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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1747/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Monasterace, Parte_1 C.F._1
alla Via Ficarelle, presso lo studio dell'Avv. ANANIA ANNA che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. BARILLARO ENRICO, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPURSO PIETRO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione di invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto bisognosa di assistenza continua;
dedotto che nel 2014 veniva convocata dall' per una visita di verifica, al fine di riscontrare la CP_1 permanenza dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni in godimento;
rilevato che successivamente alla visita non le veniva notificato alcun verbale e che continuava a percepire l'indennità di accompagnamento sino al mese di agosto 2020; dedotto che in data 14.10.2020, a mezzo lettera raccomandata A.R,, riceveva comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n.
0702887 che riportava in parte motiva: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01.05.2014 al 31.08.2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 0702887 per un importo complessivo di € 38.953,28 per i seguenti motivi: declassata ad invalida totale senza Indennità di accompagnamento dal 05/2014 come verbale sanitario di verifica redatto dal CML di Reggio CP_1
Calabria”; allegato di aver presentato ricorso avverso detto provvedimento, rimasto privo di riscontro;
lamentata la violazione dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998, dell'art. 13 L. 412/91 e dedotto che l'assenza di dolo e la buona fede in capo alla stessa ricorrente escludono il diritto dell' alla ripetizione delle somme;
CP_1 concludeva chiedendo “- Accertare e Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento e quindi dell'indebito scaturito contenuto nell'avviso di accertamento su pensione Inv. Civ. n. e P.IVA_2 per l'effetto: dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
È opportuno, in primo luogo, evidenziare che il presente giudizio ha per oggetto la ripetibilità da parte dell' delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di CP_1
indennità di accompagnamento, e dunque di una prestazione assistenziale, divenute indebite per sopravvenuta carenza del relativo requisito sanitario, per come accertata a seguito di visita medica di controllo.
Così ricostruito l'oggetto del giudizio, si deve dunque evidenziare l'irrilevanza della normativa di cui all'art. 13 L. 412/91, invocata dalla ricorrente, in quanto non applicabile in ipotesi di indebito assistenziale, ma solo in ipotesi di indebito previdenziale.
Con riferimento alla disciplina normativa applicabile, è opportuno premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
La Corte Costituzionale, difatti, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale stabilita dall'art. 2033 c.c. (Corte Cost. n. 264/2004; Corte
Cost. n. 448/2000).
La ratio di siffatto principio deve essere individuata nell'esigenza di tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. n. 29034/2022; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. Un. n. 10454/2015). Al principio richiamato, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. n. 12406/2003), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372/2019), o, ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge
(si veda al riguardo Cass. n. 4600/2021).
Si tratta dunque di norme speciali rispetto alla previsione di cui all'art. 2033 c.c. (cfr.
Cass. n. 19638/2015; Cass. n. 17216/2017) che limitano la ripetizione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente 'regolamentare' dettata dal
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. n. 248/2023; Cass. n. 34013/2019; Cass. n.
6091/2002,). È stato difatti affermato che “il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3
(verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica
o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che 'in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie 'ratione temporis'), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, 'dalla data della visita di verifica'; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (cfr. Cass. n. 26162/2016). Alla luce dei principi esposti, appare dunque evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la mera tardiva sospensione o revoca della prestazione non
è di per sé idonea a fondare il legittimo affidamento del beneficiario.
Tuttavia, la Suprema Corte ha di recente ritenuto che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione 'la regola propria del sottosistema assistenziale', che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (cfr. Cass. n. 24180/2022).
Nella sentenza n. 248/2023 già citata, la Corte di Cassazione, pur richiamando l'orientamento sopra riportato, secondo cui la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica, ha specificato che
“l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021,
”. Pt_2
Si ritiene effettivamente che, per quanto in linea di principio la revoca dei benefici assistenziali produca i suoi effetti sin dalla data della visita di controllo, si imponga in ogni caso, conformemente alla ratio ispiratrice delle peculiari regole di settore affermatesi nell'ambito dell'indebito assistenziale e alle esigenze tutelate dall'art. 38 Cost., la necessità di valutare la sussistenza di un legittimo affidamento in capo all'accipiens, quantomeno fino alla data di comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione.
Ebbene, risulta provato in atti che l'esito negativo della visita di controllo è stato regolarmente comunicato alla ricorrente con raccomandata n. 63014678955-4, consegnata al figlio in data 4.2.2016, presso la residenza della Controparte_2
ricorrente stessa in C.da San Filippo n. 54.
L' ha difatti provveduto a depositare, unitamente alla propria tempestiva CP_1
memoria di costituzione, l'avviso di ricevimento della raccomandata, debitamente sottoscritto da , di cui è indicata la qualità di figlio;
documento da cui Controparte_2
è possibile senz'altro evincere che l'atto è stato consegnato presso l'indirizzo della destinataria, dovendosi dunque ritenere senz'altro conosciuto o conoscibile da quest'ultima.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: a) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata. (Cass., Sez. I Civile, Ord. 19 gennaio 2023, n.
1686; Cass., Sez. VI Civile, Ord. 28.10.2021, n. 30485; Cass. Ord. 16 ottobre 2020,
n. 22514; Cass. Ord. 25 marzo 2020, n. 7495; Cass. Ord. 04.12.2017, n. 28989; Cass.
05.08.2016 n. 16488; Cass. 08-04-2015, n. 6959; Cass. 27.01.2017, n. 2102; Cass. civ., SS.UU., 27.04.2010, n. 9962).
Come già evidenziato, nel caso di specie, dalla mera lettura dell'avviso di ricevimento prodotto in atti è possibile verificare che l'atto risulta consegnato presso l'indirizzo di residenza della ricorrente e che il figlio della stessa, di cui è pure specificata la qualità, ha apposto la propria sottoscrizione nello spazio riservato alla firma del ricevente. Sul punto è necessario specificare che la comunicazione dell'esito della visita di controllo ha mera finalità informativa e pertanto alla raccomandata con cui viene spedita non trovano applicazione le disposizioni erroneamente richiamate dalla ricorrente nelle proprie note del 4.3.2022, ma deve farsi riferimento alle disposizioni prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario dall'ufficiale postale, non dovendo neppure risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n.
6492/2018, Cass. n. 27479/2016).
È necessario, dunque, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta” (art. 32) e che
“sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche
i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere” (art. 39), nonché dal D.M. 1 ottobre 2008 che all'art. 26 ribadisce che “Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Come già evidenziato, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza
(Cass. n. 11708/2011).
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità o di invalidità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva la querela di falso (Cass. n. 12351/2016, Cass. n. 1906/2008,
Cass. n. 25128/2013) che nel caso di specie non risulta proposta.
È evidente, dunque, che nel caso di specie, venendo persino indicata la qualità del ricevente, soggetto abilitato alla ricezione della raccomandata, rinvenuto presso la residenza della destinataria, non sussiste alcun dubbio circa la regolarità della consegna della raccomandata.
Viene dunque in rilievo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014), prova non fornita dalla ricorrente.
Dunque, sulla scorta dei principi sinora esposti, deve ritenersi validamente eseguita in data 4.2.2016 la comunicazione dei verbali sanitari dai quali è scaturito l'indebito per cui è causa.
Ne consegue che le conclusioni dell'accertamento sanitario compiuto dalla competente Commissione medica sono state debitamente portate a conoscenza della parte interessata, ragion per cui non si ravvisa in capo alla stessa, dalla data di cui sopra, la sussistenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela, essendo essa ben consapevole (o essendo stata comunque posta nelle condizioni di esserlo) della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario, anche in assenza di un formale provvedimento di sospensione e/o revoca da parte dell' nel termine CP_1
prefissato.
Al contrario, con riferimento al periodo successivo alla visita di accertamento del
23.4.2014 e antecedente alla comunicazione dell'esito della stessa alla ricorrente, non risulta dedotto alcun elemento da cui evincere che la parte fosse stata resa in qualche modo edotta dell'accertata insussistenza del requisito sanitario. Per tale motivo, si ritiene che in tale periodo, avendo peraltro continuato la ricorrente a percepire le prestazioni per un significativo lasso temporale, sussistesse senz'altro in capo a quest'ultima un affidamento meritevole di tutela in merito alla debenza delle somme erogatele, con conseguente irripetibilità delle stesse in ossequio ai principi su enucleati.
Da quanto sopra, consegue dunque che, in accoglimento parziale del ricorso, debbano dichiararsi non dovute le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento e chieste in ripetizione dall per il periodo intercorrente dal maggio 2014 al CP_1
4.2.2016. Al contrario, come già evidenziato, risultano senz'altro ripetibili le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo successivo al
4.2.2016, ossia alla data di comunicazione dell'esito negativo della visita di controllo.
2. In ragione della reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente all' con riferimento alle somme erogatele dall'istituto a titolo di indennità di CP_1
accompagnamento per il periodo intercorrente dal maggio 2014 al 4.2.2016; rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1747/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata Monasterace, Parte_1 C.F._1
alla Via Ficarelle, presso lo studio dell'Avv. ANANIA ANNA che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. BARILLARO ENRICO, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPURSO PIETRO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione di invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto bisognosa di assistenza continua;
dedotto che nel 2014 veniva convocata dall' per una visita di verifica, al fine di riscontrare la CP_1 permanenza dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni in godimento;
rilevato che successivamente alla visita non le veniva notificato alcun verbale e che continuava a percepire l'indennità di accompagnamento sino al mese di agosto 2020; dedotto che in data 14.10.2020, a mezzo lettera raccomandata A.R,, riceveva comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV n.
0702887 che riportava in parte motiva: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01.05.2014 al 31.08.2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 0702887 per un importo complessivo di € 38.953,28 per i seguenti motivi: declassata ad invalida totale senza Indennità di accompagnamento dal 05/2014 come verbale sanitario di verifica redatto dal CML di Reggio CP_1
Calabria”; allegato di aver presentato ricorso avverso detto provvedimento, rimasto privo di riscontro;
lamentata la violazione dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998, dell'art. 13 L. 412/91 e dedotto che l'assenza di dolo e la buona fede in capo alla stessa ricorrente escludono il diritto dell' alla ripetizione delle somme;
CP_1 concludeva chiedendo “- Accertare e Dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento e quindi dell'indebito scaturito contenuto nell'avviso di accertamento su pensione Inv. Civ. n. e P.IVA_2 per l'effetto: dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
È opportuno, in primo luogo, evidenziare che il presente giudizio ha per oggetto la ripetibilità da parte dell' delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di CP_1
indennità di accompagnamento, e dunque di una prestazione assistenziale, divenute indebite per sopravvenuta carenza del relativo requisito sanitario, per come accertata a seguito di visita medica di controllo.
Così ricostruito l'oggetto del giudizio, si deve dunque evidenziare l'irrilevanza della normativa di cui all'art. 13 L. 412/91, invocata dalla ricorrente, in quanto non applicabile in ipotesi di indebito assistenziale, ma solo in ipotesi di indebito previdenziale.
Con riferimento alla disciplina normativa applicabile, è opportuno premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
La Corte Costituzionale, difatti, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale stabilita dall'art. 2033 c.c. (Corte Cost. n. 264/2004; Corte
Cost. n. 448/2000).
La ratio di siffatto principio deve essere individuata nell'esigenza di tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. n. 29034/2022; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. Un. n. 10454/2015). Al principio richiamato, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. n. 12406/2003), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372/2019), o, ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge
(si veda al riguardo Cass. n. 4600/2021).
Si tratta dunque di norme speciali rispetto alla previsione di cui all'art. 2033 c.c. (cfr.
Cass. n. 19638/2015; Cass. n. 17216/2017) che limitano la ripetizione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente 'regolamentare' dettata dal
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. n. 248/2023; Cass. n. 34013/2019; Cass. n.
6091/2002,). È stato difatti affermato che “il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3
(verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica
o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del
23/12/2010) che 'in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie 'ratione temporis'), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, 'dalla data della visita di verifica'; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (cfr. Cass. n. 26162/2016). Alla luce dei principi esposti, appare dunque evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la mera tardiva sospensione o revoca della prestazione non
è di per sé idonea a fondare il legittimo affidamento del beneficiario.
Tuttavia, la Suprema Corte ha di recente ritenuto che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione 'la regola propria del sottosistema assistenziale', che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (cfr. Cass. n. 24180/2022).
Nella sentenza n. 248/2023 già citata, la Corte di Cassazione, pur richiamando l'orientamento sopra riportato, secondo cui la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica, ha specificato che
“l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021,
”. Pt_2
Si ritiene effettivamente che, per quanto in linea di principio la revoca dei benefici assistenziali produca i suoi effetti sin dalla data della visita di controllo, si imponga in ogni caso, conformemente alla ratio ispiratrice delle peculiari regole di settore affermatesi nell'ambito dell'indebito assistenziale e alle esigenze tutelate dall'art. 38 Cost., la necessità di valutare la sussistenza di un legittimo affidamento in capo all'accipiens, quantomeno fino alla data di comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione.
Ebbene, risulta provato in atti che l'esito negativo della visita di controllo è stato regolarmente comunicato alla ricorrente con raccomandata n. 63014678955-4, consegnata al figlio in data 4.2.2016, presso la residenza della Controparte_2
ricorrente stessa in C.da San Filippo n. 54.
L' ha difatti provveduto a depositare, unitamente alla propria tempestiva CP_1
memoria di costituzione, l'avviso di ricevimento della raccomandata, debitamente sottoscritto da , di cui è indicata la qualità di figlio;
documento da cui Controparte_2
è possibile senz'altro evincere che l'atto è stato consegnato presso l'indirizzo della destinataria, dovendosi dunque ritenere senz'altro conosciuto o conoscibile da quest'ultima.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: a) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata. (Cass., Sez. I Civile, Ord. 19 gennaio 2023, n.
1686; Cass., Sez. VI Civile, Ord. 28.10.2021, n. 30485; Cass. Ord. 16 ottobre 2020,
n. 22514; Cass. Ord. 25 marzo 2020, n. 7495; Cass. Ord. 04.12.2017, n. 28989; Cass.
05.08.2016 n. 16488; Cass. 08-04-2015, n. 6959; Cass. 27.01.2017, n. 2102; Cass. civ., SS.UU., 27.04.2010, n. 9962).
Come già evidenziato, nel caso di specie, dalla mera lettura dell'avviso di ricevimento prodotto in atti è possibile verificare che l'atto risulta consegnato presso l'indirizzo di residenza della ricorrente e che il figlio della stessa, di cui è pure specificata la qualità, ha apposto la propria sottoscrizione nello spazio riservato alla firma del ricevente. Sul punto è necessario specificare che la comunicazione dell'esito della visita di controllo ha mera finalità informativa e pertanto alla raccomandata con cui viene spedita non trovano applicazione le disposizioni erroneamente richiamate dalla ricorrente nelle proprie note del 4.3.2022, ma deve farsi riferimento alle disposizioni prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, sicché è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario dall'ufficiale postale, non dovendo neppure risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n.
6492/2018, Cass. n. 27479/2016).
È necessario, dunque, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta” (art. 32) e che
“sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche
i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere” (art. 39), nonché dal D.M. 1 ottobre 2008 che all'art. 26 ribadisce che “Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
Come già evidenziato, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza
(Cass. n. 11708/2011).
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità o di invalidità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva la querela di falso (Cass. n. 12351/2016, Cass. n. 1906/2008,
Cass. n. 25128/2013) che nel caso di specie non risulta proposta.
È evidente, dunque, che nel caso di specie, venendo persino indicata la qualità del ricevente, soggetto abilitato alla ricezione della raccomandata, rinvenuto presso la residenza della destinataria, non sussiste alcun dubbio circa la regolarità della consegna della raccomandata.
Viene dunque in rilievo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014), prova non fornita dalla ricorrente.
Dunque, sulla scorta dei principi sinora esposti, deve ritenersi validamente eseguita in data 4.2.2016 la comunicazione dei verbali sanitari dai quali è scaturito l'indebito per cui è causa.
Ne consegue che le conclusioni dell'accertamento sanitario compiuto dalla competente Commissione medica sono state debitamente portate a conoscenza della parte interessata, ragion per cui non si ravvisa in capo alla stessa, dalla data di cui sopra, la sussistenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela, essendo essa ben consapevole (o essendo stata comunque posta nelle condizioni di esserlo) della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario, anche in assenza di un formale provvedimento di sospensione e/o revoca da parte dell' nel termine CP_1
prefissato.
Al contrario, con riferimento al periodo successivo alla visita di accertamento del
23.4.2014 e antecedente alla comunicazione dell'esito della stessa alla ricorrente, non risulta dedotto alcun elemento da cui evincere che la parte fosse stata resa in qualche modo edotta dell'accertata insussistenza del requisito sanitario. Per tale motivo, si ritiene che in tale periodo, avendo peraltro continuato la ricorrente a percepire le prestazioni per un significativo lasso temporale, sussistesse senz'altro in capo a quest'ultima un affidamento meritevole di tutela in merito alla debenza delle somme erogatele, con conseguente irripetibilità delle stesse in ossequio ai principi su enucleati.
Da quanto sopra, consegue dunque che, in accoglimento parziale del ricorso, debbano dichiararsi non dovute le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento e chieste in ripetizione dall per il periodo intercorrente dal maggio 2014 al CP_1
4.2.2016. Al contrario, come già evidenziato, risultano senz'altro ripetibili le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo successivo al
4.2.2016, ossia alla data di comunicazione dell'esito negativo della visita di controllo.
2. In ragione della reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente all' con riferimento alle somme erogatele dall'istituto a titolo di indennità di CP_1
accompagnamento per il periodo intercorrente dal maggio 2014 al 4.2.2016; rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 09/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi