché le ricevute di pagamento dei canoni del contratto di leasing stipulato tra l'attrice e la proprietaria del veicolo, oltre alle fatture di pagamento dei trasportatori coinvolti dall'attrice per sopperire alla mancanza del mezzo necessario a svolgere l'attività commerciale della stessa.
L'effettività del sinistro è stata altresì provata tramite l'assunzione di prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 12.05.2021 è stato escusso il teste Tes_1 che, in qualità di trasportata di un'auto che seguiva il veicolo di parte attrice,
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ha confermato la dinamica del sinistro come esposta nell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel corso della stessa udienza è stato escusso il teste che, Testimone_2
in qualità di conducente dell'auto menzionata, ha altresì confermato la dinamica come esposta da parte attrice. È stato, poi, escusso il teste in qualità di Testimone_3
impiegato amministrativo dell'azienda attrice, il quale ha dichiarato di essere stato impiegato nell'organizzazione del trasporto merci a seguito del sinistro che ha coinvolto il furgone e ha confermato quanto esposto da parte attrice in relazione alla necessità di noleggiare ulteriori mezzi di trasporto atti ad espletare l'attività commerciale dell'azienda attrice.
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e alla quantificazione dei relativi danni è stata, inoltre, espletata una consulenza tecnica d'ufficio a seguito della nomina a CTU del Perito Industriale nel corso dell'udienza celebrata in data Persona_2
12.05.2021.
Il consulente ha, in particolare, concluso dichiarando che “- veicoli coinvolti nel sinistro per cui e causa sono: un autocarro Peugeot Partner targato FT 321 VT e una
Ford Focus targata CK 778 PJ;
- La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata effettuata in relazione all'ubicazione dei danni riscontrati nella documentazione relativa al veicolo Peugeot Partner, allo stato dei luoghi, e agli elementi emergenti dagli atti del processo ed è illustrata al PARAGRAFO 4.1; - I danni subiti dal veicolo
Peugeot Partner e lamentati da parte attrice risultano COMPATIBILI alla dinamica così come prospettata, e il costo degli interventi di riparazione e sostituzione corrisponde alla somma di 11.494,08 IVA compresa (di cui segue stima dettagliata). A queste somme si aggiungono 12 giorni di fermo tecnico pari ad euro 600,00, secondo le stime di mercato più comuni. - Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risulta, da un'indagine di mercato, prossimo ad euro 13.400,00. A detto importo, andrebbero aggiunti i danni a questo evento, che ammontano ad euro 950,00 così specificati: - Spese di rottamazione - Spese per una nuova immatricolazione -
L'eventuale bollo non goduto - L'eventuale spese di soccorso e custodia della macchina danneggiata, ricerca del veicolo sostitutivo. - Al valore del relitto va sottratto
l'eventuale valore di vendita al valore commerciale, ed è quantificabile in € 1200,00.
La differenza tra il valore commerciale, come sopra stimato, e l'ammontare dei danni subiti dal veicolo Peugeot risulta quindi minima, per cui la riparazione dei danni è da considerarsi decisamente ANTIECONOMICA. Entità dei danni riportati dal veicolo con targa FT 321 VT con numero di telaio VR3EFBHYBJJ853652 Sulla base dei documenti raccolti in fase di C.T.U., dallo studio della documentazione fotografica allegata agli atti di causa e sulla scorta dei tempari e prezzari ” in uso presso Per_3
tutti i periti assicurativi, il danno riportato dal veicolo di parte attorea è quantificabile secondo quanto segue (…) - il costo totale dei ricambi è di: 6.569,03 Utilizzando i
“Tempari in uso presso tutti i periti assicurativi”, ossia il prontuario dei tempi di riparazione e sostituzione di carrozzeria, ritenendo che il lavoro fosse quantizzato a livello di operaio specializzato si ha: - totale dei tempi di mano d'opera carrozzeria
MO = SR+LA+VE= 62,90 ore + Ts 4,78 =67,68. In definitiva la stima totale del danno
è pari a (…) € 11.494,08”.
Nel corso della medesima udienza, celebrata in data 12.05.2021, è stata, altresì, disposta una CTU contabile al fine di accertare le spese sopportate dalla società attrice per svolgere la propria attività imprenditoriale ed è stato, dunque, nominato CTU il dott. il quale ha così concluso “Per quanto riguarda, invece, il Persona_4
calcolo relativo alle spese sostenute dalla società Parte_1
la quale richiede, al momento della citazione, l'importo di € 36.325,69, rileviamo che le stesse, debbano essere aggiornate in seguito alla ricezione di nuova documentazione contabile, che ammontano ad € 81.129,55 (di cui € 14.629,93 relativa all'Iva). A parere del C.T.U., le spese relative alla locazione finanziaria (€ 17.331,80 + € 3.813 Iva) sarebbero state in ogni caso dovute alla società di leasing per la normale esecuzione del contratto, per cui tali costi vengono ritenuti dovuti, a differenza degli altri costi sostenuti dalla società, i quali appaiono essere conseguenza diretta del mancato utilizzo del bene locato. Relativamente a tali costi, verifichiamo che sono stati sostenuti
59.984,74 euro e precisamente € 49.167,82 a titolo di imponibile ed € 10.816,92 a titolo di imposta sul valore aggiunto (Iva), quest'ultimi, però, sono totalmente detraibili ed in quanto tali sono stati portati a credito nei libri contabili dell'azienda, per cui, a parere dello scrivente, gli stessi non rappresentano un onere da includere nel computo del rimborso. Gli unici costi, che dovrebbero essere inclusi nel rimborso, sono quelli sostenuti per le consegne ed i trasporti e che ammontano ad € 49.167,82.
Dall'analisi dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2018/2019 e 2019/2020 riscontriamo un aumento della voce di bilancio “costi per servizi”, che va dai €
17.886,00 del 2018 ai € 51.654 del 2019 fino a salire all'importo di € 80.882 relativamente al 2020. Notiamo, quindi, che i costi per servizi sono aumentati nel 2019, rispetto all'anno precedente, di € 33.768,00 (che rappresenta un +188,8% rispetto all'anno precedente), mentre la stessa voce di costo aumenta nel 2020, rispetto all'anno precedente, per un importo pari ad € 29.228,00 (che rappresenta un +56,60% rispetto al 2019). Come mostra chiaramente il bilancio, l'utile di esercizio scende da
18.040 euro ottenuti nell'anno 2018 ad € 2.350 del 2019, una delle cause di tale riduzione è sicuramente l'incidenza dell'aumento dei costi per servizi sul reddito di impresa. Analogamente, verifichiamo che nell'anno 2020 l'utile di esercizio scenda ulteriormente, da € 2.350 relativo all'anno precedente (2019), ad € 1.670,00. Appare indiscutibile, quindi, l'aumento dei costi sostenuti dalla società in seguito anche agli avvenimenti accaduti ed oggetto della causa. Per completezza del ragionamento, appare doveroso specificare in questa sede che, anche tali costi sono stati dedotti, integralmente al 100% dalla società, poiché costi attinenti all'attività imprenditoriale svolta, per cui gli stessi hanno prodotto sicuramente una diminuzione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, ma tale riduzione non è possibile quantificarla
(…). In ottemperanza al mandato conferito, sulla base degli atti in causa, della documentazione acquisita e prodotta dalle parti, il sottoscritto C.T.U. ha accertato tutto quanto utile e necessario allo scopo di dirimere la controversia. In seguito a quanto illustrato nella relazione tecnica, si ritiene che l'importo che eventualmente spetti alla società sia pari ad Euro 49.167,82”. Parte_1
Il Tribunale ritiene di non poter aderire a quanto determinato dal CTU dott. in Per_4 ordine alla quantificazione del danno così come determinato.
Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il giudice può discostarsi dalle risultanze della CTU espletata, essendo però necessaria una motivazione;
tale assunto
è stato ulteriormente confermato, anche di recente, dalla Cass. Civ., con l'ordinanza n.
20/2021 del 11 gennaio 2021, secondo cui “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Orbene al CTU è stato posto il seguente quesito:”“Verifichi il C.T.U. se la Società attrice ha sopportato spese straordinarie per svolgere la sua attività imprenditoriale,
a seguito dell'evento per cui è causa”. Nella fattispecie ritiene il Tribunale che il CTU sia andato oltre il quesito postogli avendo redatto la consulenza in termini di accertamento del mancato guadagno della società attrice calcolato sulle annualità 2018-
2020 e non sulle spese straordinarie effettivamente sostenute.
Ebbene appare opportuno evidenziare che parte attrice ha richiesto, tra l'altro, il ristoro delle spese sostenute per il noleggio di mezzo similare a quello sinistrato per €
1.000,00 per cui si presume che con tale mezzo abbia svolto la sua attività non potendo, quindi, invocare il danno da mancato guadagno e spese per utilizzo di corrieri esterni.
Né dalla CTU emerge che le spese sostenute per l'utilizzo di corrieri esterni siano strettamente correlate ad esigenze commerciali derivati dal sinistro per cui è causa. eventualmente dovute per esigenze commerciali estranee al sinistro.
Inoltre il ctu quantifica il danno calcolato in base all' aumento della voce di bilancio
“costi per servizi”, che va dai € 17.886,00 del 2018 ai € 51.654 del 2019 fino a salire all'importo di € 80.882 relativamente al 2020 non desumendosi però se tale voce sia riconducibile esclusivamente alle maggiori spese per trasporti per l'indisponibilità dell'automezzo.
Pertanto all'attore possono essere riconosciuti esclusivamente le spese per il noleggio di mezzo similare. Non possono essere riconosciuti ulteriori importi per canoni di leasing, come invece esattamente rilevato dal CTU, “in quanto sarebbero state in ogni caso dovute alla società di leasing per la normale esecuzione del contratto”
Pertanto sulla scorta della documentazione prodotta in atti, delle risultanze delle prove testimoniali e delle CTU espletate nel corso del giudizio, questo Giudice ritiene di accogliere la domanda attorea limitatamente al danno subito autocarro Peugeot Partner targato FT 321 VT e al ristoro delle spese di noleggio di mezzo similare per un totale complessivo di € 14.150,00 da cui va detratto l'importo di € 9.421,00 già offerto dalla
Società convenuta.
Sul restante importo di € 4.729,00 va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (22/02/2019) alla presente decisione. Dalla data della sentenza, spettano gli interessi legali sulla somma totale liquidata (Cass. S.U. n. 1712/2012).
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 1.000,01 ad euro 5.200,00) con attribuzione al difensore antistatario.
Le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...]
al pagamento di € 4.729,00 (pari alla differenza tra l'importo Controparte_1
liquidato e quello già risarcito) in favore della . oltre Parte_1
interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente e progressivamente rivalutata anno per anno. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 Parte_1
per competenze oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo. Le spese di C.T.U. si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
Così deciso in data 2 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale