Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia
Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA parziale non definitiva nella causa civile iscritta al n. 24836/2022 R.G.
TRA
ed , rapp.ti e difesi dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Laura Rossi e Mariachiara Carbone ed elett.te domiciliato in
Napoli, al viale A. Gramsci n.16 presso lo studio legale Abbamonte, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Mario CP_1
Quarantelli, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai rispettivi indirizzi p.e.c. Email_1
giusta procura a Email_2
margine dell'atto di costituzione
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
Oggetto: divisione di beni ereditari ed accertamento di intervenuta usucapione
Conclusioni: Come da verbale d'udienza del 31.10.24 ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Gli attori sopra epigrafati convenivano in giudizio la SI.ra. CP_1
esponendo quando segue:
[...]
1) che dall'unione coniugale dei SI.ri e Controparte_2 Parte_3
nascevano , e;
[...] Parte_1 Pt_2 CP_1
2) che in data 13.10.2016 il SI. decedeva Controparte_2
lasciando agli eredi due immobili nel Comune di Napoli alla via
Giuseppe Martucci n. 48 di cui ereditava la quota di Parte_3
proprietà pari a 1/3 ed i SIg. e la Parte_2 CP_1 Parte_1
quota di proprietà pari a 2/9 per ciascuno;
3) nell'asse ereditario paterno erano da ricomprendere un immobile insistente nel Comune di Napoli alla via Giuseppe Martucci
n. 48 ubicato al piano quinto, consistente in vani 5,5 distinto dal numero “30 A”, riportato nel catasto fabbricati al foglio 15, particella
189, subalterno 101 ed un immobile insistente nel comune di Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 48, ubicato al piano quinto, consistente in vani 5, distinto dal numero “30 B”, riportato nel catasto fabbricati foglio 15, particella 189, subalterno 102;
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4) che in data 1.3.2021 decedeva ab intestato la SI.ra Parte_3
rientrando nella sua eredità la quota di 1/3 degli immobili di
[...]
cui al punto precedente ed una giacenza sul conto corrente “Credit
Agricole spa” pari ad €5.535,0;
5) che a seguito del decesso della SI.ra , la SI.ra Parte_3
si era indebitamente appropriata, con prelievi di CP_1
diversa entità, della somma complessiva di euro 3.500,00 ed a aveva iniziato ad occupare esclusivamente l'immobile sito in Napoli alla via
Giuseppe Martucci n.48, ubicato al piano quinto, distinto dal numero
“30 B” esautorando completamente gli altri comunisti.
Sulla base di tali premesse gli istanti chiedevano di accertare l'esatta consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dei defunti e , di condannare la Controparte_2 Parte_3
convenuta alla riconsegna dell'immobile occupato sine titulo , di procedere alla divisione giudiziale e di condannare la convenuta, al pagamento in favore degli attori, dei frutti civili da determinarsi secondo il valore locativo dell'immobile, goduti in relazione al possesso esclusivo dell'appartamento in Napoli alla Via Martucci n.
48, interno 30 B a far data dal 13.10.2016 (giorno del decesso del SI.
) e per la maggior somma a far data Controparte_2
dall'1.3.2021(giorno del decesso della SI.ra ). Parte_3
Si costituiva , la quale spiegava domanda CP_1
riconvenzionale. Chiedeva di dichiarare l'immobile identificato col n. di interno “30 B” da lei usucapito, per averlo posseduto per oltre venti anni a far data dal 1988 e di accertare l'occupazione da parte di
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e dell'unico immobile facente parte Parte_1 Parte_2
della massa ereditaria sito in Napoli alla via Giuseppe Martucci n.48, ubicato al piano quinto, distinto dal numero “30 A”, chiedendone l'assegnazione.
A seguito della proposta domanda di usucapione parte attrice depositava in giudizio copia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30 marzo 1998 con la quale il defunto Controparte_2
dichiarava di avere concesso in locazione l'immobile alla figlia CP_1
ed appunti manoscritti con i quali appuntava , con riferimento al bene sub interno 30 b “in locazione alla figlia con marito e CP_1
figlioletto”, tali documenti nella prima memoria utile successiva al primo deposito venivano, quanto al primo, disconosciuto in merito alla sua conformità all'originale e quanto al secondo si riservava di disconoscerne l'autografia al momento del deposito dell'originale, mai avvenuto.
Rese le conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 31.10.24 sulla sola domanda riconvenzionale di usucapione con termine per lo scambio di note conclusionali e repliche.
Risultando assolutamente pacifico tra le parti come la successione mortis causa del SI. nato a [...] il [...] e Controparte_2
deceduto in data 13.10.2016, sia regolata esclusivamente dalla legge
(per totale mancanza di un testamento), deve essere dichiarata detta successione devoluta a favore di: a) i germani attori SIg.
e , la convenuta quali Parte_1 Parte_2 CP_1
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eredi del padre SI. ; b) quale erede, Controparte_2 Parte_3
in qualità di moglie, tuttavia, deceduta ab intestato in data 1.3.2021.
Ciò chiarito, occorre, dunque, anzitutto procedere a verificare se, in base alle allegazioni svolte dalla convenuta in riconvenzionale, risulti possibile configurare, relativamente all'immobile riportato nel
N.C.E.U del Comune di Napoli al foglio 15, p.lla 189, sub 102
(composto da salone-ingresso, cucina con balconi, corridoio, terrazzo a livello, n. 2 camerette, bagno, identificato col n. di interno “30 bis” , della superficie di ca. 70 mq), l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sull'intero immobile con conseguente possibilità di realizzare l'invocato acquisto del diritto per intervenuta usucapione.
A sostegno della domanda la convenuta allega di avere goduto in via esclusiva del bene, intrapreso lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, essere stata nella posizione di impedire a chiunque, coeredi compresi, l'accesso all'appartamento in quanto unica occupante del bene con la propria famiglia e di godendo in modo indisturbato e pacifico del bene per averlo posseduto per oltre venti anni ed a far data dal 1988, continuativamente, ininterrottamente, pubblicamente, pacificamente, uti dominus e con animus rem sibi habendi.
L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", si tratta quindi di un'attività contraddistinta
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dall'animus possidendi, cioè dalla volontà di esercitare sulla cosa una SInoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
Come noto per aversi usucapione di beni immobili il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena SInoria di fatto su di essa con una inerzia del titolare.
Nel caso in esame va poi ricordato che “Il coerede che dopo la morte del 'de cuius' sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede
'animo proprio' ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più 'uti condominus'” (Cass. sent. n.
10734/18).
Venendo alle risultanze del processo è dato pacifico che
[...]
viveva nell'immobile de quo sin da prima della morte del CP_1
padre avvenuta nel mese di ottobre 2016 e che, dunque , l'avvenuto acquisto a titolo originario si sarebbe perfezionato ben prima della morte del padre avendo parte convenuta allegato di vivere nello stabile sin dal 1988.
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Ora, agli atti del giudizio i fratelli hanno depositato un atto CP_2
notorio firmato dal padre con il quale lo stesso dichiarava di CP_2
avere concesso in locazione il bene alla figlia, in uno ad alcuni appunti ( sempre ricondotti alla mano paterna) ove lo stesso affermava, in relazione al bene identificato con int 30 b, che lo stesso era “in locazione alla figlia con marito e figlioletto”. CP_1
Né vale obiettare che il contratto di locazione sarebbe eventualmente nullo per difetto di forma, non rilevando in questa sede la validità dello stesso ma unicamente l'animus del proprietario di voler attribuire la detenzione del bene e di non consentire all'occupante dell'immobile di abitarlo uti dominus.
Tale documento, inserito nel corpo della prima memoria istruttoria a seguito della riconvenzionale proposta, è stato prontamente contestato nella sua conformità all'originale nella seconda memoria istruttoria di parte convenuta. L'art. 2719 c.c., che eSIe l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e
215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo
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formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Al riguardo, è principio consolidato, in giurisprudenza, che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 5,
n. 1324 del 18 gennaio 2022). Inoltre, la Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019 e Cass n.
26200/24).
In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in
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entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” ( Cass n.
24607/24).
Nel caso di specie la mera contestazione della conformità del documento all'originale è stata eseguita senza indicare particolari difformità tra la scrittura prodotta in fotocopia e quella originale, né si è provveduto a disconoscere la firma paterna limitandosi a ritenere quel documento non conforme ad un eventuale originale. In sede di prima memoria di replica, successiva al deposito della fotocopia, affermava infatti parte convenuta “Nel caso di specie la SI.ra contesta la conformità delle fotocopie della CP_1
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal SI. CP_2
al Comune di Napoli in data 30 marzo 1998 nonché dei due
[...]
fogli di appunti (che si assumono autografi) riconducibili al medesimo”
Solo con riferimento agli appunti la parte convenuta affermava di riservarsi il disconoscimento dell'autografia della scrittura “Rispetto agli appunti la convenuta/attrice in via riconvenzionale si riserva poi
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espressamente - all'esito del deposito degli originali - di formulare specifico disconoscimento dell'autografia della scrittura, apparentemente riconducibile al de cuius .” Controparte_2
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale “Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale “ ( Cass n. 27633/18), elementi questi ultimi del tutto carenti nel caso di specie. In sede di note ex art. 190 cpc e dunque del tutto tardivamente parte attrice depositava copia autenticata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per quanto detto, tuttavia, è consentito al Tribunale di poter verificare, aliunde ricorrendo ad ulteriori indizi, la veridicità di quanto contenuto in tale atto notorio genericamente contestato nella sua conformità all'originale.
Parte attrice ha depositato le dichiarazioni dei redditi del SI. CP_2
da cui emerge che l'immobile 30 A è stato dichiarato con
[...]
codice 1, mentre l'immobile 30 B alternativamente con codice 10 o
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con codice 9. In merito alla riferibilità dei suddetti codici si osserva come il primo sia riferibile ad una abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un familiare che vi abbia la residenza, mentre il codice
9 si utilizza in ipotesi di immobili che non rientrano in nessuno dei casi descritti dai codici da 1 a 17 trattandosi di ipotesi residuale.
Ora, pur dovendosi riconoscere a tale dichiarazione unicamente un profilo fiscale, va osservato che il titolare del diritto di proprietà riteneva, comunque, sia pur non per ciascuna annualità, di avere concesso in uso gratuito il bene alla propria figlia così evidenziando una manifestazione di potere di SInoria sulla res.
In merito alle ricevute di spese condominiali, sopportate dal solo genitore , anche se è vero che non vi alcuna prova di CP_2
collegamento con l'immobile di cui all'interno sub 30B essendo genericamente indicato come riferibili all'interno 30 va osservato che:
1) la mancata indicazione della lettera che contraddistingue l'interno è un dato neutro in quanto non prova la riferibilità della spesa né all'interno A né all'interno B anzi dovendosi presumere che la spesa fosse riferibile all'appartamento nel suo complesso trattandosi di spese documentate come eseguite dal 2003 al 2009 e, quindi, in data successiva al frazionamento del 25/10/1995 n.
1760.1/1995;
2) Parte convenuta non si è offerta di provare di avere sostenuto analoga spesa per l'interno dalla stessa abitato.
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Ricordando che è onere della parte convenuta dimostrare di avere abitato il bene uti dominus va evidenziato che la stessa indica, quali elementi indicativi di tale evidente animo, una serie di indici.
Orbene, l'aver intrapreso lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento nel 1988, circostanza allegata dalla convenuta a sostegno della propria pretesa, è insufficiente a dimostrare l'animus rem sibi habendi necessariamente richiesto ai fini dell'acquisto a titolo definitivo del bene. Questo in ragione di una locazione del bene o comunque di una concessione dello stesso a titolo gratuito dal padre a fronte di lavori di cui comunque manca qualsivoglia prova della loro esecuzione a cura della convenuta. Sul punto non potevano di certo essere idonee a provare l'assunto le circostanze dedotte in sede di richiesta di ammissione della prova testi mancando in atti sia il contratto di appalto, sia qualsivoglia documentazione contabile o bancaria che potesse provare l'avvenuto pagamento dei lavori dichiarati come eseguiti.
L'unico indizio di esecuzione dei lavori potrebbe essere dato dall'avere presentato a suo nome l'istanza di condono quale committente degli stessi il che, tuttavia, non prova di per sé solo la volontà di esercitare un potere di SInoria sul bene al tempo in cui il titolare del diritto di proprietà era il padre che tale bene aveva concesso in uso gratuito alla figlia.
Ora, tutto quanto sino ad ora esposto ( e ritenuto che il compimento del tempo utile ad usucapire si sia nella prospettazione della convenuta consolidato prima del decesso del padre ) non CP_2
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vale a sconfessare la volontà dello stesso di mantenere un rapporto con il bene che giustifica, la volontà di acconsentire per spirito di tolleranza e pacifici rapporti familiari, la permanenza della figlia all' interno dell'immobile. L'insieme degli indizi raggiunti ( pagamento utenze, pagamento spese condominiali, pagamento lavori nello stabile riferiti genericamente all'appartamento int.30, il generico disconoscimento della conformità all'originale della copia dell'atto notorio con il quale il padre dichiarava di avere concesso in CP_2
locazione il bene alla figlia che consentono al Tribunale di affermare la veridicità intrinseca di quel documento .
A corroborare ulteriormente il convincimento delle parti, preme osservare che il possesso utile e necessario all'usucapione, deve consistere primariamente nella gestione del bene e nell'adempimento di tutti gli oneri connessi al diritto di proprietà, quelli tributari, quelli condominiali di cui alcuna prova è stata offerta in giudizio.
Dunque, ciò che si desume dagli elementi probatori acquisiti denota soltanto l'effettività del godimento da parte di ma non CP_1
anche l'inequivoca esclusione prima del padre e poi degli altri coeredi dal possesso. Ciò non consente di ritenere sussistenti i requisiti per la configurabilità dell'invocata usucapione, occorrendo a tal fine un atto
(o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzasse, per un verso, l'impossibilità assoluta per il proprietario esclusivo prima e per i coeredi poi di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denotasse inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in modo esclusivo.
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Pertanto, la concessione del godimento dell'immobile in ragione di un allegato contratto di locazione, il pagamento delle imposte sul bene, non valgono a ritenere sussistente l'inerzia del proprietario, né il godimento esclusivo di fatto dell'immobile porta a ritenere sussistente l'animus rem sibi abendi non essendovi agli atti alcuna documentazione idonea a sorreggere quanto allegato.
L'unica documentazione che comprova un potere sul bene è la presentazione di istanza di condono che, si ripete, può essere stata fatta solo in ragione di una committenza delle opere la cui realizzazione non è idonea a dimostrare un potere esclusivo di SInoria sul bene soprattutto alla luce della concessione in locazione successiva alla loro realizzazione del bene immobile.
Per tali ragioni la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione in favore della convenuta va rigettata. CP_1
Le spese di lite alla sentenza definitiva.
PQM
1) Dichiara aperta la successione ab intestato dei SI.ri CP_2
nato a [...], il [...] e deceduto il 13.10.2016 e della
[...]
SI.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in Parte_3
data 1.3.2021;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione in favore della convenuta;
CP_1
3) spese alla sentenza definitiva.
- 14 - Napoli, 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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