Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2025, proposto da
RI VI ND, AN AR LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 788/2024 depositata in data 29/11/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. ZI TA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 788/2024, depositata in data 29/11/2024, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato “il diritto del ricorrente RI VI ND all’ottenimento della carta docente per l’anno scolastico 2020/21 e della ricorrente AN AR LE ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno”, quindi ha condannato il Ministero resistente “a mettere a disposizione e dei ricorrenti la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 500,00 in favore del ricorrente RI VI ND e della somma complessiva di euro 1.000,00 in favore della ricorrente AN AR LE, quale contributo da destinare alla formazione professionale.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, al fine di conseguire il pagamento delle somme suindicate.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dai ricorrenti palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese risulta manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione a corrispondere una penalità di mora, pure richiesta dai ricorrenti.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori (cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id, n. 4431/2025; id, n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso, accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
ZI TA, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI TA | IC SO |
IL SEGRETARIO