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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1187/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3107/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7980/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 19/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067577553 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ric._1 S.a.s. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00675775 53 notificata a mezzo pec il 16.12.2022 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa TARES per l'anno 2013 disposta dal Comune di Scordia per € 1009,00, lamentando l'inesistenza della notifica, l'omessa notifica dell'atto prodromico, la prescrizione e la decadenza dei tributi, la duplicazione delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scordia contestando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso, nonché l'Agente della
Riscossione contestando la regolarità della notifica.
Il Giudice di primo grado ritenuta valida la notifica dell'atto prodromico rigettava il ricorso.
L'impugnata sentenza è affetta da vizio di motivazione, per lo meno nella forma di motivazione apparente, per evidente travisamento dei documenti, violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.
La società ricorrente in data 17.6.2024 notificava ricorso in appello avverso la sentenza n° 7980/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 24.11.2023, pubblicata in data 19.12.2023, relativa a TARES per l'anno d'imposta 2013, che si era pronunciata con la soccombenza ed il totale rigetto del ricorso del primo grado proposto dalla società contribuente.
Si rileva tuttavia che l'appellante erra nella notifica del ricorso in appello, difatti, nella pec di notifica del ricorso, veniva indicata la sentenza impugnata n 7980/2023, il ricorrente: Ricorrente_1 S.A. ma poi tra gli allegati alla notifica veniva inserito un altro ricorso in appello afferente ad altra parte (sig. Nominativo_1) e ad altra sentenza n. 3529/2023 resa nella procedura iscritta al n. 5915/2019.
L'appellato Comune di Scordia si è costituito chiedendo l'inammissibilità.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è inammissibile in quanto proposto erroneamente con palesi vizi in procedendo per avere l'appellante errato nel notificare all'ente impositore un atto di appello afferente ad altra parte e ad altra sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto dell'attività svolta solo nei confronti del Comune di
Scordia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 360,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3107/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7980/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 19/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067577553 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ric._1 S.a.s. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00675775 53 notificata a mezzo pec il 16.12.2022 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa TARES per l'anno 2013 disposta dal Comune di Scordia per € 1009,00, lamentando l'inesistenza della notifica, l'omessa notifica dell'atto prodromico, la prescrizione e la decadenza dei tributi, la duplicazione delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scordia contestando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso, nonché l'Agente della
Riscossione contestando la regolarità della notifica.
Il Giudice di primo grado ritenuta valida la notifica dell'atto prodromico rigettava il ricorso.
L'impugnata sentenza è affetta da vizio di motivazione, per lo meno nella forma di motivazione apparente, per evidente travisamento dei documenti, violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.
La società ricorrente in data 17.6.2024 notificava ricorso in appello avverso la sentenza n° 7980/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 24.11.2023, pubblicata in data 19.12.2023, relativa a TARES per l'anno d'imposta 2013, che si era pronunciata con la soccombenza ed il totale rigetto del ricorso del primo grado proposto dalla società contribuente.
Si rileva tuttavia che l'appellante erra nella notifica del ricorso in appello, difatti, nella pec di notifica del ricorso, veniva indicata la sentenza impugnata n 7980/2023, il ricorrente: Ricorrente_1 S.A. ma poi tra gli allegati alla notifica veniva inserito un altro ricorso in appello afferente ad altra parte (sig. Nominativo_1) e ad altra sentenza n. 3529/2023 resa nella procedura iscritta al n. 5915/2019.
L'appellato Comune di Scordia si è costituito chiedendo l'inammissibilità.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è inammissibile in quanto proposto erroneamente con palesi vizi in procedendo per avere l'appellante errato nel notificare all'ente impositore un atto di appello afferente ad altra parte e ad altra sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto dell'attività svolta solo nei confronti del Comune di
Scordia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 360,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026