Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 82
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errore nella dichiarazione dei redditi

    La Corte ritiene che la contribuente non abbia fornito alcuna prova dell'errore commesso. Le somme richieste derivano da compensazioni parziali effettuate nei periodi d'imposta precedenti, come confermato dai controlli formali effettuati sul modello IRAP 2018, che hanno evidenziato una carenza di versamento e non un mero errore formale. L'utilizzo di € 430 è riferito all'annualità 2016 e 2017, mentre per il 2018 la società non ha dichiarato alcun importo in compensazione, utilizzando invece somme non spettanti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione nella sentenza di primo grado

    La Corte ritiene legittime le valutazioni di merito del giudice di primo grado, confermando la correttezza dell'operato dell'Ufficio e l'infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Erroneità nella valutazione delle prove

    La Corte ritiene che la contribuente non abbia fornito alcuna prova a sostegno della sua tesi. Le somme richieste derivano da compensazioni parziali effettuate nei periodi d'imposta precedenti, come confermato dai controlli formali effettuati sul modello IRAP 2018, che hanno evidenziato una carenza di versamento e non un mero errore formale.

  • Rigettato
    Notifica tramite PEC non inserita in pubblici elenchi

    La Corte richiama la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui l'utilizzazione di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi non costituisce motivo d'inesistenza della notificazione, ma, semmai, di nullità sanata dall'avvenuta proposizione del ricorso. La notifica non rileva quale causa di nullità laddove abbia comunque consentito al destinatario di svolgere le proprie difese e di determinare la provenienza e l'oggetto dell'atto. L'invio da indirizzo non presente nei pubblici elenchi non intacca la presunzione di riferibilità dell'atto al mittente e grava sul destinatario l'onere di provare i concreti e gravi pregiudizi subiti in ragione dell'invio con tali modalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 82
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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