TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R . G . 4 2 1 7 / 2 0 2 3
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 23/10/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco
Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4217 del 2023, promossa da:
(c.f. con l'avv. DOMENIN DENIS Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ), con l'avv. TRAINA CHIARINI RICCARDO CP_1 C.F._2
* * *
OGGETTO: Pt_2
CONCLUSIONI:
- per parte opponente si riportano le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo:
“in via preliminare:
− sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi richiesti dalla legge e, in particolare, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e perché la prosecuzione dell'azione esecutiva cagionerebbe all'odierna attrice un pregiudizio irreparabile;
nel merito:
− per tutte le ragioni esposte in atto, accertare e dichiarare che le somme versate e pagate dal all'opponente CP_1
costituivano adempimento di un'obbligazione naturale e/o donazioni indirette, e che in ogni caso non è dovuta la loro restituzione;
− per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o invalido, e comunque inefficace, il decreto ingiuntivo opposto n.
3007/2022 del 01.12.2022 -R.G. 6463/2022- emesso dal Tribunale di Treviso in persona del Giudice dott.ssa Petra
Uliana, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente;
− in subordine, ridurre la pretesa creditoria a quanto dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria di causa.
− Data la condotta del creditore sedicente, che ha imposto la presente opposizione, condannarlo al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc in misura non inferiore ad € 10.000,00.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”;
2 - per parte opposta:
“1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione avversaria per assenza dei requisiti di cui all'art. 650
c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa.
2) Nel merito, rigettare interamente le domande proposte ex adverso in quanto manifestamente infondate per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi la condanna della Sig.ra al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi (al tasso legale Parte_1
fino alla proposizione del ricorso monitorio ed al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dal momento della domanda), spese e compensi come già liquidati.
3) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3007 / 2022 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 1 dicembre 2022, in precedenza chiesto ed ottenuto da nei suoi confronti per il pagamento della somma di € 10.000,00 - oltre CP_1
interessi e spese della procedura - a titolo di restituzione di una somma mutuata.
L'opponente ha lamentato la nullità della notifica del decreto opposto, rappresentando che:
“L'art. 143 c.p.c. regola la notificazione nei confronti di soggetti dei quali siano sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio.
Non ricorrevano i presupposti per questo tipo di notifica, infatti:
➢ Al momento della notifica, la signora risiedeva a Conegliano da quasi tre mesi, da quando cioè -in data
06.09.2022, veniva registrata la sua immigrazione dal Comune di Cavernago (BG) (docc. 5-6).
➢ il sig. era a conoscenza dell'indirizzo di residenza della sig.ra tanto da averlo scritto e CP_1 Pt_1
documentato nel ricorso monitorio (cfr. doc. 4 controparte).
➢ Se non basta, il aveva minacciato la ex compagna con messaggi w.app nei quali era ritratto l'ingresso CP_1
della di lei casa. Tali fotografie servivano a terrorizzare la ex compagna, ma servono oggi a dimostrare che egli sapeva bene dove ella abitasse. (doc. 7).
➢ Quella di Conegliano, peraltro, non è una residenza fittizia;
a riprova di un tanto si consideri che la sig.ra riceveva a tale indirizzo la notifica dell'atto di pignoramento. Pt_1
La richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c. è stata avanzata dal Legale del ricorrente senza che ve ne fossero i presupposti. Notoriamente, questo tipo di notifica deve essere preceduta da opportune indagini volte a reperire il nuovo, effettivo, recapito della notificanda. Ciò a pena di nullità della notifica (Cass. civ., Sez. III, 26/03/2001, n.
4339).
3 Le indagini devono essere svolte dalla parte istante. L'ufficiale giudiziario non è tenuto a compiere ricerche ex officio in contrasto con le indicazioni ricevute, potendo rifiutarsi di procedere alla notifica per irreperibili solo qualora gli consti dove il destinatario effettivamente si trovi.
La conoscibilità dell'indirizzo, quindi deve essere valutata in concreto per capire se il notificante potesse sapere dove si trovava effettivamente l'indirizzo del destinatario.
Nel caso di specie sapeva bene dove abitasse la destinataria della notifica: così bene che prima della CP_1
notifica del D.I. del 22/12/2022 aveva già inviato alla ex una bella foto del palazzo in cui ella risiede come si evince dal messaggio datato 25/10/2022 (cfr. doc. 7)
L'ufficiale giudiziario, nel caso di specie, non ha fatto le indagini del caso poiché sulla relata preparata dal notificante il Legale del ricorrente aveva scritto testualmente che “sotto la propria responsabilità di aver svolto ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di ulteriore luogo ove notificare” (cfr. doc. 2, ultima pagina). deriva univocamente che la dichiarazione è inveritiera poiché il documento 8 dimostra che conosceva CP_1
l'indirizzo di residenza della destinataria. Non solo quindi nessuna indagine è stata svolta, perché non serviva, ma veniva dichiarato il falso.
Qui sorge un altro problema: il notificante aveva preparato più relate.
L'atto depositato al momento della richiesta del decreto di esecutorietà reca una relata di notifica diversa da quella che è invece allegata alla copia notificata all'odierna opponente.
Nella relata allegata al decreto di ingiunzione presente nel fascicolo telematico, non compare la garanzia del legale del notificante (relativa alla mancata conoscenza del nuovo indirizzo) ma compare una scrittura dell'Ufficiale
Giudiziario che dà atto di aver chiesto notizie della signora a non meglio identificate persone di passaggio.
Tutto ciò è al di fuori di qualsiasi procedura e legittima la sospensione dell'efficacia del titolo che è notoriamente composto anche dalla certificazione della notifica e che non può essere diverso dalla copia messa in mano al destinatario.
Le motivazioni di questa difformità non sono immaginabili. Peraltro, non serve nemmeno immaginarle poiché compete al notificante spiegarne le ragioni.
In ogni caso, gli accertamenti sommari svolti dall'U.G. all'atto della notifica (che però risultano solo nella relata allegata alla copia presente nel fascicolo telematico e non in quella notificata al destinatario che è stata prodotta sub. doc.2) non basterebbero a giustificare la notifica perfezionata secondo i crismi delle casistiche in cui siano sconosciuti residenza, dimora e domicilio del destinatario. Infatti:
− Nella relata di notifica del titolo esecutivo originale (che la controparte ha depositato al momento della richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo) si legge che l non rinveniva il nome dell'ingiunta sul campanello del CP_2
condominio (doc. 8).
4 Questo fatto è del tutto irrilevante poiché il certificato di residenza della destinataria era stato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'UG avrebbe quindi dovuto procedere ai sensi dell'articolo 140cpc secondo la lettera della norma che va applicata in ogni caso di irreperibilità di persone delle quali siano noti residenza, domicilio o dimora.
Questo avrebbe cambiato le cose poiché la signora avrebbe avuto effettiva notizia dell'ingiunzione e sarebbe stata nelle condizioni di opporla nei termini.
La differente relazione di notificazione depositata in atti (nei termini già evidenziati poco sopra) ha costituito quindi la base per un decreto di esecutorietà che non avrebbe dovuto essere emesso.
Tale circostanza merita di essere opportunamente valorizzata sia ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva al d.i., sia in punto di sospensione dell'esecutorietà del decreto oggi opposto.”
L'opponente, in base ai predetti assunti, ha sostenuto di essere legittimata a proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avendo rispettato il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, costituito dalla notifica dell'atto di pignoramento, perfezionata in data 10 luglio 2023. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata, atteso che le somme consegnatale erano corresponsioni intervenute in costanza di rapporto sentimentale tra le parti, come tali non soggette a restituzione.
La parte opposta si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, per essere la notifica del ricorso monitorio del tutto rituale, oltre che per aver avuto l'opponente inequivoca e tempestiva conoscenza del decreto emesso. La parte opposta ha inoltre contestato, nel merito, la fondatezza di quanto ex adverso sostenuto, richiamando le causali dei bonifici effettuati ove si legge la dicitura “prestito” e l'esistenza di plurime dichiarazioni di riconoscimento di debito – successive alle corresponsioni di cui trattasi - ad opera dell'opponente.
E' stata proposta istanza ex artt. 649 e 650 c.p.c., trattata durante il periodo feriale.
E' stata sospesa l'esecutorietà del decreto.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
E' stata depositata la sola memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2, ad opera di . CP_1
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie.
E' stato da ultimo assegnato termine per note conclusive sino al 23 settembre 2025, di cui si è avvalsa ancora una volta esclusivamente la parte opposta (la quale ha dato in tale occasione atto dell'esito negativo delle trattative di bonario componimento, in precedenza intercorse).
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni, per il tramite di note ex art. 127 ter c.p.c., depositata dalla sola parte opposta.
5 La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione tardiva proposta è inammissibile, per i motivi che si vanno ad esporre.
La notifica dell'ingiunzione emessa ex art. 143 c.p.c. è infatti rituale, in quanto vi è attestazione dell'ufficiale giudiziario dell'assenza di nominativo dell'ingiunta sui campanelli del condominio e delle specifiche e vane ricerche effettuate sul posto, come prescritto (cfr. consolidata giurisprudenza di legittimità, quale n. 40467 del 16/12/2021, secondo cui “il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”).
Quanto sopra è da intendersi provato sino a querela di falso, essendo prive di decisivo rilievo le mere risultanze anagrafiche e l'assunto dell'opponente per cui ella si era concretamente trasferita presso l'indirizzo in questione da alcuni mesi (a tal riguardo, si rimarca che anche la mancanza di nominativo presso i campanelli del condominio, alla data di accesso dell'ufficiale giudiziario presso la residenza anagrafica, è - come detto - circostanza provata sino a querela di falso).
Infondata, pertanto, la tesi difensiva per cui doveva procedersi ex art. 140 c.p.c. e non ex art. 143 c.p.c., come avvenuto.
Irrilevante, altresì, il fatto che la notifica di un atto distinto e successivo (ovvero il pignoramento) si sia perfezionata circa 7 mesi dopo presso l'indirizzo di formale residenza, senza la necessità del ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c.
Ogni procedimento notificatorio, infatti, ha la sua autonomia.
Deve inoltre osservarsi che, nel caso di specie, è stato inoltre documentato – e non risulta contestato tempestivamente - che l'opponente ha in ogni caso avuto una conoscenza di fatto dell'ingiunzione emessa sin dal 28 dicembre 2022, ovvero in arco temporale antecedente al perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c., posto che il deposito presso la Comunale risale al 22 dicembre 2022, CP_3
come si desume dalla documentazione prodotta in sede monitoria (cfr., sul punto, doc. 8 di cui al fascicolo di questa opposizione - ovvero comunicazione a mezzo applicativo “wazzup” del 28 dicembre 2022, in uno alla quale la parte opposta ha inoltrato in formato pdf l'ingiunzione emessa all'opponente – nonché documento 9 – ovvero comunicazione dell'opponente con la quale ella dava conto di aver preso contatti con l'Unep).
6 Va pertanto richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui “(…) ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (…)”
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6518 del 04/04/2016 e precedenti conformi quale n. 11550 del 14/05/2013).
L'opposizione tardiva proposta è pertanto inammissibile, risultando la notifica dell'ingiunzione emessa rituale ed avendo inoltre l'opponente avuto tempestiva conoscenza del decreto emesso sin dal 28 dicembre 2022 (ovvero prima ancora dell'inizio del decorso del termine per proporre opposizione).
Il decreto ingiuntivo n. 3007 / 2022 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 1 dicembre 2022
(la cui efficacia esecutiva era stata in precedenza sospesa ex art. 649 c.p.c.) per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta riacquista pertanto efficacia esecutiva, ex art. 653
c.p.c.
E' pertanto superfluo ogni approfondimento di merito in merito all'esistenza – come sostenuto dall'opposto - di plurimi riconoscimenti di debito ad opera dell'opponente (cfr. doc. 2, 11 e 12, di cui al fascicolo di parte opposta).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in € 2.540,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle varie, in ragione delle modalità di svolgimento e della non particolare complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara l'opposizione tardiva inammissibile;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3007 / 2022 emesso dal
Tribunale di Treviso e pubblicato in data 1 dicembre 2022, con conseguente esecutorietà dello stesso ex art. 653
c.p.c.
2) condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
7