Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2021, proposto da avvocato -OMISSIS-in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Gigli, Marco Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata Camilla Carugi in Firenze, via Villani n. 42;
contro
Comune di Cascina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Nocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
- dell'ordinanza dirigenziale-OMISSIS- notificata a mani della ricorrente in data 11 giugno 2020, recante “Ordinanza di rimessa in pristino per opere realizzate in Cascina, loc. Musigliano Via dei-OMISSIS-”;
- di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, susseguente, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cascina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa VI De LI e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sopralluogo del 21 febbraio 2018 effettuato dalla polizia municipale e dal personale tecnico del Comune di Cascina in esecuzione del decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa, si sono svolti accertamenti sull’immobile identificato al catasto fabbricati nel foglio 4, particella 816, sub 5, con categoria catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito) che dal 2013, a seguito della morte della madre -OMISSIS-, è divenuto di proprietà dei figli, -OMISSIS-.
Nel verbale di sopralluogo il bene è descritto come “… un locale di sgombero di circa 45 m², adibito ad abitazione, costituito da ingresso-soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Tutti i locali hanno altezza di m. 2,10. Al momento del sopralluogo il locale era occupato da persona di nazionalità Romena”.
Il Comune, con ordinanza-OMISSIS-, ha ingiunto - ai sig.ri -OMISSIS- e alla sig.ra -OMISSIS- (in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-) - la rimozione delle opere contestate e la rimessa in pristino dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l’acquisizione dell’area di sedime e delle aree ulteriori, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, con diffida dal proseguire nell’utilizzo del bene a fini abitativi.
Nel citato provvedimento si evidenzia che le opere realizzate sul bene, per le quali agli atti dell’Amministrazione non risultano pratiche edilizie, devono classificarsi quali interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti al preventivo rilascio di un permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, e che i locali contrastano con i requisiti igienico-sanitari previsti dal d.m. del 5 luglio 1975 e dal regolamento edilizio per l’uso del bene a fini abitativi (in particolare, per mancanza delle altezze minime e delle superfici aero-illuminanti).
2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato l’ordinanza suddetta.
A seguito di atto di opposizione del Comune di Cascina, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
Il ricorso è stato riassunto, ai sensi dell’art. 48 c.p.a., dal solo avvocato Lorenzo Pratesi, attuale amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-.
3. Il Comune di Cascina si è costituito in giudizio, per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
In via preliminare, parte resistente eccepisce l’inammissibilità dell’odierno ricorso, in quanto riassunto dalla sola sig.ra -OMISSIS- che, tuttavia, non sarebbe mai stata parte nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; quest’ultimo, infatti, risulterebbe proposto dalla sig.ra -OMISSIS- in proprio, e non in qualità di amministratrice di sostegno dell’odierna ricorrente, senza nemmeno avere ottenuto la preventiva autorizzazione del giudice tutelare competente.
Sempre in via preliminare, il Comune sostiene che gli originari ricorrenti nel ricorso straordinario (-OMISSIS-), non avendo provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, sarebbero decaduti dall’azione.
Con un’ultima eccezione il Comune rileva l’irregolarità della notifica dell’atto di costituzione a seguito di trasposizione.
Nel merito, il Comune chiede il rigetto del ricorso, ribadendo la correttezza del proprio operato.
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, sulla base degli scritti difensivi delle parti.
5. In via preliminare, occorre evidenziare che, come eccepito dal Comune, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato riassunto dinanzi al giudice amministrativo soltanto dall’attuale amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-.
Il sig. AL RO e la sig.ra -OMISSIS-, pertanto, devono ritenersi decaduti dall’azione.
5.1. Deve invece ritenersi infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione promosso dal nuovo amministratore di sostegno in nome e per conto della sig.ra -OMISSIS- che, a dire dell’Amministrazione resistente, non avrebbe mai proposto il ricorso straordinario oggetto di trasposizione; visto il contenuto delle censure formulate, deve ritenersi infatti che, anche a prescindere dalla formale dichiarazione del suo specifico ruolo, il ricorso straordinario sia stato proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, altrimenti priva di legittimazione ed interesse, in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra -OMISSIS-, sua assistita. Del resto, l’ordinanza di demolizione in esame è stata notificata dal Comune sia alla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di proprietaria del bene interessato dall’abuso, sia alla sig.ra -OMISSIS-, nella sua specifica veste di amministratore di sostegno.
Inoltre, si esclude che nel caso in esame occorresse la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 1 e 374, comma 1, n. 5 c.c. (nella versione vigente ratione temporis ), la stessa deve essere richiesta per “promuovere giudizi, salvo che si tratti… di azioni … per ottenere provvedimenti conservativi”; categoria alla quale si ritiene possa ascriversi anche l’azione proposta per contrastare l’ingiunzione di demolizione, destinata ad incidere negativamente sul patrimonio della persona assistita (cfr. arg. ex Cass. civ. sez. II, 19 gennaio 2012, n. 743 e Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6518).
5.2. Del pari infondata è l’ultima eccezione formulata dal Comune, che ha dedotto l’irregolarità della notifica dell’avviso della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale alla PEC del Comune di Cascina, anziché nel domicilio eletto dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Ente, presso l’Avvocatura comunale e, pertanto, alla PEC del nominato difensore.
Ed invero, la notificazione è stata eseguita alla PEC istituzionale del Comune di Cascina, domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi e univocamente riconducibile alla sfera organizzativa dell’Ente, che, invero, si è regolarmente costituito in giudizio, dimostrando di essere stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa pienamente e senza alcun concreto pregiudizio.
5.3. Va infine respinta l’istanza di verificazione/c.t.u. formulata dalla ricorrente per accertare la reale consistenza dei luoghi e del bene abusivo, posto che per la soluzione della controversia appare esaustiva la documentazione già versata in atti.
6. Si passa dunque all’esame delle censure formulate dalla ricorrente.
6.1. Con la prima censura si deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 196 della L.R. Toscana n° 65/2014. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. Falsa applicazione del D.M. 05/07/1975”.
6.1.1. Sotto un primo profilo si denuncia, in particolare, che l’ordine di eseguire le opere di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato illegittimamente emesso nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, nonostante la stessa fosse soggetta ad amministrazione di sostegno per la sua grave condizione di disabilità, e nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, del tutto estranea alla realizzazione dell’abuso.
La censura è infondata.
In base al tenore letterale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e per granitica giurisprudenza, l’ordine di demolizione – che non costituisce misura sanzionatoria, a carattere personale, ma ripristinatoria, a carattere reale – può essere emesso nei riguardi del proprietario (anche incolpevole) e del responsabile dell’abuso.
Ebbene, nell’ordinanza di demolizione di cui si controverte è espressamente disposta la notifica dell’atto ai sig.ri -OMISSIS-, proprietari del bene abusivo, e alla sig.ra -OMISSIS-, che all’epoca era l’amministratore di sostegno dell’odierna ricorrente e doveva perciò curarne gli interessi. I destinatari dell’atto, d’altra parte, ne hanno certamente avuto conoscenza, come dimostrato dal fatto che lo stesso è stato impugnato con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che oggi, in questa sede, è stato riassunto dalla sola sig.ra -OMISSIS-.
Va peraltro rammentato che l’eventuale irregolarità della notifica dell’ordine di demolizione non incide sulla legittimità dello stesso ma, al più, sulla decorrenza del termine per provvedere alla rimozione dell’abuso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2020, n. 1745).
6.1.2. Sotto un secondo profilo si lamenta che l’ordine di demolizione sarebbe stato emesso in assenza di adeguata istruttoria e, in particolare, senza tenere conto della concessione in sanatoria n. -OMISSIS-, dalla quale si sarebbe potuto desumere la legittimità degli interventi eseguiti sul manufatto oggetto di controversia e della sua attuale destinazione d’uso.
La censura è solo in parte fondata.
Il Comune, infatti, ha dimostrato che la suddetta pratica aveva ad oggetto l’unità immobiliare di cui si controverte, ma che la stessa regolarizzava solo il “Cambio di destinazione d’uso da locale di sgombero ad uffici”, senza peraltro prevedere il collegamento dei locali con il bagno preesistente, collocato in altra e separata porzione dell’edificio, e gli altri interventi funzionali ad un utilizzo di tipo residenziale (cfr. docc. 5 e 6 di parte resistente).
Il nuovo intervento di ristrutturazione, con mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art 23 ter del d.P.R. n. 380/2001 (da direzionale a residenziale), avrebbe pertanto richiesto il preventivo rilascio di un permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del medesimo Testo Unico, come evidenziato nel provvedimento impugnato.
In sua assenza, appare dunque legittimo e doveroso l’ordine di demolizione e di ripristino emesso dall’Amministrazione comunale, con obbligo di rimozione di tutte le opere abusivamente realizzate sull’unità immobiliare, non previste nella concessione in sanatoria n. -OMISSIS-, ivi compresi, in particolare, il varco di collegamento al bagno presente nella porzione di immobile adiacente e la realizzazione dell’angolo cottura.
Il Comune, tuttavia, non può imporre il rispristino della destinazione d’uso originaria, a “Magazzino e locale di deposito”, dovendo piuttosto disporsi il ripristino della destinazione ad uso “uffici”, autorizzata con la citata concessione in sanatoria n. -OMISSIS-.
Entro questi limiti, le censure di parte ricorrente meritano quindi di essere accolte.
6.1.3. Sotto un terzo profilo, si contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione, stante il fatto che l’immobile è attualmente locato e sarebbe perciò impossibile provvedere alla rimozione delle opere contestate nel termine stringente imposto dall’Amministrazione.
La doglianza è infondata.
L’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede che la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi debba avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dall’ingiunzione, a prescindere dal fatto che i destinatari di essa abbiano o meno la materiale disponibilità del bene.
D’altra parte, la giurisprudenza, anche di questa sezione, ha chiarito che “la mancata disponibilità del bene in capo al proprietario incolpevole a cui venga notificata una ordinanza di demolizione non costituisce di per sé ragione di inoperatività dell'effetto acquisitivo dovendo egli dimostrare di essersi diligentemente adoperato, per rientrare nel possesso o nella detenzione dei suoi beni al fine di eliminare le opere illegittime, mediante le iniziative stragiudiziali o giudiziali all'uopo idonee (Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2018 n. 775, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2021, n. 1648)” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 26 giugno 2025, n. 1210).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato di avere avviato le suddette iniziative, che devono consistere nella adozione di atti formali e dotati di una potenziale efficacia dissuasiva.
6.1.4. Sotto un quarto profilo, si afferma infine che il mancato rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dal d.m. del 5 luglio 1975 nel caso di specie sarebbe irrilevante, posto che l’immobile è stato costruito in epoca antecedente e non sarebbe perciò assoggettabile a detta disciplina.
La censura è priva di pregio.
In primo luogo, come si è visto nella parte che precede, l’intervento, a prescindere da ogni altra considerazione, è stato eseguito in assenza di permesso di costruire, con conseguente, inevitabile obbligo dei proprietari e degli autori dell’abuso di provvedere al ripristino del bene.
In secondo luogo, il d.m. del 5 luglio 1975 era certamente vigente all’epoca della ristrutturazione dell’immobile con mutamento di destinazione ad uso residenziale e avrebbe perciò dovuto trovare piena applicazione.
6.2. Con la seconda censura si deduce la “Violazione e falsa applicazione della L. 47/85. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà”.
Con questa doglianza, si sostiene innanzi tutto che l’ordine di demolizione avrebbe ad oggetto un manufatto legittimo, regolarizzato con concessione in sanatoria n. -OMISSIS-.
Sul punto si è già ampiamente argomentato ai paragrafi precedenti, cui si fa pertanto rinvio.
Si lamenta inoltre l’illegittimità della preannunciata acquisizione gratuita del sedime dell’opera e dell’area ulteriore al patrimonio dell’Ente comunale, posto che quest’ultima sarebbe stata indicata nella planimetria allegata al provvedimento in modo impreciso e casuale.
Anche questa doglianza è priva di pregio.
Al riguardo è sufficiente rammentare che, in base all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione del bene e della sua area di sedime avviene ex lege .
Invece, l'omessa o imprecisa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area ulteriore che sarà acquisita al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma impedisce, al massimo, l’immediata acquisizione della stessa; solo la successiva ed eventuale acquisizione deve pertanto contenere l'indicazione precisa di tale area ulteriore (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 25 marzo 2024, n. 1171 e giurisprudenza ivi citata).
6.3. Con la terza censura si deduce, in ultimo, l’“Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e ss. della legge 7.8.1990 n. 241. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento”.
Con la doglianza, formulata in via subordinata, si lamenta il mancato invio, ai destinatari dell’ordine di demolizione, della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione dell’opera ritenuta abusiva.
La censura è palesemente infondata.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241” (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2022, n. 9715, richiamata, più di recente, da Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2024, n. 786).
Del tutto irrilevante, infine, il fatto – peraltro addotto da parte ricorrente in termini assolutamente generici – che l’ordinanza sia stata notificata nel periodo emergenziale legato all’epidemia Covid-19.
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto nei limiti di quanto precisato al paragrafo 6.1.2. della motivazione.
Per l’effetto, l’ordine di demolizione va annullato nella parte in cui ha disposto il ripristino della destinazione d’uso a “Magazzino e locale di deposito”, in luogo di quella ad “uffici”, autorizzata con la concessione in sanatoria n. -OMISSIS-.
8. Le spese, considerato il parziale accoglimento delle censure di parte ricorrente, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
VI De LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De LI | RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.