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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 228/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/02/2023 al n. 228/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ELENA BECONI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. GIAN LUCA LUISOTTI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(P.iva ); Controparte_2 P.IVA_1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e
(P.iva ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3 P.IVA_2 studio dell'avv. STEFANO PINZAUTI del Foro di Prato, che la rappresenta e difende come da procura in atti -PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1284/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data
27/12/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 5.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte in atti, e sulla base delle risultanze istruttorie, in accoglimento del presente gravame e in riforma della
Sentenza di primo grado qui impugnata: 1) accertare il grave inadempimento del EO.
e della DA. rispetto alle obbligazioni Controparte_1 Controparte_4 assunte, così come dimostrato in corso di causa, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione professionale con il tecnico e del contratto di appalto con Contr l'appaltatrice, con contestuale condanna del EO. e della Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni subiti, alla sig.ra
la somma di € 30.000,00 oltre iva per i costi di ripristino, come Parte_1 quantificata nella CTU, oltre alla somma relativa al decremento di valore dell'immobile per i motivi indicati in atti e provati nel corso del giudizio, da quantificarsi in una cifra non inferiore al 40% del prezzo di acquisto, come riportato nella CTU, pari a €
40.000,00, oltre alla somma di € 16.500,00 per la mancata possibilità di beneficiare della detrazione dei costi di ristrutturazione come previsto dall'art. 16-bis del DPR
917/1986, per un totale di € 86.500,00, o, per tutte le voci di risarcimento indicate, al pagamento della maggiore o minore somma che sarà stabilita secondo il prudente apprezzamento della Corte adita anche a seguito delle risultanze della CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla presentazione della domanda,
e interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 cc dal momento della presentazione della domanda al saldo, sempre oltre rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e iva e cpa come da legge, di entrambi i gradi di giudizio, e oltre al rimborso per le spese tecniche del EO.
[...]
e dell'Ing. per le attività di consulenza svolte, nonché al CP_6 Controparte_7 rimborso delle spese per il CTU;
- in subordine, qualora la Corte di Appello adita ritenga che l'immobile di proprietà della sig.ra possa essere sanato, si chiede Parte_1 che accerti i gravi inadempimenti del EO. e dalla DA. Controparte_1 [...]
rispetto alle obbligazioni assunte, così come dimostrate in corso Controparte_4 di causa, e per l'effetto dichiari la risoluzione del contratto di prestazioni professionali con il tecnico e del contratto di appalto con l'appaltatrice, con contestuale condanna del Contr EO. e della , in persona del Controparte_1 Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni subiti, alla sig.ra la somma di € 22.129,82 oltre Parte_1 iva, quali costi necessari per rendere conforme l'immobile in questione, così come quantificati dal CTU, e a € 12.272,51 per i costi professionali e le spese vive, oltre iva e cassa sulle competenze professionali, necessari alla presentazione delle pratiche, e oltre alla somma di € 16.500,00 per la mancata possibilità di beneficiare della detrazione dei costi di ristrutturazione come previsto dall'art. 16-bis del DPR 917/1986, per un totale di € 50.902,33, o, per tutte le voci di risarcimento indicate, al pagamento della maggiore
o minore somma che sarà stabilita secondo il prudente apprezzamento della Corte adita anche a seguito delle risultanze della CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla presentazione della domanda, e interessi di cui al 4° comma dell'art.
1284 cc dal momento della presentazione della domanda al saldo, sempre oltre rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e iva e cpa come da legge, di entrambi i gradi del giudizio, e oltre al rimborso per le spese tecniche del EO. e dell'Ing. Controparte_6 Controparte_7 per le attività di consulenza svolte, nonché al rimborso delle spese per il CTU;
2) Con accertare il grave ritardo della nella consegna dei Controparte_4 lavori commissionati dalla sig.ra , e per l'effetto dichiarare la risoluzione Parte_1
Contr del contratto di appalto con la per grave Controparte_4 inadempimento di quest'ultima, e condannare l'appaltatrice a corrispondere alla sig.ra
a titolo di penale la somma di € 60.600,00, oltre al rimborso di € Parte_1
629,00 per le spese di consegna e montaggio dei mobili che si sono dovute ripagare
(doc. 16), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o al pagamento della maggiore o minore somma che sarà determinata secondo il prudente apprezzamento della Corte adita, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e iva e cpa come da legge, di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso per le spese tecniche del EO. e dell'ing. per le attività di Controparte_6 Controparte_7 consulenza svolte, nonché al rimborso delle spese per il CTU”;
Per la parte appellata “voglia la Corte d' Appello Ill.ma, rigettare l'appello e CP_1 confermare la sentenza di primo grado per le motivazioni e argomentazioni svolge nella comparsa di costituzione. In ipotesi , rilevato che il CTU ha stabilito che le difformita' edilizie possono essere sanate con euro 8.000,00 ridurre al somma richiesta dalla parte attrice chiedendo una integrazione di CTU al fine di stabilire se le opere difformi siano sanabili”; per parte appellata “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis CP_3 reiectis, Voglia: - dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza n.
1284/2022 del Tribunale di Lucca, emessa in data 27/12/2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del Giudizio RG n. 913/2018,relativi al rigetto della domanda di garanzia proposta dal EO. avverso ed alla sua Controparte_1 Controparte_3 condanna al pagamento delle spese di lite in favore della predetta Compagnia in caso di mancata proposizione di tempestivo appello incidentale su di essi da parte del EO.
rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- respingere Controparte_1 integralmente, per quanto di interesse di l'appello proposto dalla Controparte_3
Sig.ra avverso la sentenza n. 1284/2022 del Tribunale di Lucca, emessa in Pt_1 data 27/12/2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del Giudizio RG n. 913/2018, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante e/o da tutte le altre parti processuali nei confronti di perché infondate in fatto ed in Controparte_3 diritto, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta in appello e deducendi in corso di causa;
- accogliere comunque le conclusioni rassegnate da nel Giudizio di primo grado, di seguito riproposte anche ex art. Controparte_3
346 c.p.c. ed integralmente trascritte: “Nel Merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del EO. CP_1
in quanto prescritte, decadute, inammissibili, improcedibili, improponibili,
[...] carenti di interesse anche ex art. 100 c.p.c., infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nonché, in ogni caso, le domande, anche di garanzia e manleva, spiegate dal geom. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di Controparte_1
per tutti i motivi dedotti nella comparsa di risposta e/o deducendi Controparte_3 in corso di causa;
con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e di competenze professionali ex Dm. 55/2014; - Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'attrice e/o di qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del EO. rigettare comunque le domande Controparte_1 dedotte dal EO. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei Controparte_1 confronti di perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque Controparte_3 non provate, anche in considerazione della inoperatività della invocata copertura assicurativa, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali giudiziali;
nel Merito
In Gradata Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dedotta dall'attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del EO.
e di ritenuta sussistenza ed operatività della garanzia assicurativa Controparte_1 prestata da parte di in forza della polizza n. 350067317: - ridurre Controparte_3 la entità delle somme ex adverso pretese dall'attrice Sig.ra nella Parte_1 minore misura che risulterà di giustizia e provata all'esito della espletanda istruttoria;
- accertare quali siano i soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili per i fatti oggetto di causa, determinando i rispettivi gradi di corresponsabilità concretamente ascrivibili a ciascuno di essi, sia ai fini dell'azione di rivalsa e/o regresso anche ex art. 2055 c.c., sia in relazione alla limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile al EO. - limitare Controparte_1
l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia del EO. nei Controparte_1 soli limiti di operatività temporale, garanzia e di massimale che risultano pattuiti nella polizza 350067317, e per la sola quota di corresponsabilità concretamente attribuibile al EO. applicando anche gli scoperti e le franchigie previsti in Controparte_1 polizza, in ogni caso con integrale compensazione di spese tra il EO. Controparte_1
e - In ogni caso: con vittoria di spese, anche di C.T.U. e C.T.P. e Controparte_3 compensi professionali”. - Con vittoria di spese e competenze professionali di appello, anche di eventuali CTP e CTU”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze il geom DA. Controparte_1 Controparte_4
(per l'innanzi anche Da.ma) e (per l'innanzi anche
[...] Controparte_3 CP_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 1284/22 con la quale il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento delle sue domande, aveva condannato l'impresa appaltatrice Con DA a risarcirle i danni da mancata esecuzione dei lavori di rifinitura delle opere appaltate, quantificati in euro 6000,00. Con la medesima sentenza erano invece state respinte le ulteriori domande risarcitorie nonché l'azione risolutoria del contratto di appalto concluso con l'impresa e di prestazione d'opera professionale con il CP_1 adducendo il primo giudice che, sia il direttore dei lavori geom sia la ditta CP_1 appaltatrice Da.ma, avevano agito sulla base delle indicazioni date dalla committenza che aveva preteso che non si procedesse alla completa cerchiatura della nuova apertura sulla parete portante onde potervi installare la nuova cucina ed aveva altresì chiesto, nell'ottica di un contenimento delle spese, di non procedere alla nomina di un ulteriore tecnico abilitato per l'esecuzione delle opere antisismiche e il rilascio dei necessari titoli edilizi. Anche per quanto concerneva il richiesto danno da ritardo, il Tribunale evidenziava come lo stesso fosse dipeso dalle richieste avanzate dalla che Pt_1 dunque vi aveva dato causa e non aveva quindi diritto alla prevista penale. Del pari Cont erano state respinte le domande proposte in via riconvenzionale da a (aventi ad oggetto il pagamento del saldo dei lavori di cui al capitolato, e degli ulteriori lavori eseguiti extra capitolato, nonché il regresso, per il caso di condanna, nei confronti del direttore dei lavori) nei confronti dell'attrice, la prima poiché riguardava una richiesta economica che si riferiva ad opere non autorizzate e la seconda in quanto inerente l'ipotesi di accertamento e condanna in regresso del tecnico convenuto, la cui responsabilità era stata esclusa dal primo giudice.
Il Tribunale aveva infine respinto la domanda di manleva proposta dal nei CP_1 confronti della propria assicurazione in applicazione dell'art. 1900 c.c. nonché dell'art. 5 delle condizioni di polizza, deducendo che il professionista aveva agito con volontà e consapevolezza delle violazioni poste in essere nell'esecuzione del suo mandato professionale, con conseguente venir meno della copertura assicurativa. Erano interamente compensate le spese di lite tra parte attrice e convenuti, mentre il CP_1 era condannato a rifondere le spese di lite alla terza chiamata Le spese di CP_3
CTU, liquidate come in atti, erano definitivamente poste a carico delle due parti convenute.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nella parte in cui era stato escluso il risarcimento dei danni adducendo che l'apertura della parete portante al piano terra, senza la necessaria autorizzazione edilizia e la sua mancata compiuta cerchiatura (in luogo della quale era realizzata una mera architravatura), nonché l'omessa nomina di tecnico qualificato per interventi in zona antisismica, sarebbero stati da attribuire esclusivamente a indicazioni date dalla committente alla ditta e al direttore dei lavori;
errore nel non aver considerato che, anche allorquando la avesse richiesto interventi abusivi, il direttore dei lavori Pt_1
e la ditta avrebbero dovuto rifiutarsi, essendo dunque responsabili per il caso di esecuzione di interventi abusivi, ancorchè sollecitati dalla committenza;
erronea ricostruzione dei fatti, dal momento che la tesi sostenuta nella sentenza impugnata era stata basata unicamente sulle dichiarazioni del teste , che era anche uno dei Tes_1 venditori dell'abitazione acquistata dalla , risultando dunque del tutto Pt_1 inattendibile;
mancata considerazione delle dichiarazioni degli altri testi che affermavano invece il contrario, ovvero che la aveva chiesto al geometra di Pt_1 acquisire i dovuti titoli edilizi;
mancata considerazione che il non aveva risposto CP_1 all'interrogatorio formale, così dovendosi dare per ammessi i fatti oggetto di domanda;
reiterata richiesta di integrazione della CTU;
2)errore nell'aver ritenuto che il ritardo nell'esecuzione dei lavori fosse dipeso dalla condotta assunta dalla e conseguente erroneo rigetto della domanda di Pt_1 pagamento della penale contrattualmente pattuita nel contratto di appalto;
mancata Con considerazione che dalle risultanze istruttorie era risultato che la DA aveva lasciato il cantiere a settembre 2016, quando la fine lavori e la relativa consegna era stata prevista per il 30 giugno 2016, con conseguente debenza della penale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. In particolare evidenziava di aver ricoperto l'incarico di direttore dei lavori limitatamente alle opere ricomprese nella LA, non per le altre ulteriori opere, fatte eseguire direttamente dalla in consapevole violazione delle norme Pt_1 edilizie.
Si costituiva altresì che evidenziava come i capi della sentenza che la Controparte_3 riguardavano, relativamente al rigetto della copertura assicurativa, non erano stati impugnati da alcuno, di talchè, in assenza di appello incidentale del doveva CP_1 ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione.
Nessuno si costituiva per Da di cui stante la ritualità Controparte_4 della notifica era dichiarata la contumacia con ordinanza in data 13.02.2024.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei decorsi termini ex art. 190
c.p.c.
In sede di conclusionale parte appellata ha altresì eccepito l'inammissibilità del CP_1 gravame principale per violazione dell'art. 342 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. – In limineva esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea. La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 13.02.2016 prometteva di Parte_1 acquistare da e , che promettevano di vendere, Persona_1 Parte_2
l'immobile sito in Camaiore via Gusceri 41, per il prezzo di euro 100.000 (all 3).
In pari data la , ancorchè non avesse ancora acquistato la proprietà Pt_1
Con dell'immobile, stipulava con la ditta un contratto Controparte_4 di appalto (all.6) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'edificio promessole in vendita. In particolare con il suddetto contratto, con il quale era altresì nominato quale direttore dei lavori il geom (che dalla documentazione in atti risulta CP_1 compagno della venditrice e collega del venditore geom ), veniva dato Parte_2 Tes_1 atto che la ristrutturazione del fabbricato, come da allegato capitolato, era già in corso dall'11.02.2016 e che i lavori, salvo cause di forza maggiore, sarebbero stati terminati entro e non oltre il 30.06.2016, con pattuizione di una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto a detta data. Il corrispettivo delle opere era fissato in complessive euro 40.000, di cui euro 10.000 da corrispondersi all'atto della stipulazione della compravendita dell'immobile, ulteriori euro 15.000 alla fine della realizzazione dei nuovi intonaci ed il saldo a fine lavori.
Con atto pubblico notarile in data 4.05.2016 veniva quindi stipulata la compravendita del detto immobile in favore della . Pt_1
Dalla documentazione in atti risulta che in data 11.02.2016 la parte alienante
(precisamente il ) aveva presentato in Comune la LA n° 7703/EP, in cui era CP_8 indicato quale tecnico incaricato il geom avente ad oggetto interventi di edilizia CP_1 libera per il rifacimento di intonaci, pavimenti, sostituzione infissi, sistemazione della copertura e demolizione di un piccolo wc a sbalzo.
Non è in questa sede controversa, in quanto non investito da alcuno specifico motivo di ContrCon appello, la circostanza che la ditta continuava l'esecuzione dei lavori, già iniziati per conto della parte venditrice, anche su incarico della sempre sotto la Pt_1 direzione dei lavori del geom che oltre ad essere stato indicato quale tecnico CP_1 incaricato nella LA presentata dai precedenti proprietari, era stato espressamente nominato come direttore dei lavori nel contratto di appalto concluso dalla odierna appellante.
A tale ultimo proposito si osserva peraltro che, avendo il primo giudice espressamente affermato 'risulta altresì provato in via testimoniale come fosse stato il direttore dei lavori, geom ad impartire le direttive che la ditta ha eseguito…' sarebbe stato CP_1 onere della parte appellata – nei cui confronti la domanda risarcitoria è stata CP_1 rigettata sul solo presupposto che le opere abusive fossero state richieste e volute dalla committente – proporre appello incidentale per contestare la detta circostanza, che invece è stata meramente ribadita dal detto appellato, che si è limitato a concludere in termini di rigetto dell'appello principale nei suoi confronti, senza invocare alcuna modifica della sentenza del Tribunale con riferimento all'assunzione della sua qualità di direttore dei lavori. Pertanto deve ritenersi passata in giudicato la statuizione relativa all'assunzione da parte del del ruolo di direttore dei lavori di cui è causa. CP_1
Del pari non controverso in questa sede, per mancanza di gravame sul punto, è la Con mancata esecuzione da parte della ditta DA di lavori di rifinitura pari a complessive euro 6.000,00, che la stessa è stata condannata a rifondere alla;
discussa è Pt_1 ContrCon invece la responsabilità sia della ditta sia del geom per la realizzazione CP_1 di tutta una serie di interventi abusivi, con particolare riferimento all'apertura di una parete portante senza la dovuta autorizzazione edilizia e senza l'esecuzione della necessaria cerchiatura, sostituita da una architravatura.
Oggetto della presente causa è altresì la sussistenza del diritto della al Pt_1 risarcimento dei seguenti danni: costi correlati alla necessità di sistemazione e regolarizzazione delle parti abusive;
deprezzamento dell'immobile, perdita della possibilità di effettuare le previste detrazioni fiscali. Si discute inoltre in ordine alla sussistenza del diritto della committente a ricevere il pagamento della penale pattuita nel contratto di appalto per la ritardata ultimazione dei lavori.
In seno al primo motivo di appello è stata altresì riproposta la domanda di risoluzione Con Con del contratto di appalto concluso con nonché di quello di prestazione d'opera professionale con il geom entrambe richieste con l'atto di citazione di primo CP_1 grado.
Coperta da giudicato è di contro l'esclusione della copertura assicurativa invocata dal geom per violazione dell'art. 1900 c.c., nonché l'esclusione del diritto della ditta CP_1 alla corresponsione di ulteriori importi a titolo di saldo dei lavori svolti.
3.Il primo motivo di appello: la responsabilità di ditta e direttore dei lavori per la realizzazione di opere abusive – Con il primo motivo di gravame l'appellante ha in primo luogo contestato l'esclusione della responsabilità di ditta appaltatrice e direttore dei lavori come conseguenza della realizzazione di opere abusive, così motivata dal Tribunale: “Risulta, tuttavia, dalle prove testimoniali espletate come la committenza stessa, in persona dell'attrice, avesse espressamente richiesto al direttore dei lavori di non procedere alla cerchiatura completa dell'apertura posta sulla parete portante al fine della installazione della cucina “Ikea” che aveva acquistato, altrimenti non installabile, e che la stessa attrice aveva espressamente richiesto al geom. CP_1 di non procedere alla nomina di un tecnico edilizio abilitato per le opere antisismiche e per la domanda dei pur necessari titoli edilizi, al fine esplicito di risparmiare sui costi, avendo quindi il direttore dei lavori e la ditta proceduto conformemente alle indicazioni della committente. Le suddette dichiarazioni testimoniali inducono, pertanto, a non ritenere ammissibile l'azione risolutoria e risarcitoria spiegata dall'attrice, in quanto ella stessa non soltanto aveva piena conoscenza delle modalità illegittime con le quali il lavoro veniva svolto, ma aveva addirittura personalmente richiesto l'adozione di tali modalità omissive. In questa sede occorre infatti valutare soltanto l'azione risolutoria e risarcitoria promossa dalla committente, che non possono essere accordate a chi ha contribuito a determinare ed ha, anzi, voluto le azioni e omissioni che hanno cagionato il lamentato danno”.
La ha in proposito lamentato la non corretta ricostruzione dei fatti, sostenendo Pt_1 che, da una lettura completa delle risultanze istruttorie, emergesse che la committente non avesse affatto preteso dal direttore dei lavori la realizzazione di opere abusive, chiedendo al contrario rassicurazioni circa la compiuta acquisizione delle necessarie autorizzazioni. In secondo luogo l'appellante ha censurato l'esclusione della responsabilità del direttore dei lavori anche a prescindere dalle richieste della cliente, affermando come lo stesso avrebbe comunque dovuto rifiutarsi di eseguire lavori abusivi, tanto più se esorbitavano anche dalla sua sfera di competenza professionale.
Sulla base di tali argomentazioni l'appellante ripropone quindi sia la domanda di risoluzione per inadempimento dei contratti di appalto e di prestazione d'opera conclusi Con rispettivamente con la ditta DA. e con il geom. sia le domande di risarcimento CP_1 dei danni.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Il CTU ha rilevato come, a fronte di una LA, presentata dal precedente proprietario poco prima che la acquistasse l'immobile - avente ad oggetto la realizzazione Pt_1 di opere di edilizia libera per rifacimento intonaci, pavimenti, infissi e simili - risultava che in occasione dello svolgimento dei lavori erano stati posti in essere anche tutta una serie di interventi che avrebbero richiesto sia il titolo edilizio della , sia le CP_9 comunicazioni presso il Genio Civile per quanto concerneva la materia antisismica e, specificamente: al primo piano dell'edificio demolizione di parte di muratura portante;
realizzazione di un muretto di altezza pari a cm 100 in muratura ordinaria di mattoni intonacato;
tamponatura con forati a sei fori intonacata al fine della realizzazione di un ripostiglio sottoscala;
al primo piano realizzazione di un bagno mediante la costruzione di due pareti in forati a sei fori intonacate per la realizzazione di un bagno avente dimensionamento interno pari a cm 120 x 350; apertura di una piccola finestra in facciata avente un dimensionamento di cm 38 x 82, realizzazione di una terrazza previa la demolizione di un servizio igienico e relativo antibagno;
demolizione di parte di una muratura portante antistante al vano scale;
al secondo piano dell'edificio, realizzazione di un bagno con dimensionamento pari a cm 230 x 120 realizzato in muratura di mattoni forati a sei fori intonacati;
realizzazione di soppalco in legno sovrastante il vano scale.
Tutte le suddette opere, ad eccezione del soppalco al secondo piano, non erano ricomprese nel contratto di appalto sottoscritto dalla con la ditta e non Pt_1 CP_2 risultavano eseguite previa acquisizione dei necessari titoli edilizi, risultando pertanto tutte realizzate abusivamente.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni e emerge che Testimone_2 Testimone_3 entrambi, recatisi più volte in cantiere per vedere l'evoluzione dei lavori, avevano visto il geom che 'dirigeva la ristrutturazione', dal momento che la ditta si rivolgeva CP_1
a lui per la soluzione di tutte le varie questioni che si presentavano. Entrambi i detti testimoni confermavano di essere stati presenti in una occasione in cui la aveva Pt_1 chiesto al se tutte le opere erano in regola;
in particolare CP_1 Testimone_2 aggiungeva di aver sentito il direttore dei lavori che rispondeva affermativamente, che se ne occupava lui e tutto era a norma.
, che premetteva di essere un ingegnere e di collaborare Testimone_4 occasionalmente con il geom in sede di dichiarazioni testimoniali riferiva che CP_1 quest'ultimo lo aveva portato in cantiere per avere un consiglio su come poter realizzare un'apertura in un muro portante, confermando di avergli risposto che era necessario fare una cerchiatura in acciaio su tutto il perimetro dell'apertura, oltre a installare un montante verticale dal pavimento, il tutto con progetto da redigersi a cura di tecnico abilitato, che provvedesse anche al deposito della pratica presso il Genio Civile. Il medesimo teste aggiungeva che gli era stato successivamente riferito dal che la CP_1 gli aveva detto che non intendeva fare i lavori in tale modo, non volendo Pt_1 sopportare i relativi costi, né per l'onorario di un ulteriore tecnico – essendo pacifico che il quale geometra non era in tal senso abilitato - né per le opere strutturali di CP_1 rafforzamento.
, sentito come testimone, precisava di essere collega di studio del Persona_1
e di essere stato uno dei due venditori dell'immobile all'attrice, riferendo di CP_1 essere stato presente quando il aveva riferito alla quanto detto dall'ing. CP_1 Pt_1
Il medesimo teste confermava che la committente aveva risposto che voleva Tes_4 che la cerchiatura fosse solo su tre lati, senza il montante a pavimento indicato dall'ingegnere, in quanto altrimenti non avrebbe potuto inserire la cucina già acquistata.
Tanto premesso, si osserva che, come ribadito dalla Cassazione, solo "la deposizione
«de relato ex parte» con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima
(che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta
"natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo «animus») fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacché, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vedente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569). Tes_ Da quanto precede consegue che le dichiarazioni dei due testi e , peraltro Tes_3 estremamente generiche e prive di riferimenti sia temporali, sia circa le opere sulle quali la avrebbe chiesto rassicurazioni al geometra sulla loro conformità, hanno Pt_1 valore limitatamente al fatto storico di aver ascoltato detta frase della parte
(dichiarazione favorevole alla parte riferita de relato dal teste), non già al contenuto ed alla effettiva corrispondenza al vero di quanto detto dall'attrice alla presenza del teste.
In tal senso si osserva peraltro come l'essersi la , in una occasione, informata Pt_1 con il geometra 'se tutte le opere erano in regola', non equivale affatto a dire che la committente intendeva eseguire le opere solo previa acquisizione di tutti i necessari titoli edilizi. Al contrario, è suscettibile di rilevare come elemento di prova anche in ordine al contenuto della dichiarazione, la testimonianza del , nella parte in cui Tes_1 ha riferito di aver sentito la che diceva al di non voler eseguire le opere Pt_1 CP_1 suggerite dall'ingegnere per la richiesta apertura della parete portante. Si tratta infatti in quest'ultimo caso di dichiarazione circostanziata, resa de relato ex parte actoris avente contenuto sfavorevole alla parte che si riferisce averla resa, dunque rilevante quale confessione stragiudiziale resa ad un terzo (cfr. da ultimo in tal senso anche Cass.
n° 7746/2020), come tale idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. Principale elemento di riscontro in tal senso deve essere ravvisato nella dichiarazione dell'ing. il fatto che le indicazioni date dall'ingegnere in ordine Tes_4
a tale adempimento non siano poi state seguite è circostanza incontestata e, alla luce della testimonianza del detto teste, appare credibile che ciò sia stato frutto di una scelta della committente;
l'avere il chiamato in cantiere un ingegnere per acquisire una CP_1 sua valutazione tecnica su come procedere per l'apertura di una parete portante, è elemento sintomatico della volontà del professionista di coinvolgerlo nell'adempimento che avrebbe necessitato di tale figura professionale. A fronte di ciò appare dunque credibile la dichiarazione resa dal teste relativamente alla risposta negativa Tes_1 della committente rispetto alle indicazioni dell'ingegnere e all'intenzione di quest'ultima di non coinvolgere alcuna altra figura professionale onde contenere le spese, nonché di eseguire un tipo di cerchiatura, differente da quella consigliata dall'ing. che Tes_4 permettesse l'inserimento della cucina già acquistata.
Detto ciò, deve tuttavia osservarsi come, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'avere la cliente richiesto al direttore dei lavori l'esecuzione dell'opera con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalle norme non lo esime affatto dalla sua responsabilità professionale.
In proposito si osserva che il consenso della committente alla realizzazione di opere abusive – anche ammesso di ritenere provata la circostanza per come sopra specificato
– sarebbe comunque invalido ed inidoneo a scriminare il professionista: il geom CP_1 quale direttore dei lavori, avrebbe comunque dovuto dirigere la realizzazione delle opere in conformità alla normativa vigente, sicché non avrebbe mai dovuto, per nessun motivo, autorizzare l'esecuzione delle opere in difetto dei necessari titoli autorizzativi, ed anzi avrebbe dovuto semmai impedirne la prosecuzione nel caso in cui esse fossero state iniziate a sua insaputa per volontà esclusiva della cliente: in sostanza, il fatto che la fosse stata al corrente dell'abusività delle opere e le avesse addirittura Pt_1 richieste e volute, non solleva certo il professionista dalle sue responsabilità per aver fatto eseguire alle maestranze dette opere abusive.
Invero la Suprema Corte in un recente arresto ha ribadito che “sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 8058/2023).
Il direttore dei lavori ha infatti un obbligo di verifica, il quale, oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato e, quindi, dovuto, comprende anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo, di comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e del progetto e quella che in concreto viene realizzata (cfr. Cass. 05/10/2018, n. 24555).
Né può valere ad eliminare o ridurre la responsabilità del direttore dei lavori il fatto che le opere difformi al progetto e risultate abusive siano state materialmente realizzate da altri ed abbiano caratteristiche di evidenza tali (con particolare riferimento nel caso di specie alla apertura di una parete portante) da non poter non essere state conosciute e volute dalla committenza, considerato che la responsabilità del direttore dei lavori si configura anche con riferimento all'omissione di segnalazione all'autorità comunale di difformità e impartizione di direttive volte ad interrompere immediatamente le eventuali attività non conformi e non previste a livello progettuale (circostanza che libera da responsabilità il direttore dei lavori il quale, a fronte delle insistenze dei committenti nel voler realizzare opere abusive, è tenuto a segnalare alle Pubbliche Autorità e dimettersi). A tale proposito si rammenta come la Cassazione penale abbia configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia (cfr. Cass. sez. 3, 24/02/2004, ) e lo ha fatto non soltanto Pt_3 addebitandogli le conseguenze penali dell'omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire (art. 29, comma 1, dpr 380/2001 TU edilizia), ma imponendogli altresì di "dissociarsi" dalla condotta illecita da altri commessa, anche se trattisi del suo stesso committente (cfr. Cass pen n° 39317/2019).
Tali affermazioni trovano conferma anche nella stessa giurisprudenza amministrativa secondo la quale “il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo
a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo” (cfr.
Cons. Stato sez. VI, 5.11.2018, n.6230).
Dal lato civilistico, ciò si sostanzia dunque nell'obbligo del direttore dei lavori di avvisare il committente delle conseguenze dell'illecito edilizio in atto, sia in termini di onere di segnalazione e necessaria interruzione dei lavori, ovvero delle verifiche di possibilità di una sua sanatoria in corso d'opera. Questo significa che non basta che il direttore faccia presente al committente che si stanno realizzando opere difformi, rimettendo allo stesso la decisione sul da farsi, essendo il professionista tenuto ad attivarsi, per come sopra specificato.
Del tutto irrilevante dunque, ai fini dell'esclusione della responsabilità professionale del direttore dei lavori la circostanza che le opere difformi fossero conosciute ed anzi volute dalla committenza, nei confronti della quale il munus del direttore dei lavori assume un contenuto di primaria guida anche nel portare avanti i lavori nel rispetto di tutte le vigenti norme. Infatti, il direttore dei lavori è obbligato a controllare anche la correttezza e la conformità alla legge delle istruzioni eventualmente impartite dal committente e, ove queste siano contrarie alle norme, l'esclusione della sua responsabilità è da ancorarsi alla prova della relativa segnalazione ed interruzione dei lavori.
Dunque, anche ammettendo l'esistenza di un accordo eventualmente intercorrente tra appaltatore e committente per la realizzazione di un abuso edilizio, il professionista incaricato il quale abbia consentito la realizzazione dell'abuso, aderendo alle determinazioni delle parti, non è comunque esente dalla responsabilità per il proprio inadempimento, trattandosi di esperto dotato di specifiche competenze tecniche e di precisi doveri deontologici.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne la ditta appaltatrice, che nell'eseguire le opere aveva il dovere di verificare se le stesse corrispondessero alle norme vigenti e fossero supportate da tutti i necessari titolo edilizi.
In proposito anche di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10231 18/04/2025), ha ricordato che la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c., che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte ed in conformità alle norme vigenti, rileva anche se lo stesso si attenga alle previsioni di un progetto altrui. Pertanto anche ove sia il committente a predisporre il progetto e/o a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde comunque sia dei vizi, sia delle difformità dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, nonché non verifichi la eventuale mancanza dei necessari titoli edilizi e la conformità ad essi del lavoro da eseguire, il cui controllo rientra nella sua prestazione. L'appaltatore può in tal caso andare esente da responsabilità solo ove il suo ruolo sia ridotto dal committente a quello di mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr. Cass. civ. 02/02/2016, n. 1981 cit.).
Nel caso in esame la suddetta circostanza non solo non è stata provata, ma neppure allegata dalla ditta appaltatrice, risultando, per contro, dal contratto concluso, che la ditta aveva assunto l'esecuzione dei lavori 'con organizzazione dei mezzi CP_2 necessari e con gestione a proprio rischio'.
Dunque, in accoglimento del suddetto punto del primo motivo di gravame, deve dunque essere affermata la responsabilità in solido sia del geom nella sua veste di CP_1 Con direttore dei lavori, sia della ditta appaltatrice DA. per l'esecuzione di tutte le opere abusive di cui sopra.
4. La risoluzione del contratto d'opera professionale – In sede di conclusioni dell'atto di appello la ha altresì chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto Pt_1
d'opera concluso con il geom Sul punto il primo giudice ha ritenuto che la CP_1 mancanza di inadempimento da parte del direttore dei lavori precludesse la risoluzione del contratto inter partes.
Il motivo di appello è fondato.
L'avere il direttore dei lavori assecondato le richieste della cliente di realizzare le opere senza i necessari titoli edilizi, senza le previste comunicazioni al Genio Civile ed in difformità rispetto alle tecniche previste anche in relazione alla natura sismica del luogo, integra un grave inadempimento, cui deve quindi conseguire la risoluzione del contratto inter partes. La gravità della detta condotta del professionista e' conseguenza dell'obbligo del direttore dei lavori di controllare che le opere siano eseguite conformemente ai necessari titoli edilizi;
obbligo, questo, che, come detto sopra, prescinde dalle espresse richieste della committente, che qualora riguardanti l'esecuzione di lavori abusivi, obbligano comunque il professionista a opporre il suo netto rifiuto. Si tratta di un inadempimento dei doveri cui è tenuto il direttore dei lavori, di tale gravità che dunque sopravanza, assorbendola, la circostanza che la committente avesse essa stessa richiesto di procedere alla realizzazione delle opere abusive.
Deve quindi essere dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale tra la ed il per grave inadempimento di quest'ultimo. Pt_1 CP_1
5.La risoluzione di contratto di appalto – L'appellante ha quindi chiesto che, a fronte della suddetta esecuzione di opere abusive, fosse pronunciata la risoluzione anche del Con Con contratto di appalto stipulato con la ditta per grave inadempimento di quest'ultima.
Il motivo non è fondato.
In tal senso si osserva come il contratto di appalto stipulato tra le parti in data
13.02.2016 avesse ad oggetto tutta una serie di opere di edilizia libera (risistemazione intonaci, demolizione bagni e pavimentazione e relativa fornitura nuovi, tinteggiatura, smontaggio vecchi infissi e sostituzione con nuovi), oltre che la fornitura di tutti i materiali, dagli infissi, ai pavimenti, ai sanitari e arredi dei due bagni, ai rivestimenti della cucina, come da capitolato allegato al contratto, la cui esecuzione non appare in alcun modo intaccata - per lo meno in questa sede, in cui non sono state riproposte azioni inerenti i vizi delle suddette prestazioni - dal sovrapporsi, in corso d'opera, dei lavori abusivi di cui si è detto;
questi sono sicuramente fonte di responsabilità per l'impresa, per come sopra specificato, ma non sono tali da incidere sul sinallagma del contratto avente ad oggetto le opere eseguite in forza della LA e la fornitura dei materiali.
6.Il secondo motivo di appello: la penale per la ritardata consegna delle opere
– Il mancato accoglimento del punto del primo motivo di appello con il quale si chiedeva la risoluzione del contratto di appalto concluso dalla con la ditta Pt_1 CP_2 permette quindi di passare all'esame del secondo motivo, con il quale si chiede il pagamento della penale pattuita con il contratto di appalto concluso in data 13.02.2016 per il ritardo nella conclusione dei lavori.
In particolare al punto 4 del detto contratto era stato previsto che “i lavori sono già in corso dall'11.02.2016 e avranno termine entro e non oltre il 30.06.2016, salvo cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del committente;
il ritardo della consegna dell'immobile finito oltre la data del 30.06.2016 comporterà una penale a carico dell'impresa edile DA di euro 100,00 giornalieri che la Controparte_4 sig.ra potrà trattenere dal corrispettivo del presente contratto di appalto”. Pt_1
Il motivo non può essere accolto.
Va infatti evidenziato come il detto contratto di appalto avesse ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile acquistato dalla nei termini indicati nell'allegato Pt_1 computo metrico. Per come già sopra specificato risulta pacificamente che nel corso dell'esecuzione delle opere di cui a tale contratto di appalto, venivano richieste ed eseguite anche ulteriori opere non ricomprese nel capitolato ed eseguite in assenza dei prescritti titoli edilizi, per come già sopra specificato. In detta situazione non può dunque più essere preso in considerazione il termine prescritto per l'ultimazione delle sole opere oggetto del contratto di appalto come da computo metrico e capitolato allegati.
7. Il risarcimento dei danni - Quanto alla pretesa risarcitoria spiegata dalla odierna appellante, in seno al primo motivo di appello, la stessa risulta parzialmente fondata nei termini di seguito specificati.
Il CTU ha in primo luogo affermato come 'al fine di regolarizzare tutti gli interventi eseguiti senza alcun titolo autorizzativo necessita presentare al Comune di Camaiore una sanatoria comprensiva di deposito Genio Civile', quantificando in proposito le seguenti spese: euro 6900 per compenso dell'ingegnere necessario per la presentazione della pratica al genio civile;
euro 2500,00 per compenso e spese relative alla redazione della pratica di SCIA sanatoria, euro 1000,00 per sanzioni amministrative, calcolate nell'importo minimo.
A tali costi, che concernono il solo espletamento delle pratiche amministrative, devono poi aggiungersi le spese per rendere le opere effettivamente conformi (effettuazione della cerchiatura sia per l'apertura della parete portante al piano terra, sia di quella realizzata nel bagno, con effettuazione di saggi esplorativi per il controllo delle sezioni strutturali) che il CTU ha quantificato in complessive euro 22.129,82.
Le suddette valutazioni del CTU congruamente motivate, sono condivisibili, così che il Con geom. e MA devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere a CP_1
l'importo complessivo di euro 32.529,82. Parte_1
Il fatto che il CTU abbia alternativamente previsto anche i differenti costi per la eliminazione delle opere abusive, essendogli stato richiesto, non significa che le suddette opere non fossero sanabili, o che tale opzione sia stata posta dal consulente dell'ufficio in via di mera ipotesi – come sostenuto dall'appellante - avendo al contrario il CTU dettagliato tutte le varie voci della relativa pratica di LA in sanatoria (cosa che già di per sé è in contrasto con il ritenere le opere non sanabili), di talchè non sussistono i presupposti per la richiesta ulteriore integrazione dell'elaborato.
Quello che è ovvio è che l'attivazione delle pratiche amministrative, affinchè l'immobile sia effettivamente sanato, non può essere disgiunta, dall'espletamento dei lavori di adeguamento di quanto eseguito non solo in mancanza di titolo, ma anche in difformità alle norme in materia antisismica. In tal senso deve ritenersi completo e condivisibile l'elaborato del CTU, che ha dettagliato sia i costi delle pratiche in sanatoria, sia i costi delle necessarie opere di adeguamento degli interventi abusivi. Sulla somma, come sopra liquidata a titolo di danno, in moneta attuale (operazione che serve a ricostruire il patrimonio del danneggiato nella consistenza ante inadempimento sono dovuti, come da domanda, gli interessi compensativi sul capitale devalutato alla data del sinistro, secondo gli indici Istat FOI generale e da allora annualmente rivalutato.
Il sede di appello la ha inoltre reiterato la richiesta di liquidazione anche degli Pt_1 interessi ex art. 1284 co 4 c.c.
Non può nel caso in esame trovare accoglimento l'ulteriore pretesa dell'appellante di computare gli interessi sulla somma via via rivalutata al tasso previsto dalla legislazione speciale per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c., posto che si tratta di previsione dettata per le obbligazioni pecuniarie, e purché esse abbiano ad oggetto crediti liquidi ed esigibili;
peraltro, ove si unissero le due diverse discipline – quella per le obbligazioni di valore e quella per le obbligazioni di valuta - si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione (cfr. da ultimo
Cass. 24 gennaio 2020, ordinanza n. 1637, Cass. Sez. 2, 5 maggio 2016, n. 9039, nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2008, n. 26008, non massimata sul punto;
nonché Cass. 4 ottobre 1999, n. 11021).
Ciò dunque esclude l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. all'obbligazione risarcitoria in esame fino alla pronuncia giudiziale, momento in cui la condanna al risarcimento del danno, da obbligazione di valore, diventa di valuta. Da questo punto in poi non sussistono più ostacoli all'applicazione, anche nel caso di specie, di tale tipo di interessi moratori ex art. 1284 co 4 c.c.
In conclusione, nel caso in esame sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, senza il riconoscimento di interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali;
sul complessivo credito così ottenuto, decorrono poi gli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284 co 4 c.c.
Deve invece essere escluso il richiesto danno da deprezzamento dell'immobile come conseguenza degli interventi abusivamente eseguiti, considerata la detta voce di danno assorbita dal risarcimento dei costi per renderlo conforme dal punto di vista formale e sostanziale, per come sopra specificato.
Quanto infine alla voce di danno relativa alla perdita della possibilità di effettuare la detrazione fiscale dei costi di ristrutturazione sulla base delle norme vigenti all'epoca dei fatti (art. 16-bis del Dpr 917/86), la stessa non può essere risarcita in favore della Quest'ultima infatti avrebbe dovuto in primo luogo provare – e prima ancora Pt_1 allegare – di aver effettuato tutti i pagamenti (tracciabili) con le modalità previste per poter beneficiare della detrazione fiscali. Infatti la detrazione ben avrebbe potuto essere richiesta dalla per la parte di opere correttamente eseguite sulla base della Pt_1
LA (rifacimento intonaci, sostituzione infissi, risistemazione sanitari ed impianti…), cosa che non risulta effettuata, così come neppure risulta l'emissione da parte della ditta appaltante delle fatture con le diciture richieste dal DPR 917/16, cosa che la committente mai ha dedotto e provato di aver richiesto e sollecitato.
Conseguentemente, non si ritiene che vi siano spazi affinchè la parte appellante possa lamentare la preclusione dello sgravio fiscale per le opere abusivamente realizzate, visto che neppure per gli altri interventi di edilizia libera, comunque rientranti nel DPR
917/16, risultava aver impostato la relativa pratica con i pagamenti eseguiti con le modalità richieste dalla legge.
8.La domanda di manleva assicurativa: passaggio in giudicato – Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante la sua condanna al risarcimento danni, in CP_1 parziale accoglimento del gravame, non implica affatto l'accoglimento anche della domanda di manleva dallo stesso spiegata in primo grado nei confronti della compagnia di assicurazioni Infatti la domanda di garanzia assicurativa non è stata CP_3 dichiarata assorbita dal primo giudice, che l'ha invece espressamente decisa nel merito, rigettandola. E a fronte della suddetta espressa statuizione di rigetto, per rimettere in discussione l'operatività della polizza assicurativa, il avrebbe dovuto proporre CP_1 appello incidentale sul punto, cosa non avvenuta, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di rigetto della domanda di garanzia dell'assicurazione per violazione dell'art. 1900 c.c. e dell'art. 5 cga, dunque in questa sede incontrovertibile.
9.Le spese di lite - La riforma, ancorchè parziale, del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ovviamente la caducazione della statuizione sulle spese ai sensi dell'art 336 c.p.c. opera limitatamente a quei rapporti che sono stati oggetto di riforma, anche parziale, in sede di appello.
Rimangono ferme invece le spese del primo grado per tutte le parti interessate da statuizioni che non hanno subito modifiche in sede di gravame come, nel caso di specie, il rapporto di garanzia tra il e l'assicurazione on riferimento al quale la CP_1 CP_3 statuizione di rigetto della domanda di manleva assicurativa, in mancanza di appello incidentale da parte del è passata in giudicato. CP_1
Dunque, con riferimento a dette parti andranno in questa sede liquidate unicamente le spese del secondo grado. A tale proposito, considerato che l'appello principale è stato notificato a a mero titolo di litis denuntiatio e che nei suoi confronti non è stato CP_3 proposto alcun appello incidentale da parte del convenuto – di talchè la parte CP_1
risultata vincitrice in primo grado, avrebbe anche potuto non costituirsi in CP_3 grado di appello – sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite dell'appello.
Per quanto concerne le altre parti, le cui posizioni sono state investite dalla parziale modifica, in accoglimento del gravame, considerato che le domande di risoluzione e di risarcimento delle varie voci di danno proposte dalla nei confronti sia di Pt_1 CP_1
Con Con sia di risultano, all'esito, accolte solo in parte, si ritiene sussistano i presupposti per una parziale compensazione che si ritiene congrua nella misura di 1/3. Quanto ai restanti 2/3, le spese di lite sono da porsi a carico di e di in solido tra CP_1 CP_2 loro, in applicazione del principio di maggiore soccombenza.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata. In applicazione dei medesimi principi, le spese di CTU e ctp (di parte , liquidate Pt_1 come in atti, sono da porsi definitivamente per 1/3 a carico della , per i restanti Pt_1
Con Con 2/3 a carico di e in solido tra loro. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la responsabilità del geom. CP_1
e di per la realizzazione, per conto di
[...] Controparte_2
, delle opere prive di titolo edilizio per cui è causa;
Parte_1 per l'effetto
2) dichiara la risoluzione del contratto d'opera professionale tra e Parte_1
per grave inadempimento di quest'ultimo; Controparte_1
3) condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a risarcire a i danni per l'importo di complessive euro 32.529,82 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in parte motiva;
4) rigetta i restanti motivi e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5) dichiara interamente compensate le spese di lite del grado di appello tra CP_1
e
[...] Controparte_3
6)dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate in misura di 1/3 tra
, e DA condanna Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
Contr
e in solido, a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_4 di i restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano (con riferimento ai Parte_1 suddetti 2/3): quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 4.630,66 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese di CTU e ctp, liquidate come in atti, definitivamente per 1/3 a carico di
, per i restanti 2/3 a carico di e DA Parte_1 Controparte_1 [...] in solido tra loro. Controparte_4
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.11.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/02/2023 al n. 228/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. ELENA BECONI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. GIAN LUCA LUISOTTI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(P.iva ); Controparte_2 P.IVA_1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
e
(P.iva ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3 P.IVA_2 studio dell'avv. STEFANO PINZAUTI del Foro di Prato, che la rappresenta e difende come da procura in atti -PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1284/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data
27/12/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 5.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte in atti, e sulla base delle risultanze istruttorie, in accoglimento del presente gravame e in riforma della
Sentenza di primo grado qui impugnata: 1) accertare il grave inadempimento del EO.
e della DA. rispetto alle obbligazioni Controparte_1 Controparte_4 assunte, così come dimostrato in corso di causa, e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione professionale con il tecnico e del contratto di appalto con Contr l'appaltatrice, con contestuale condanna del EO. e della Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni subiti, alla sig.ra
la somma di € 30.000,00 oltre iva per i costi di ripristino, come Parte_1 quantificata nella CTU, oltre alla somma relativa al decremento di valore dell'immobile per i motivi indicati in atti e provati nel corso del giudizio, da quantificarsi in una cifra non inferiore al 40% del prezzo di acquisto, come riportato nella CTU, pari a €
40.000,00, oltre alla somma di € 16.500,00 per la mancata possibilità di beneficiare della detrazione dei costi di ristrutturazione come previsto dall'art. 16-bis del DPR
917/1986, per un totale di € 86.500,00, o, per tutte le voci di risarcimento indicate, al pagamento della maggiore o minore somma che sarà stabilita secondo il prudente apprezzamento della Corte adita anche a seguito delle risultanze della CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla presentazione della domanda,
e interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 cc dal momento della presentazione della domanda al saldo, sempre oltre rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e iva e cpa come da legge, di entrambi i gradi di giudizio, e oltre al rimborso per le spese tecniche del EO.
[...]
e dell'Ing. per le attività di consulenza svolte, nonché al CP_6 Controparte_7 rimborso delle spese per il CTU;
- in subordine, qualora la Corte di Appello adita ritenga che l'immobile di proprietà della sig.ra possa essere sanato, si chiede Parte_1 che accerti i gravi inadempimenti del EO. e dalla DA. Controparte_1 [...]
rispetto alle obbligazioni assunte, così come dimostrate in corso Controparte_4 di causa, e per l'effetto dichiari la risoluzione del contratto di prestazioni professionali con il tecnico e del contratto di appalto con l'appaltatrice, con contestuale condanna del Contr EO. e della , in persona del Controparte_1 Controparte_4 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni subiti, alla sig.ra la somma di € 22.129,82 oltre Parte_1 iva, quali costi necessari per rendere conforme l'immobile in questione, così come quantificati dal CTU, e a € 12.272,51 per i costi professionali e le spese vive, oltre iva e cassa sulle competenze professionali, necessari alla presentazione delle pratiche, e oltre alla somma di € 16.500,00 per la mancata possibilità di beneficiare della detrazione dei costi di ristrutturazione come previsto dall'art. 16-bis del DPR 917/1986, per un totale di € 50.902,33, o, per tutte le voci di risarcimento indicate, al pagamento della maggiore
o minore somma che sarà stabilita secondo il prudente apprezzamento della Corte adita anche a seguito delle risultanze della CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla presentazione della domanda, e interessi di cui al 4° comma dell'art.
1284 cc dal momento della presentazione della domanda al saldo, sempre oltre rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e iva e cpa come da legge, di entrambi i gradi del giudizio, e oltre al rimborso per le spese tecniche del EO. e dell'Ing. Controparte_6 Controparte_7 per le attività di consulenza svolte, nonché al rimborso delle spese per il CTU;
2) Con accertare il grave ritardo della nella consegna dei Controparte_4 lavori commissionati dalla sig.ra , e per l'effetto dichiarare la risoluzione Parte_1
Contr del contratto di appalto con la per grave Controparte_4 inadempimento di quest'ultima, e condannare l'appaltatrice a corrispondere alla sig.ra
a titolo di penale la somma di € 60.600,00, oltre al rimborso di € Parte_1
629,00 per le spese di consegna e montaggio dei mobili che si sono dovute ripagare
(doc. 16), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o al pagamento della maggiore o minore somma che sarà determinata secondo il prudente apprezzamento della Corte adita, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali al 15%, e iva e cpa come da legge, di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso per le spese tecniche del EO. e dell'ing. per le attività di Controparte_6 Controparte_7 consulenza svolte, nonché al rimborso delle spese per il CTU”;
Per la parte appellata “voglia la Corte d' Appello Ill.ma, rigettare l'appello e CP_1 confermare la sentenza di primo grado per le motivazioni e argomentazioni svolge nella comparsa di costituzione. In ipotesi , rilevato che il CTU ha stabilito che le difformita' edilizie possono essere sanate con euro 8.000,00 ridurre al somma richiesta dalla parte attrice chiedendo una integrazione di CTU al fine di stabilire se le opere difformi siano sanabili”; per parte appellata “affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis CP_3 reiectis, Voglia: - dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza n.
1284/2022 del Tribunale di Lucca, emessa in data 27/12/2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del Giudizio RG n. 913/2018,relativi al rigetto della domanda di garanzia proposta dal EO. avverso ed alla sua Controparte_1 Controparte_3 condanna al pagamento delle spese di lite in favore della predetta Compagnia in caso di mancata proposizione di tempestivo appello incidentale su di essi da parte del EO.
rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- respingere Controparte_1 integralmente, per quanto di interesse di l'appello proposto dalla Controparte_3
Sig.ra avverso la sentenza n. 1284/2022 del Tribunale di Lucca, emessa in Pt_1 data 27/12/2022 e pubblicata in pari data, nell'ambito del Giudizio RG n. 913/2018, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante e/o da tutte le altre parti processuali nei confronti di perché infondate in fatto ed in Controparte_3 diritto, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta in appello e deducendi in corso di causa;
- accogliere comunque le conclusioni rassegnate da nel Giudizio di primo grado, di seguito riproposte anche ex art. Controparte_3
346 c.p.c. ed integralmente trascritte: “Nel Merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del EO. CP_1
in quanto prescritte, decadute, inammissibili, improcedibili, improponibili,
[...] carenti di interesse anche ex art. 100 c.p.c., infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nonché, in ogni caso, le domande, anche di garanzia e manleva, spiegate dal geom. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di Controparte_1
per tutti i motivi dedotti nella comparsa di risposta e/o deducendi Controparte_3 in corso di causa;
con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e di competenze professionali ex Dm. 55/2014; - Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'attrice e/o di qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del EO. rigettare comunque le domande Controparte_1 dedotte dal EO. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei Controparte_1 confronti di perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque Controparte_3 non provate, anche in considerazione della inoperatività della invocata copertura assicurativa, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali giudiziali;
nel Merito
In Gradata Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dedotta dall'attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del EO.
e di ritenuta sussistenza ed operatività della garanzia assicurativa Controparte_1 prestata da parte di in forza della polizza n. 350067317: - ridurre Controparte_3 la entità delle somme ex adverso pretese dall'attrice Sig.ra nella Parte_1 minore misura che risulterà di giustizia e provata all'esito della espletanda istruttoria;
- accertare quali siano i soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili per i fatti oggetto di causa, determinando i rispettivi gradi di corresponsabilità concretamente ascrivibili a ciascuno di essi, sia ai fini dell'azione di rivalsa e/o regresso anche ex art. 2055 c.c., sia in relazione alla limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di corresponsabilità concretamente ascrivibile al EO. - limitare Controparte_1
l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia del EO. nei Controparte_1 soli limiti di operatività temporale, garanzia e di massimale che risultano pattuiti nella polizza 350067317, e per la sola quota di corresponsabilità concretamente attribuibile al EO. applicando anche gli scoperti e le franchigie previsti in Controparte_1 polizza, in ogni caso con integrale compensazione di spese tra il EO. Controparte_1
e - In ogni caso: con vittoria di spese, anche di C.T.U. e C.T.P. e Controparte_3 compensi professionali”. - Con vittoria di spese e competenze professionali di appello, anche di eventuali CTP e CTU”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze il geom DA. Controparte_1 Controparte_4
(per l'innanzi anche Da.ma) e (per l'innanzi anche
[...] Controparte_3 CP_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 1284/22 con la quale il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento delle sue domande, aveva condannato l'impresa appaltatrice Con DA a risarcirle i danni da mancata esecuzione dei lavori di rifinitura delle opere appaltate, quantificati in euro 6000,00. Con la medesima sentenza erano invece state respinte le ulteriori domande risarcitorie nonché l'azione risolutoria del contratto di appalto concluso con l'impresa e di prestazione d'opera professionale con il CP_1 adducendo il primo giudice che, sia il direttore dei lavori geom sia la ditta CP_1 appaltatrice Da.ma, avevano agito sulla base delle indicazioni date dalla committenza che aveva preteso che non si procedesse alla completa cerchiatura della nuova apertura sulla parete portante onde potervi installare la nuova cucina ed aveva altresì chiesto, nell'ottica di un contenimento delle spese, di non procedere alla nomina di un ulteriore tecnico abilitato per l'esecuzione delle opere antisismiche e il rilascio dei necessari titoli edilizi. Anche per quanto concerneva il richiesto danno da ritardo, il Tribunale evidenziava come lo stesso fosse dipeso dalle richieste avanzate dalla che Pt_1 dunque vi aveva dato causa e non aveva quindi diritto alla prevista penale. Del pari Cont erano state respinte le domande proposte in via riconvenzionale da a (aventi ad oggetto il pagamento del saldo dei lavori di cui al capitolato, e degli ulteriori lavori eseguiti extra capitolato, nonché il regresso, per il caso di condanna, nei confronti del direttore dei lavori) nei confronti dell'attrice, la prima poiché riguardava una richiesta economica che si riferiva ad opere non autorizzate e la seconda in quanto inerente l'ipotesi di accertamento e condanna in regresso del tecnico convenuto, la cui responsabilità era stata esclusa dal primo giudice.
Il Tribunale aveva infine respinto la domanda di manleva proposta dal nei CP_1 confronti della propria assicurazione in applicazione dell'art. 1900 c.c. nonché dell'art. 5 delle condizioni di polizza, deducendo che il professionista aveva agito con volontà e consapevolezza delle violazioni poste in essere nell'esecuzione del suo mandato professionale, con conseguente venir meno della copertura assicurativa. Erano interamente compensate le spese di lite tra parte attrice e convenuti, mentre il CP_1 era condannato a rifondere le spese di lite alla terza chiamata Le spese di CP_3
CTU, liquidate come in atti, erano definitivamente poste a carico delle due parti convenute.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nella parte in cui era stato escluso il risarcimento dei danni adducendo che l'apertura della parete portante al piano terra, senza la necessaria autorizzazione edilizia e la sua mancata compiuta cerchiatura (in luogo della quale era realizzata una mera architravatura), nonché l'omessa nomina di tecnico qualificato per interventi in zona antisismica, sarebbero stati da attribuire esclusivamente a indicazioni date dalla committente alla ditta e al direttore dei lavori;
errore nel non aver considerato che, anche allorquando la avesse richiesto interventi abusivi, il direttore dei lavori Pt_1
e la ditta avrebbero dovuto rifiutarsi, essendo dunque responsabili per il caso di esecuzione di interventi abusivi, ancorchè sollecitati dalla committenza;
erronea ricostruzione dei fatti, dal momento che la tesi sostenuta nella sentenza impugnata era stata basata unicamente sulle dichiarazioni del teste , che era anche uno dei Tes_1 venditori dell'abitazione acquistata dalla , risultando dunque del tutto Pt_1 inattendibile;
mancata considerazione delle dichiarazioni degli altri testi che affermavano invece il contrario, ovvero che la aveva chiesto al geometra di Pt_1 acquisire i dovuti titoli edilizi;
mancata considerazione che il non aveva risposto CP_1 all'interrogatorio formale, così dovendosi dare per ammessi i fatti oggetto di domanda;
reiterata richiesta di integrazione della CTU;
2)errore nell'aver ritenuto che il ritardo nell'esecuzione dei lavori fosse dipeso dalla condotta assunta dalla e conseguente erroneo rigetto della domanda di Pt_1 pagamento della penale contrattualmente pattuita nel contratto di appalto;
mancata Con considerazione che dalle risultanze istruttorie era risultato che la DA aveva lasciato il cantiere a settembre 2016, quando la fine lavori e la relativa consegna era stata prevista per il 30 giugno 2016, con conseguente debenza della penale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. In particolare evidenziava di aver ricoperto l'incarico di direttore dei lavori limitatamente alle opere ricomprese nella LA, non per le altre ulteriori opere, fatte eseguire direttamente dalla in consapevole violazione delle norme Pt_1 edilizie.
Si costituiva altresì che evidenziava come i capi della sentenza che la Controparte_3 riguardavano, relativamente al rigetto della copertura assicurativa, non erano stati impugnati da alcuno, di talchè, in assenza di appello incidentale del doveva CP_1 ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione.
Nessuno si costituiva per Da di cui stante la ritualità Controparte_4 della notifica era dichiarata la contumacia con ordinanza in data 13.02.2024.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei decorsi termini ex art. 190
c.p.c.
In sede di conclusionale parte appellata ha altresì eccepito l'inammissibilità del CP_1 gravame principale per violazione dell'art. 342 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. – In limineva esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea. La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 13.02.2016 prometteva di Parte_1 acquistare da e , che promettevano di vendere, Persona_1 Parte_2
l'immobile sito in Camaiore via Gusceri 41, per il prezzo di euro 100.000 (all 3).
In pari data la , ancorchè non avesse ancora acquistato la proprietà Pt_1
Con dell'immobile, stipulava con la ditta un contratto Controparte_4 di appalto (all.6) avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'edificio promessole in vendita. In particolare con il suddetto contratto, con il quale era altresì nominato quale direttore dei lavori il geom (che dalla documentazione in atti risulta CP_1 compagno della venditrice e collega del venditore geom ), veniva dato Parte_2 Tes_1 atto che la ristrutturazione del fabbricato, come da allegato capitolato, era già in corso dall'11.02.2016 e che i lavori, salvo cause di forza maggiore, sarebbero stati terminati entro e non oltre il 30.06.2016, con pattuizione di una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto a detta data. Il corrispettivo delle opere era fissato in complessive euro 40.000, di cui euro 10.000 da corrispondersi all'atto della stipulazione della compravendita dell'immobile, ulteriori euro 15.000 alla fine della realizzazione dei nuovi intonaci ed il saldo a fine lavori.
Con atto pubblico notarile in data 4.05.2016 veniva quindi stipulata la compravendita del detto immobile in favore della . Pt_1
Dalla documentazione in atti risulta che in data 11.02.2016 la parte alienante
(precisamente il ) aveva presentato in Comune la LA n° 7703/EP, in cui era CP_8 indicato quale tecnico incaricato il geom avente ad oggetto interventi di edilizia CP_1 libera per il rifacimento di intonaci, pavimenti, sostituzione infissi, sistemazione della copertura e demolizione di un piccolo wc a sbalzo.
Non è in questa sede controversa, in quanto non investito da alcuno specifico motivo di ContrCon appello, la circostanza che la ditta continuava l'esecuzione dei lavori, già iniziati per conto della parte venditrice, anche su incarico della sempre sotto la Pt_1 direzione dei lavori del geom che oltre ad essere stato indicato quale tecnico CP_1 incaricato nella LA presentata dai precedenti proprietari, era stato espressamente nominato come direttore dei lavori nel contratto di appalto concluso dalla odierna appellante.
A tale ultimo proposito si osserva peraltro che, avendo il primo giudice espressamente affermato 'risulta altresì provato in via testimoniale come fosse stato il direttore dei lavori, geom ad impartire le direttive che la ditta ha eseguito…' sarebbe stato CP_1 onere della parte appellata – nei cui confronti la domanda risarcitoria è stata CP_1 rigettata sul solo presupposto che le opere abusive fossero state richieste e volute dalla committente – proporre appello incidentale per contestare la detta circostanza, che invece è stata meramente ribadita dal detto appellato, che si è limitato a concludere in termini di rigetto dell'appello principale nei suoi confronti, senza invocare alcuna modifica della sentenza del Tribunale con riferimento all'assunzione della sua qualità di direttore dei lavori. Pertanto deve ritenersi passata in giudicato la statuizione relativa all'assunzione da parte del del ruolo di direttore dei lavori di cui è causa. CP_1
Del pari non controverso in questa sede, per mancanza di gravame sul punto, è la Con mancata esecuzione da parte della ditta DA di lavori di rifinitura pari a complessive euro 6.000,00, che la stessa è stata condannata a rifondere alla;
discussa è Pt_1 ContrCon invece la responsabilità sia della ditta sia del geom per la realizzazione CP_1 di tutta una serie di interventi abusivi, con particolare riferimento all'apertura di una parete portante senza la dovuta autorizzazione edilizia e senza l'esecuzione della necessaria cerchiatura, sostituita da una architravatura.
Oggetto della presente causa è altresì la sussistenza del diritto della al Pt_1 risarcimento dei seguenti danni: costi correlati alla necessità di sistemazione e regolarizzazione delle parti abusive;
deprezzamento dell'immobile, perdita della possibilità di effettuare le previste detrazioni fiscali. Si discute inoltre in ordine alla sussistenza del diritto della committente a ricevere il pagamento della penale pattuita nel contratto di appalto per la ritardata ultimazione dei lavori.
In seno al primo motivo di appello è stata altresì riproposta la domanda di risoluzione Con Con del contratto di appalto concluso con nonché di quello di prestazione d'opera professionale con il geom entrambe richieste con l'atto di citazione di primo CP_1 grado.
Coperta da giudicato è di contro l'esclusione della copertura assicurativa invocata dal geom per violazione dell'art. 1900 c.c., nonché l'esclusione del diritto della ditta CP_1 alla corresponsione di ulteriori importi a titolo di saldo dei lavori svolti.
3.Il primo motivo di appello: la responsabilità di ditta e direttore dei lavori per la realizzazione di opere abusive – Con il primo motivo di gravame l'appellante ha in primo luogo contestato l'esclusione della responsabilità di ditta appaltatrice e direttore dei lavori come conseguenza della realizzazione di opere abusive, così motivata dal Tribunale: “Risulta, tuttavia, dalle prove testimoniali espletate come la committenza stessa, in persona dell'attrice, avesse espressamente richiesto al direttore dei lavori di non procedere alla cerchiatura completa dell'apertura posta sulla parete portante al fine della installazione della cucina “Ikea” che aveva acquistato, altrimenti non installabile, e che la stessa attrice aveva espressamente richiesto al geom. CP_1 di non procedere alla nomina di un tecnico edilizio abilitato per le opere antisismiche e per la domanda dei pur necessari titoli edilizi, al fine esplicito di risparmiare sui costi, avendo quindi il direttore dei lavori e la ditta proceduto conformemente alle indicazioni della committente. Le suddette dichiarazioni testimoniali inducono, pertanto, a non ritenere ammissibile l'azione risolutoria e risarcitoria spiegata dall'attrice, in quanto ella stessa non soltanto aveva piena conoscenza delle modalità illegittime con le quali il lavoro veniva svolto, ma aveva addirittura personalmente richiesto l'adozione di tali modalità omissive. In questa sede occorre infatti valutare soltanto l'azione risolutoria e risarcitoria promossa dalla committente, che non possono essere accordate a chi ha contribuito a determinare ed ha, anzi, voluto le azioni e omissioni che hanno cagionato il lamentato danno”.
La ha in proposito lamentato la non corretta ricostruzione dei fatti, sostenendo Pt_1 che, da una lettura completa delle risultanze istruttorie, emergesse che la committente non avesse affatto preteso dal direttore dei lavori la realizzazione di opere abusive, chiedendo al contrario rassicurazioni circa la compiuta acquisizione delle necessarie autorizzazioni. In secondo luogo l'appellante ha censurato l'esclusione della responsabilità del direttore dei lavori anche a prescindere dalle richieste della cliente, affermando come lo stesso avrebbe comunque dovuto rifiutarsi di eseguire lavori abusivi, tanto più se esorbitavano anche dalla sua sfera di competenza professionale.
Sulla base di tali argomentazioni l'appellante ripropone quindi sia la domanda di risoluzione per inadempimento dei contratti di appalto e di prestazione d'opera conclusi Con rispettivamente con la ditta DA. e con il geom. sia le domande di risarcimento CP_1 dei danni.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Il CTU ha rilevato come, a fronte di una LA, presentata dal precedente proprietario poco prima che la acquistasse l'immobile - avente ad oggetto la realizzazione Pt_1 di opere di edilizia libera per rifacimento intonaci, pavimenti, infissi e simili - risultava che in occasione dello svolgimento dei lavori erano stati posti in essere anche tutta una serie di interventi che avrebbero richiesto sia il titolo edilizio della , sia le CP_9 comunicazioni presso il Genio Civile per quanto concerneva la materia antisismica e, specificamente: al primo piano dell'edificio demolizione di parte di muratura portante;
realizzazione di un muretto di altezza pari a cm 100 in muratura ordinaria di mattoni intonacato;
tamponatura con forati a sei fori intonacata al fine della realizzazione di un ripostiglio sottoscala;
al primo piano realizzazione di un bagno mediante la costruzione di due pareti in forati a sei fori intonacate per la realizzazione di un bagno avente dimensionamento interno pari a cm 120 x 350; apertura di una piccola finestra in facciata avente un dimensionamento di cm 38 x 82, realizzazione di una terrazza previa la demolizione di un servizio igienico e relativo antibagno;
demolizione di parte di una muratura portante antistante al vano scale;
al secondo piano dell'edificio, realizzazione di un bagno con dimensionamento pari a cm 230 x 120 realizzato in muratura di mattoni forati a sei fori intonacati;
realizzazione di soppalco in legno sovrastante il vano scale.
Tutte le suddette opere, ad eccezione del soppalco al secondo piano, non erano ricomprese nel contratto di appalto sottoscritto dalla con la ditta e non Pt_1 CP_2 risultavano eseguite previa acquisizione dei necessari titoli edilizi, risultando pertanto tutte realizzate abusivamente.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni e emerge che Testimone_2 Testimone_3 entrambi, recatisi più volte in cantiere per vedere l'evoluzione dei lavori, avevano visto il geom che 'dirigeva la ristrutturazione', dal momento che la ditta si rivolgeva CP_1
a lui per la soluzione di tutte le varie questioni che si presentavano. Entrambi i detti testimoni confermavano di essere stati presenti in una occasione in cui la aveva Pt_1 chiesto al se tutte le opere erano in regola;
in particolare CP_1 Testimone_2 aggiungeva di aver sentito il direttore dei lavori che rispondeva affermativamente, che se ne occupava lui e tutto era a norma.
, che premetteva di essere un ingegnere e di collaborare Testimone_4 occasionalmente con il geom in sede di dichiarazioni testimoniali riferiva che CP_1 quest'ultimo lo aveva portato in cantiere per avere un consiglio su come poter realizzare un'apertura in un muro portante, confermando di avergli risposto che era necessario fare una cerchiatura in acciaio su tutto il perimetro dell'apertura, oltre a installare un montante verticale dal pavimento, il tutto con progetto da redigersi a cura di tecnico abilitato, che provvedesse anche al deposito della pratica presso il Genio Civile. Il medesimo teste aggiungeva che gli era stato successivamente riferito dal che la CP_1 gli aveva detto che non intendeva fare i lavori in tale modo, non volendo Pt_1 sopportare i relativi costi, né per l'onorario di un ulteriore tecnico – essendo pacifico che il quale geometra non era in tal senso abilitato - né per le opere strutturali di CP_1 rafforzamento.
, sentito come testimone, precisava di essere collega di studio del Persona_1
e di essere stato uno dei due venditori dell'immobile all'attrice, riferendo di CP_1 essere stato presente quando il aveva riferito alla quanto detto dall'ing. CP_1 Pt_1
Il medesimo teste confermava che la committente aveva risposto che voleva Tes_4 che la cerchiatura fosse solo su tre lati, senza il montante a pavimento indicato dall'ingegnere, in quanto altrimenti non avrebbe potuto inserire la cucina già acquistata.
Tanto premesso, si osserva che, come ribadito dalla Cassazione, solo "la deposizione
«de relato ex parte» con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima
(che funge da fonte referente)" è suscettibile di "integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta", e ciò in quanto presenta
"natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo «animus») fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 gennaio 2017, n. 1320), giacché, altrimenti, in caso di deposizioni rese dai testi su fatti appresi dalle parti, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vedente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569). Tes_ Da quanto precede consegue che le dichiarazioni dei due testi e , peraltro Tes_3 estremamente generiche e prive di riferimenti sia temporali, sia circa le opere sulle quali la avrebbe chiesto rassicurazioni al geometra sulla loro conformità, hanno Pt_1 valore limitatamente al fatto storico di aver ascoltato detta frase della parte
(dichiarazione favorevole alla parte riferita de relato dal teste), non già al contenuto ed alla effettiva corrispondenza al vero di quanto detto dall'attrice alla presenza del teste.
In tal senso si osserva peraltro come l'essersi la , in una occasione, informata Pt_1 con il geometra 'se tutte le opere erano in regola', non equivale affatto a dire che la committente intendeva eseguire le opere solo previa acquisizione di tutti i necessari titoli edilizi. Al contrario, è suscettibile di rilevare come elemento di prova anche in ordine al contenuto della dichiarazione, la testimonianza del , nella parte in cui Tes_1 ha riferito di aver sentito la che diceva al di non voler eseguire le opere Pt_1 CP_1 suggerite dall'ingegnere per la richiesta apertura della parete portante. Si tratta infatti in quest'ultimo caso di dichiarazione circostanziata, resa de relato ex parte actoris avente contenuto sfavorevole alla parte che si riferisce averla resa, dunque rilevante quale confessione stragiudiziale resa ad un terzo (cfr. da ultimo in tal senso anche Cass.
n° 7746/2020), come tale idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. Principale elemento di riscontro in tal senso deve essere ravvisato nella dichiarazione dell'ing. il fatto che le indicazioni date dall'ingegnere in ordine Tes_4
a tale adempimento non siano poi state seguite è circostanza incontestata e, alla luce della testimonianza del detto teste, appare credibile che ciò sia stato frutto di una scelta della committente;
l'avere il chiamato in cantiere un ingegnere per acquisire una CP_1 sua valutazione tecnica su come procedere per l'apertura di una parete portante, è elemento sintomatico della volontà del professionista di coinvolgerlo nell'adempimento che avrebbe necessitato di tale figura professionale. A fronte di ciò appare dunque credibile la dichiarazione resa dal teste relativamente alla risposta negativa Tes_1 della committente rispetto alle indicazioni dell'ingegnere e all'intenzione di quest'ultima di non coinvolgere alcuna altra figura professionale onde contenere le spese, nonché di eseguire un tipo di cerchiatura, differente da quella consigliata dall'ing. che Tes_4 permettesse l'inserimento della cucina già acquistata.
Detto ciò, deve tuttavia osservarsi come, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'avere la cliente richiesto al direttore dei lavori l'esecuzione dell'opera con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalle norme non lo esime affatto dalla sua responsabilità professionale.
In proposito si osserva che il consenso della committente alla realizzazione di opere abusive – anche ammesso di ritenere provata la circostanza per come sopra specificato
– sarebbe comunque invalido ed inidoneo a scriminare il professionista: il geom CP_1 quale direttore dei lavori, avrebbe comunque dovuto dirigere la realizzazione delle opere in conformità alla normativa vigente, sicché non avrebbe mai dovuto, per nessun motivo, autorizzare l'esecuzione delle opere in difetto dei necessari titoli autorizzativi, ed anzi avrebbe dovuto semmai impedirne la prosecuzione nel caso in cui esse fossero state iniziate a sua insaputa per volontà esclusiva della cliente: in sostanza, il fatto che la fosse stata al corrente dell'abusività delle opere e le avesse addirittura Pt_1 richieste e volute, non solleva certo il professionista dalle sue responsabilità per aver fatto eseguire alle maestranze dette opere abusive.
Invero la Suprema Corte in un recente arresto ha ribadito che “sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto” (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 8058/2023).
Il direttore dei lavori ha infatti un obbligo di verifica, il quale, oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato e, quindi, dovuto, comprende anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo, di comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e del progetto e quella che in concreto viene realizzata (cfr. Cass. 05/10/2018, n. 24555).
Né può valere ad eliminare o ridurre la responsabilità del direttore dei lavori il fatto che le opere difformi al progetto e risultate abusive siano state materialmente realizzate da altri ed abbiano caratteristiche di evidenza tali (con particolare riferimento nel caso di specie alla apertura di una parete portante) da non poter non essere state conosciute e volute dalla committenza, considerato che la responsabilità del direttore dei lavori si configura anche con riferimento all'omissione di segnalazione all'autorità comunale di difformità e impartizione di direttive volte ad interrompere immediatamente le eventuali attività non conformi e non previste a livello progettuale (circostanza che libera da responsabilità il direttore dei lavori il quale, a fronte delle insistenze dei committenti nel voler realizzare opere abusive, è tenuto a segnalare alle Pubbliche Autorità e dimettersi). A tale proposito si rammenta come la Cassazione penale abbia configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia (cfr. Cass. sez. 3, 24/02/2004, ) e lo ha fatto non soltanto Pt_3 addebitandogli le conseguenze penali dell'omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire (art. 29, comma 1, dpr 380/2001 TU edilizia), ma imponendogli altresì di "dissociarsi" dalla condotta illecita da altri commessa, anche se trattisi del suo stesso committente (cfr. Cass pen n° 39317/2019).
Tali affermazioni trovano conferma anche nella stessa giurisprudenza amministrativa secondo la quale “il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo
a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo” (cfr.
Cons. Stato sez. VI, 5.11.2018, n.6230).
Dal lato civilistico, ciò si sostanzia dunque nell'obbligo del direttore dei lavori di avvisare il committente delle conseguenze dell'illecito edilizio in atto, sia in termini di onere di segnalazione e necessaria interruzione dei lavori, ovvero delle verifiche di possibilità di una sua sanatoria in corso d'opera. Questo significa che non basta che il direttore faccia presente al committente che si stanno realizzando opere difformi, rimettendo allo stesso la decisione sul da farsi, essendo il professionista tenuto ad attivarsi, per come sopra specificato.
Del tutto irrilevante dunque, ai fini dell'esclusione della responsabilità professionale del direttore dei lavori la circostanza che le opere difformi fossero conosciute ed anzi volute dalla committenza, nei confronti della quale il munus del direttore dei lavori assume un contenuto di primaria guida anche nel portare avanti i lavori nel rispetto di tutte le vigenti norme. Infatti, il direttore dei lavori è obbligato a controllare anche la correttezza e la conformità alla legge delle istruzioni eventualmente impartite dal committente e, ove queste siano contrarie alle norme, l'esclusione della sua responsabilità è da ancorarsi alla prova della relativa segnalazione ed interruzione dei lavori.
Dunque, anche ammettendo l'esistenza di un accordo eventualmente intercorrente tra appaltatore e committente per la realizzazione di un abuso edilizio, il professionista incaricato il quale abbia consentito la realizzazione dell'abuso, aderendo alle determinazioni delle parti, non è comunque esente dalla responsabilità per il proprio inadempimento, trattandosi di esperto dotato di specifiche competenze tecniche e di precisi doveri deontologici.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne la ditta appaltatrice, che nell'eseguire le opere aveva il dovere di verificare se le stesse corrispondessero alle norme vigenti e fossero supportate da tutti i necessari titolo edilizi.
In proposito anche di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10231 18/04/2025), ha ricordato che la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c., che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte ed in conformità alle norme vigenti, rileva anche se lo stesso si attenga alle previsioni di un progetto altrui. Pertanto anche ove sia il committente a predisporre il progetto e/o a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde comunque sia dei vizi, sia delle difformità dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, nonché non verifichi la eventuale mancanza dei necessari titoli edilizi e la conformità ad essi del lavoro da eseguire, il cui controllo rientra nella sua prestazione. L'appaltatore può in tal caso andare esente da responsabilità solo ove il suo ruolo sia ridotto dal committente a quello di mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr. Cass. civ. 02/02/2016, n. 1981 cit.).
Nel caso in esame la suddetta circostanza non solo non è stata provata, ma neppure allegata dalla ditta appaltatrice, risultando, per contro, dal contratto concluso, che la ditta aveva assunto l'esecuzione dei lavori 'con organizzazione dei mezzi CP_2 necessari e con gestione a proprio rischio'.
Dunque, in accoglimento del suddetto punto del primo motivo di gravame, deve dunque essere affermata la responsabilità in solido sia del geom nella sua veste di CP_1 Con direttore dei lavori, sia della ditta appaltatrice DA. per l'esecuzione di tutte le opere abusive di cui sopra.
4. La risoluzione del contratto d'opera professionale – In sede di conclusioni dell'atto di appello la ha altresì chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto Pt_1
d'opera concluso con il geom Sul punto il primo giudice ha ritenuto che la CP_1 mancanza di inadempimento da parte del direttore dei lavori precludesse la risoluzione del contratto inter partes.
Il motivo di appello è fondato.
L'avere il direttore dei lavori assecondato le richieste della cliente di realizzare le opere senza i necessari titoli edilizi, senza le previste comunicazioni al Genio Civile ed in difformità rispetto alle tecniche previste anche in relazione alla natura sismica del luogo, integra un grave inadempimento, cui deve quindi conseguire la risoluzione del contratto inter partes. La gravità della detta condotta del professionista e' conseguenza dell'obbligo del direttore dei lavori di controllare che le opere siano eseguite conformemente ai necessari titoli edilizi;
obbligo, questo, che, come detto sopra, prescinde dalle espresse richieste della committente, che qualora riguardanti l'esecuzione di lavori abusivi, obbligano comunque il professionista a opporre il suo netto rifiuto. Si tratta di un inadempimento dei doveri cui è tenuto il direttore dei lavori, di tale gravità che dunque sopravanza, assorbendola, la circostanza che la committente avesse essa stessa richiesto di procedere alla realizzazione delle opere abusive.
Deve quindi essere dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale tra la ed il per grave inadempimento di quest'ultimo. Pt_1 CP_1
5.La risoluzione di contratto di appalto – L'appellante ha quindi chiesto che, a fronte della suddetta esecuzione di opere abusive, fosse pronunciata la risoluzione anche del Con Con contratto di appalto stipulato con la ditta per grave inadempimento di quest'ultima.
Il motivo non è fondato.
In tal senso si osserva come il contratto di appalto stipulato tra le parti in data
13.02.2016 avesse ad oggetto tutta una serie di opere di edilizia libera (risistemazione intonaci, demolizione bagni e pavimentazione e relativa fornitura nuovi, tinteggiatura, smontaggio vecchi infissi e sostituzione con nuovi), oltre che la fornitura di tutti i materiali, dagli infissi, ai pavimenti, ai sanitari e arredi dei due bagni, ai rivestimenti della cucina, come da capitolato allegato al contratto, la cui esecuzione non appare in alcun modo intaccata - per lo meno in questa sede, in cui non sono state riproposte azioni inerenti i vizi delle suddette prestazioni - dal sovrapporsi, in corso d'opera, dei lavori abusivi di cui si è detto;
questi sono sicuramente fonte di responsabilità per l'impresa, per come sopra specificato, ma non sono tali da incidere sul sinallagma del contratto avente ad oggetto le opere eseguite in forza della LA e la fornitura dei materiali.
6.Il secondo motivo di appello: la penale per la ritardata consegna delle opere
– Il mancato accoglimento del punto del primo motivo di appello con il quale si chiedeva la risoluzione del contratto di appalto concluso dalla con la ditta Pt_1 CP_2 permette quindi di passare all'esame del secondo motivo, con il quale si chiede il pagamento della penale pattuita con il contratto di appalto concluso in data 13.02.2016 per il ritardo nella conclusione dei lavori.
In particolare al punto 4 del detto contratto era stato previsto che “i lavori sono già in corso dall'11.02.2016 e avranno termine entro e non oltre il 30.06.2016, salvo cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del committente;
il ritardo della consegna dell'immobile finito oltre la data del 30.06.2016 comporterà una penale a carico dell'impresa edile DA di euro 100,00 giornalieri che la Controparte_4 sig.ra potrà trattenere dal corrispettivo del presente contratto di appalto”. Pt_1
Il motivo non può essere accolto.
Va infatti evidenziato come il detto contratto di appalto avesse ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile acquistato dalla nei termini indicati nell'allegato Pt_1 computo metrico. Per come già sopra specificato risulta pacificamente che nel corso dell'esecuzione delle opere di cui a tale contratto di appalto, venivano richieste ed eseguite anche ulteriori opere non ricomprese nel capitolato ed eseguite in assenza dei prescritti titoli edilizi, per come già sopra specificato. In detta situazione non può dunque più essere preso in considerazione il termine prescritto per l'ultimazione delle sole opere oggetto del contratto di appalto come da computo metrico e capitolato allegati.
7. Il risarcimento dei danni - Quanto alla pretesa risarcitoria spiegata dalla odierna appellante, in seno al primo motivo di appello, la stessa risulta parzialmente fondata nei termini di seguito specificati.
Il CTU ha in primo luogo affermato come 'al fine di regolarizzare tutti gli interventi eseguiti senza alcun titolo autorizzativo necessita presentare al Comune di Camaiore una sanatoria comprensiva di deposito Genio Civile', quantificando in proposito le seguenti spese: euro 6900 per compenso dell'ingegnere necessario per la presentazione della pratica al genio civile;
euro 2500,00 per compenso e spese relative alla redazione della pratica di SCIA sanatoria, euro 1000,00 per sanzioni amministrative, calcolate nell'importo minimo.
A tali costi, che concernono il solo espletamento delle pratiche amministrative, devono poi aggiungersi le spese per rendere le opere effettivamente conformi (effettuazione della cerchiatura sia per l'apertura della parete portante al piano terra, sia di quella realizzata nel bagno, con effettuazione di saggi esplorativi per il controllo delle sezioni strutturali) che il CTU ha quantificato in complessive euro 22.129,82.
Le suddette valutazioni del CTU congruamente motivate, sono condivisibili, così che il Con geom. e MA devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere a CP_1
l'importo complessivo di euro 32.529,82. Parte_1
Il fatto che il CTU abbia alternativamente previsto anche i differenti costi per la eliminazione delle opere abusive, essendogli stato richiesto, non significa che le suddette opere non fossero sanabili, o che tale opzione sia stata posta dal consulente dell'ufficio in via di mera ipotesi – come sostenuto dall'appellante - avendo al contrario il CTU dettagliato tutte le varie voci della relativa pratica di LA in sanatoria (cosa che già di per sé è in contrasto con il ritenere le opere non sanabili), di talchè non sussistono i presupposti per la richiesta ulteriore integrazione dell'elaborato.
Quello che è ovvio è che l'attivazione delle pratiche amministrative, affinchè l'immobile sia effettivamente sanato, non può essere disgiunta, dall'espletamento dei lavori di adeguamento di quanto eseguito non solo in mancanza di titolo, ma anche in difformità alle norme in materia antisismica. In tal senso deve ritenersi completo e condivisibile l'elaborato del CTU, che ha dettagliato sia i costi delle pratiche in sanatoria, sia i costi delle necessarie opere di adeguamento degli interventi abusivi. Sulla somma, come sopra liquidata a titolo di danno, in moneta attuale (operazione che serve a ricostruire il patrimonio del danneggiato nella consistenza ante inadempimento sono dovuti, come da domanda, gli interessi compensativi sul capitale devalutato alla data del sinistro, secondo gli indici Istat FOI generale e da allora annualmente rivalutato.
Il sede di appello la ha inoltre reiterato la richiesta di liquidazione anche degli Pt_1 interessi ex art. 1284 co 4 c.c.
Non può nel caso in esame trovare accoglimento l'ulteriore pretesa dell'appellante di computare gli interessi sulla somma via via rivalutata al tasso previsto dalla legislazione speciale per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c., posto che si tratta di previsione dettata per le obbligazioni pecuniarie, e purché esse abbiano ad oggetto crediti liquidi ed esigibili;
peraltro, ove si unissero le due diverse discipline – quella per le obbligazioni di valore e quella per le obbligazioni di valuta - si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione (cfr. da ultimo
Cass. 24 gennaio 2020, ordinanza n. 1637, Cass. Sez. 2, 5 maggio 2016, n. 9039, nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2008, n. 26008, non massimata sul punto;
nonché Cass. 4 ottobre 1999, n. 11021).
Ciò dunque esclude l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. all'obbligazione risarcitoria in esame fino alla pronuncia giudiziale, momento in cui la condanna al risarcimento del danno, da obbligazione di valore, diventa di valuta. Da questo punto in poi non sussistono più ostacoli all'applicazione, anche nel caso di specie, di tale tipo di interessi moratori ex art. 1284 co 4 c.c.
In conclusione, nel caso in esame sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, senza il riconoscimento di interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali;
sul complessivo credito così ottenuto, decorrono poi gli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1284 co 4 c.c.
Deve invece essere escluso il richiesto danno da deprezzamento dell'immobile come conseguenza degli interventi abusivamente eseguiti, considerata la detta voce di danno assorbita dal risarcimento dei costi per renderlo conforme dal punto di vista formale e sostanziale, per come sopra specificato.
Quanto infine alla voce di danno relativa alla perdita della possibilità di effettuare la detrazione fiscale dei costi di ristrutturazione sulla base delle norme vigenti all'epoca dei fatti (art. 16-bis del Dpr 917/86), la stessa non può essere risarcita in favore della Quest'ultima infatti avrebbe dovuto in primo luogo provare – e prima ancora Pt_1 allegare – di aver effettuato tutti i pagamenti (tracciabili) con le modalità previste per poter beneficiare della detrazione fiscali. Infatti la detrazione ben avrebbe potuto essere richiesta dalla per la parte di opere correttamente eseguite sulla base della Pt_1
LA (rifacimento intonaci, sostituzione infissi, risistemazione sanitari ed impianti…), cosa che non risulta effettuata, così come neppure risulta l'emissione da parte della ditta appaltante delle fatture con le diciture richieste dal DPR 917/16, cosa che la committente mai ha dedotto e provato di aver richiesto e sollecitato.
Conseguentemente, non si ritiene che vi siano spazi affinchè la parte appellante possa lamentare la preclusione dello sgravio fiscale per le opere abusivamente realizzate, visto che neppure per gli altri interventi di edilizia libera, comunque rientranti nel DPR
917/16, risultava aver impostato la relativa pratica con i pagamenti eseguiti con le modalità richieste dalla legge.
8.La domanda di manleva assicurativa: passaggio in giudicato – Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante la sua condanna al risarcimento danni, in CP_1 parziale accoglimento del gravame, non implica affatto l'accoglimento anche della domanda di manleva dallo stesso spiegata in primo grado nei confronti della compagnia di assicurazioni Infatti la domanda di garanzia assicurativa non è stata CP_3 dichiarata assorbita dal primo giudice, che l'ha invece espressamente decisa nel merito, rigettandola. E a fronte della suddetta espressa statuizione di rigetto, per rimettere in discussione l'operatività della polizza assicurativa, il avrebbe dovuto proporre CP_1 appello incidentale sul punto, cosa non avvenuta, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di rigetto della domanda di garanzia dell'assicurazione per violazione dell'art. 1900 c.c. e dell'art. 5 cga, dunque in questa sede incontrovertibile.
9.Le spese di lite - La riforma, ancorchè parziale, del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ovviamente la caducazione della statuizione sulle spese ai sensi dell'art 336 c.p.c. opera limitatamente a quei rapporti che sono stati oggetto di riforma, anche parziale, in sede di appello.
Rimangono ferme invece le spese del primo grado per tutte le parti interessate da statuizioni che non hanno subito modifiche in sede di gravame come, nel caso di specie, il rapporto di garanzia tra il e l'assicurazione on riferimento al quale la CP_1 CP_3 statuizione di rigetto della domanda di manleva assicurativa, in mancanza di appello incidentale da parte del è passata in giudicato. CP_1
Dunque, con riferimento a dette parti andranno in questa sede liquidate unicamente le spese del secondo grado. A tale proposito, considerato che l'appello principale è stato notificato a a mero titolo di litis denuntiatio e che nei suoi confronti non è stato CP_3 proposto alcun appello incidentale da parte del convenuto – di talchè la parte CP_1
risultata vincitrice in primo grado, avrebbe anche potuto non costituirsi in CP_3 grado di appello – sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite dell'appello.
Per quanto concerne le altre parti, le cui posizioni sono state investite dalla parziale modifica, in accoglimento del gravame, considerato che le domande di risoluzione e di risarcimento delle varie voci di danno proposte dalla nei confronti sia di Pt_1 CP_1
Con Con sia di risultano, all'esito, accolte solo in parte, si ritiene sussistano i presupposti per una parziale compensazione che si ritiene congrua nella misura di 1/3. Quanto ai restanti 2/3, le spese di lite sono da porsi a carico di e di in solido tra CP_1 CP_2 loro, in applicazione del principio di maggiore soccombenza.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata. In applicazione dei medesimi principi, le spese di CTU e ctp (di parte , liquidate Pt_1 come in atti, sono da porsi definitivamente per 1/3 a carico della , per i restanti Pt_1
Con Con 2/3 a carico di e in solido tra loro. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la responsabilità del geom. CP_1
e di per la realizzazione, per conto di
[...] Controparte_2
, delle opere prive di titolo edilizio per cui è causa;
Parte_1 per l'effetto
2) dichiara la risoluzione del contratto d'opera professionale tra e Parte_1
per grave inadempimento di quest'ultimo; Controparte_1
3) condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a risarcire a i danni per l'importo di complessive euro 32.529,82 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi nei termini indicati in parte motiva;
4) rigetta i restanti motivi e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5) dichiara interamente compensate le spese di lite del grado di appello tra CP_1
e
[...] Controparte_3
6)dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate in misura di 1/3 tra
, e DA condanna Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
Contr
e in solido, a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_4 di i restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano (con riferimento ai Parte_1 suddetti 2/3): quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 4.630,66 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese di CTU e ctp, liquidate come in atti, definitivamente per 1/3 a carico di
, per i restanti 2/3 a carico di e DA Parte_1 Controparte_1 [...] in solido tra loro. Controparte_4
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7.11.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni