CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR RA, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7395/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005490814000 CONS. IRRIGUO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e notificata il 2 luglio 2023
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi come in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. civ., n. 20476 del 2025)
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il concessionario ha comprovato la regolare notificata della prodromica cartella in data 25 giugno 2012 avente valenza interruttiva della prescrizione con la successiva sospensione portata dall'art. 1, comma 623 della l. n. 147/2013 (come modificata dall'articolo 2, comma 1, lett. d, del d.l. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 68/2014) entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (cfr. art. 1, comma 749 della l. n. 147/2013) ove si prevede che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al
15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ha chiarito la giurisprudenza che tale sospensione (pari a 165 giorni) riguarda in generale tutti i ruoli affidati alla riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi quelli afferenti ai tributi locali (Cass. civ., sez. trib., n. 8780/2024, ord.).
Il Collegio condivide, invero, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui"«i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da essoconcesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.» (Cass., Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013)" (Cass. civ., n. 25681 del 2021 contra Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01).
Alla luce di tali considerazioni il termine di prescrizione è spirato il 7 dicembre 2017, sicché sul punto il ricorso deve essere accolto.
L'esistenza di opposti orientamenti del giudice di legittimità su un punto decisivo della controversia legittima la compensazione delle spese di lite (Cass. civ., n. 41360/2021).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OR RA, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7395/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005490814000 CONS. IRRIGUO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e notificata il 2 luglio 2023
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi come in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. civ., n. 20476 del 2025)
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il concessionario ha comprovato la regolare notificata della prodromica cartella in data 25 giugno 2012 avente valenza interruttiva della prescrizione con la successiva sospensione portata dall'art. 1, comma 623 della l. n. 147/2013 (come modificata dall'articolo 2, comma 1, lett. d, del d.l. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 68/2014) entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (cfr. art. 1, comma 749 della l. n. 147/2013) ove si prevede che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al
15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ha chiarito la giurisprudenza che tale sospensione (pari a 165 giorni) riguarda in generale tutti i ruoli affidati alla riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi quelli afferenti ai tributi locali (Cass. civ., sez. trib., n. 8780/2024, ord.).
Il Collegio condivide, invero, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui"«i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da essoconcesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.» (Cass., Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013)" (Cass. civ., n. 25681 del 2021 contra Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01).
Alla luce di tali considerazioni il termine di prescrizione è spirato il 7 dicembre 2017, sicché sul punto il ricorso deve essere accolto.
L'esistenza di opposti orientamenti del giudice di legittimità su un punto decisivo della controversia legittima la compensazione delle spese di lite (Cass. civ., n. 41360/2021).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.