Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2013, n. 42479
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Sentenza 24 settembre 2013

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Il divieto di cui all'art. 96 lett. g) R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (T.U. delle leggi sulle opere idrauliche), relativo a "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti pertinenti", deve essere inteso, come ogni precetto penale, nell'ottica della cosiddetta "concezione realistica" del reato, la quale espunge dalla fattispecie punibile - ancorché astrattamente rispondente alla figura edittale - la condotta che manchi di qualsiasi idoneità a recare pregiudizio o pericolo di pregiudizio all'interesse protetto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il requisito dell'offensività in relazione a opere edili consistite nella mera sostituzione degli elementi di un manufatto preesistente, realizzata in modo da non poter autonomamente incidere sulla sicurezza degli argini di un fiume).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2013, n. 42479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42479
    Data del deposito : 24 settembre 2013

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