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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
CH NA, EL
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2470/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13929/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220168346127000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4056/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, Ricorrente_1 S.r.l., proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 09720 220168346127000 IRAP 2018 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma e Agenzia delle Entrate – Riscossione Roma.
La Ricorrente_1 lamentava, in particolare, la non debenza dell'imposta, per aver la stessa commesso un errore, riportando in dichiarazione dei redditi un periodo d'imposta diverso da quello effettivo.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello la Ricorrente_1 S.r.l., deducendo:
-carenza di motivazione nella sentenza ed erroneità nella valutazione delle prove addotte dalla ricorrente.
Rappresentava, in primo luogo, come dalla pronuncia di primo grado non fosse in alcun modo dato di comprendere i motivi per i quali la Corte aveva ritenuto le argomentazioni dell'allora ricorrente prive di pregio e di fondamento. Nel merito, rammentava come la vicenda traesse origine da errore di compilazione commesso dalla contribuente, in sede di redazione del Modello Irap 2019, per il periodo d'imposta 2018. La contribuente, a fronte di un credito Irap pari a Euro 2.995,00 risultante dal modello
Irap 2017, aveva provveduto a richiamare tale somma in compensazione parziale nel 2018, modelli F24 del 17.04.2018 e 02.07. 2018, per complessivi Euro 430. Somma della quale l'Ufficio lamentava l'omesso versamento – 'lungi dal poter essere ascritto alla parte un qualsivoglia “omesso o carente versamento”, il solo errore commesso dalla contribuente è stato quelli di riportare le compensazioni surricordate al Rigo
IR24 del Modello Irap/2018 riferito all'esercizio 2017 […] anziché – come avrebbe dovuto – nel Modello
Irap/2019, riferito all'esercizio 2018'. Mancata utilizzazione, in contrasto con quanto sostenuto dall'Agenzia, del credito per l'annualità 2017. Erroneità del calcolo delle compensazioni relative al 2016, avendo la società effettuato compensazioni per Euro 860 e non 430, come sostenuto dall'Ufficio. Assenza di imposta a debito residua.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, eseguite le doverose verifiche, ritiene legittime le valutazioni di merito del giudice di primo grado, riconoscendo, in via preliminare, la bontà dell'operato dell'Ufficio e l'infondatezza delle censure mossa dalla ricorrente, 'nel merito va evidenziato che l'odierna ricorrente, pur sostenendo di aver commesso un errore nel riportare un periodo d'imposta diverso da quello effettivo, non fornisce alcuna prova al riguardo'.
Il Collegio rileva, a conferma di quanto verificato già dal giudice di prime cure, che le somme richieste derivano da compensazioni parziali effettuati nei periodi d'imposta precedenti, come risultante dai prospetti prodotti dall'Ufficio e che dai controlli formali effettuati sul modello IRAP 2018 è emersa una carenza di versamento e non un mero errore formale.
L'utilizzo di euro 430 è riferito all'annualità 2016, in quanto nella delega di pagamento effettuata in data
22.03.2017 venivano compensati Euro 309,87, e nella delega di pagamento effettuata in data 30.06.2017 venivano compensati Euro 120,00. Anche per l'anno 2017, l'Ufficio rappresentava come la contribuente società avesse utilizzato crediti in compensazione, per un importo pari a Euro 430. Con riferimento, invece, all'annualità 2018, la società non dichiarava alcun importo in compensazione: 'L'Ufficio liquidava la dichiarazione come irregolare, avendo la Società utilizzato l'importo di € 430,00 in compensazione per il 2018, mediante le deleghe di pagamento del 17/04/2018, e del 02/07/2018. Il codice tributo in entrambe le deleghe era 3800, e l'anno di riferimento era il 2017. In conclusione, la Società ha utilizzato in compensazione delle eccedenze non dichiarate, e comunque non spettanti'.
Correttezza dell'operato dell'Ufficio, in relazione all'abbinamento delle compensazioni alle relative dichiarazioni. Legittimità e doverosità della rettifica per il 2018, non avendo la società utilizzato crediti o eccedenze in compensazione per il 2016.
Nel merito del rilievo relativo all'invio tramite PEC non inserita in pubblici elenchi, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte affermato come l'utilizzazione di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi non costituisse motivo d'inesistenza della notificazione, ma, semmai, di nullità, sanata dall'avvenuta proposizione del ricorso.
Si richiama la sentenza delle SS.UU. n.15979/2022, con cui la Suprema Corte ha sancito che la notificazione mediante indirizzo non iscritto in pubblici registri non rilevasse nemmeno quale causa di nullità, laddove la stessa avesse comunque consentito al destinatario di svolgere le proprie difese e di determinare la provenienza e l'oggetto dell'atto.
Da ultimo, ricordava come con Sent. 18684/2023 la Cassazione ha anche chiarito che, l'invio da indirizzo non presente nei pubblici elenchi non intaccasse la presunzione di riferibilità dell'atto al mittente e che gravasse sul destinatario l'onere di provare i concreti e gravi pregiudizi subiti in ragione dell'invio con tali modalità, in relazione all'esercizio del proprio diritto di difesa.
Appello respinto
Spese di guidizio a carico del soccombente.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00, oltre oneri di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
TE RE GO RI TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
CH NA, EL
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2470/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13929/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220168346127000 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4056/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, Ricorrente_1 S.r.l., proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 09720 220168346127000 IRAP 2018 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma e Agenzia delle Entrate – Riscossione Roma.
La Ricorrente_1 lamentava, in particolare, la non debenza dell'imposta, per aver la stessa commesso un errore, riportando in dichiarazione dei redditi un periodo d'imposta diverso da quello effettivo.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello la Ricorrente_1 S.r.l., deducendo:
-carenza di motivazione nella sentenza ed erroneità nella valutazione delle prove addotte dalla ricorrente.
Rappresentava, in primo luogo, come dalla pronuncia di primo grado non fosse in alcun modo dato di comprendere i motivi per i quali la Corte aveva ritenuto le argomentazioni dell'allora ricorrente prive di pregio e di fondamento. Nel merito, rammentava come la vicenda traesse origine da errore di compilazione commesso dalla contribuente, in sede di redazione del Modello Irap 2019, per il periodo d'imposta 2018. La contribuente, a fronte di un credito Irap pari a Euro 2.995,00 risultante dal modello
Irap 2017, aveva provveduto a richiamare tale somma in compensazione parziale nel 2018, modelli F24 del 17.04.2018 e 02.07. 2018, per complessivi Euro 430. Somma della quale l'Ufficio lamentava l'omesso versamento – 'lungi dal poter essere ascritto alla parte un qualsivoglia “omesso o carente versamento”, il solo errore commesso dalla contribuente è stato quelli di riportare le compensazioni surricordate al Rigo
IR24 del Modello Irap/2018 riferito all'esercizio 2017 […] anziché – come avrebbe dovuto – nel Modello
Irap/2019, riferito all'esercizio 2018'. Mancata utilizzazione, in contrasto con quanto sostenuto dall'Agenzia, del credito per l'annualità 2017. Erroneità del calcolo delle compensazioni relative al 2016, avendo la società effettuato compensazioni per Euro 860 e non 430, come sostenuto dall'Ufficio. Assenza di imposta a debito residua.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, eseguite le doverose verifiche, ritiene legittime le valutazioni di merito del giudice di primo grado, riconoscendo, in via preliminare, la bontà dell'operato dell'Ufficio e l'infondatezza delle censure mossa dalla ricorrente, 'nel merito va evidenziato che l'odierna ricorrente, pur sostenendo di aver commesso un errore nel riportare un periodo d'imposta diverso da quello effettivo, non fornisce alcuna prova al riguardo'.
Il Collegio rileva, a conferma di quanto verificato già dal giudice di prime cure, che le somme richieste derivano da compensazioni parziali effettuati nei periodi d'imposta precedenti, come risultante dai prospetti prodotti dall'Ufficio e che dai controlli formali effettuati sul modello IRAP 2018 è emersa una carenza di versamento e non un mero errore formale.
L'utilizzo di euro 430 è riferito all'annualità 2016, in quanto nella delega di pagamento effettuata in data
22.03.2017 venivano compensati Euro 309,87, e nella delega di pagamento effettuata in data 30.06.2017 venivano compensati Euro 120,00. Anche per l'anno 2017, l'Ufficio rappresentava come la contribuente società avesse utilizzato crediti in compensazione, per un importo pari a Euro 430. Con riferimento, invece, all'annualità 2018, la società non dichiarava alcun importo in compensazione: 'L'Ufficio liquidava la dichiarazione come irregolare, avendo la Società utilizzato l'importo di € 430,00 in compensazione per il 2018, mediante le deleghe di pagamento del 17/04/2018, e del 02/07/2018. Il codice tributo in entrambe le deleghe era 3800, e l'anno di riferimento era il 2017. In conclusione, la Società ha utilizzato in compensazione delle eccedenze non dichiarate, e comunque non spettanti'.
Correttezza dell'operato dell'Ufficio, in relazione all'abbinamento delle compensazioni alle relative dichiarazioni. Legittimità e doverosità della rettifica per il 2018, non avendo la società utilizzato crediti o eccedenze in compensazione per il 2016.
Nel merito del rilievo relativo all'invio tramite PEC non inserita in pubblici elenchi, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha più volte affermato come l'utilizzazione di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi non costituisse motivo d'inesistenza della notificazione, ma, semmai, di nullità, sanata dall'avvenuta proposizione del ricorso.
Si richiama la sentenza delle SS.UU. n.15979/2022, con cui la Suprema Corte ha sancito che la notificazione mediante indirizzo non iscritto in pubblici registri non rilevasse nemmeno quale causa di nullità, laddove la stessa avesse comunque consentito al destinatario di svolgere le proprie difese e di determinare la provenienza e l'oggetto dell'atto.
Da ultimo, ricordava come con Sent. 18684/2023 la Cassazione ha anche chiarito che, l'invio da indirizzo non presente nei pubblici elenchi non intaccasse la presunzione di riferibilità dell'atto al mittente e che gravasse sul destinatario l'onere di provare i concreti e gravi pregiudizi subiti in ragione dell'invio con tali modalità, in relazione all'esercizio del proprio diritto di difesa.
Appello respinto
Spese di guidizio a carico del soccombente.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00, oltre oneri di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
TE RE GO RI TI