Articolo 5 della Legge 10 dicembre 1973, n. 814
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 gennaio 1974
Art. 5.
All' articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' aggiunto il seguente comma:
"Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento".
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974
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