TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 686
TAR
Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
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Sentenza 8 aprile 2026

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    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e altre norme; eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che l'ordine di demolizione sia legittimamente emesso nei confronti dei proprietari e del responsabile dell'abuso. Ha parzialmente accolto la censura relativa all'istruttoria, ritenendo che il Comune non possa imporre il ripristino della destinazione d'uso originaria ma debba consentire il ripristino della destinazione ad "uffici" autorizzata. Le altre censure sono state respinte.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della L. 47/85 e dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001; eccesso di potere

    La Corte ha rigettato la censura, ribadendo che l'ordine di demolizione è legittimo in quanto l'abuso non era completamente sanato. Ha inoltre chiarito che l'omessa o imprecisa indicazione dell'area ulteriore nell'ordinanza di demolizione non ne costituisce motivo di illegittimità, ma impedisce solo l'immediata acquisizione della stessa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990; contraddittorietà e illogicità manifesta; violazione del principio del legittimo affidamento

    La Corte ha rigettato la censura, affermando che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né l'annullamento dell'atto sarebbe possibile ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 686
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 686
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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