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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/12/2025, n. 34339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34339 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1289/2024 R.G. proposto da: contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro WACEBO EUROPE S.R.L., in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ferrajoli, TO RE e IO RE, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via degli Scipioni 268-A; -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 34339 Anno 2025 Presidente: LUCIOTTI LUCIO Relatore: GRASSO GIANLUCA Data pubblicazione: 28/12/2025 2 di 11 per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Campania n. 3840/2023, depositata il 19 giugno 2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 dal Consigliere CA AS. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Uditi l’avv. dello Stato Anna Collabolletta e l’avv. IO RE. FATTI DI CAUSA 1. – In data 17 marzo 2021, la Wacebo Europe s.r.l., mediante dichiarazione doganale IM A Reg. 4 n. 13416 G, importava 118 colli di “macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (...) — V.D. 8471410000, origine R.P.C., dazio 0% (...)”. Tale classificazione della merce importata era ritenuta irregolare, in seguito a verifica fisica e contestuale controllo documentale. Con processo verbale di constatazione prot. n. 13503/RU del 30 marzo 2021 il funzionario verificatore constatava, infatti, che le merci importate erano costituite da “monitor interattivi multimediali a LED con schermo tattile, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, provvisti di sistema operativo integrato, muniti di connettore per il collegamento ad altre apparecchiature elettroniche, ascrivili alla V.D. 8528590090, dazio 14%”. Secondo quanto ritenuto dall'Agenzia delle dogane, il codice della Tariffa Integrata della Comunità indicato non era corrispondente all’articolo ispezionato, il quale, contrariamente a quanto dichiarato, era risultato suscettibile di un utilizzo a pieno titolo come monitor, in quanto dotato di sistema Android 8.0 integrato e svariati ingressi, sia nel pannello anteriore che posteriore (prese HDMI, USB 2.0 e 3.0, RS232, SD CARD, RJ45, BLUETOOTH E DISPLAY PORT, utilizzabili con altri dispositivi di input, 3 di 11 quali ad esempio Smartphone, Penne Usb, Ssdcard, etc.), comportando la diversa classificazione al codice TARIC 8528590090 e la conseguente rideterminazione dell’ammontare dei diritti dovuti pari a euro 13.564,78. I diritti doganali venivano garantiti con A/28 n. 41 del 30 marzo 2021 e per il daziato sospeso veniva emessa A/27 n. 189/C. Non condividendo l’orientamento espresso nel processo verbale di constatazione, la società promuoveva l’instaurazione della controversia doganale, ex art. 65 T.U.L.D.; l’Ufficio, pertanto, provvedeva a redigere verbale di controversia doganale prot. 14280/RU del 6 aprile 2021, nel quale ribadiva la corretta individuazione della classificazione TARIC 8528590090, in virtù delle specifiche caratteristiche tecniche del prodotto ispezionato, con la conseguente applicazione di un dazio ad valorem nella misura del 14,00%. In considerazione delle accertate caratteristiche della merce, l’Ufficio riteneva che i prodotti importati non potessero essere ascrivibili a macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione di cui alla VD 8471, come dichiarato, in quanto tale tipologia di macchine deve adempiere simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 A del Capitolo 84. Le merci importate, pur integrando un sistema di elaborazione di dati, apparivano destinate a un utilizzo specificamente “interattivo”, che prevede l’interazione dell’essere umano con la macchina, mediante un’interfaccia uomo/macchina di tipo input e output individuabile nella stessa superficie del monitor sensibile al tatto. Inoltre, la funzione di tali monitor interattivi multimediali è quella di restituire un’informazione proveniente da un sistema di elaborazione, in formato grafico e pertanto, il prodotto funge a pieno titolo da monitor e può anche essere usato in combinazione con altre apparecchiature 4 di 11 esterne, grazie ai molteplici connettori presenti sull’involucro, trattandosi di merci connotate dalle seguenti specifiche tecniche: - sistema operativo integrato Android 8.0; - ingressi nel pannello anteriore: HDMI 3, USB x 3,USB TOUCH, TYPE C;
- ingressi nel pannello posteriore: USB 2.0, USB 3.0, RS232, SD Card, n. 3 HDMI 2.0, VGA - IN, YPBPR, AV - in, RJ45, Display port, Antenne WiFi e Bluetooth;
- uscite pannello posteriore: SPDIF, HDMI, EARPHONE e AV- OUT;
- Sofware Oktopus powered by Wacebo;
- pannello Touch funzionante con O.S. Windows, Linux, Mac ed Android. Tenuto conto della natura dell’articolo, del relativo peso e volume, conformemente all’art. 65 T.U.L.D., d’intesa tra le parti, si suppliva al campionamento della merce con fotografie e con una dettagliata descrizione dei prodotti e si precisava che poteva essere autorizzato il rilascio della merce previa cauzione della somma di euro 13.564,77, commisurata alla differenza fra i diritti dovuti in base all’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione. Con istanza acquisita dall’Ufficio al prot. n. 18276/RU del 4 maggio 2021 la Wacebo Europe S.r.l. chiedeva la devoluzione della controversia alla Direzione territoriale, depositando memorie e osservazioni. Muovendo dall’assunto che il consulente doganale incaricato dalla parte è giunto alla conclusione secondo cui, essendo i monitor ivi oggetto di esame operanti autonomamente in quanto incorporati in un sistema operativo, essi siano perfettamente confacenti ed aderenti alle caratteristiche di cui al codice 8471410000 la società chiedeva, nel merito e in via principale, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, la classificazione della merce 5 di 11 al codice TARIC VD 8471410000, con conseguente archiviazione del contesto. La Direzione territoriale IX Campania, con decisione n. 8/2021, prot. 5889/RU del 6 luglio 2021, ha confermato gli esiti dell’accertamento doganale. Conseguentemente, a conclusione dell’accertamento doganale, l’Ufficio, con processo verbale di constatazione prot. n. 2763/RU del 3 settembre 2021, ribadiva la rideterminazione dell’importo dei diritti dovuti che provvedeva ad incamerare;
determinava, altresì, doversi procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 303, co. 3, lett. e, del T.U.L.D. (d.P.R. 43/1973). La decisione della Direzione territoriale, nonché ogni altro atto a essa presupposto o consequenziale, venivano impugnati con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. L’Agenzia delle dogane si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 6271/04/2022, depositata in data 13 giugno 2022, accoglieva il ricorso proposto dalla società. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle dogane. Resisteva con proprie controdeduzioni la società contribuente. Con la sentenza n. 3840/10/2023, depositata in data 19 giugno 2023, la Corte di giustizia di secondo grado della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio. 3. – L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 6 di 11 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. - omessa motivazione - motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la sentenza sarebbe priva di motivazione, riconoscendo validità e attendibilità alla perizia depositata da controparte, operando un mero rinvio alla perizia depositata agli atti, senza alcun richiamo a un punto preciso della stessa, ritenuto di rilievo probante, dirimente o semplicemente significativo;
non verrebbe in alcun modo precisato quali sono le argomentazioni tecniche considerate ai fini della decisione, né risultano comprensibili le ragioni poste a base del percorso logico-giuridico che hanno condotto i giudici a ritenere che i monitor in esame siano da classificare alla voce doganale 8471410000, nonostante le deduzione dell’Ufficio in merito alle ragioni dell’applicazione della diversa classificazione nella V.D. 8528590090. 1.1. – Il motivo è infondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). 7 di 11 Nel caso di specie non si ravvisa nella motivazione alcuna violazione del «minimo costituzionale». Nella pronuncia si richiama la perizia di parte oggetto dell'apprezzamento compiuto in prime cure, con argomentazioni ritenute non contestate dall'Agenzia in merito alla circostanza che “i monitor in esame siano da classificare alla 8471410000”, ossia con il codice individuato dalla società quale alternativa a quanto indicato nella dichiarazione doganale. Peraltro, vi sono ulteriori ragioni rispetto alla perizia individuate dalla pronuncia a fondamento della correttezza della classificazione in oggetto (giurisprudenza della Corte di giustizia sull'applicazione della voce più favorevole;
decisioni doganali effettuate della Dogana maltese e dalla Dogana spagnola;
informazione tariffaria vincolante, rilasciata dalla Direzione centrale, che ha confermato la legittimità dell’operato dell’appellata). Parte ricorrente, invero, mira a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito. 2. – Con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La sentenza, nel condividere le argomentazioni della perizia di parte, ha ritenuto che le stesse non fossero state contestate dall’Ufficio. Così statuendo, la Corte di merito è incorsa nel vizio di omesso esame di fatti poiché, fin dal primo atto difensivo, l’Ufficio ha provveduto a contestare e smentire quanto contenuto nella perizia di parte. 2.1. – Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile 8 di 11 in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022; Cass. n. 21152/2014). Secondo quanto prospettato, la pronuncia avrebbe omesso di esaminare il fatto che si trattava di prodotti idonei a funzionare autonomamente, ovvero tramite collegamento ad altri apparecchi diversi dai P.C. della VD 8471, ma tali che il loro normale utilizzo non è principalmente “informatico”, ovvero teso a costituire una periferica di macchina per l’elaborazione dell’informazione. Nell’applicazione delle regole generali di classifica, analizzando le caratteristiche essenziali dell’apparecchio, rileverebbe, piuttosto, l’utilizzo principale come proiettore di immagini e interfaccia input output grafica con l’essere umano;
essi, pertanto, sarebbero da ricondurre alla voce doganale attribuita dall’Ufficio ossia la VD 8528590090. Nel caso di specie, tuttavia, a fronte di una “doppia conforme”, non vengono indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (n. 5947/2023). Parte ricorrente finisce per contestare non un omesso esame di un fatto decisivo ma un vizio di sussunzione, quale la classificazione dei prodotti oggetto dell'accertamento, di cui si chiede una diversa classificazione doganale. Peraltro, i giudici di merito hanno esaminato la natura dei prodotti, ritenendo errata la classificazione disposta dall'Ufficio, per cui non vi è alcuno omesso esame, né tantomeno un vizio di motivazione. 3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, di cui al Regolamento di esecuzione Ue n. 1602/2018 della Commissione dell’11 ottobre 2018 che ha modificato l’Allegato 9 di 11 I del Regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Come dedotto in giudizio, il prodotto è costituito da un monitor di ampie dimensioni provvisto di sistema OS Android che gli permette di funzionare autonomamente;
esso è collegabile ad altri apparecchi, diversi tuttavia dai PC contemplati alla VD 8471 e piuttosto identificabili, ad esempio, in smartphone con O.S. Android e IOS (sia in WI-FI che in Bluetooth), Router, software caricati sia su penne USB che su SD card, etc. Per tali motivi sarebbe da escludere l’applicazione della voce TARIC 8471, poiché gli oggetti descritti, pur integrando un sistema di elaborazione dati, appaiono destinati principalmente a un utilizzo interattivo, mediante un’interfaccia essere umano/macchina di tipo input/output, individuabile nella superficie del monitor sensibile al tatto umano. La classificazione applicata dall’Ufficio sarebbe conforme alle regole di classifica e, nello specifico, al contenuto della Nota 5 A) del capitolo 84 dedicato a Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici;
parti di queste macchine o apparecchi. Si evidenzia, inoltre, che la Nota 5A del Capitolo 84, individua le condizioni per cui una periferica (e dunque anche un monitor) possa individuarsi quale parte integrante di un sistema per l’elaborazione dell’informazione e dunque da classificare nell’ambito del capitolo 84. Secondo quanto prospettato, dovrebbe escludersi l’applicazione della voce TARIC 8471, poiché i prodotti oggetto di contenzioso, pur integrando un sistema Android, appaiono destinati ad un utilizzo principalmente e ordinariamente diverso da quello informatico;
essi risultano tipicamente utilizzabili per riprodurre filmati, rappresentazioni, slides e non solo da pc;
ovvero non sono utilizzati principalmente come periferica di uscita di macchine per l’elaborazione dell’informazione. Tale prodotto non è fungibile ad un 10 di 11 monitor, parte di pc, di cui alla voce 8471, perché per esso si ravvisa un utilizzo preferibilmente e principalmente non “informatico”, ma piuttosto interattivo, di proiezione di dati provenienti da fonti anche diverse e comunque mediante un’interfaccia essere umano/macchina di tipo input/output, realizzato attraverso la stessa superficie del monitor sensibile al tatto umano. Ne conseguirebbe, pertanto, la corretta classificazione della merce con il codice TARIC 8528590090 operata dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, atteso che il medesimo bene funge a pieno titolo da monitor di cui al capitolo 85. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) a seguito del riconoscimento della classificazione tariffaria contenuta nella informazione tariffaria vincolante (ITV) n. IT BTIIT922104-2021- BTI0302 del 12.10.2021, rilasciata successivamente alle operazioni di importazione e svincolo della merce. Si evidenzia che le informazioni tariffarie vincolanti vincolano gli Uffici doganali se, e nella misura in cui, c’è perfetta corrispondenza tra la merce ivi descritta e la merce presentata per il regime doganale richiesto. L’art. 33 c. 4 del Reg. UE n. 952/13 Codice doganale dell’Unione, infatti, subordina l’applicazione di una decisione ITV, nel contesto di un particolare regime doganale, alla necessità che il destinatario della decisione sia in grado di provare che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelli descritti nella decisione. La ITV cui fa riferimento la sentenza n. 3840/10/23 è stata rilasciata solo in data 12.10.2021, successivamente alle operazioni di importazione e dopo lo svincolo della merce. La stessa, pertanto, sarebbe inopponibile al caso di specie. 3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. 11 di 11 Sotto la parvenza della violazione di legge si prospetta, in realtà, la richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una pronuncia che, confermando quanto deciso in prime cure, ha esaminato i motivi di censura dell'Agenzia delle dogane, escludendo la fondatezza della pretesa tributaria. Va inoltre evidenziato che i monitor oggetto del contenzioso, in quanto incorporati in un sistema operativo, sono aderenti alle caratteristiche di cui al codice 8471410000, poiché qualificabili come macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione “che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita”. Deve infine osservarsi che il giudice del gravame non ha attribuito efficacia vincolante alla ITV al fine di affermare la correttezza della classificazione doganale, ma ha considerato tale documento come un ulteriore elemento a sostegno della correttezza della classificazione della merce, così come dichiarata dalla società importatrice. 4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.082,00 per compensi, oltre alle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente CA AS LU LUtti
- ingressi nel pannello posteriore: USB 2.0, USB 3.0, RS232, SD Card, n. 3 HDMI 2.0, VGA - IN, YPBPR, AV - in, RJ45, Display port, Antenne WiFi e Bluetooth;
- uscite pannello posteriore: SPDIF, HDMI, EARPHONE e AV- OUT;
- Sofware Oktopus powered by Wacebo;
- pannello Touch funzionante con O.S. Windows, Linux, Mac ed Android. Tenuto conto della natura dell’articolo, del relativo peso e volume, conformemente all’art. 65 T.U.L.D., d’intesa tra le parti, si suppliva al campionamento della merce con fotografie e con una dettagliata descrizione dei prodotti e si precisava che poteva essere autorizzato il rilascio della merce previa cauzione della somma di euro 13.564,77, commisurata alla differenza fra i diritti dovuti in base all’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione. Con istanza acquisita dall’Ufficio al prot. n. 18276/RU del 4 maggio 2021 la Wacebo Europe S.r.l. chiedeva la devoluzione della controversia alla Direzione territoriale, depositando memorie e osservazioni. Muovendo dall’assunto che il consulente doganale incaricato dalla parte è giunto alla conclusione secondo cui, essendo i monitor ivi oggetto di esame operanti autonomamente in quanto incorporati in un sistema operativo, essi siano perfettamente confacenti ed aderenti alle caratteristiche di cui al codice 8471410000 la società chiedeva, nel merito e in via principale, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, la classificazione della merce 5 di 11 al codice TARIC VD 8471410000, con conseguente archiviazione del contesto. La Direzione territoriale IX Campania, con decisione n. 8/2021, prot. 5889/RU del 6 luglio 2021, ha confermato gli esiti dell’accertamento doganale. Conseguentemente, a conclusione dell’accertamento doganale, l’Ufficio, con processo verbale di constatazione prot. n. 2763/RU del 3 settembre 2021, ribadiva la rideterminazione dell’importo dei diritti dovuti che provvedeva ad incamerare;
determinava, altresì, doversi procedere all’applicazione della sanzione di cui all’art. 303, co. 3, lett. e, del T.U.L.D. (d.P.R. 43/1973). La decisione della Direzione territoriale, nonché ogni altro atto a essa presupposto o consequenziale, venivano impugnati con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. L’Agenzia delle dogane si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 6271/04/2022, depositata in data 13 giugno 2022, accoglieva il ricorso proposto dalla società. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle dogane. Resisteva con proprie controdeduzioni la società contribuente. Con la sentenza n. 3840/10/2023, depositata in data 19 giugno 2023, la Corte di giustizia di secondo grado della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio. 3. – L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 6 di 11 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. - omessa motivazione - motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la sentenza sarebbe priva di motivazione, riconoscendo validità e attendibilità alla perizia depositata da controparte, operando un mero rinvio alla perizia depositata agli atti, senza alcun richiamo a un punto preciso della stessa, ritenuto di rilievo probante, dirimente o semplicemente significativo;
non verrebbe in alcun modo precisato quali sono le argomentazioni tecniche considerate ai fini della decisione, né risultano comprensibili le ragioni poste a base del percorso logico-giuridico che hanno condotto i giudici a ritenere che i monitor in esame siano da classificare alla voce doganale 8471410000, nonostante le deduzione dell’Ufficio in merito alle ragioni dell’applicazione della diversa classificazione nella V.D. 8528590090. 1.1. – Il motivo è infondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). 7 di 11 Nel caso di specie non si ravvisa nella motivazione alcuna violazione del «minimo costituzionale». Nella pronuncia si richiama la perizia di parte oggetto dell'apprezzamento compiuto in prime cure, con argomentazioni ritenute non contestate dall'Agenzia in merito alla circostanza che “i monitor in esame siano da classificare alla 8471410000”, ossia con il codice individuato dalla società quale alternativa a quanto indicato nella dichiarazione doganale. Peraltro, vi sono ulteriori ragioni rispetto alla perizia individuate dalla pronuncia a fondamento della correttezza della classificazione in oggetto (giurisprudenza della Corte di giustizia sull'applicazione della voce più favorevole;
decisioni doganali effettuate della Dogana maltese e dalla Dogana spagnola;
informazione tariffaria vincolante, rilasciata dalla Direzione centrale, che ha confermato la legittimità dell’operato dell’appellata). Parte ricorrente, invero, mira a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito. 2. – Con il secondo motivo si prospetta l'omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La sentenza, nel condividere le argomentazioni della perizia di parte, ha ritenuto che le stesse non fossero state contestate dall’Ufficio. Così statuendo, la Corte di merito è incorsa nel vizio di omesso esame di fatti poiché, fin dal primo atto difensivo, l’Ufficio ha provveduto a contestare e smentire quanto contenuto nella perizia di parte. 2.1. – Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile 8 di 11 in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022; Cass. n. 21152/2014). Secondo quanto prospettato, la pronuncia avrebbe omesso di esaminare il fatto che si trattava di prodotti idonei a funzionare autonomamente, ovvero tramite collegamento ad altri apparecchi diversi dai P.C. della VD 8471, ma tali che il loro normale utilizzo non è principalmente “informatico”, ovvero teso a costituire una periferica di macchina per l’elaborazione dell’informazione. Nell’applicazione delle regole generali di classifica, analizzando le caratteristiche essenziali dell’apparecchio, rileverebbe, piuttosto, l’utilizzo principale come proiettore di immagini e interfaccia input output grafica con l’essere umano;
essi, pertanto, sarebbero da ricondurre alla voce doganale attribuita dall’Ufficio ossia la VD 8528590090. Nel caso di specie, tuttavia, a fronte di una “doppia conforme”, non vengono indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (n. 5947/2023). Parte ricorrente finisce per contestare non un omesso esame di un fatto decisivo ma un vizio di sussunzione, quale la classificazione dei prodotti oggetto dell'accertamento, di cui si chiede una diversa classificazione doganale. Peraltro, i giudici di merito hanno esaminato la natura dei prodotti, ritenendo errata la classificazione disposta dall'Ufficio, per cui non vi è alcuno omesso esame, né tantomeno un vizio di motivazione. 3. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, di cui al Regolamento di esecuzione Ue n. 1602/2018 della Commissione dell’11 ottobre 2018 che ha modificato l’Allegato 9 di 11 I del Regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Come dedotto in giudizio, il prodotto è costituito da un monitor di ampie dimensioni provvisto di sistema OS Android che gli permette di funzionare autonomamente;
esso è collegabile ad altri apparecchi, diversi tuttavia dai PC contemplati alla VD 8471 e piuttosto identificabili, ad esempio, in smartphone con O.S. Android e IOS (sia in WI-FI che in Bluetooth), Router, software caricati sia su penne USB che su SD card, etc. Per tali motivi sarebbe da escludere l’applicazione della voce TARIC 8471, poiché gli oggetti descritti, pur integrando un sistema di elaborazione dati, appaiono destinati principalmente a un utilizzo interattivo, mediante un’interfaccia essere umano/macchina di tipo input/output, individuabile nella superficie del monitor sensibile al tatto umano. La classificazione applicata dall’Ufficio sarebbe conforme alle regole di classifica e, nello specifico, al contenuto della Nota 5 A) del capitolo 84 dedicato a Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici;
parti di queste macchine o apparecchi. Si evidenzia, inoltre, che la Nota 5A del Capitolo 84, individua le condizioni per cui una periferica (e dunque anche un monitor) possa individuarsi quale parte integrante di un sistema per l’elaborazione dell’informazione e dunque da classificare nell’ambito del capitolo 84. Secondo quanto prospettato, dovrebbe escludersi l’applicazione della voce TARIC 8471, poiché i prodotti oggetto di contenzioso, pur integrando un sistema Android, appaiono destinati ad un utilizzo principalmente e ordinariamente diverso da quello informatico;
essi risultano tipicamente utilizzabili per riprodurre filmati, rappresentazioni, slides e non solo da pc;
ovvero non sono utilizzati principalmente come periferica di uscita di macchine per l’elaborazione dell’informazione. Tale prodotto non è fungibile ad un 10 di 11 monitor, parte di pc, di cui alla voce 8471, perché per esso si ravvisa un utilizzo preferibilmente e principalmente non “informatico”, ma piuttosto interattivo, di proiezione di dati provenienti da fonti anche diverse e comunque mediante un’interfaccia essere umano/macchina di tipo input/output, realizzato attraverso la stessa superficie del monitor sensibile al tatto umano. Ne conseguirebbe, pertanto, la corretta classificazione della merce con il codice TARIC 8528590090 operata dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, atteso che il medesimo bene funge a pieno titolo da monitor di cui al capitolo 85. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) a seguito del riconoscimento della classificazione tariffaria contenuta nella informazione tariffaria vincolante (ITV) n. IT BTIIT922104-2021- BTI0302 del 12.10.2021, rilasciata successivamente alle operazioni di importazione e svincolo della merce. Si evidenzia che le informazioni tariffarie vincolanti vincolano gli Uffici doganali se, e nella misura in cui, c’è perfetta corrispondenza tra la merce ivi descritta e la merce presentata per il regime doganale richiesto. L’art. 33 c. 4 del Reg. UE n. 952/13 Codice doganale dell’Unione, infatti, subordina l’applicazione di una decisione ITV, nel contesto di un particolare regime doganale, alla necessità che il destinatario della decisione sia in grado di provare che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelli descritti nella decisione. La ITV cui fa riferimento la sentenza n. 3840/10/23 è stata rilasciata solo in data 12.10.2021, successivamente alle operazioni di importazione e dopo lo svincolo della merce. La stessa, pertanto, sarebbe inopponibile al caso di specie. 3.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. 11 di 11 Sotto la parvenza della violazione di legge si prospetta, in realtà, la richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una pronuncia che, confermando quanto deciso in prime cure, ha esaminato i motivi di censura dell'Agenzia delle dogane, escludendo la fondatezza della pretesa tributaria. Va inoltre evidenziato che i monitor oggetto del contenzioso, in quanto incorporati in un sistema operativo, sono aderenti alle caratteristiche di cui al codice 8471410000, poiché qualificabili come macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione “che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita”. Deve infine osservarsi che il giudice del gravame non ha attribuito efficacia vincolante alla ITV al fine di affermare la correttezza della classificazione doganale, ma ha considerato tale documento come un ulteriore elemento a sostegno della correttezza della classificazione della merce, così come dichiarata dalla società importatrice. 4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.082,00 per compensi, oltre alle spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente CA AS LU LUtti