Articolo 4 della Legge 16 marzo 1987, n. 115
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 aprile 1987
Art. 4. 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica.
Il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 10 aprile 1987
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