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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1635/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0308022400002092000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0308022400002092000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0308022400002092000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 5 aprile 2024 e depositato il 2 maggio 2024, l'avv. Ricorrente_1, in proprio e quale difensore di sé stesso, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400002092000, notificato in data 12.02.2024 e relativo a presunti debiti, per euro € 546,89, relativamente alle seguenti cartelle:
n. 03020230003589644000, per un importo di euro 281,68 avverso la quale è stato proposto ricorso, attualmente pendente avanti a questa Corte Di Giustizia di I grado distinta da RG.2344-2023, riferentesi a registrazione atti all'anno 2019.
n. 03020230003589745000 per un importo di euro 179,88 per imu riferentesi al lontano 2015, avverso la quale è stato proposto ricorso, attualmente pendente avanti a questa Corte Di Giustizia di I grado distinta da RG.2345-2023.
n. 03020230007522231000 per un importo di euro 51,44 per contributo unificato, regolarmente pagato in data 22.03.24.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensiva, perché illegittimo, per i seguenti motivi:
1) illegittimità, improcedibilità nonché nullità e/o annullabilità del preavviso di fermo n.
03080202400002092000 – Inapplicabilità del fermo a bene strumentale.
2) Annullabilità e/o nullità del preavviso di fermo per rateizzazione delle somme richieste.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio il 28 maggio 2024, presentando delle controdeduzioni assieme a documentazione con le quali preliminarmente eccepisce in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative con documentazione in data 15 settembre 2025.
All'udienza del 30/09/2025 è stata emessa ord. N. 1087/2025 Sez. 2 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la causa, per il prosieguo nel merito, a nuovo ruolo.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla prima censura, la Suprema Corte di cassazione ha affermato il principio condivisibile e sovrapponibile alla fattispecie in base al quale a strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento (si cfr. S.C. ord.
n. 34813/2024 e n. 7156/2025). Nel caso in esame suddetta prova non è stata fornita dal ricorrente.
Quanto alla asserita rateizzazione delle somme va brevemente evidenziato che non vi era alcuna forma di rateizzazione e che comunque il provvedimento di fermo notificato in data 12.02.2024 non era assolutamente viziato, atteso che la cartella n. 03020230007522231000 per un importo di euro 51,44 per contributo unificato è stata pagata solo in data 22.03.24, a seguito di suddetta notifica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 200,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VITIELLO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1635/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0308022400002092000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0308022400002092000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0308022400002092000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 5 aprile 2024 e depositato il 2 maggio 2024, l'avv. Ricorrente_1, in proprio e quale difensore di sé stesso, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400002092000, notificato in data 12.02.2024 e relativo a presunti debiti, per euro € 546,89, relativamente alle seguenti cartelle:
n. 03020230003589644000, per un importo di euro 281,68 avverso la quale è stato proposto ricorso, attualmente pendente avanti a questa Corte Di Giustizia di I grado distinta da RG.2344-2023, riferentesi a registrazione atti all'anno 2019.
n. 03020230003589745000 per un importo di euro 179,88 per imu riferentesi al lontano 2015, avverso la quale è stato proposto ricorso, attualmente pendente avanti a questa Corte Di Giustizia di I grado distinta da RG.2345-2023.
n. 03020230007522231000 per un importo di euro 51,44 per contributo unificato, regolarmente pagato in data 22.03.24.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, previa sospensiva, perché illegittimo, per i seguenti motivi:
1) illegittimità, improcedibilità nonché nullità e/o annullabilità del preavviso di fermo n.
03080202400002092000 – Inapplicabilità del fermo a bene strumentale.
2) Annullabilità e/o nullità del preavviso di fermo per rateizzazione delle somme richieste.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio il 28 maggio 2024, presentando delle controdeduzioni assieme a documentazione con le quali preliminarmente eccepisce in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Chiede la condanna alle spese di giudizio.
La ricorrente ha presentato memorie illustrative con documentazione in data 15 settembre 2025.
All'udienza del 30/09/2025 è stata emessa ord. N. 1087/2025 Sez. 2 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la causa, per il prosieguo nel merito, a nuovo ruolo.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla prima censura, la Suprema Corte di cassazione ha affermato il principio condivisibile e sovrapponibile alla fattispecie in base al quale a strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento (si cfr. S.C. ord.
n. 34813/2024 e n. 7156/2025). Nel caso in esame suddetta prova non è stata fornita dal ricorrente.
Quanto alla asserita rateizzazione delle somme va brevemente evidenziato che non vi era alcuna forma di rateizzazione e che comunque il provvedimento di fermo notificato in data 12.02.2024 non era assolutamente viziato, atteso che la cartella n. 03020230007522231000 per un importo di euro 51,44 per contributo unificato è stata pagata solo in data 22.03.24, a seguito di suddetta notifica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 200,00.