Sentenza 29 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2018, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MP ND nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
4et-te/sentite le conclusioni del PG
PERLA LORI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore E' presente l'avvocato MATTEO GARBISI del foro di VENEZIA in difesa di: MP ND, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di AN MP ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di VENEZIA, in sede di appello proposto dal Procuratore della Repubblica di VICENZA, ha applicato all'indagato la misura cautelare della interdizione dall'esercizio della professione forense per la durata di due mesi.
1.1 II AM è sottoposto ad indagine per il reato di cui all'art. 379 cod. pen. per avere aiutato terze persone ad assicurarsi il prezzo e i profitto del delitto di usura consumato ai danni di altra persona.
2. Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di ricorso, sia in tema di sussistenza della gravità indiziaria che in tema di sussistenza delle esigenze cautela ri.
2.1 Sotto il primo profilo, il ricorrente, dopo aver riassunto i termini di fatto della vicenda e aver denunciato un vizio generale di "circolarità" della argomentazione svolta dal Tribunale, ha sottolineato che l'ordinanza impugnata aveva sempre scelto, nella valutazione del significato delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni della MI, cliente dell'indagato, l'opzione sfavorevole all'indagato stesso, tanto più che tutti gli atti che, secondo l'Accusa, avevano realizzato il delitto di favoreggiamento reale, appartenevano alla piena competenza funzionale dell' Avv. AM, così che non era stato dimostrata con la necessaria compiutezza la sussistenza del dolo e della consapevolezza della natura usuraria del credito.
2.2 In merito alla affermata utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche tra l'indagato e la sua cliente, il ricorrente ha censurato il fatto che il Tribunale si fosse soffermato solo sul disposto dell'art. 103, comma 5 cod. proc. pen. senza valorizzare il divieto generale di utilizzazione di cui all'art. 271, comma 2 cod. proc. pen. per le comunicazioni e conversazioni pertinenti la attività professionale e avesse invece genericamente ed apoditticamente sostenuto la piena utilizzabilità delle intercettazioni sulla base del carattere intrinsecamente delittuoso dei colloqui quando in realtà gli stessi si caratterizzavano esclusivamente come consigli di carattere legale che rientravano pienamente nelle competenze professionali dell'indagato.
2.3 Con ulteriori prospettazioni critiche, il ricorrente ha confutato il giudizio di piena attendibilità formulato dal Tribunale veneziano in ordine alle dichiarazioni del BA, persona offesa del delitto di usura, che in realtà non aveva ricostruito con accuratezza le dazioni di pagamento di natura usuraria corrisposte e non poteva comunque costituire il fondamento della consapevolezza della natura usuraria del credito vantato dal MA in capo all'indagato, tanto più che l'unico contatto telefonico diretto tra l'indagato e il BA non aveva fatto alcun cenno alla natura usuraria del credito ed anzi lo stesso BA aveva espressamente riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria dei clienti del AM dichiarandosi disponibile a estinguere il suo debito. Lo stesso Tribunale di Venezia, poi, sulla base dello stesso materiale indiziario, aveva correttamente ma contraddittoriamente escluso la consapevolezza della natura usuraria del credito e quindi la necessaria gravità indiziaria in capo ad una collaboratrice di studio dell'indagato.
2.4 Con una ulteriore censura, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche sul punto della affermata attendibilità della chiamata in reità della MI, non adeguatamente valutata sotto il profilo della attendibilità intrinseca e contraddittoriamente fondata sul timore di nuove incarcerazioni che già dimostrava di per sé la inaffidabilità delle dichiarazioni stesse, che tra l'altro non avevano rivestito alcun valore effettivamente autoaccusatorio e non avevano mai chiamato direttamente in causa l'indagato sul punto della piena consapevolezza da parte di quest'ultimo della natura usuraria del credito. Le dichiarazioni in questione, poi, erano prive di reali riscontri oggettivi di natura individualizzante dato che la documentazione sequestrata rinvenuta nel personal computer dello studio dell'indagato e il contenuto delle conversazioni intercettate erano pienamente riferibili alla legittima attività professionale del ricorrente.
2.5 Con una diversa prospettazione critica, poi, il ricorrente ha lamentato la violazione del principio della devoluzione ex art. 310 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Venezia utilizzato documentazione e dichiarazioni sopravvenute in momento successivo rispetto alla richiesta di misura cautelare e rispetto all'appello proposto dal Pubblico ministero che avevano introdotto un profilo fattuale nuovo e diverso rispetto a quello originario.
2.6 Sul piano infine delle esigenze cautelari, il ricorrente ha segnalato in termini critici che la motivazione del Tribunale si fondava in realtà su vuote clausole di stile, senza alcun approfondito esame della concretezza e della attualità del ritenuto pericolo, tanto più che nei confronti della MI non era più in vigore alcuna misura, che il AN, presunto ideatore delle condotte usurarie, era deceduto e che l'indagato aveva dismesso tutti gli incarichi difensivi conferiti non solo dalla MI ma anche dalle persone che quest'ultima gli aveva presentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
1.1 Vanno chiariti preliminarmente i termini di fatto della vicenda oggetto di esame;
il MP, che esercita la professione di Avvocato, è accusato del reato di favoreggiamento personale per avere aiutato, mediante consigli ed interventi di natura professionale, EA IN e TO MA (nel frattempo deceduto), titolari di un credito usurario nei confronti di LU BA, ad assicurarsi il profitto del suddetto reato di usura commesso appunto dalla IN e dal MA ai danni del BA.
2. Va prima di tutto confutata la tesi difensiva che intravede nell'assetto complessivo della motivazione del Tribunale una sorta di fallacia di circolarità, nel senso che sarebbe stato individuato come premessa di tutto il ragionamento un dato di fatto, quello della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dipendente dalla avvenuta perpetrazione del reato di favoreggiamento personale, che già dava per scontato quello che in realtà avrebbe dovuto essere dimostrato, e cioè appunto la sussistenza di gravi indizi di reato e la piena consapevolezza, nei limiti di rilevanza tipici della fase processuale nella quale l'ordinanza impugnata è stata pronunciata, della natura usuraria del credito che il MP si stava adoperando e rendere concretamente esigibile.
2.1 In realtà, contrariamente alla valutazione critica svolta nel ricorso, la motivazione della ordinanza impugnata non soffre alcuna taccia di circolarità argomentativa, posto che il Tribunale ha, in primo luogo, dimostrato la piena conoscenza da pare del MP della natura usuraria del credito vantato dalla coppia IN/MA e solo in un successivo momento ha affermato la piena utilizzabilità, in termini di riscontro, delle intercettazioni in quanto intrinsecamente illecite perché costitutive ed espressive esse stesse dell'aiuto professionale prestato dal MP a finalizzato ad assicurare alla IN il profitto del reato di usura.
3. Sotto il primo profilo, infatti, il Tribunale ha richiamato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa BA e le indicazioni contenute in quelle della IN per giustificare l'affermazione che il ricorrente, in realtà, era pienamente a conoscenza della natura usuraria del credito vantato dalla coppia IN/MA.
3.1 II vaglio di credibilità della persona offesa BA, infatti, è stato condotto dal Tribunale in piena adesione alle note indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto, con esame sia delle dichiarazioni in sé e per sé considerate (e valutate dettagliate, coerenti ed immuni da contraddizioni) che dei possibili motivi (ritenuti del tutto assenti) di calunnia o di risentimento nei confronti del ricorrente;
ugualmente immuni da censure sono le lunghe valutazioni che il Tribunale ha svolto quanto al narrato della IN, esaminato anch'esso, in quanto reso da persona indagata in reato connesso, secondo i noti principi elaborati sempre dalla giurisprudenza di legittimità sia sotto l'aspetto propriamente soggettivo relativo alle ragioni e alle origini della collaborazione, sia in merito alla valutazione oggettiva del narrato sotto l'aspetto della coerenza e della non contraddizione, sia infine con l'indicazione di riscontri di carattere oggettivo, sostanzialmente costituiti dall'effettivo reperimento, nello studio professionale del MP, di documentazione costituita da bozze di scritture private con riconoscienti di debito nei confronti del creditore usurario MA, tra cui una a nome del debitore "usurato" BA.
3.2 Il ricorrente ha svolto, in merito alla valutazione svolta dal Tribunale delle dichiarazioni delle due persone sopra richiamate, diverse considerazioni critiche che però si attestano, in gran parte, sul versante del merito e che quindi non possono essere valutate in questa specifica sede di legittimità, e in parte ancora non tengono conto del fatto che il Tribunale non era chiamato a pronunciare una sentenza di condanna ma solo ad accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e cioè di un compendio appunto indiziario tale da dimostrare una qualificata probabilità di colpevolezza (da ultimo, in tal senso, Cass. Sez. 2 del 8/3/2017 n. 22968, Carrubba, Rv 270172).
4. Una volta accertata quindi, nei limiti di cui sopra si è detto, la piena consapevolezza da parte del MP della natura usuraria del credito vantato dalla IN (e dal MA che, come si è detto, è nel frattempo deceduto), possono essere valutate come pienamente legittime le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate tra il MP e la IN;
le stesse, infatti, come è stato correttamente messo in evidenza nella motivazione del provvedimento impugnato, sono di per se stesse costitutive del reato di favoreggiamento perché enunciative e comunicative delle indicazioni di fatto e degli accorgimenti che il MP dava e suggeriva alla IN per consentirle di rendere effettivamente e materialmente esigibile il credito usurario di cui si è detto più sopra.
4.1 Nella prospettiva di cui sopra, quindi, la tesi del Tribunale che ha affermato la piena utilizzabilità delle conversazioni intercettate nonostante il divieto di cui all'art. 103, comma 5 cod. proc. pen., è pienamente adesivo all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale la norma citata, nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mira a garantire l'esercizio del diritto di difesa, e ha quindi ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (da ultimo, citata anche in motivazione dal Tribunale, Cass. Sez. 2 del 6/10/2015 n. 43410, Bellocco, Rv 265096).
4.2 n ricorrente ha contrapposto alla tesi del Tribunale il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 271, comma 2 cod. proc. pen. (che afferma in via generale la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate delle persone indicate nell'art. 200, comma 1 cod. proc. pen. e cioè anche, ex art. 200, comma 1 lett. b, degli Avvocati) ma la tesi è evidentemente debole posto che la disciplina della utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti dei difensori è interamente prevista e codificata nell'art. 103, comma 5 Cod. proc. pen. mentre la disposizione di cui all'art. 271, comma 2 cod. proc. pen, non introduce nuove, distinte ed autonome ipotesi di inutilizzabilità ma si limita e ribadire, per quanto attiene agli Avvocati, un divieto di utilizzazione che già è previsto dall'art. 103, comma 5 , con le eccezioni e le deroghe di cui si è detto più sopra. Anche il tema della attribuzione di significato alle conversazioni intercettate, attribuzione che il ricorrente lamenta come univocamente diretta a confermare le tesi della Accusa, resta enunciato nei termini di una non consentita valutazione di merito e per di più svolto per linee molto generali, senza la indicazione specifica di una plausibile interpretazione alternativa complessiva capace di intaccare plausibilmente la gravità indiziaria affermata dal Tribunale.
4.3 La piena utilizzabilità, quindi, delle conversazioni intercettate e riportate nel testo del provvedimento impugnato costituisce un ulteriore riscontro oggettivo ad un risultato indiziario peraltro già ampiamente raggiunto sulla sola base delle dichiarazioni del BA e della IN e contribuisce in ogni caso al definitivo consolidamento di un quadro indiziario sicuramente qualificabile come grave nei termini che si sono sopra accennati.
5. Il ricorrente ha poi svolto un tema critico relativo alla affermata violazione del principio devolutivo nell'appello proposto ex art. 210 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero;
più in dettaglio, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe utilizzato, in violazione di detto principio, documentazione e dichiarazioni sopravvenute in un momento successivo rispetto alla richiesta originaria di misura cautelare (rigettata dal Gip) e rispetto all'atto di appello proposto dalla Pubblica accusa, con l'introduzione quindi di un profilo fattuale nuovo e diverso rispetto a quello originario.
5.1 Va subito osservato che il ricorrente non censura la decisione del Tribunale che, sulla base di nota giurisprudenza di legittimità richiamata nel testo stesso della motivazione, ha dato ingresso a documentazione sopravvenuta dopo la decisione impugnata ma riferibile alla vicenda favoreggiatoria oggetto dell'appello del Pubblico ministero ma ha criticato, sotto la specie appunto della violazione del principio della devoluzione, l'acquisizione e la utilizzazione di documentazione riferibile ad altra persona, tale LU NO ON, diversa dal debitore "usurato" LU BA.
5.2 Il tema è palesemente infondato e a confutarlo basterebbe l'osservazione, per un verso, che il devoluto dell'appello del Pubblico ministero è costituito dalla domanda di emissione di misura cautelare nei confronti del MP per il reato di favoreggiamento reale come specificamente indicato nella imputazione preliminare, e, dall'altro, la circostanza che i riconoscimenti di debito in favore della coppia IN/MA e riferibili allo ON non hanno svolto, nell'economia complessiva del ragionamento svolto dal Tribunale, alcun reale ruolo argomentativo, dato che di essi si è data mera notizia in sede di elencazione della documentazione sequestrata nello studio del MP.
6. In merito infine alla questione della sussistenza di esigenze cautelari, va posto in rilievo che il Tribunale ha adeguatamente motivato quelle di cui all'art. 274 lett. c cod. proc. pen. con accenno alle indicazioni enunciate nella norma in questione e cioè alle specifiche modalità e circostanze del fatto dimostrative, secondo il Tribunale, di condotte professionali particolarmente spregiudicate e quindi dimostrative del pericolo, concreto ed attuale, che analoghe condotte potessero essere tenute anche nel futuro. Nella prospettiva argomentativa sopra adottata, quindi, non rivestono alcuna rilevanza i fatti, segnalati dal ricorrente, relativi alla rinuncia da parte del MP a tutti i mandati difensivi assunti a favore della IN e di altre persone presentate da quest'ultima, posto che il pericolo cautelare come individuato e affermato dal Tribunale non si limita alle vicende oggetto del presente procedimento ma riguarda in generale condotte che potrebbero essere tenute nei confronti di altri clienti del MP;
del resto, il sostanziale ridimensionamento del pericolo cautelare ex art. 274 lett. c cod. proc. pen. è già stato tenuto adeguatamente presente dal Tribunale che, a fonte di una richiesta di arresti domiciliati, ha disposto la misura cautelare della interdizione dall'esercizio della professione per soli due mesi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempiment