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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1319/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1319/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IACOBINO PAOLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. SANGALLI VINCENZO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“In ossequio a quanto sancito dal Tribunale di Milano – X^ Sezione Civile, il quale disponeva la trattazione dell'udienza già fissata per il 29 gennaio 2025 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la sig.ra , sempre ferma la mancata e Parte_1 tempestiva contestazione della CTP a firma del dott. (v. all. 6 – fasc. , in via Per_1 Parte_1 preliminare e istruttoria, insiste cautelativamente per l'ammissione di una CTU medico – legale volta alla quantificazione dei danni patiti a seguito della caduta occorsale in data 26 agosto 2021 all'interno del parcheggio P1 posto al quinto piano dell'Aereoporto di Milano – Linate. Al contempo, pur ritenendo esaustiva la documentazione fotografica versata in atti (v. all. 1 – fasc. Patronelli / v. all. 3 – fasc. Società Esercizi Aeroportuali) nonché l'esame dei testimoni sig.ri , Tes_1 Testimone_2 e , l'odierna attrice si rimette alle determinazioni del Tribunale adito in ordine Testimone_3 all'acquisizione di una CTU tecnica tesa a verificare la conformità del luogo del sinistro, ossia dello spazio antistante alla porta d'accesso del parcheggio P1 posto al quinto piano dell'Aeroporto di pagina 1 di 10 Milano – Linate, alla normativa vigente al momento dei fatti per cui vi è causa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle suddette istanze, la sig.ra insiste per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni già rassegnate, che qui si riportano “A) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine alla Controparte_2 causazione del sinistro occorso alla sig.ra in data 26 agosto 2021 e, per l'effetto, Parte_1 condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice da liquidarsi nella somma di euro 49.382,00 oppure in quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia e/o risulterà in corso di causa, oltre alla personalizzazione, alla rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate nonché alle spese mediche sostenute per euro 1.500,00, e, dunque, per la complessiva somma di euro 50.882,00, il tutto a decorrere dalla data di costituzione in mora del 1 marzo 2022; B) Con vittoria di spese e competenze di lite”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nonché ogni previa opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così giudicare: Nel merito: Accertata l'infondatezza nel merito delle istanze risarcitorie avanzate in giudizio ex art. 2051 c.c., per tutto quanto dedotto in narrativa, rigettare, con piena formula, le domande risarcitorie avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto Nel merito, in via di estremo CP_1 subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del giudizio dovesse essere accertata una responsabilità di per i fatti di causa, dichiarare il risarcimento non dovuto o comunque CP_1 ridurre il quantum debeatur in ragione del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, in applicazione dell'art. 1227 c.c. per non aver tenuto una condotta diligente e attenta In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice decida di proseguire nell'istruzione rimettendo la causa sul ruolo, SEA, opponendosi a ogni avversaria istanza, insiste: (i) Nell'ammissione della prova contraria diretta con l'escussione dei capitoli di prova nn. 1 e 2 di cui alla terza memoria istruttoria (ii) nel rigetto della ex adverso richiesta CTU medico legale e quella Con atta a verificare se la segnalazione indicante il dislivello e la cartellonistica applicata da rispecchi le direttive previste dai Decreti Ministeriali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di accertarne la responsabilità Controparte_2
ex art. 2051 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 2 di 10 patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 26.8.2021 presso il parcheggio sito all'interno dell' Milano-Linate. CP_3
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 26.8.2021 si stava dirigendo nel parcheggio sito al quinto piano dell'aeroporto di Milano
Linate quando, giunta in prossimità della porta d'ingresso, è caduta rovinosamente al suolo a causa della presenza di un gradino non visibile “in quanto celato da un nastro adesivo malamente raffazzonato” e posto non solo in corrispondenza del dislivello ma anche “alla base dei muri laterali”;
- che in corrispondenza del gradino non era presente nemmeno un corrimano, né un cartello verticale per segnalare la presenza di un pericolo “in conformità con la normativa ISO 7010”, né rampe per facilitare il percorso;
- che, dopo essere stata soccorsa dai propri familiari e dal personale medico presente sul luogo del sinistro, l'attrice è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini, ove le veniva diagnosticata “frattura spiroide diafisi omero destro e frattura metaepifisi prossimale omero sinistro”;
- che, a seguito dell'auto dimissione, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura presso il Policlinico di Bari;
- che il consulente di parte ha stimato postumi permanenti nella misura del 20% ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, al 75% di giorni 30 e al 25% di giorni 90;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte attrice e, in Controparte_2
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, eccependo l'assenza della potenzialità dannosa della res indicata come causa della caduta. In particolare, la società convenuta ha eccepito che la presenza di un dislivello “era chiaramente visibile proprio grazie all'applicazione del nastro giallo e nero, posizionato sul gradino nel più totale rispetto della normativa” e che era presente anche un cartello con l'indicazione di pericolo, precisando inoltre che non dove ritenersi necessaria la predisposizione di ulteriori rampe o raccordi per facilitare l'accesso al pagina 3 di 10 percorso, tenuto conto delle modeste dimensioni del dislivello. In ogni caso,
[...]
ha eccepito il concorso di parte attrice, considerato che, utilizzando Controparte_2
l'ordinaria diligenza, “non avrebbe avuto problema alcuno ad evitare di inciampare Parte_1
su un gradino di modestissime dimensioni, per di più tenuto conto del fatto che era chiaramente segnalato” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione di quattro testimoni.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 29.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 30.1.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata dalla presenza di un dislivello occulto in prossimità dell'ingresso ai parcheggi del quinto piano dell'aeroporto di Milano Linate e versando in atti, a sostegno della sua pretesa, immagini fotografiche raffiguranti la res da cui è derivato l'evento lesivo (cfr. doc. 1).
Occorre premettere che l'articolo 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame,
l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e pagina 4 di 10 della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto
pagina 5 di 10 allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Ciò premesso in termini generali nel caso di specie certamente sussiste il rapporto di custodia tra la e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, trattandosi di Controparte_2 pavimentazione sita all'interno dell'aeroporto.
Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice, pur avendo fornito la prova del fatto storico, non ha dimostrato l'intrinseca potenzialità dannosa del dislivello e il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Con riferimento al fatto storico, la teste oculare figlia dell'attrice, escussa all'udienza del Tes_1
18.12.2023 e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, ha confermato sia la caduta di sia lo Parte_1
stato dei luoghi. La teste ha dichiarato: “ad un certo punto ho visto mia madre che inciampava in questo gradino che si vede raffigurato nelle fotografie che mi si mostrano.. Lo stato dei luoghi era esattamente come nelle fotografie che mi sono state mostrate. Non c'era corrimano né cartelli verticali
o altro… confermo, il nastro giallo e nero sul gradino che si vedeva nella fotografia” (cfr. verbale di udienza del 18.12.2023); ella ha riferito, invece, di non ricordare la presenza di un cartello verticale di pericolo.
I testi e rispettivamente genero e nipote dell'attrice, non presenti al Testimone_2 Testimone_3
momento della caduta, ma accorsi subito dopo, hanno confermato lo stato dei luoghi, precisando anch'essi di non ricordare la presenza del cartello verticale di pericolo come risulta dalle fotografie versate in atti dalla convenuta (cfr. verbale di udienza del 18.12.2023 teste “Le Testimone_2 fotografie che mi si mostrano raffigurano lo stato dei luoghi… sul dislivello presente vi era il nastro giallo e nero… non ricordo assolutamente di avere visto il cartello sul muro con scritto attenzione al gradino”; cfr. verbale di udienza del 19.2.2024 teste “le fotografie che mi si mostrano Testimone_3
raffigurano lo stato dei luoghi.. Il nastro giallo e nero che borda il gradino era presente anche al
pagina 6 di 10 momento della caduta…Non c'erano corrimano, cartelli o altro.. vedo nelle fotografie dei cartelli con delle segnalazioni che non erano presenti al momento del mio arrivo”).
Il teste escusso all'udienza del 19.2.2024, ha riferito di essere sopraggiunto poco Testimone_4 subito dopo l'evento lesivo in quanto responsabile della sicurezza, ma di non aver visto il momento esatto della caduta;
con riferimento allo stato dei luoghi, il testimone ha confermato la presenza del dislivello e del nastro adesivo nero e giallo, non ricordandosi, invece, con precisione, se il cartello di pericolo fosse già presente al momento del sinistro (cfr. verbale di udienza del 19.2.2024).
Ritenuta in generale provata la caduta di parte attrice, si reputa però che quest'ultima non abbia dimostrato l'intrinseca pericolosità o insidiosità della res. Infatti, dalle fotografie versate in atti dall'attrice sub doc. 1, si evince chiaramente la presenza di un dislivello di modeste dimensioni, sito in prossimità della porta di accesso al parcheggio. Tuttavia, come emerge chiaramente dalle menzionate rappresentazioni fotografiche e come confermato anche dai testimoni escussi nel presente procedimento, il dislivello era chiaramente segnalato dal nastro adesivo di colore giallo e nero posto non solo in corrispondenza del gradino, ma disposto su tutto il perimetro della superficie di pavimentazione rialzata. Come si evince anche dalle immagini versate in atti dalla convenuta (cfr. doc.
8 e 9) la presenza di un'area rialzata prima delle porte di ingresso al parcheggio non era di piccole dimensioni ed era interamente contornata dal nastro adesivo, il quale non occultava certo la presenza del dislivello, come argomentato da parte attrice, ma al contrario lo rendeva del tutto evidente.
L'apposizione di strisce adesive gialle e nere ha ictu oculi la finalità di richiamare l'attenzione dei frequentatori dell'aeroporto circa la presenza di una situazione di potenziale pericolo;
la differenza cromatica tra la pavimentazione grigia e le strisce gialle e nere rende ancora più evidente la presenza del dislivello e mira evidentemente a segnalarlo poiché di modesto spessore.
Del resto, la circostanza che la figlia dell'attrice abbia camminato accanto alla madre e abbia superato il gradino senza alcun problema (cfr. verbale di udienza del 18.12.2023, teste “ Eravamo Tes_1 una accanto all'altra. Io ho aperto la porta a spinta che permette di uscire dall'edificio chiuso dove ci sono gli ascensori e ho atteso che mia madre transitasse”) avvalora in concreto la piena visibilità del gradino.
Si ritiene quindi che l'apposizione del nastro adesivo giallo e nero fosse del tutto idonea a segnalare il dislivello, non essendo necessarie le ulteriori misure invocate da parte attrice come, ad esempio, la pagina 7 di 10 predisposizione di un corrimano o una rampa, tenuto conto delle dimensioni davvero modeste del dislivello, nonché la presenza di un solo e non di più gradini.
Allo stesso modo, si reputa irrilevante la presenza, o meno, del segnale di pericolo posto sulla parete accanto al dislivello;
infatti, la presenza di tale cartello, allegata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non ha trovato confermato all'esito dell'istruttoria, atteso che nessuno dei testi ne ha ricordato la collocazione in loco all'epoca del sinistro, né ha confermato che le foto versate in atti dalla convenuta (in cui vi è il predetto cartello) risalissero al momento dell'evento lesivo. In ogni caso, si reputa che la presenza del dislivello fosse già opportunamente e sufficientemente segnalata dall'apposizione del nastro adesivo su tutto il perimetro, sì che l'apposizione di un cartello di pericolo deve ritenersi in quelle condizioni una cautela aggiuntiva, ma non indispensabile.
Del resto, l'espressa invocazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. rende la generica allegazione di mancato rispetto di norme sulla sicurezza del tutto irrilevante, giacchè rispetto alla fattispecie di responsabilità oggettiva fatta valere non rileva l'omessa adozione colposa di cautele prescritte dalla legge. La fattispecie invocata da parte attrice richiede invece una valutazione di insidiosità in concreto della res in custodia che in specie si reputa del tutto carente.
Si reputa pertanto che con la dovuta diligenza e accortezza anche avrebbe potuto Parte_1
avvedersi della presenza del gradino e di conseguenza procedendo con un'attenzione e prudenza ordinarie evitare l'evento lesivo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene, infatti, che, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna situazione di pericolo occulto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che:
“in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 2345/2019). Nel caso di specie, la mera presenza di un dislivello di pochi centimetri, enfatizzata dall'apposizione di nastro adesivo giallo e pagina 8 di 10 nero, non è idonea ad integrare una situazione di pericolo e l'attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto avvedersi di esso ed evitare l'evento lesivo.
Ne consegue che nel caso di specie la res può essere ritenuta una mera occasione dell'evento e non la causa dello stesso.
Dal complesso probatorio si reputa pertanto carente la prova stringente richiesta nelle ipotesi di cosa statica ed inerte di insidiosità della res in custodia, non avendo l'attrice provato che il dislivello (a causa del quale la stessa sarebbe inciampata) fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo, tenuto conto, altresì, che la sua presenza era opportunamente e adeguatamente segnalata dalla società custode.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può essere Controparte_2
ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni lamentati dalla parte attrice.
Le domande attoree, pertanto, non possono che essere integralmente respinte in quanto infondate.
Pur in assenza di formulazione da parte della convenuta di domanda condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite si reputa di provvedere d'ufficio in adesione al consolidato indirizzo della
Suprema Corte (secondo cui “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa … sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” cfr. Cass. n. 2719/2015 e Cass. S.U.
10/10/1997 n. 9859),
Pertanto le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute da Controparte_2
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'estrema semplicità delle questioni trattate (cfr. valori medi, ridotti al 50%, per attività di studio, introduttiva, istruttoria e per la fase decisoria, tenuto conto che la stessa si è esaurita solo con l'escussione di testimoni e che non è stata disposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_2 spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 6,80 per le spese ed in euro 3.810,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 13.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1319/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IACOBINO PAOLO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. SANGALLI VINCENZO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attrice:
“In ossequio a quanto sancito dal Tribunale di Milano – X^ Sezione Civile, il quale disponeva la trattazione dell'udienza già fissata per il 29 gennaio 2025 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la sig.ra , sempre ferma la mancata e Parte_1 tempestiva contestazione della CTP a firma del dott. (v. all. 6 – fasc. , in via Per_1 Parte_1 preliminare e istruttoria, insiste cautelativamente per l'ammissione di una CTU medico – legale volta alla quantificazione dei danni patiti a seguito della caduta occorsale in data 26 agosto 2021 all'interno del parcheggio P1 posto al quinto piano dell'Aereoporto di Milano – Linate. Al contempo, pur ritenendo esaustiva la documentazione fotografica versata in atti (v. all. 1 – fasc. Patronelli / v. all. 3 – fasc. Società Esercizi Aeroportuali) nonché l'esame dei testimoni sig.ri , Tes_1 Testimone_2 e , l'odierna attrice si rimette alle determinazioni del Tribunale adito in ordine Testimone_3 all'acquisizione di una CTU tecnica tesa a verificare la conformità del luogo del sinistro, ossia dello spazio antistante alla porta d'accesso del parcheggio P1 posto al quinto piano dell'Aeroporto di pagina 1 di 10 Milano – Linate, alla normativa vigente al momento dei fatti per cui vi è causa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle suddette istanze, la sig.ra insiste per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni già rassegnate, che qui si riportano “A) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine alla Controparte_2 causazione del sinistro occorso alla sig.ra in data 26 agosto 2021 e, per l'effetto, Parte_1 condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attrice da liquidarsi nella somma di euro 49.382,00 oppure in quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia e/o risulterà in corso di causa, oltre alla personalizzazione, alla rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate nonché alle spese mediche sostenute per euro 1.500,00, e, dunque, per la complessiva somma di euro 50.882,00, il tutto a decorrere dalla data di costituzione in mora del 1 marzo 2022; B) Con vittoria di spese e competenze di lite”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nonché ogni previa opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così giudicare: Nel merito: Accertata l'infondatezza nel merito delle istanze risarcitorie avanzate in giudizio ex art. 2051 c.c., per tutto quanto dedotto in narrativa, rigettare, con piena formula, le domande risarcitorie avanzate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto Nel merito, in via di estremo CP_1 subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito del giudizio dovesse essere accertata una responsabilità di per i fatti di causa, dichiarare il risarcimento non dovuto o comunque CP_1 ridurre il quantum debeatur in ragione del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, in applicazione dell'art. 1227 c.c. per non aver tenuto una condotta diligente e attenta In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice decida di proseguire nell'istruzione rimettendo la causa sul ruolo, SEA, opponendosi a ogni avversaria istanza, insiste: (i) Nell'ammissione della prova contraria diretta con l'escussione dei capitoli di prova nn. 1 e 2 di cui alla terza memoria istruttoria (ii) nel rigetto della ex adverso richiesta CTU medico legale e quella Con atta a verificare se la segnalazione indicante il dislivello e la cartellonistica applicata da rispecchi le direttive previste dai Decreti Ministeriali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di accertarne la responsabilità Controparte_2
ex art. 2051 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non pagina 2 di 10 patrimoniali da lei subiti, a causa della caduta occorsa il 26.8.2021 presso il parcheggio sito all'interno dell' Milano-Linate. CP_3
L'attrice a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 26.8.2021 si stava dirigendo nel parcheggio sito al quinto piano dell'aeroporto di Milano
Linate quando, giunta in prossimità della porta d'ingresso, è caduta rovinosamente al suolo a causa della presenza di un gradino non visibile “in quanto celato da un nastro adesivo malamente raffazzonato” e posto non solo in corrispondenza del dislivello ma anche “alla base dei muri laterali”;
- che in corrispondenza del gradino non era presente nemmeno un corrimano, né un cartello verticale per segnalare la presenza di un pericolo “in conformità con la normativa ISO 7010”, né rampe per facilitare il percorso;
- che, dopo essere stata soccorsa dai propri familiari e dal personale medico presente sul luogo del sinistro, l'attrice è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gaetano Pini, ove le veniva diagnosticata “frattura spiroide diafisi omero destro e frattura metaepifisi prossimale omero sinistro”;
- che, a seguito dell'auto dimissione, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura presso il Policlinico di Bari;
- che il consulente di parte ha stimato postumi permanenti nella misura del 20% ed un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, al 75% di giorni 30 e al 25% di giorni 90;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte attrice e, in Controparte_2
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ridurre il quantum della pretesa in relazione al concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, eccependo l'assenza della potenzialità dannosa della res indicata come causa della caduta. In particolare, la società convenuta ha eccepito che la presenza di un dislivello “era chiaramente visibile proprio grazie all'applicazione del nastro giallo e nero, posizionato sul gradino nel più totale rispetto della normativa” e che era presente anche un cartello con l'indicazione di pericolo, precisando inoltre che non dove ritenersi necessaria la predisposizione di ulteriori rampe o raccordi per facilitare l'accesso al pagina 3 di 10 percorso, tenuto conto delle modeste dimensioni del dislivello. In ogni caso,
[...]
ha eccepito il concorso di parte attrice, considerato che, utilizzando Controparte_2
l'ordinaria diligenza, “non avrebbe avuto problema alcuno ad evitare di inciampare Parte_1
su un gradino di modestissime dimensioni, per di più tenuto conto del fatto che era chiaramente segnalato” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione di quattro testimoni.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 29.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 30.1.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta per i motivi di seguito esposti.
Parte attrice fa valere nel presente giudizio una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla parte convenuta, asserendo che la sua caduta è stata causata dalla presenza di un dislivello occulto in prossimità dell'ingresso ai parcheggi del quinto piano dell'aeroporto di Milano Linate e versando in atti, a sostegno della sua pretesa, immagini fotografiche raffiguranti la res da cui è derivato l'evento lesivo (cfr. doc. 1).
Occorre premettere che l'articolo 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per la cosa che ha cagionato il danno. Ai fini della dimostrazione della responsabilità in esame,
l'onere della prova del fatto storico e dell'evento dannoso, del rapporto di custodia tra convenuto e la res, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è posto a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.
Difatti, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e pagina 4 di 10 della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: Cass. n.15383 del
6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481). Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, da anni, evidenzia la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto
pagina 5 di 10 allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Ciò premesso in termini generali nel caso di specie certamente sussiste il rapporto di custodia tra la e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, trattandosi di Controparte_2 pavimentazione sita all'interno dell'aeroporto.
Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice, pur avendo fornito la prova del fatto storico, non ha dimostrato l'intrinseca potenzialità dannosa del dislivello e il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Con riferimento al fatto storico, la teste oculare figlia dell'attrice, escussa all'udienza del Tes_1
18.12.2023 e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, ha confermato sia la caduta di sia lo Parte_1
stato dei luoghi. La teste ha dichiarato: “ad un certo punto ho visto mia madre che inciampava in questo gradino che si vede raffigurato nelle fotografie che mi si mostrano.. Lo stato dei luoghi era esattamente come nelle fotografie che mi sono state mostrate. Non c'era corrimano né cartelli verticali
o altro… confermo, il nastro giallo e nero sul gradino che si vedeva nella fotografia” (cfr. verbale di udienza del 18.12.2023); ella ha riferito, invece, di non ricordare la presenza di un cartello verticale di pericolo.
I testi e rispettivamente genero e nipote dell'attrice, non presenti al Testimone_2 Testimone_3
momento della caduta, ma accorsi subito dopo, hanno confermato lo stato dei luoghi, precisando anch'essi di non ricordare la presenza del cartello verticale di pericolo come risulta dalle fotografie versate in atti dalla convenuta (cfr. verbale di udienza del 18.12.2023 teste “Le Testimone_2 fotografie che mi si mostrano raffigurano lo stato dei luoghi… sul dislivello presente vi era il nastro giallo e nero… non ricordo assolutamente di avere visto il cartello sul muro con scritto attenzione al gradino”; cfr. verbale di udienza del 19.2.2024 teste “le fotografie che mi si mostrano Testimone_3
raffigurano lo stato dei luoghi.. Il nastro giallo e nero che borda il gradino era presente anche al
pagina 6 di 10 momento della caduta…Non c'erano corrimano, cartelli o altro.. vedo nelle fotografie dei cartelli con delle segnalazioni che non erano presenti al momento del mio arrivo”).
Il teste escusso all'udienza del 19.2.2024, ha riferito di essere sopraggiunto poco Testimone_4 subito dopo l'evento lesivo in quanto responsabile della sicurezza, ma di non aver visto il momento esatto della caduta;
con riferimento allo stato dei luoghi, il testimone ha confermato la presenza del dislivello e del nastro adesivo nero e giallo, non ricordandosi, invece, con precisione, se il cartello di pericolo fosse già presente al momento del sinistro (cfr. verbale di udienza del 19.2.2024).
Ritenuta in generale provata la caduta di parte attrice, si reputa però che quest'ultima non abbia dimostrato l'intrinseca pericolosità o insidiosità della res. Infatti, dalle fotografie versate in atti dall'attrice sub doc. 1, si evince chiaramente la presenza di un dislivello di modeste dimensioni, sito in prossimità della porta di accesso al parcheggio. Tuttavia, come emerge chiaramente dalle menzionate rappresentazioni fotografiche e come confermato anche dai testimoni escussi nel presente procedimento, il dislivello era chiaramente segnalato dal nastro adesivo di colore giallo e nero posto non solo in corrispondenza del gradino, ma disposto su tutto il perimetro della superficie di pavimentazione rialzata. Come si evince anche dalle immagini versate in atti dalla convenuta (cfr. doc.
8 e 9) la presenza di un'area rialzata prima delle porte di ingresso al parcheggio non era di piccole dimensioni ed era interamente contornata dal nastro adesivo, il quale non occultava certo la presenza del dislivello, come argomentato da parte attrice, ma al contrario lo rendeva del tutto evidente.
L'apposizione di strisce adesive gialle e nere ha ictu oculi la finalità di richiamare l'attenzione dei frequentatori dell'aeroporto circa la presenza di una situazione di potenziale pericolo;
la differenza cromatica tra la pavimentazione grigia e le strisce gialle e nere rende ancora più evidente la presenza del dislivello e mira evidentemente a segnalarlo poiché di modesto spessore.
Del resto, la circostanza che la figlia dell'attrice abbia camminato accanto alla madre e abbia superato il gradino senza alcun problema (cfr. verbale di udienza del 18.12.2023, teste “ Eravamo Tes_1 una accanto all'altra. Io ho aperto la porta a spinta che permette di uscire dall'edificio chiuso dove ci sono gli ascensori e ho atteso che mia madre transitasse”) avvalora in concreto la piena visibilità del gradino.
Si ritiene quindi che l'apposizione del nastro adesivo giallo e nero fosse del tutto idonea a segnalare il dislivello, non essendo necessarie le ulteriori misure invocate da parte attrice come, ad esempio, la pagina 7 di 10 predisposizione di un corrimano o una rampa, tenuto conto delle dimensioni davvero modeste del dislivello, nonché la presenza di un solo e non di più gradini.
Allo stesso modo, si reputa irrilevante la presenza, o meno, del segnale di pericolo posto sulla parete accanto al dislivello;
infatti, la presenza di tale cartello, allegata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non ha trovato confermato all'esito dell'istruttoria, atteso che nessuno dei testi ne ha ricordato la collocazione in loco all'epoca del sinistro, né ha confermato che le foto versate in atti dalla convenuta (in cui vi è il predetto cartello) risalissero al momento dell'evento lesivo. In ogni caso, si reputa che la presenza del dislivello fosse già opportunamente e sufficientemente segnalata dall'apposizione del nastro adesivo su tutto il perimetro, sì che l'apposizione di un cartello di pericolo deve ritenersi in quelle condizioni una cautela aggiuntiva, ma non indispensabile.
Del resto, l'espressa invocazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. rende la generica allegazione di mancato rispetto di norme sulla sicurezza del tutto irrilevante, giacchè rispetto alla fattispecie di responsabilità oggettiva fatta valere non rileva l'omessa adozione colposa di cautele prescritte dalla legge. La fattispecie invocata da parte attrice richiede invece una valutazione di insidiosità in concreto della res in custodia che in specie si reputa del tutto carente.
Si reputa pertanto che con la dovuta diligenza e accortezza anche avrebbe potuto Parte_1
avvedersi della presenza del gradino e di conseguenza procedendo con un'attenzione e prudenza ordinarie evitare l'evento lesivo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene, infatti, che, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna situazione di pericolo occulto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che:
“in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. civ. n. 2345/2019). Nel caso di specie, la mera presenza di un dislivello di pochi centimetri, enfatizzata dall'apposizione di nastro adesivo giallo e pagina 8 di 10 nero, non è idonea ad integrare una situazione di pericolo e l'attrice, utilizzando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto avvedersi di esso ed evitare l'evento lesivo.
Ne consegue che nel caso di specie la res può essere ritenuta una mera occasione dell'evento e non la causa dello stesso.
Dal complesso probatorio si reputa pertanto carente la prova stringente richiesta nelle ipotesi di cosa statica ed inerte di insidiosità della res in custodia, non avendo l'attrice provato che il dislivello (a causa del quale la stessa sarebbe inciampata) fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo, tenuto conto, altresì, che la sua presenza era opportunamente e adeguatamente segnalata dalla società custode.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può essere Controparte_2
ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni lamentati dalla parte attrice.
Le domande attoree, pertanto, non possono che essere integralmente respinte in quanto infondate.
Pur in assenza di formulazione da parte della convenuta di domanda condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite si reputa di provvedere d'ufficio in adesione al consolidato indirizzo della
Suprema Corte (secondo cui “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa … sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” cfr. Cass. n. 2719/2015 e Cass. S.U.
10/10/1997 n. 9859),
Pertanto le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute da Controparte_2
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'estrema semplicità delle questioni trattate (cfr. valori medi, ridotti al 50%, per attività di studio, introduttiva, istruttoria e per la fase decisoria, tenuto conto che la stessa si è esaurita solo con l'escussione di testimoni e che non è stata disposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_2 spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 6,80 per le spese ed in euro 3.810,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 13.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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