Art. 2.
Le domande per ottenere la cessione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate all'intendente di finanza di Firenze, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Copia della domanda e' contestualmente inviata, a cura del richiedente, al sindaco del comune di Firenze.
Le domande per ottenere la cessione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate all'intendente di finanza di Firenze, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Copia della domanda e' contestualmente inviata, a cura del richiedente, al sindaco del comune di Firenze.